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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9064 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile
Il Giudice unico, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1 sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Donato
D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Po n. 22, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del direttore pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2023,
[...] conveniva in giudizio l' e Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 7 l' Controparte_1 Controparte_2 al fine di far accertare: a) l'illegittimità della risoluzione ex art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016 del contratto di affidamento del servizio triennale di medico competente ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 per la di detta Controparte_3
Agenzia, avente sede ad Udine, determina n. prot. 5817/2023 del
19.06.2023, con cui l' aveva comunicato Controparte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data
30.03.2021 con la società attrice affidataria del servizio di
Medico svolto presso alcune sedi dell'amministrazione Parte_2 convenuta per il triennio 2021/2023, posto che nessuna inadempienza contrattuale poteva ascriversi alla Parte_3
nell'esecuzione del succitato contratto di fornitura;
b)
[...] condannare l' al risarcimento del danno per Controparte_1 lesione dell'immagine commerciale, per pregiudizio al profilo professionale e perdita di chance nella misura di € 10.000,00, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria formulata con l'atto di citazione, essendo la risoluzione contrattuale esercitata dalla medesima agenzia convenuta legittima alla luce del grave inadempimento contrattuale in cui era incorsa C.F.O. e Pt_1 dei gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite imputabili sempre alla predetta società.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 15-4-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice, essendo infondata, deve essere respinta.
In considerazione delle inadempienze dedotte in atti, ai fini della valutazione sulle rispettive responsabilità, vanno applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in
Pag. 2 a 7 materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. 826/2015; conformi,
Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è stato inoltre affermato il principio secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti - tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto – si sia resa
Pag. 3 a 7 responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., 13840/2010; conformi,
20614/2009; Cass., 25847/2008; Cass., 26943/2006; Cass.,
13365/2006; Cass., 2992/2004; Cass., 6756/2003; Cass., 27/2002;
Cass., 11784/2000; Cass., 1168/2000; Cass., 7206/1999).
Pertanto, nei contratti connotati dall'elemento del sinallagma
“non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. cit., o ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.” (Cass., 3455/2020).
In altri termini, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., 20614/2009, cit. Cass., 27/2002, cit.).
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la controparte invochi l'eccezione di inadempimento o in quello di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto, il giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altra parte, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi
Pag. 4 a 7 rispettivamente perseguiti (Cfr. Cass., 4529/2001; Cass.,
9176/2000; Cass., 12296/2011; Trib. Torino, 06.03.2017).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta, all'esito delle emergenze istruttorie, e segnatamente della produzione documentale in atti, abbia adeguatamente provato l'infondatezza della domanda avversaria;
deve infatti rilevarsi che non è stata in grado di garantire Parte_1
l'esatto adempimento della principale obbligazione cui essa era tenuta, vale a dire l'efficiente ed efficace gestione del servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 per la sede della
Direzione Regionale dell' Controparte_2 Controparte_1 per il triennio 2021-2023.
Dal mese di settembre 2022 il rapporto contrattuale è stato caratterizzato, da parte di da gravi Parte_1 criticità e, segnatamente, da difficoltà in cui si è imbattuta l' per ottenere l'effettuazione delle visite Controparte_1 mediche da parte del dott. , dal mancato riscontro da parte Per_1 dell'attrice ai diversi solleciti provenienti dall' ai fini CP_1 dell'organizzazione delle visite mediche per un considerevole lasso di tempo, dalla circostanza che a partire dal 10.2.2023 - data delle dimissioni dell'allora medico competente, dott. Per_1
- la Direzione dell' Controparte_2 CP_1
era rimasta priva di medico competente e che nonostante i
[...] plurimi solleciti rivolti dall'Amministrazione all'attrice, quest'ultima ha proposto un nuovo nominativo solo in data
12.5.2023, ossia ben tre mesi dopo il verificarsi della vacanza nel ruolo, dall'individuazione da parte dell'attrice – nonostante tutti i pregressi disservizi e difficoltà apportate all'Amministrazione – di un professionista, quale il dott.
, che non era in grado di assumere un incarico a tempo Per_2 indeterminato o, comunque, per un lasso di tempo tale da assicurare una minima continuità e stabilità nello svolgimento del servizio di medico competente, dalla mancata indicazione da parte di di un medico diverso dal dott. , Parte_1 Per_3 nonostante l'invito in tal senso da parte dell' che CP_1
Pag. 5 a 7 ravvisava legittime perplessità in ordine al conferimento dell'incarico di medico competente al suddetto professionista, il quale, oltre ad essere reperibile con difficoltà, ha manifestato l'indisponibilità ad assumere l'incarico nei termini richiesti dal contratto.
E' indubitabile l'interesse dell' Controparte_1 all'esatta e tempestiva esecuzione della prestazione, tenuto conto sia dell'obbligatorietà della nomina del medico competente, sia della peculiare delicatezza del servizio, sia soprattutto del fatto che la nomina senza soluzione di continuità del medico competente costituiva specifico oggetto dell'affidamento e del contratto (cfr. art. 6, par. 1, Convenzione CONSIP, rubricato
“Obbligazioni specifiche del fornitore”).
La condotta dell'attrice, pertanto, integra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito con il servizio affidato e da far ritenere non garantita l'affidabilità dell'operatore economico, tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016.
Il rigetto della domanda dell'attrice comporta, evidentemente, il rigetto della domanda accessoria di natura risarcitoria.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge la domanda proposta da Parte_1
Condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi €
Pag. 6 a 7 5.435,00, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 15-5-2025
Il Giudice unico dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile
Il Giudice unico, dott. Giuseppe Di Salvo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 57773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1 sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Donato
D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Po n. 22, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del direttore pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2023,
[...] conveniva in giudizio l' e Parte_1 Controparte_1
Pag. 1 a 7 l' Controparte_1 Controparte_2 al fine di far accertare: a) l'illegittimità della risoluzione ex art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016 del contratto di affidamento del servizio triennale di medico competente ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 per la di detta Controparte_3
Agenzia, avente sede ad Udine, determina n. prot. 5817/2023 del
19.06.2023, con cui l' aveva comunicato Controparte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data
30.03.2021 con la società attrice affidataria del servizio di
Medico svolto presso alcune sedi dell'amministrazione Parte_2 convenuta per il triennio 2021/2023, posto che nessuna inadempienza contrattuale poteva ascriversi alla Parte_3
nell'esecuzione del succitato contratto di fornitura;
b)
[...] condannare l' al risarcimento del danno per Controparte_1 lesione dell'immagine commerciale, per pregiudizio al profilo professionale e perdita di chance nella misura di € 10.000,00, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda avversaria formulata con l'atto di citazione, essendo la risoluzione contrattuale esercitata dalla medesima agenzia convenuta legittima alla luce del grave inadempimento contrattuale in cui era incorsa C.F.O. e Pt_1 dei gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite imputabili sempre alla predetta società.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 15-4-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice, essendo infondata, deve essere respinta.
In considerazione delle inadempienze dedotte in atti, ai fini della valutazione sulle rispettive responsabilità, vanno applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in
Pag. 2 a 7 materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. 826/2015; conformi,
Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è stato inoltre affermato il principio secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti - tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto – si sia resa
Pag. 3 a 7 responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., 13840/2010; conformi,
20614/2009; Cass., 25847/2008; Cass., 26943/2006; Cass.,
13365/2006; Cass., 2992/2004; Cass., 6756/2003; Cass., 27/2002;
Cass., 11784/2000; Cass., 1168/2000; Cass., 7206/1999).
Pertanto, nei contratti connotati dall'elemento del sinallagma
“non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. cit., o ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.” (Cass., 3455/2020).
In altri termini, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., 20614/2009, cit. Cass., 27/2002, cit.).
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la controparte invochi l'eccezione di inadempimento o in quello di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto, il giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altra parte, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi
Pag. 4 a 7 rispettivamente perseguiti (Cfr. Cass., 4529/2001; Cass.,
9176/2000; Cass., 12296/2011; Trib. Torino, 06.03.2017).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta, all'esito delle emergenze istruttorie, e segnatamente della produzione documentale in atti, abbia adeguatamente provato l'infondatezza della domanda avversaria;
deve infatti rilevarsi che non è stata in grado di garantire Parte_1
l'esatto adempimento della principale obbligazione cui essa era tenuta, vale a dire l'efficiente ed efficace gestione del servizio di medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 per la sede della
Direzione Regionale dell' Controparte_2 Controparte_1 per il triennio 2021-2023.
Dal mese di settembre 2022 il rapporto contrattuale è stato caratterizzato, da parte di da gravi Parte_1 criticità e, segnatamente, da difficoltà in cui si è imbattuta l' per ottenere l'effettuazione delle visite Controparte_1 mediche da parte del dott. , dal mancato riscontro da parte Per_1 dell'attrice ai diversi solleciti provenienti dall' ai fini CP_1 dell'organizzazione delle visite mediche per un considerevole lasso di tempo, dalla circostanza che a partire dal 10.2.2023 - data delle dimissioni dell'allora medico competente, dott. Per_1
- la Direzione dell' Controparte_2 CP_1
era rimasta priva di medico competente e che nonostante i
[...] plurimi solleciti rivolti dall'Amministrazione all'attrice, quest'ultima ha proposto un nuovo nominativo solo in data
12.5.2023, ossia ben tre mesi dopo il verificarsi della vacanza nel ruolo, dall'individuazione da parte dell'attrice – nonostante tutti i pregressi disservizi e difficoltà apportate all'Amministrazione – di un professionista, quale il dott.
, che non era in grado di assumere un incarico a tempo Per_2 indeterminato o, comunque, per un lasso di tempo tale da assicurare una minima continuità e stabilità nello svolgimento del servizio di medico competente, dalla mancata indicazione da parte di di un medico diverso dal dott. , Parte_1 Per_3 nonostante l'invito in tal senso da parte dell' che CP_1
Pag. 5 a 7 ravvisava legittime perplessità in ordine al conferimento dell'incarico di medico competente al suddetto professionista, il quale, oltre ad essere reperibile con difficoltà, ha manifestato l'indisponibilità ad assumere l'incarico nei termini richiesti dal contratto.
E' indubitabile l'interesse dell' Controparte_1 all'esatta e tempestiva esecuzione della prestazione, tenuto conto sia dell'obbligatorietà della nomina del medico competente, sia della peculiare delicatezza del servizio, sia soprattutto del fatto che la nomina senza soluzione di continuità del medico competente costituiva specifico oggetto dell'affidamento e del contratto (cfr. art. 6, par. 1, Convenzione CONSIP, rubricato
“Obbligazioni specifiche del fornitore”).
La condotta dell'attrice, pertanto, integra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito con il servizio affidato e da far ritenere non garantita l'affidabilità dell'operatore economico, tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016.
Il rigetto della domanda dell'attrice comporta, evidentemente, il rigetto della domanda accessoria di natura risarcitoria.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge la domanda proposta da Parte_1
Condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi €
Pag. 6 a 7 5.435,00, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 15-5-2025
Il Giudice unico dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7