TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/05/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
Verbale di udienza del 03/05/2024, nel procedimento n.RG214/202, ore 12.36
E' comparso per l' l'avv.to Marco Riu il quale insiste nelle proprie difese e Parte_1 nel rigetto dell'opposizione all'esecuzione così come da comparsa depositata.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal presenziare per la lettura del dispositivo
All'esito, alle ore 16.00 da lettura del dispositivo come da allegata sentenza.
IE NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. IE NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 214/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PACE Parte_2 C.F._1
LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO NT
, Controparte_2 Controparte_3
RAPPRESENTATO E DIFESO DAL DOTT. MARCO RIU
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Va premesso che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nella contestazione del diritto del creditore istante di procedere all'esecuzione forzata, allorquando si contesti l'esistenza di un titolo che derivi da inefficacia del titolo esecutivo, sopravvenuta od originaria, nullità dell'atto contenente il titolo esecutivo, inesistenza del titolo esecutivo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Va, anche, rilevato che l'art. 6, commi 6 e 10, D. Lgs. n. 150/2011, in materia di sanzioni amministrative, come nel caso che ci occupa, prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero..”
L'unica eccezione per proporre opposizione a cartelle esattoriali, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e degli art. 6 D. Lgs. n. 150 del
2011, si ha nel caso in cui la cartella sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, proprio al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
Nel caso che ci occupa l'attrice, con la presente opposizione ex art. 615 cpc, ha contestato - solo nel merito - l'ordinanza ingiunzione, poiché asseritamente emessa a carico di soggetto non responsabile della violazione, non avendo dedotto l'inefficacia del titolo esecutivo e la sopravvenienza di fatti estintivi rispetto alla formazione del titolo, né impugnato l'ordinanza ingiunzione, regolarmente notificatale, come dimostrato dell'ente convenuto.
L' opposizione svolta, dunque, deve essere dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 615 cpc e dell'art. 6 del d.lgs.n 150/2011.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la domanda inammissibile;
-condanna alla rifusione in favore di Parte_2 CodiceFiscale_2
, Controparte_2 Controparte_3
Codice Fiscale , delle spese legali che liquida in €
[...] P.IVA_2
2000,00.
Tempio Pausania 03/05/2024
Il Giudice
Dott. IE NT