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Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14807/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14807 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Af Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida RI Dentamaro, Giuseppe Campanile, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia nono costituita;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LI RI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato l’avvenuta cessazione della materia del contendere, depositando all’uopo apposita memoria nella quale ha dato atto di aver saldato quanto dovuto in favore dell’amministrazione ai sensi della sopravvenuta normativa indicata;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI AN, Presidente FF
LI RI IA, Consigliere, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI RI IA | MI AN |
IL SEGRETARIO