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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 27/11/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1560/2013 R.g.
Tra
n.16/10/1955 ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Scianò
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
P.T.L.R. - , IN PERS. DEL Controparte_2
DIRETTORE GENERALE - IN PERSONA Controparte_3
DEL SUO LEGALE RAPPRES. PRO TEMPORE
Rapp.ti e difesi dal dott Primerano Vito
E
IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_4
P.T.L.R.
Rapp.to e difeso dall'avv. Colaci Claudio
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 04/10/2013 , l'epi grafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rasse gnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio: annullare, revocare, di chiarare infondati, ill egit timi e comunque privi di gi uridi ci eff etti tutt i i provvedi menti oggett o della present e opposizione ed in epigraf e espressament e indi viduati. Di chi arare, per 1' eff ett o
1 ed occorrendo anche previa disappli cazione dei provvedi menti avversati ,
1'illegitti mità della pret es a la corri spondente non dovutezza di alcunché da part e dell' opponent e, i n via subordinata, i n accogl iento dell a formulata eccezi one di pr es cri zione, ed occorrendo sempre previa disappli cazi one degli atti impositi vi tutti avversat i, di chi arare la prescrizione dei diritti di credit o azionati e dichiarar e dovut o il c redito nella minor mi sura di E. 2.769,00 per il suo rif eri ment o all' anno 2008 e, quindi, a tempo non coperto da prescrizione.
Operare la compensazione fr a quanto accert ato come dovuto e quanto frattanto t ratt enuto (dal s ett embre 2013 cfr. busta paga all egata vi è tratt enut a mensi le di E. 283,12) e, pel caso di saldo attivo a favor e dell 'opponent e, di sporr e condanna dell a rel ati va somma i n suo f avore a Contro cari co del e del ent rambi resist enti . Con vittoria di CP_5 CP_7
spese da di strarsi i n favor e del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta.
Le part i resist enti , costitui te si in giudizi o, ha nno rassegnato le conclusioni di cui alla memori a di f ensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udizio è st at a tratt at a nel corso d ell e udi enze tenut esi dal 09.06.2014 al 29.01.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudizi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'esercizi o dell e funzioni giurisdizi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11. 2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enz e del 20.01.2021, 23,02.2022, 28.09.2022, 20.09.2023,
05.06.2024 e all 'udi enz a del 16 ott obre 2024 , fratt anto sosti t uita dal deposi to di not e scrit te ex art .127t erc.p.c.; all 'esit o della t ratt azione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnat o con il predett o decreto, l ett e l e not e scri tte d'udi enza, rit enuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enz a con contestual e moti vaz ione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
La fattis peci e oggetto del present e giudizi o ricade nell 'alveo della disposizione norm ati va di cui all 'art .172, L.312/1980, secondo cui gli uf fici che liquidano gl i st ipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in vi a provvisoria e fi no al perf ezionamento dei
Pag. 2 di 4 provvedimenti f ormali, fatti salvi comunque i successi vi conguag li , sulla bas e dei dati in poss ess o o del le comuni cazioni degl i uffi ci presso cui prest a servizi o il per sonal e int er es sato relati ve agli el ementi necessari per la det erminazione del t rattamento st esso.
In presenza di norma che imponga di effettuare i conguagli circa retribuzioni liquidate in via provvisoria (art. 172 l. 11 luglio 1980 n. 312), la p.a. non può che provvedere al recupero di somme eventualmente corrisposte in eccedenza trattandosi di atto dovuto e non discrezionale
(T.A.R. Reggio Calabria, 26/06/1992, n.577).
Ciò posto, deve osservarsi come gli atti provvisori di inquadramento, effettuati ai soli fini economici dalla direzione provinciale del tesoro, ai sensi dell'art. 172 l. 11 luglio 1980 n. 312, non hanno alcuna influenza né possono far sorgere alcun affidamento in ordine ai definitivi provvedimenti d'inquadramento incidenti sullo "status" giuridico.
Nel solco di tali principi si colloca la statuizione della giurisprudenza amministrativa per cui la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, sì che ogni pretesa al riguardo può essere azionata solamente attraverso la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni. Di conseguenza, non è ammissibile un autonomo giudizio di accertamento, chiedendo la disapplicazione di provvedimenti della P.A., atteso che l'azione di accertamento
è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, mentre la posizione del pubblico dipendente, a fronte della potestà organizzatoria della P.A, è quella di titolare di un mero interesse legittimo (T.A.R. Roma, sez. I, 19/04/2021, n.4569.
Pertanto, in ordine alla domanda di annullamento e revoca dei provvedimenti presupposti, dirimente è l'esame dell'estensione del potere di cognizione del giudice ordinario.
Il giudice ordinario, infatti, non può condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non
Pag. 3 di 4 trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n.
600 del 1979 e successive conformi).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della definizione in rito del giudizio e della qualità delle parti.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso inammissibile.
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 27 novembre 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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