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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6006/2023, promossa da
(C.F.: , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
e di , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Persona_1 Persona_2
Pezzini – (C.F.: ; , presso il cui studio è C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4,
00185 Roma (RM) (c.f.: ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , presso i P.IVA_4 Email_2
pag. 1 cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati
PARTI CONVENUTE
Conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 25/02/2025: per il ricorrente, SI. : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova – contrariis reiectis – GI Unico Pt_1 designando, previa accertamento e declaratoria della responsabilità in capo alla Repubblica
Federale di Germania in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore (in qualità di successore del Terzo
Reich) della distruzione deliberata del centro urbano di Parodi Ligure (AL) e della casa di abitazione di proprietà di fu e fu nato a [...] il [...] Persona_2 Per_3 Persona_4
e ivi residente nel Comune di Parodi Ligure (AL) alla Via Mazzini n. 5, conseguentemente condannarla, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ad in proprio e nella qualità di ered Parte_1 ut supra indicatae, nessuno escluso, previa applicazione della tabella liquidativa del danno elaborata con conteggio a Euro 135.774,18 più danni morali da valutare in via equitativa e/o la maggior somma che sarà ritenuta provata all'esito e comunque secondo giustizia;
2) - Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova – contrariis reiectis – GI Unico designando, previa accertamento e declaratoria della responsabilità in capo alla Repubblica Federale di Germania in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore (in qualità di successore del Terzo Reich) della distruzione deliberata del centro urbano di Parodi Ligure (AL) e della casa di abitazione di proprietà di
[...] fu e fu nato a [...] il [...] e ivi residente nel Per_2 Per_3 Persona_4
Comune di Parodi Ligure (AL) alla Via Mazzini n. 5, conseguentemente condannarla anche in solido con il in persona del Ministro pro tempore e la Repubblica Italiana Controparte_3
e, per essa, la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale soggetto s o l i d a l m e n t e o b b l i g a t o a f a r s i c a r i c o dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art. 43 comma 6 D.L. n. 36/2022 e L. 29.06.2022 n. 79 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, a pagare a nella qualità ut supra la Parte_1 somma di Euro 135.774,18 più danni morali da valutare in via equitativa o maggior somma che sarà ritenuta provata all'esito e comunque secondo giustizia. Vinte le spese”.
Nelle note conclusive del 17/02/2025 il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Avvocatura ex art. 96 c.p.c. per i convenuti e : Controparte_1 Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione dal giudizio;
Controparte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione ovvero titolarità attiva del SInor;
Parte_1
- rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile
pag. 2 rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 21/06/2023 l'odierno ricorrente, SI. Pt_1
, in qualità di nipote e unico erede di , ha convenuto in giudizio la
[...] Persona_2
Repubblica Federale di Germania, per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per la distruzione della casa di abitazione di e , e per l'effetto sentirla Persona_2 Persona_4 condannare, in solido con il e la Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento del danno conseguente.
[...]
Nel ricorso introduttivo il SI. : Parte_1
- ha dedotto che, in data 07/03/1945, la casa di abitazione di e Persona_2 Per_4
nel comune di Parodi Ligure era andata completamente distrutta da un incendio
[...] appiccato dalle Forze Armate del Terzo Reich, nel corso di una rappresaglia, e che, secondo
Principi di Norimberga, la condotta di “distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, ovvero la devastazione non giustificata da necessità militari” costituisce un crimine di guerra;
- ha affermato che, in virtù del principio di diritto internazionale di continuità della personalità statale, di tali condotte è responsabile la Repubblica Federale di Germania, e da qui deriva la sua legittimazione passiva nel giudizio instaurato giudizio;
- quanto al danno subito da , e lamentato dall'odierno ricorrente Persona_2 Pt_1
iure hereditatis, ha affermato di avere diritto al risarcimento del danno materiale e
[...] del danno morale e dinamico-relazionale; quanto alla quantificazione delle summenzionate voci di danno, ha chiesto che fosse tenuto in considerazione che la casa di abitazione costituisce un bene immobile di primaria importanza, e che nel caso per cui è causa tale bene è andato distrutto in conseguenza di una condotta “non solo efferata, ma anche omicidiaria”;
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 09/03/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato Controparte_4
e per il , depositando comparsa di
[...] Controparte_3 costituzione e risposta nella quale:
- In primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Repubblica Federale di Germania e
(in seguito MEF) si sarebbe realizzato un Controparte_3
pag. 3 fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il MEF, e quindi il MEF stesso;
- ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 anch'essa convenuta in giudizio dai ricorrenti;
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il MEF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dal SI. sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Parte_1
- nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del SI. , per Parte_1 mancanza di prova, in atti, della successione del SI. in favore Persona_2 del SI. , e della successione del SI. in favore del SI. Persona_1 Persona_1 Pt_1
, odierno ricorrente;
[...]
- ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione del principio di ne bis in idem: il ricorrente nell'atto introduttivo avrebbe infatti dedotto di aver inviato numerose note, aventi ad oggetto il riconoscimento del risarcimento per cui è causa, all'“International
Organization for Migration” ovvero “OIM Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo”, che il ricorrente sostiene essere riferibile alla Repubblica Federale di Germania;
l'Avvocatura contesta tale riferibilità, ma in caso tale riferibilità fosse riconosciuta, avendo le istanze del ricorrente avuto esito negativo, la presente causa costituirebbe una illegittima duplicazione della pretesa risarcitoria già avanzata dal ricorrente in tale sede;
- ha eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria, lamentando la mancanza di prova dei fatti dedotti;
- in subordine, ha contestato la quantificazione dei danni come operata dal ricorrente SI.
, e sottolineato la necessità di procedere a compensatio lucri cum damno e questo con Pt_1 particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle pag. 4 vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n. 2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- in via istruttoria, ha instato per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato al ricorrente SI. di esporre la documentazione di cui sopra, Parte_1 nonché l'ordine ex art. 213 c.p.c., rivolto ad Amministrazioni ed Enti competenti in merito a tali erogazioni, e quanto alla misura indennitaria estera alla Repubblica Federale di
Germania;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
3. In data 19/03/2024, in sede di prima udienza, su richiesta concorde delle parti sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, ove le parti hanno ribadito le domande e difese svolte contestando le avverse difese ed eccezioni: in particolare il ricorrente SI. Pt_1
ha depositato i certificati di morte ai fini della propria successione.
[...]
Con ordinanza del 11/06/2024, il Giudice ha richiesto a parte ricorrente di indicare quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa;
con note del 25/06/2024, il ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui ha dichiarato di non aver percepito alcun indennizzo o beneficio.
4. Con ordinanza del 22/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per € 68.370,00 e €
4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente;
il Controparte_3
invece, ha chiesto e ottenuto rinvii da giugno 2024 a gennaio 2025 per poter prendere
[...] posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di p.c. al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive. In tali note le parti si sono soffermate nuovamente sulla titolarità passiva del rapporto, la prescrizione, e l'an e il quantum della pretesa risarcitoria. In aggiunta, il ricorrente ha Pt_2 Pt_1 chiesto la condanna dell'Avvocatura ex art. 96 c.p.c., per aver quest'ultima “resistito in giudizio con colpa grave, stanti i continui rinvii richiesti sulla base di una motivazione del tutto dilatoria e strumentale”.
All'udienza del 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
____________________________
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, e in merito alla Controparte_1 CP_3 titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il MEF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente pag. 5 giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non sono fondate.
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione, tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 1 presuppone l'esistenza di un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili 1 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto CP_6 di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_6 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (7)
pag. 6 della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto fin dalla sentenza n. 238 del 2014 la corte costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla corte costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza
28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica federale di Germania alla Corte internazionale di giustizia (ove è stato lamentato il rischio di disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo),
pag. 7 hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43, norma che come ha osservato la Corte Costituzionale assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal CP_6 successivo decreto interministeriale, recentemente emanato (D.M. 28 giugno 2023).
E aggiunge che è a carico del anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP_6 sentenze. Il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
pag. 8 Il (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come CP_6 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo CP_6 fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura
pag. 9 in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla Germania in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del anche il pagamento delle CP_6 spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge Quale naturale conseguenza di ciò deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello Stato Italiano e del , nei cui confronti la notifica dell'atto Controparte_3 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6) si pone come mera denuntiatio,2 avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass.n.3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent. Trib. Genova 318/2025), in merito al fatto che;
pag. 10 - esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto
(quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
pag. 11 - la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione (tenuto conto della condotta delittuosa posta in essere sussumibile in astratto nell'ipotesi di devastazione e saccheggio aggravata), e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod..
Nel merito: Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla distruzione della casa di abitazione in proprietà di (fu e fu , avvenuta in data 7 Persona_2 Per_3 Persona_4 marzo 1945 in seguito all'incendio sviluppatosi per rappresaglia operata dalle FF.AA. nazifasciste del Terzo Reich.
In fatto la deduzione della distruzione della casa risulta provata dai documenti prodotti in atti:
internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.
pag. 12 - dichiarazione rilasciata nell'Atto di Notorietà del 10/07/1945, resa di fronte a un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 CC del suo contenuto
(doc. 1)
- form compilato in data 05/03/2002 (Claim form for property losses) in relazione all'entità economica del danno (doc. 16)
- elenco danni subiti nell'abitazione di contenente l'elenco e il dettaglio Persona_2 dei beni andati distrutti (doc 2 e 3) desunti dall'elenco generale redatto dall'interessato e confermato dal Comando brigata “Pio” comandante “ “ ; Per_5
- dichiarazione contenuta in atto di notorietà reso da terzi ( nato il [...] e Persona_6 traverso (nata il [...]) del seguente contenuto : “la casa di abitazione di piena Per_7 ed esclusiva proprietà di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Gavi il 27 giugno 1976 nonno paterno di nato a [...] il [...] Parte_1 ubicata nel Comune di Parodi Ligure via Giuseppe Mazzini 5 è andata completamente distrutta a seguito degli incendi appiccati dalle forze armate regolari dell'esercito tedesco in azione di rappresaglia nella giornata del 7 Marzo 1945 . Tali incendi hanno distrutto altresì in parte o del tutto diversi immobili nel paese, ivi compresa la casa comunale.” (doc. 18) .
Quanto al danno lamentato si evidenzia come la devastazione e saccheggio rientra fra i crimini contro l'umanità (vedi definizione di “crimini di guerra” accolta nei Principi di Norimberga (1950):
«Violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari») e, come tali, costituiscono illecito in ogni caso imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni '60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito dall'art. 7, 2° co., della CEDU e applicabile nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 10
Cost .
Nella veste di erede del SInor e del SI. , vittima Persona_1 Persona_2 dell'illecito (cfr. docc. : morte di doc. 8 ricorso;
morte doc. 11 Persona_2 Persona_1 ricorso;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni doc. 13 ricorso;
allegati alla memoria del
05/04/2024), odierno ricorrente ha diritto di agire in giudizio per ottenere il Parte_3 risarcimento del danno patito dal proprio dante causa;
Per la liquidazione del danno , si conferma nella presente sede l'importo oggetto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, pari a € 68.370,03 liquidato in moneta attuale, alla quale pag. 13 parte ricorrente aveva aderito, calcolato avuto riguardo alla allegazione del valore dei beni all'interno dell'immobile rivalutato alla data attuale (vedi calcolo in nota 4 ) unico elemento probatorio fornito dalla parte;
osservando, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.)
Null'altro , in difetto di specifica e rigorosa prova, può essere liquidato in relazione alle (solo genericamente) dedotte ma non provate ripercussioni delle vicende di cui sopra sulla vita del de cuis successivamente ai fatti per cui è causa .
Le spese di lite sono poste a carico del fondo così come espressamente previsto dal comma 2 del predetto art. 43 “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento .
Tenuto conto della esistenza di precedenti difformi in punto prescrizione, legittimazione passiva e nel merito, rese da altri Tribunale in analoghe controversie, la domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Genova , definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_1 del MEF;
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per i danni derivanti alla distruzione dell'immobile sito in Parodi Ligure via Giuseppe
Mazzini 5, già di proprietà di;
Persona_2
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di quale erede di , erede di del danno da Parte_1 Persona_1 Persona_2
pag. 14 questi patito , liquidato per l'intero in € 68.370,03 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 10.000,00 per compensi ed € 379,5 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente
Genova 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato: n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma 4 Calcolo della Rivalutazione
Capitale Iniziale: in euro € 1.183,20 (₤. 1.766.000 + ₤ 525.000= ₤ 2.291.00) Data Iniziale: 01/01/1947 Data Finale: 30/06/2024 Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 1947 Scadenza Rivalutazione: Giugno 2024 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 51,7 Indice alla Scadenza: 119,5 Raccordo Indici: 24,99 Coefficiente di Rivalutazione: 57,784 Totale Rivalutazione: € 67.186,83 Capitale Rivalutato (s.e.o): € 68.370,03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6006/2023, promossa da
(C.F.: , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
e di , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Persona_1 Persona_2
Pezzini – (C.F.: ; , presso il cui studio è C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4,
00185 Roma (RM) (c.f.: ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , presso i P.IVA_4 Email_2
pag. 1 cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati
PARTI CONVENUTE
Conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 25/02/2025: per il ricorrente, SI. : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova – contrariis reiectis – GI Unico Pt_1 designando, previa accertamento e declaratoria della responsabilità in capo alla Repubblica
Federale di Germania in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore (in qualità di successore del Terzo
Reich) della distruzione deliberata del centro urbano di Parodi Ligure (AL) e della casa di abitazione di proprietà di fu e fu nato a [...] il [...] Persona_2 Per_3 Persona_4
e ivi residente nel Comune di Parodi Ligure (AL) alla Via Mazzini n. 5, conseguentemente condannarla, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ad in proprio e nella qualità di ered Parte_1 ut supra indicatae, nessuno escluso, previa applicazione della tabella liquidativa del danno elaborata con conteggio a Euro 135.774,18 più danni morali da valutare in via equitativa e/o la maggior somma che sarà ritenuta provata all'esito e comunque secondo giustizia;
2) - Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova – contrariis reiectis – GI Unico designando, previa accertamento e declaratoria della responsabilità in capo alla Repubblica Federale di Germania in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore (in qualità di successore del Terzo Reich) della distruzione deliberata del centro urbano di Parodi Ligure (AL) e della casa di abitazione di proprietà di
[...] fu e fu nato a [...] il [...] e ivi residente nel Per_2 Per_3 Persona_4
Comune di Parodi Ligure (AL) alla Via Mazzini n. 5, conseguentemente condannarla anche in solido con il in persona del Ministro pro tempore e la Repubblica Italiana Controparte_3
e, per essa, la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale soggetto s o l i d a l m e n t e o b b l i g a t o a f a r s i c a r i c o dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art. 43 comma 6 D.L. n. 36/2022 e L. 29.06.2022 n. 79 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, a pagare a nella qualità ut supra la Parte_1 somma di Euro 135.774,18 più danni morali da valutare in via equitativa o maggior somma che sarà ritenuta provata all'esito e comunque secondo giustizia. Vinte le spese”.
Nelle note conclusive del 17/02/2025 il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Avvocatura ex art. 96 c.p.c. per i convenuti e : Controparte_1 Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione dal giudizio;
Controparte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione ovvero titolarità attiva del SInor;
Parte_1
- rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile
pag. 2 rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 21/06/2023 l'odierno ricorrente, SI. Pt_1
, in qualità di nipote e unico erede di , ha convenuto in giudizio la
[...] Persona_2
Repubblica Federale di Germania, per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per la distruzione della casa di abitazione di e , e per l'effetto sentirla Persona_2 Persona_4 condannare, in solido con il e la Controparte_3 Controparte_1
al risarcimento del danno conseguente.
[...]
Nel ricorso introduttivo il SI. : Parte_1
- ha dedotto che, in data 07/03/1945, la casa di abitazione di e Persona_2 Per_4
nel comune di Parodi Ligure era andata completamente distrutta da un incendio
[...] appiccato dalle Forze Armate del Terzo Reich, nel corso di una rappresaglia, e che, secondo
Principi di Norimberga, la condotta di “distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, ovvero la devastazione non giustificata da necessità militari” costituisce un crimine di guerra;
- ha affermato che, in virtù del principio di diritto internazionale di continuità della personalità statale, di tali condotte è responsabile la Repubblica Federale di Germania, e da qui deriva la sua legittimazione passiva nel giudizio instaurato giudizio;
- quanto al danno subito da , e lamentato dall'odierno ricorrente Persona_2 Pt_1
iure hereditatis, ha affermato di avere diritto al risarcimento del danno materiale e
[...] del danno morale e dinamico-relazionale; quanto alla quantificazione delle summenzionate voci di danno, ha chiesto che fosse tenuto in considerazione che la casa di abitazione costituisce un bene immobile di primaria importanza, e che nel caso per cui è causa tale bene è andato distrutto in conseguenza di una condotta “non solo efferata, ma anche omicidiaria”;
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 09/03/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato Controparte_4
e per il , depositando comparsa di
[...] Controparte_3 costituzione e risposta nella quale:
- In primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Repubblica Federale di Germania e
(in seguito MEF) si sarebbe realizzato un Controparte_3
pag. 3 fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il MEF, e quindi il MEF stesso;
- ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 anch'essa convenuta in giudizio dai ricorrenti;
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il MEF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dal SI. sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Parte_1
- nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del SI. , per Parte_1 mancanza di prova, in atti, della successione del SI. in favore Persona_2 del SI. , e della successione del SI. in favore del SI. Persona_1 Persona_1 Pt_1
, odierno ricorrente;
[...]
- ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione del principio di ne bis in idem: il ricorrente nell'atto introduttivo avrebbe infatti dedotto di aver inviato numerose note, aventi ad oggetto il riconoscimento del risarcimento per cui è causa, all'“International
Organization for Migration” ovvero “OIM Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo”, che il ricorrente sostiene essere riferibile alla Repubblica Federale di Germania;
l'Avvocatura contesta tale riferibilità, ma in caso tale riferibilità fosse riconosciuta, avendo le istanze del ricorrente avuto esito negativo, la presente causa costituirebbe una illegittima duplicazione della pretesa risarcitoria già avanzata dal ricorrente in tale sede;
- ha eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria, lamentando la mancanza di prova dei fatti dedotti;
- in subordine, ha contestato la quantificazione dei danni come operata dal ricorrente SI.
, e sottolineato la necessità di procedere a compensatio lucri cum damno e questo con Pt_1 particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle pag. 4 vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n. 2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- in via istruttoria, ha instato per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato al ricorrente SI. di esporre la documentazione di cui sopra, Parte_1 nonché l'ordine ex art. 213 c.p.c., rivolto ad Amministrazioni ed Enti competenti in merito a tali erogazioni, e quanto alla misura indennitaria estera alla Repubblica Federale di
Germania;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
3. In data 19/03/2024, in sede di prima udienza, su richiesta concorde delle parti sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, ove le parti hanno ribadito le domande e difese svolte contestando le avverse difese ed eccezioni: in particolare il ricorrente SI. Pt_1
ha depositato i certificati di morte ai fini della propria successione.
[...]
Con ordinanza del 11/06/2024, il Giudice ha richiesto a parte ricorrente di indicare quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa;
con note del 25/06/2024, il ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui ha dichiarato di non aver percepito alcun indennizzo o beneficio.
4. Con ordinanza del 22/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per € 68.370,00 e €
4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente;
il Controparte_3
invece, ha chiesto e ottenuto rinvii da giugno 2024 a gennaio 2025 per poter prendere
[...] posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di p.c. al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive. In tali note le parti si sono soffermate nuovamente sulla titolarità passiva del rapporto, la prescrizione, e l'an e il quantum della pretesa risarcitoria. In aggiunta, il ricorrente ha Pt_2 Pt_1 chiesto la condanna dell'Avvocatura ex art. 96 c.p.c., per aver quest'ultima “resistito in giudizio con colpa grave, stanti i continui rinvii richiesti sulla base di una motivazione del tutto dilatoria e strumentale”.
All'udienza del 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
____________________________
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, e in merito alla Controparte_1 CP_3 titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il MEF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente pag. 5 giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non sono fondate.
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione, tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 1 presuppone l'esistenza di un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili 1 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto CP_6 di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_6 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (7)
pag. 6 della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto fin dalla sentenza n. 238 del 2014 la corte costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla corte costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza
28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica federale di Germania alla Corte internazionale di giustizia (ove è stato lamentato il rischio di disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo),
pag. 7 hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43, norma che come ha osservato la Corte Costituzionale assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal CP_6 successivo decreto interministeriale, recentemente emanato (D.M. 28 giugno 2023).
E aggiunge che è a carico del anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP_6 sentenze. Il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
pag. 8 Il (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come CP_6 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo CP_6 fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura
pag. 9 in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla Germania in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del anche il pagamento delle CP_6 spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge Quale naturale conseguenza di ciò deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello Stato Italiano e del , nei cui confronti la notifica dell'atto Controparte_3 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6) si pone come mera denuntiatio,2 avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass.n.3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent. Trib. Genova 318/2025), in merito al fatto che;
pag. 10 - esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto
(quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
pag. 11 - la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione (tenuto conto della condotta delittuosa posta in essere sussumibile in astratto nell'ipotesi di devastazione e saccheggio aggravata), e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod..
Nel merito: Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla distruzione della casa di abitazione in proprietà di (fu e fu , avvenuta in data 7 Persona_2 Per_3 Persona_4 marzo 1945 in seguito all'incendio sviluppatosi per rappresaglia operata dalle FF.AA. nazifasciste del Terzo Reich.
In fatto la deduzione della distruzione della casa risulta provata dai documenti prodotti in atti:
internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.
pag. 12 - dichiarazione rilasciata nell'Atto di Notorietà del 10/07/1945, resa di fronte a un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 CC del suo contenuto
(doc. 1)
- form compilato in data 05/03/2002 (Claim form for property losses) in relazione all'entità economica del danno (doc. 16)
- elenco danni subiti nell'abitazione di contenente l'elenco e il dettaglio Persona_2 dei beni andati distrutti (doc 2 e 3) desunti dall'elenco generale redatto dall'interessato e confermato dal Comando brigata “Pio” comandante “ “ ; Per_5
- dichiarazione contenuta in atto di notorietà reso da terzi ( nato il [...] e Persona_6 traverso (nata il [...]) del seguente contenuto : “la casa di abitazione di piena Per_7 ed esclusiva proprietà di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Gavi il 27 giugno 1976 nonno paterno di nato a [...] il [...] Parte_1 ubicata nel Comune di Parodi Ligure via Giuseppe Mazzini 5 è andata completamente distrutta a seguito degli incendi appiccati dalle forze armate regolari dell'esercito tedesco in azione di rappresaglia nella giornata del 7 Marzo 1945 . Tali incendi hanno distrutto altresì in parte o del tutto diversi immobili nel paese, ivi compresa la casa comunale.” (doc. 18) .
Quanto al danno lamentato si evidenzia come la devastazione e saccheggio rientra fra i crimini contro l'umanità (vedi definizione di “crimini di guerra” accolta nei Principi di Norimberga (1950):
«Violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari») e, come tali, costituiscono illecito in ogni caso imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni '60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito dall'art. 7, 2° co., della CEDU e applicabile nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 10
Cost .
Nella veste di erede del SInor e del SI. , vittima Persona_1 Persona_2 dell'illecito (cfr. docc. : morte di doc. 8 ricorso;
morte doc. 11 Persona_2 Persona_1 ricorso;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni doc. 13 ricorso;
allegati alla memoria del
05/04/2024), odierno ricorrente ha diritto di agire in giudizio per ottenere il Parte_3 risarcimento del danno patito dal proprio dante causa;
Per la liquidazione del danno , si conferma nella presente sede l'importo oggetto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, pari a € 68.370,03 liquidato in moneta attuale, alla quale pag. 13 parte ricorrente aveva aderito, calcolato avuto riguardo alla allegazione del valore dei beni all'interno dell'immobile rivalutato alla data attuale (vedi calcolo in nota 4 ) unico elemento probatorio fornito dalla parte;
osservando, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.)
Null'altro , in difetto di specifica e rigorosa prova, può essere liquidato in relazione alle (solo genericamente) dedotte ma non provate ripercussioni delle vicende di cui sopra sulla vita del de cuis successivamente ai fatti per cui è causa .
Le spese di lite sono poste a carico del fondo così come espressamente previsto dal comma 2 del predetto art. 43 “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento .
Tenuto conto della esistenza di precedenti difformi in punto prescrizione, legittimazione passiva e nel merito, rese da altri Tribunale in analoghe controversie, la domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Genova , definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_1 del MEF;
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per i danni derivanti alla distruzione dell'immobile sito in Parodi Ligure via Giuseppe
Mazzini 5, già di proprietà di;
Persona_2
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di quale erede di , erede di del danno da Parte_1 Persona_1 Persona_2
pag. 14 questi patito , liquidato per l'intero in € 68.370,03 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 10.000,00 per compensi ed € 379,5 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente
Genova 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato: n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma 4 Calcolo della Rivalutazione
Capitale Iniziale: in euro € 1.183,20 (₤. 1.766.000 + ₤ 525.000= ₤ 2.291.00) Data Iniziale: 01/01/1947 Data Finale: 30/06/2024 Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 1947 Scadenza Rivalutazione: Giugno 2024 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 51,7 Indice alla Scadenza: 119,5 Raccordo Indici: 24,99 Coefficiente di Rivalutazione: 57,784 Totale Rivalutazione: € 67.186,83 Capitale Rivalutato (s.e.o): € 68.370,03