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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
n. 166/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
166/2023 promosso con ricorso depositato in data 15/02/2023
da
(C.F. ),
Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
GASPERIN GIORGIO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(ROMANIA) il 04.09.1975, non costituito
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni dell'attrice:
1) i SIg.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
2) restano ferme le statuizioni omologate di cui al ricorso per separazione consensuale ad eccezione dei punti:
4) e 5), rispetto ai quali si richiede che l'affido condiviso della GL
minore, per le ragioni esposte in atti, sia modificato con affido esclusivo della stessa alla madre;
7) rispetto al quale si chiede l'innalzamento del contributo al mantenimento della GL minore da parte del padre in € 450,00 mensili;
e con revoca delle statuizioni di cui al punto 12) e 13).
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla SI.ra , la Parte_1
quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, il convenuto SI. CP_1
non si è costituito;
[...]
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3,
n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015
n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
rilevato che la Presidente del Tribunale, con provvedimento in data
2 16.05.2023, emesso a seguito dell'udienza di comparazione, ha ritenuto di confermare le statuizioni della separazione in vigore fra i coniugi – ad eccezione dell'affidamento della GL , nata a Persona_1
Feltre il 18.02.2007, affidata in via esclusiva alla madre;
esaminate le richieste dell'attrice e considerate tutte le circostanze della fattispecie – tenuto conto che la condotta del convenuto giustifica la modifica dell'assetto economico determinato in sede di separazione – il
Collegio ritiene che debba essere aggiornato l'assegno previsto in sede di separazione, ponendo a carico del convenuto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di corrispondere mensilmente all'attrice la somma di euro 450, così determinata in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento della GL, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 ss. c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.4.2006 in Comune di
Santa Giustina (BL) da
Parte_1
e
CP_1
3 trascritto al n. 1, parte I, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giustina (BL) alle seguenti condizioni:
1) i SIg.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
2) restano ferme le statuizioni omologate di cui al ricorso per separazione consensuale ad eccezione dei punti:
4) e 5), rispetto ai quali si dispone l'affidamento esclusivo della GL
minore alla madre;
7) rispetto al quale si dispone l'aumento del contributo al mantenimento della GL minore da parte del padre ad euro 450,00 mensili;
con revoca delle statuizioni di cui ai punti 12) e 13).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
166/2023 promosso con ricorso depositato in data 15/02/2023
da
(C.F. ),
Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
GASPERIN GIORGIO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(ROMANIA) il 04.09.1975, non costituito
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni dell'attrice:
1) i SIg.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
2) restano ferme le statuizioni omologate di cui al ricorso per separazione consensuale ad eccezione dei punti:
4) e 5), rispetto ai quali si richiede che l'affido condiviso della GL
minore, per le ragioni esposte in atti, sia modificato con affido esclusivo della stessa alla madre;
7) rispetto al quale si chiede l'innalzamento del contributo al mantenimento della GL minore da parte del padre in € 450,00 mensili;
e con revoca delle statuizioni di cui al punto 12) e 13).
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla SI.ra , la Parte_1
quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, il convenuto SI. CP_1
non si è costituito;
[...]
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3,
n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015
n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
rilevato che la Presidente del Tribunale, con provvedimento in data
2 16.05.2023, emesso a seguito dell'udienza di comparazione, ha ritenuto di confermare le statuizioni della separazione in vigore fra i coniugi – ad eccezione dell'affidamento della GL , nata a Persona_1
Feltre il 18.02.2007, affidata in via esclusiva alla madre;
esaminate le richieste dell'attrice e considerate tutte le circostanze della fattispecie – tenuto conto che la condotta del convenuto giustifica la modifica dell'assetto economico determinato in sede di separazione – il
Collegio ritiene che debba essere aggiornato l'assegno previsto in sede di separazione, ponendo a carico del convenuto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di corrispondere mensilmente all'attrice la somma di euro 450, così determinata in valori attuali, a titolo di contributo al mantenimento della GL, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 ss. c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.4.2006 in Comune di
Santa Giustina (BL) da
Parte_1
e
CP_1
3 trascritto al n. 1, parte I, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giustina (BL) alle seguenti condizioni:
1) i SIg.ri e si dichiarano Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti;
2) restano ferme le statuizioni omologate di cui al ricorso per separazione consensuale ad eccezione dei punti:
4) e 5), rispetto ai quali si dispone l'affidamento esclusivo della GL
minore alla madre;
7) rispetto al quale si dispone l'aumento del contributo al mantenimento della GL minore da parte del padre ad euro 450,00 mensili;
con revoca delle statuizioni di cui ai punti 12) e 13).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 27.3.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4