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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 370/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, C.F. nato il [...] a [...] ed ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via N. Colajanni n. 91, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, nella Via Libertà n. 114, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Marco Vizzini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta alla Via N. Colajanni n. 91 ed elettivamente domiciliata in Enna Via Trapani n. 2 presso lo
1 2
studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “Preliminarmente, revocando le precedenti ordinanze, accogliersi e disporsi le già formulate prova per testi e CTU;
In ogni caso:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pietraperzia l'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Pronunciare l'addebito della separazione a carico della IG.ra . CP_1
3) Confermare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento del figlio presso l'abitazione del Per_1
padre;
4) Modificare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone il collocamento del figlio minore presso l'abitazione del madre e, in accoglimento della domanda svolta dal IG. Per_2
, disporre il collocamento di presso l'abitazione del padre per le ragioni sopra esposte. Pt_1 Per_2
5) Assegnare la casa coniugale al IG. in uno agli arredi ed onerare la IG.ra di Pt_1 CP_1
corrispondere allo stesso a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 120,00 per ciascuno da versare entro i primi 5 giorni del mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Sul punto si richiama il Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del 31.05.2023 che ha già posto a carico della il contributo di € 120,00 per il mantenimento del figlio del quale si chiede la CP_1 Per_1
conferma anche in questa sede.
2 3
6) Porre a carico della IG.ra l'obbligo di compartecipare in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie necessarie per i figli medesimi.
7) Disporre tempi e modalità di tenuta e visitazione da parte dei genitori nei confronti dei figli con gli stessi non stabilmente collocati secondo quanto motivato e richiesto in diritto;
8) In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di collocamento del figlio Per_2
presso l'abitazione del padre, così disporre:
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra che potrà abitarla insieme al figlio;
CP_1 Per_2
CP
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 120,00, da versare entro i primi 5 giorni del Per_2
mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
- Porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 120,00, da versare entro i Per_1
primi 5 giorni del mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia (Sul punto si richiama il Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del
31.05.2023).
- Disporre a carico del IG. l'obbligo di concorrere in ragione del 50% alle spese straordinarie Pt_1
che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio , purché previamente concordate o, Per_2
comunque, documentabili.
- Disporre a carico della IG.ra l'obbligo di concorrere in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio purché previamente Per_1
concordate o, comunque, documentabili.
In ulteriore subordine, disporre che ciascun coniuge sarà tenuto a mantenere il figlio con lo stesso convivente.
3 4
9) In ogni caso, ritenere e dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla sig.ra
, in quanto la stessa risulta economicamente autosufficiente per le ragioni sopra spiegate ed CP_1
occorrendo anche in conseguenza della pronuncia di addebito a carico della medesima.
10) Onerare la IG.ra alla corresponsione del 50% dalla rata mensile corrisposta dal IG. CP_1
per il pagamento del mutuo richiesto in occasione dell'acquisto dell'abitazione coniugale. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”
Conclusioni per la resistente: “Il sottoscritto difensore e procuratore precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione nonché a tutti i propri scritti difensivi, ad eccezione delle condizioni di affidamento del figlio minore , per il quale si chiede l'affidamento esclusivo”. Persona_3
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto, e ha chiesto, con successivo ricorso del
23.10.2024 allegato in atti, ai sensi degli artt. 333-336 c.c., l'adozione degli opportuni provvedimenti per la tutela del minore , nato a [...] il [...], con ogni consequenziale provvedimento di Per_2
legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 4.3.2022, Parte_1
esponeva:
- che in data 29.4.2006, in Pietraperzia (EN), contraeva matrimonio con Controparte_1
e che detto matrimonio veniva trascritto nei registri del detto comune al n. 6, parte II, serie A, Anno
2006;
- che dall'unione nascevano due figli, il 13.8.2006 e il 18.10.2016; Per_1 Per_2
- che la residenza coniugale veniva fissata in Caltanissetta Via Napoleone Colajanni n. 91,
presso un immobile in comproprietà tra le parti, venendo prescelto tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni;
4 5
- che il rapporto coniugale, sebbene allietato dalla nascita dei due figli, era stato, tuttavia, da sempre poco sereno, e ciò in conseguenza esclusivamente del comportamento e dell'atteggiamento tenuti dalla contrario ai basilari doveri morali e giuridici nascenti dal matrimonio;
CP_1
- che la infatti, sin dai primissimi anni dell'unione coniugale, aveva assunto CP_1
comportamenti instabili caratterizzati da repentini cambi di umore – privi di alcuna giustificazione –
che spesso degeneravano in atteggiamenti litigiosi nei confronti del marito, condotte adottate anche alla presenza dei figli ed intrattenendo relazioni extraconiugali pur se il marito aveva sempre rispettato il coniuge.
Chiedeva, pertanto, pertanto, la separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre - tenuto conto del lavoro svolto dal ricorrente che lo conduceva lontano da casa tutto il giorno - regolando la facoltà
del padre di stare con i figli liberamente e previo accordo con l'altro genitore, con assegnazione della casa familiare alla madre ed un contributo al loro mantenimento da porre a carico del marito nella misura di € 120,00 per ciascun figlio, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente e degli oneri economici che doveva sostenere anche per pagare il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, senza assegno di mantenimento in favore della CP_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio e contestava gli assunti della controparte, rappresentando, in particolare, che l'unione coniugale si era rivelata sin da subito infelice, avendo i coniugi contratto matrimonio perché la aveva scoperto di essere incinta CP_1
di tre mesi, dovendo vivere con i genitori del , mentre quest'ultimo rimaneva a Palermo per Pt_1
potere studiare.
In seguito, la situazione peggiorava ulteriormente, atteso che il aveva adottato anche Pt_1
condotte violente nei confronti della moglie (cagionando una ferita al braccio suturata con punti presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con una cicatrice ancora visibile) e in un'occasione anche quando la stessa si trovava in gravidanza e non sostenendo la moglie neppure in occasione
5 6
della malattia oncologica dalla medesima sofferta e delle relative cure chemioterapiche alle quali si era sottoposta.
Chiedeva, quindi, la separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, con l'affido esclusivo dei figli minori, con la facoltà per il padre di stare con i figli così come indicato in ricorso e l'assegnazione della casa familiare in proprio favore.
Inoltre, chiedeva un assegno da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70 % delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 300,00, con declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento del mutuo, tenuto conto della sua non proponibilità nel giudizio di separazione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
L'intervenuta separazione di fatto, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al giudice delegato per lo svolgimento dell'udienza presidenziale, avendo nella detta sede i coniugi confermato la loro volontà di giungere alla separazione, le ragioni della separazione e la domanda di addebito formulata da entrambe le parti, appaiono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, si deve evidenziare che, pendenti i termini per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., il Pubblico Ministero ha allegato in atti ricorso ex art. 333-336 per l'adozione degli opportuni provvedimenti per la tutela del minore , nato a [...] il [...], con Per_2
relativa documentazione.
La causa, pertanto, deve essere rimessa in istruzione per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande proposte dalle parti, compresa quella da ultimo avanzata dal Pubblico Ministero.
In ordine alle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
6 7
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 4/3/2022, nella causa iscritta al n.
370/2022 R.G.;
dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, che hanno contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
Pietraperzia in data 29 aprile 2006, trascritto l'atto di matrimonio nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2006.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Rimette la causa in istruzione, come da separata ordinanza emessa in pari data, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 15 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 370/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda di separazione giudiziale tra coniugi”, proposta
DA
, C.F. nato il [...] a [...] ed ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via N. Colajanni n. 91, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, nella Via Libertà n. 114, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Marco Vizzini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta alla Via N. Colajanni n. 91 ed elettivamente domiciliata in Enna Via Trapani n. 2 presso lo
1 2
studio dell'Avv. Eleanna Parasiliti Molica, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni del ricorrente: “Preliminarmente, revocando le precedenti ordinanze, accogliersi e disporsi le già formulate prova per testi e CTU;
In ogni caso:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pietraperzia l'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Pronunciare l'addebito della separazione a carico della IG.ra . CP_1
3) Confermare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento del figlio presso l'abitazione del Per_1
padre;
4) Modificare l'ordinanza Presidenziale del 18-22/11/2022 nella parte in cui dispone il collocamento del figlio minore presso l'abitazione del madre e, in accoglimento della domanda svolta dal IG. Per_2
, disporre il collocamento di presso l'abitazione del padre per le ragioni sopra esposte. Pt_1 Per_2
5) Assegnare la casa coniugale al IG. in uno agli arredi ed onerare la IG.ra di Pt_1 CP_1
corrispondere allo stesso a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 120,00 per ciascuno da versare entro i primi 5 giorni del mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Sul punto si richiama il Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del 31.05.2023 che ha già posto a carico della il contributo di € 120,00 per il mantenimento del figlio del quale si chiede la CP_1 Per_1
conferma anche in questa sede.
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6) Porre a carico della IG.ra l'obbligo di compartecipare in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie necessarie per i figli medesimi.
7) Disporre tempi e modalità di tenuta e visitazione da parte dei genitori nei confronti dei figli con gli stessi non stabilmente collocati secondo quanto motivato e richiesto in diritto;
8) In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di collocamento del figlio Per_2
presso l'abitazione del padre, così disporre:
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra che potrà abitarla insieme al figlio;
CP_1 Per_2
CP
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 120,00, da versare entro i primi 5 giorni del Per_2
mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
- Porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 120,00, da versare entro i Per_1
primi 5 giorni del mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia (Sul punto si richiama il Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del
31.05.2023).
- Disporre a carico del IG. l'obbligo di concorrere in ragione del 50% alle spese straordinarie Pt_1
che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio , purché previamente concordate o, Per_2
comunque, documentabili.
- Disporre a carico della IG.ra l'obbligo di concorrere in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio purché previamente Per_1
concordate o, comunque, documentabili.
In ulteriore subordine, disporre che ciascun coniuge sarà tenuto a mantenere il figlio con lo stesso convivente.
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9) In ogni caso, ritenere e dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla sig.ra
, in quanto la stessa risulta economicamente autosufficiente per le ragioni sopra spiegate ed CP_1
occorrendo anche in conseguenza della pronuncia di addebito a carico della medesima.
10) Onerare la IG.ra alla corresponsione del 50% dalla rata mensile corrisposta dal IG. CP_1
per il pagamento del mutuo richiesto in occasione dell'acquisto dell'abitazione coniugale. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”
Conclusioni per la resistente: “Il sottoscritto difensore e procuratore precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione nonché a tutti i propri scritti difensivi, ad eccezione delle condizioni di affidamento del figlio minore , per il quale si chiede l'affidamento esclusivo”. Persona_3
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto un visto, e ha chiesto, con successivo ricorso del
23.10.2024 allegato in atti, ai sensi degli artt. 333-336 c.c., l'adozione degli opportuni provvedimenti per la tutela del minore , nato a [...] il [...], con ogni consequenziale provvedimento di Per_2
legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per separazione personale tra coniugi, depositato il 4.3.2022, Parte_1
esponeva:
- che in data 29.4.2006, in Pietraperzia (EN), contraeva matrimonio con Controparte_1
e che detto matrimonio veniva trascritto nei registri del detto comune al n. 6, parte II, serie A, Anno
2006;
- che dall'unione nascevano due figli, il 13.8.2006 e il 18.10.2016; Per_1 Per_2
- che la residenza coniugale veniva fissata in Caltanissetta Via Napoleone Colajanni n. 91,
presso un immobile in comproprietà tra le parti, venendo prescelto tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni;
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- che il rapporto coniugale, sebbene allietato dalla nascita dei due figli, era stato, tuttavia, da sempre poco sereno, e ciò in conseguenza esclusivamente del comportamento e dell'atteggiamento tenuti dalla contrario ai basilari doveri morali e giuridici nascenti dal matrimonio;
CP_1
- che la infatti, sin dai primissimi anni dell'unione coniugale, aveva assunto CP_1
comportamenti instabili caratterizzati da repentini cambi di umore – privi di alcuna giustificazione –
che spesso degeneravano in atteggiamenti litigiosi nei confronti del marito, condotte adottate anche alla presenza dei figli ed intrattenendo relazioni extraconiugali pur se il marito aveva sempre rispettato il coniuge.
Chiedeva, pertanto, pertanto, la separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre - tenuto conto del lavoro svolto dal ricorrente che lo conduceva lontano da casa tutto il giorno - regolando la facoltà
del padre di stare con i figli liberamente e previo accordo con l'altro genitore, con assegnazione della casa familiare alla madre ed un contributo al loro mantenimento da porre a carico del marito nella misura di € 120,00 per ciascun figlio, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente e degli oneri economici che doveva sostenere anche per pagare il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, senza assegno di mantenimento in favore della CP_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio e contestava gli assunti della controparte, rappresentando, in particolare, che l'unione coniugale si era rivelata sin da subito infelice, avendo i coniugi contratto matrimonio perché la aveva scoperto di essere incinta CP_1
di tre mesi, dovendo vivere con i genitori del , mentre quest'ultimo rimaneva a Palermo per Pt_1
potere studiare.
In seguito, la situazione peggiorava ulteriormente, atteso che il aveva adottato anche Pt_1
condotte violente nei confronti della moglie (cagionando una ferita al braccio suturata con punti presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con una cicatrice ancora visibile) e in un'occasione anche quando la stessa si trovava in gravidanza e non sostenendo la moglie neppure in occasione
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della malattia oncologica dalla medesima sofferta e delle relative cure chemioterapiche alle quali si era sottoposta.
Chiedeva, quindi, la separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, con l'affido esclusivo dei figli minori, con la facoltà per il padre di stare con i figli così come indicato in ricorso e l'assegnazione della casa familiare in proprio favore.
Inoltre, chiedeva un assegno da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70 % delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 300,00, con declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento del mutuo, tenuto conto della sua non proponibilità nel giudizio di separazione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
L'intervenuta separazione di fatto, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito avanti al giudice delegato per lo svolgimento dell'udienza presidenziale, avendo nella detta sede i coniugi confermato la loro volontà di giungere alla separazione, le ragioni della separazione e la domanda di addebito formulata da entrambe le parti, appaiono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c., per pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, si deve evidenziare che, pendenti i termini per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., il Pubblico Ministero ha allegato in atti ricorso ex art. 333-336 per l'adozione degli opportuni provvedimenti per la tutela del minore , nato a [...] il [...], con Per_2
relativa documentazione.
La causa, pertanto, deve essere rimessa in istruzione per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande proposte dalle parti, compresa quella da ultimo avanzata dal Pubblico Ministero.
In ordine alle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 4/3/2022, nella causa iscritta al n.
370/2022 R.G.;
dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dei coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, che hanno contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
Pietraperzia in data 29 aprile 2006, trascritto l'atto di matrimonio nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2006.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Rimette la causa in istruzione, come da separata ordinanza emessa in pari data, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 15 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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