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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4027/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4027/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 04/09/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PIN MATTEO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. MARANGON MONICA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione reietta.
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04.09.1993 in Morgano (TV) tra il Sig. Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e la Sig.ra (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente C.F._2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
1 “-Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio pronunciato in data 4.9.1993 in Morgano (TV) tra il Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] e la Sig.
[...] C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di C.F._2 procedere all'annotazione della sentenza.
-Disporre a favore della Sig. un assegno divorzile della somma pari ad Euro 600,00 rivalutabile secondo gli CP_1 indici Istat.
Spese rifuse”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 4.9.1993. Dall'unione non
[...] nascevano figli. Allegava:
- di aver proposto ricorso per separazione in data 28.6.2023, con comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 9.11.2023, con definizione consensuale della vertenza con la sola pronuncia sulla domanda di separazione avendo i coniugi dato atto di aver “definito tra loro ogni rapporto economico o patrimoniale derivante dal periodo di coniugio e quindi di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”;
- di essere in pensione dall'1.1.2015 e di sostenere canone di locazione mensile di € 690,00 oltre a rata di finanziamento per € 285,00;
- aver la moglie lavorato in passato come estetista preferendo poi per libera scelta cessare qualsiasi attività lavorativa;
- avere venduto assieme alla coniuge in data 28.4.2022 l'immobile che era nella comproprietà degli stessi, versando la somma di € 160.000,00, ottenuta come prezzo, su conto corrente cointestato;
- che la resistente, a sua insaputa, prelevava vari importi dal conto fino ad effettuare un bonifico dell'importo di € 125.000,00 a favore della figlia , nata da precedente relazione. Per_1
Chiedeva, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
− Si costituiva il 25.10.2024 – che risulta aver presentato istanza di ammissione al Controparte_1 gratuito patrocinio in data 7.11.2024 -, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e allegando:
- di aver convissuto con il coniuge fin dal 1988 presso la casa dei propri genitori, assieme agli stessi;
- essere stata la casa di Quinto di Treviso acquistata nel 1998 con il contributo di entrambe le parti e, in particolare, di aver contribuito grazie a considerevole somma ricevuta dai propri genitori, in parte usata dal ricorrente anche per l'acquisto di un'auto;
- averle il marito impedito di lavorare durante il matrimonio;
2 - averle inoltre il marito impedito di percepire il mantenimento dovuto alla figlia dal padre Per_1 della stessa e proprio precedente coniuge avendo quindi dovuto rinunciare a tale entrata;
- di aver trasferito alla figlia gli € 125.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile, previo accordo con il ricorrente;
- di aver sporto denuncia contro il marito in data 10.8.2023 con instaurazione del procedimento penale n. 587/2023 R.G.N.R.;
- di aver preso in locazione dal settembre 2023 un residence dove vivere con la figlia venendo poi ospitata dal febbraio 2024 – sempre assieme alla figlia – nell'abitazione di proprietà del fratello affetto da disabilità;
- di percepire dal 2024 pensione sociale pari a € 735,00 mensili.
Chiedeva quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con statuizione a carico del ricorrente di un assegno mensile di € 600,00, con rivalutazione annuale ISTAT.
− Si costituiva il 14.11.2024 un nuovo difensore per la resistente - a seguito di revoca del mandato al precedente - richiamandosi integralmente e facendo proprie tutte le difese, eccezioni, istanze e conclusioni già svolte dal precedente difensore di . Controparte_1
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 26.11.2024 e venivano sentite dal Giudice che ne tentava inutilmente la conciliazione.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.
e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
− La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 2284/2023 dell'intestato Tribunale, pubblicata il 6.12.2023 (doc. 3 ricorrente) a seguito di consensualizzazione formalizzata all'udienza di comparizione del 9.11.2023.
− Le parti hanno dato concordemente atto essersi nel frattempo ininterrottamente protratta la separazione.
− Risultano quindi sussistere i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio, chiesta concordemente dalle parti.
***
Sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
− La resistente costituendosi ha proposto in via riconvenzionale domanda di riconoscimento di assegno divorzile.
3 − A fondamento della propria domanda ha dedotto l'insufficienza delle somme percepite a titolo di assegno sociale che non sarebbero tali da garantirle la possibilità di pagare un canone di locazione, ove necessario.
− Ha inoltre dedotto che il coniuge in costanza di matrimonio le avrebbe impedito di porre in essere attività lavorativa, vietandole anche di ricevere dall'ex coniuge quanto dovutole a titolo di mantenimento della figlia . Per_1
− Come noto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto
(Cassazione civile, sez. I, 19/06/2023, n. 17505).
− Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
− Preliminarmente, va precisato, quanto ai presunti maltrattamenti da parte del coniuge, denunciati il
10.8.2023 (doc. 4 resistente), che il relativo procedimento risulta essere stato archiviato (doc. 12 ricorrente) dal Giudice che rilevava la “mancanza di riscontri esterni rispetto a quanto riferito dalla in CP_1 atto di querela, rilevato altresì che la condotta imputata al per come emerge dalla querela non sembra assurgere Parte_1 al rango di reato”.
− La resistente risulta essere divenuta titolare dall'1.3.2024 (doc. 10 resistente), e quindi successivamente alla pronuncia di separazione, di pensione sociale di € 735,00 mensili (doc. 5 resistente), come confermato dalla stessa anche nel corso dell'udienza.
Tenuto conto della tredicesima (doc. 10), quindi, risulta attualmente in capo alla resistente un reddito medio netto mensile di € 786,00.
− Attualmente, la resistente ha dato atto di non sostenere più alcun canone di affitto, essendo ospitata a titolo gratuito, assieme alla figlia , presso l'abitazione del fratello. Per_1
− Del tutto irrilevante sul punto la prospettazione di un'eventuale futura necessità di sostenere un canone di affitto, al momento del tutto non attuale, anche considerato che la stessa resistente, sentita all'udienza, ha dato atto di non essere al momento alla ricerca di un immobile da prendere in locazione.
− Peraltro, dal punto di vista comparativo, va rilevato che il ricorrente da parte sua risulta titolare di un reddito medio netto mensile di € 2.200,00 (docc.
6-8 ricorrente) e ha documentato di avere in essere contratto di locazione con canone mensile di attuali € 750,00 (all. 4 e 13 ricorrente) e un contratto di finanziamento con rata mensile di € 282,00 (doc. 13), con conseguente insistenza di rilevante squilibrio tra le reciproche posizioni reddituali.
4 − Come visto, inoltre, l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli: per ottenere l'accoglimento della domanda di assegno spetta al richiedente dare prova di tale condizione (Cassazione civile, sez. I, 16/09/2024, n. 24795).
Onere della prova che nel caso di specie non risulta assolto.
− Anche dal punto di vista perequativo-compensativo – ferma l'adeguatezza dei mezzi di sussistenza in capo alla resistente – non risultano sussistere i presupposti per il riconoscimento:
l'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cassazione civile, sez. I ,
04/10/2023 , n. 27945).
− Nei propri atti la resistente aveva lamentato che il coniuge le avrebbe impedito di lavorare oltre a impedirle di percepire l'assegno di mantenimento dovuto alla propria figlia dal padre della stessa e proprio precedente compagno.
− Tuttavia, la parte stessa, oltre a non fornire prova delle proprie allegazioni, sentita all'udienza ha smentito le stesse dando atto di aver sempre ricevuto dall'ex coniuge quanto dovutole per la figlia e di aver interrotto la propria attività di estetista solo a causa del timore seguito a un controllo Per_1 delle Forze dell'Ordine, trattandosi di attività irregolare. La stessa, inoltre, ha dato atto di essere stata remunerata dalla propria famiglia per l'attività di assistenza prestata a favore della stessa e di aver comunque continuato a svolgere liberamente altre attività, come la vendita di prodotti ai mercatini.
− La resistente, inoltre, pur avendo allegato di aver contribuito all'acquisto dell'ex casa familiare, venduta nel 2022, ha dato atto di aver poi disposto della maggior parte del prezzo di vendita dell'immobile di comproprietà, versandolo alla propria figlia, e ha anche dato atto del rilevante contributo dato dal coniuge alla vita familiare, anche aiutandola nell'assistenza del padre malato.
− Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
***
− Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod. (causa di complessità bassa, valori minimi in ragione dell'attività espletata, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione) seguono la soccombenza e vengono poste a carico di . Controparte_1
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2352/2024 R.G.:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nato a [...] Parte_1
(TV), il 3.9.1954) e (nata a [...], il [...]), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 4.9.1993, atto trascritto al n. 4, parte 1, Serie -, anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Morgano (TV);
− condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 2.356,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
− Ordina all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 03/12/2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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