Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 321
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità della notificazione

    La proposizione del ricorso da parte del contribuente ha sanato ogni vizio relativo al procedimento di notificazione dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Assenza di adeguata motivazione

    L'atto impugnato è pienamente conforme alla disciplina relativa alla motivazione, recando analitica indicazione dell'atto propedeutico, della data di notifica e delle pretese fiscali contestate.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa creditoria sottostante

    Non avendo il contribuente contestato di aver mai ricevuto gli atti propedeutici, risulta infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione della cartella esattoriale, la quale non doveva essere nuovamente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 321
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 321
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo