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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2886/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400001344 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 29180202400001344, asseritamente comunicata a mezzo pec il 08/05/2024 notificata dall'Agenzia delle entrate riscossione, deducendone l'illegittimità in relazione all'invalidità della notificazione, all'assenza di adeguata motivazione ed all'insussistenza della pretesa creditoria sottostante.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che ogni questione relativa alla validità della notifica dell'atto impugnato risulta superata dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente che ha sicuramente sanato eventuali vizi relativi al procedimento di notificazione, l'atto impugnato risulta pienamente conforme alla disciplina relativa alla motivazione, recando analitica indicazione dell'atto propedeutico, della data di notifica e delle pretese fiscali ivi contestate. Non avendo il contribuente contestato di avere mai ricevuto gli atti propedeutici, risulta evidente l'infondatezza del profilo relativo alla mancata allegazione della cartella relativa alla pretesa sottostante(che appunto non doveva essere nuovamente portato a conoscenza del contribuente che l'aveva a suo tempo ricevuto(cfr.Cass.n.5112/2025). Né può farsi questione degli interessi connessi alla cartella ed agli altri oneri che l'agente della riscossione si è limitato ad indicare sulla base del ruolo connesso alla cartella, ormai non più contestabile in sede di impugnazione della comunicazione preventiva di fermo.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione in euro 400,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto Giovanni
Conti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2886/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400001344 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 29180202400001344, asseritamente comunicata a mezzo pec il 08/05/2024 notificata dall'Agenzia delle entrate riscossione, deducendone l'illegittimità in relazione all'invalidità della notificazione, all'assenza di adeguata motivazione ed all'insussistenza della pretesa creditoria sottostante.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che ogni questione relativa alla validità della notifica dell'atto impugnato risulta superata dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente che ha sicuramente sanato eventuali vizi relativi al procedimento di notificazione, l'atto impugnato risulta pienamente conforme alla disciplina relativa alla motivazione, recando analitica indicazione dell'atto propedeutico, della data di notifica e delle pretese fiscali ivi contestate. Non avendo il contribuente contestato di avere mai ricevuto gli atti propedeutici, risulta evidente l'infondatezza del profilo relativo alla mancata allegazione della cartella relativa alla pretesa sottostante(che appunto non doveva essere nuovamente portato a conoscenza del contribuente che l'aveva a suo tempo ricevuto(cfr.Cass.n.5112/2025). Né può farsi questione degli interessi connessi alla cartella ed agli altri oneri che l'agente della riscossione si è limitato ad indicare sulla base del ruolo connesso alla cartella, ormai non più contestabile in sede di impugnazione della comunicazione preventiva di fermo.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione in euro 400,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto Giovanni
Conti