TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1758/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1758 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l'Ufficio legale dell . CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica comunicato con missiva del 17.1.2023), il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della domanda del 7.7.2022. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per CP_1 mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che la ricorrente è affetto da un complesso di patologie tale da renderla incapace di “compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua e pertanto soddisfa i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini della concessione della indennità di accompagnamento rendendo la Signora Pt_1 soggetto ultrasessantacinquenne non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. In base alla documentazione presente in atti e da quanto riferito in sede di accertamento medico legale, la situazione patologica soddisfa i requisiti normativi previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal luglio 2022, epoca della domanda amministrativa”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022. CP_ Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico CP_ dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. CP_ Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario della ricorrente i compensi CP_1 legali che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 13 febbraio 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1758/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1758 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l'Ufficio legale dell . CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica comunicato con missiva del 17.1.2023), il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della domanda del 7.7.2022. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per CP_1 mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che la ricorrente è affetto da un complesso di patologie tale da renderla incapace di “compiere gli atti quotidiani della vita abbisognando di assistenza continua e pertanto soddisfa i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini della concessione della indennità di accompagnamento rendendo la Signora Pt_1 soggetto ultrasessantacinquenne non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. In base alla documentazione presente in atti e da quanto riferito in sede di accertamento medico legale, la situazione patologica soddisfa i requisiti normativi previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal luglio 2022, epoca della domanda amministrativa”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022. CP_ Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico CP_ dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. CP_ Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario della ricorrente i compensi CP_1 legali che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 13 febbraio 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Michela Mignucci