Sentenza breve 12 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 29 settembre 2025
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- 1. Quale il termine per la denuncia della detenzione di armiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 12/06/2023, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00372/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Luigi De Angelis, PEC deangelis.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Cristiano Cuomo, PEC studiolegalecuomo@pec.it, con domicilio eletto presso il primo in Potenza Via del Gallitello n. 102;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-del Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023), con il quale il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;
-del Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Potenza e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con nota del 23.1.2023 il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto alla Prefettura di Potenza l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quanto durante il controllo del 6.12.2022, era stato riscontrato che: 1) non aveva denunciato la detenzione di 7 cartucce calibro 22; 2) non aveva comunicato l’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65; 3) aveva trasferito le armi dal luogo indicato nella denuncia di detenzione, cioè dalla sua abitazione, sita in -OMISSIS- Via -OMISSIS-, al garage, sito in -OMISSIS- Via -OMISSIS-.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 9519 del 6.2.2023, il sig. -OMISSIS- con memoria endoprocedimentale del 25.2.2023 ha evidenziato che: 1) le 7 cartucce calibro 22, essendo armi lunghe da caccia, rientrano nel quantitativo massimo detenibile senza denuncia di 1.500; 2) l’obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di aumento del quantitativo dichiarato, con riferimento all’omessa comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65; 3) il garage è una pertinenza dell’abitazione.
Il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota del 3.3.2023 ha controdedotto che: 1) le cartucce calibro 22 sono soggette ad obbligo di separata denuncia; 2) poiché il sig. -OMISSIS-è titolare della sola licenza di porto di fucile per uso caccia, la mancanza delle munizioni per pistola avrebbe dovuto essere denunciata per furto o smarrimento; 3) era stato indicato il luogo di detenzione di Via -OMISSIS- e non quello di Via -OMISSIS-.
Con Decreto n. 18594 del 7.3.2023 (notificato in pari data 7.3.2023) il VicePrefetto di Potenza ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti, attesochè: 1) è sempre obbligatoria la denuncia della detenzione anche di 1 sola cartuccia calibro 22, in quanto, essendo munizioni a palla singola, non rientrano tra quelle per armi comuni da sparo; 2) il sig. -OMISSIS-non aveva fornito alcuna giustificazione sulla mancanza delle cartucce 38 special e 38 per pistola; 3) il garage è separato dall’abitazione, perché si trova al piano terra, mentre l’abitazione è ubicata al secondo piano dello stesso immobile.
Con Decreto n. 5948 del 5.4.2023 (notificato il 19.4.2023), con il quale il Questore di Potenza ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il 10.10.2019, tenuto conto del rapporto di “presupposizione” e di “consenguenzialità immediata, diretta e necessaria” tra il provvedimento ex art. 39 R.D. n. 773/1931 di divieto di detenzione di armi ed il provvedimento ex art. 43 R.D. n. 773/1931 di revoca del porto di armi, “inevitabile conseguenza” del primo, da cui discende che, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, non deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, “atteso che il presente atto rimane l’unico emanabile”.
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 5.5.2023 e depositato il 26.5.2023, ha impugnati i predetti Decreti n. 18594 del 7.3.2023 e n. 5948 del 5.4.2023, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza con Decreto del 24.1.2023 aveva accolto l’istanza di archiviazione del Pubblico Ministero del 16.1.2023, in quanto: 1) l’omessa denuncia delle 7 cartucce calibro 22 doveva essere “confrontata con l’elevato quantitativo di munizioni regolarmente detenute”; 2) la mancata comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65 non costituisce “violazione del dovere di diligenza nella conservazione delle armi, tale da esporre a pericolo la pubblica sicurezza”; 3) il trasferimento delle armi “dall’abitazione ad un garage adiacente alla stessa, da considerarsi quale sua pertinenza”, non è “rilevante”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 7.6.2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi 39 R.D. n. 773/1931 il provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni o materie esplodenti può essere emanato nei confronti delle persone “ritenute capaci di abusarne”, mentre ai sensi dell’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 la licenza di porto d’armi “può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Da tali norme si evince che i provvedimenti di detenzione e di porto d’armi possono essere negati nei confronti delle persone, ritenute capaci di abusarne, in quanto in questa materia risulta evidente che la pretesa del privato ad espandere la propria sfera di libertà deve recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, che, per essere facilmente esposto e/o messo a rischio, va salvaguardato con ogni idonea cautela.
Ed invero, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 118 del 24.1.2022; C.d.S. Sez. III Sentenze n. 8701 del 28.12.2021, n. 5306 del 13.7.2021, n. 5136 del 6.7.2021, n. 2614 del 24.4.2020, n. 1309 del 20.2.2020, n. 6812 del 30.11.2018, n. 2452 dell’8.6.2016, n. 690 del 19.2.2016, n. 5542 del 7.12.2015 e n. 3979 del 29.7.2013; TAR Catanzaro Sez. I Sentenze n. 667 del 19.4.2022, n. 502 del 21.3.2022, n. 232 del 14.2.2022, n. 84 del 25.1.2022, n. 1947 del 5.11.2021, n. 1745 dell’11.10.2021, n. 1528 del 23.7.2021, n. 1474 del 19.7.2021, n. 1392 del 7.7.2021, nn. 1228 e 1235 del 15.6.2021, n. 1179 dell’11.6.2021, n. 725 del 2.4.2021, n. 605 del 19.3.2021, n. 2147 del 29.12.2020, n. 1853 del 17.11.2020, n. 1770 del 9.11.2020, n. 1366 del 24.7.2020, n. 529 del 27.2.2018 e n. 746 del 29.4.2015; TAR Napoli Sez. V Sentenze n. 2354 del 6.4.2022, n. 2204 dell’1.4.2022, nn. 2094 e 2095 del 30.3.2022, nn. 1584 e 1585 dell’8.3.2022, n. 1517 del 7.3.2022, n. 1549 del 4.3.2022, n. 492 del 25.1.2022, nn. 336 e 340 del 17.1.2022, nn. 116, 131 e 133 del 7.1.2022, n. 47 del 3.1.2022, n. 7602 del 29.11.2021, n. 7438 del 22.11.2021, n. 7155 del 10.11.2021, n. 6473 del 15.10.2021, nn. 6451 e 6457 del 14.10.2021, n. 6354 del 7.10.2021, n. 5313 del 27.7.2021, n. 4852 del 13.7.2021, n. 3738 del 4.6.2021, n. 2783 del 28.4.2021, n. 142 del 7.1.2021, n. 5450 del 23.11.2020, n. 4966 del 2.11.2020 e n. 3737 del 9.9.2020; TAR l’Aquila Sentenze n. 113 del 28.3.2022 e n. 7 dell’11.1.2012; TAR Lazio Sez. I ter Sentenze n. 3204 del 21.3.2022, n. 11031 del 28.10.2021, n. 6585 del 3.6.2021 e n. 11609 del 10.11.2020; TAR Bologna Sez. I Sentenze nn. 107 e 112 del 2.2.2022, n. 867 del 19.10.2021 e n. 432 del 5.5.2021 e n. 797 del 2.12.2020; TAR Veneto Sez. I Sentenze n. 151 del 17.12.2021 e n. 1508 del 13.12.2021; TAR Salerno Sez. I Sentenze nn. 2652 e 2647 del 9.12.2021, n. 1008 dell’11.4.2016, n. 845 del 15.4.2013 e n. 97 del 23.1.2012; TAR Reggio Calabria n. 914 del 3.12.2021, n. 472 del 10.9.2014, n. 283 del 24.6.2014, n. 242 del 6.6.2014, nn. 143 e 137 del 6.3.2014, n. 102 del 12.2.2014, n. 413 del 17.6.2013, n. 183 del 28.3.2013 e n. 254 del 3.4.2012; TAR Lecce Sez. III Sentenze n. 1693 del 22.11.2021, n. 1266 del 16.8.2021 e 663 del 6.5.2021; TAR Bari Sez. III Sent. n. 1544 del 26.10.2021; TAR Friuli Venezia Giulia Sentenze n. 292 del 28.9.2021, n. 483 del 21.11.2019 e n. 427 del 6.10.2015; TAR Valle d’Aosta Sent. n. 58 del 22.9.2021; TAR Umbria Sentenze n. 652 del 15.9.2021, n. 556 del 4.12.2020, n. 262 del 21.5.2019 e n. 201 del 19.4.2019; TAR Trento Sentenze n. 52 del 14.4.2021, n. 135 del 5.8.2020, n. 23 del 25.1.2019 e n. 241 del 2.11.2018; TAR Liguria Sez. I Sentenze n. 100 dell’11.2.2021, n. 526 del 24.7.2020, n. 424 del 27.6.2020 e n. 6 del 2.1.2019; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 283 del 22.1.2021; TAR Milano Sez. I Sentenze n. 161 del 18.1.2021 e n. 477 del 7.3.2019; TAR Catania Sez. IV Sentenze n. 2102 del 28.8.2020, n. 917 del 31.3.2016, n. 1378 del 19.5.2015 e n. 1345 del 14.5.2014; TAR Piemonte Sez. II Sentenze n. 517 del 25.8.2020, n. 323 del 26.5.2020 e n. 134 del 24.2.2020; TAR Palermo Sez. I Sent. n. 2087 del 3.9.2018; TAR Milano Sez. III n. 582 del 18.3.2019 e n. 95 del 12.1.2015; TAR Piemonte Sez. I n. 87 del 28.1.2019, n. 1097 del 5.10.2018, nn. 1014 e 1008 del 15.7.2016 e n. 1290 del 30.7.2015; TAR Veneto Sez. I n. 962 del 17.10.2018 e n. 878 del 5.9.2018; TAR Molise n. 391 del 26.10.2017, n. 192 dell’8.5.2015 e n. 169 del 4.5.2015; TAR Liguria Sez. II n. 652 del 21.7.2017, 472 del 29.5.2017 e n. 1431 del 7.10.2011; TAR Toscana Sez. II n. 16 del 13.1.2016 e n. 757 del 7.5.2014; TAR Bolzano n. 318 del 16.10.2015; TAR Sardegna Sez. I n. 698 del 15.4.2015; TAR Parma n. 453 del 9.12.2014; TAR Lecce Sez. I n. 2672 del 6.11.2014, n. 2177 del 12.8.2014 e n. 1244 del 22.5.2014; TAR Palermo Sez. I n. 154 del 20.1.2012), seguito anche da questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 229 del 30.3.2022, n. 602 del 27.9.2021, n. 410 dell’1.6.2021, n. 392 del 17.5.2021, 343 del 29.4.2021, n. 792 del 17.12.2020, n. 710 del 12.11.2020, n. 503 del 27.7.2020, n. 444 del 9.7.2020, n. 411 del 25.6.2020, n. 307 dell’11.5.2020, n. 304 dell’11.5.2020, n. 139 del 14.2.2020, n. 802 del 4.11.2019, n. 640 del 18.7.2019, n. 475 del 4.6.2019, n. 464 dell’1.6.2019, n. 594 del 7.9.2018, n. 472 del 18.7.2018, n. 314 del 3.5.2018, n. 118 del 12.2.2018, n. 24 del 16.1.2018, n. 445 del 14.6.2017, n. 243 del 22.3.2017, n. 900 del 16.9.2016, n. 41 del 29.1.2016, n. 588 del 17.9.2015, n. 72 del 24.1.2015 e n. 50 del 18.2.2009), l’Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona, che detiene armi, deve essere “esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo” e nei suoi confronti deve esistere “la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”, cioè la persona che detiene armi deve avere una “condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati”.
Tali condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il ricorrente ha commesso la violazione, di non aver denunciato il trasferimento delle armi e munizioni dalla sua abitazione al garage, che, anche se pertinenziale, risulta nettamente separato dall’abitazione, perché si trova al piano terra di un edificio, all’interno del quale il ricorrente abita al secondo piano.
Al riguardo, va rilevato che questo Tribunale con la Sentenza n. 410 dell’1.6.2021 ha statuito:
-con riferimento all’art. 38 R.D. n. 773/1931, nella parte in cui prevede che la detenzione di qualunque arma deve essere denunciata “entro 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità” (primo comma) e che “la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qualvolta il possessore trasferisca l’arma in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia” (sesto comma), ha statuito, richiamando la Sentenza della I^ Sezione penale della Corte di cassazione che n. 10197 del 6.3.2018, che va interpretato nel senso che il predetto termine dilatorio di 72 ore, invocato dal ricorrente, si applica esclusivamente alla denuncia di acquisizione dell’arma e non anche al suo trasferimento in un diverso luogo, in quanto il citato termine di 72 ore deve intendersi riferito a chi acquista per la prima volta la disponibilità di un’arma e non anche a chi già ce l’ha, perché l’iniziale disponibilità dell’arma è già avvenuta;
-ha anche richiamato la precedente Sentenza TAR Basilicata Sent. n. 802 del 4.11.2019 (che cita C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6463 del 17.12.2007; TAR Milano Sez. III Sent. n. 3873 del 29.5.2009), secondo cui deve ritenersi ragionevole e congruo il provvedimento del Prefetto che abbia comminato il divieto di detenzione di armi e munizioni in capo a colui che abbia trasferito l’arma da un luogo ad un altro senza richiedere la preventiva autorizzazione a tal fine prevista dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.
Parimenti ragionevole e congrua è la decisione di vietare la detenzione di armi e munizioni, per la violazione della normativa in materia di pubblica sicurezza per: 1) l’omessa denuncia delle 7 cartucce calibro 22, in quanto, non essendo munizioni per armi comuni da sparo, è sempre obbligatoria la denuncia della detenzione anche di 1 sola cartuccia calibro 22; 2) la mancata comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65 e/o la non giustificazione della mancanza di tali cartucce per pistola, in quanto il ricorrente è titolare della sola licenza di porto di fucile per uso caccia.
Va, altresì, precisato che, dopo l’emanazione da parte del Prefetto del provvedimento del divieto di detenzioni armi, il Questore non può non revocare il porto d’armi, in quanto il divieto di detenzione armi comporta automaticamente la revoca della licenza di porto d’armi (sul punto cfr. la predetta Sentenza TAR Basilicata Sent. n. 802 del 4.11.2019, che richiama TAR Milano Sez. I Sent. n. 623 del 25.3.2019).
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in ulteriori € 1.500,00 (millecinquecento).
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.