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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1793/2018 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConSIliere
Dott. Maura Mancini ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1793/2010 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 15 novembre 2012
notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a
Diretti reali – possesso (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
- trascrizioni
) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela C.F._2
cod.: 13041 Pedretti (PEC e dall'avv. Email_1
Federica Pedretti (PEC Email_2
entrambe del foro di Brescia, con domicilio eletto presso il loro studio in
Breno (BS) Piazza Vittoria n. 1F ed agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
1 APPELLATA/RIASSUMENTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), quali eredi di nonché C.F._5 Persona_1
(C.C. ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_7
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Armanini del foro di Brescia
(PEC con domicilio eletto Email_3
presso il suo studio legale in Edolo (BS), Via Marconi n. 197/c ed all'indirizzo telematico del difensore giuste procure depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in favore dei convenuti in giudizio di riassunzione con precisazione delle conclusioni n. 1793/18 R.G. App.
in favore dei convenuti depositata in data 6 dicembre 2023
APPELLANTI/RIASSUNTI
In punto: appello avverso alla sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione
distaccata di Breno, in data 19 gennaio 2010, n. 16/2010.
CONCLUSIONI
Dell'appellata/riassumente:
“Voglia l'on. Corte adita, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
domanda, in applicazione dei principi di diritto enunziati dalla sentenza
19483/18 della Suprema Corte, nel merito rigettate tutte le domande
2 avversarie, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
437/13, dichiarare l'inesistenza della servitù di passo carraio a favore del
fondo mappale 13 di proprietà del convenuto , del Persona_1
mappale 8 di proprietà dei convenuti e Parte_2
e del mappale di proprietà di , tutti Parte_3 Controparte_4
del fogli 11 del NCTR censuario di Sonico, ed a carico del fondo di
proprietà di mappale 360 stesso foglio e, pel 'effetto Parte_1
negarsi ogni forma di transito carrabile sulla proprietà dell'attrice
; Parte_1
previa riforma del capo della predetta sentenza della Corte territoriale
che condanna al pagamento delle spese del primo e del Parte_1
secondo grado, e del capo che pone a carico della stessa le spese della
CTU, condannarsi , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e , a rifondere a le spese
[...] Controparte_4 Parte_1
del giudizio del grado d'appello e di Cassazione;
con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio di
riassunzione.
Con ogni riserva istruttoria concessa dalla legge.”
Degli appellanti/ riassunti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra istanza disattesa, in
applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 19483/18
della Corte di Cassazione:
statuire che sulla strada insistente sul fondo al mappale 11 foglio 300 del 3 NCTR Comune di Sonico di proprietà di insiste una Parte_1
servitù di transito pedonale e con carri a trazione animali sull'intera area
di proprietà di , compresa quella attualmente occupata Parte_1
dal cippo in cemento realizzato in corso di causa, fino al muro di
recinzione della proprietà di a favore dei fondi al Parte_1
mappale 8 stesso foglio di proprietà di e Parte_2
, del fondo mappale 9 di proprietà di Parte_3 CP_4
del fondo mappale 12 di proprietà di;
[...] Persona_1
conseguentemente condannare ad asportare il cippo Parte_1
infisso sulla sede della strada esistente per delimitarne l'ampiezza;
con vittoria di spese di causa;
con riserva di produrre i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra ha Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Breno, i
SI.ri , , e Persona_1 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
perché fosse accertata l'inesistenza della servitù di passo
[...]
pedonale e carraio a favore dei fondi di cui ai mappali 13-8 e 9 del foglio
11 del Comune Censuario di Sonico, di proprietà dei convenuti, ed a carico del fondo di proprietà dell'attrice mappale 360 stesso foglio nonché
perché, conseguentemente, fosse negato ai convenuti ogni forma di transito sulla sua proprietà; l'attrice ha altresì chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcirle i danni patiti e patiendi in via equitativa. A 4 sostegno delle pretese azionate l'attrice ha allegato che ella era proprietaria di un terreno, parzialmente edificato nel sottosuolo, sito in Comune di
Sonico, descritto al NCTS di detto Comune al mappale 360, foglio 11; che tale immobile confinava con quello di proprietà del SI. Persona_1
con insistente casa di abitazione al civico n.1 di Via S. Andrea di Sonico
individuato al mappale 13, foglio 11 del Comune di Sonico;
che
[...]
era proprietaria dell'attiguo mappale n. 9 del medesimo foglio CP_4
11; che e erano proprietari del mappale Parte_2 Parte_3
8 confinante con il terreno di sua proprietà; che da meno di venti anni i convenuti accedevano alle rispettive proprietà mediante una stradina sterrata che si diparte da Via S. Andrea e corre in parte sul mappale 12 ed in parte sul mappale 360 del foglio 11 di proprietà dell'attrice; che in seguito a concessione edilizia ella aveva realizzato un muretto di recinzione del mappale 360 nel maggio 2001; che i convenuti avevano esercitato azione possessoria assumendo che l'attrice avesse impedito loro l'accesso ai rispettivi fondi;
che ella aveva spontaneamente provveduto alla riduzione in pristino del muro di confine e la causa possessoria era stata definita con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che ella riteneva che l'accesso da parte dei convenuti ai loro fondi transitando per il mappale 360 di sua proprietà fosse privo di titolo;
che i fondi dei convenuti non potevano essere qualificati interclusi;
che addirittura il SI. aveva chiesto ed ottenuto dal Comune di Sonico Per_1
la concessione per la realizzazione di una strada di accesso sul mappale
13; che in seguito ed in assenza di autorizzazione egli aveva realizzato la
5 stradina sul fondo di proprietà dell'attrice.
Si sono costituiti i SI.ri , , Persona_1 Controparte_4 Parte_2
e che hanno contestato la fondatezza delle
[...] Parte_3
pretese azionate dall'attrice evidenziando come essi, da tempo immemorabile e comunque da oltre trenta anni, avessero transitato sul fondo di proprietà dell'attrice per accedere ai fondi di loro proprietà; che della stradina insistente sul mappale di proprietà dell'attrice era fatta menzione in vari atti;
che gli stessi proprietari del mappale 360 avevano utilizzato tale stradina per l'accesso al proprio fondo;
che pertanto la stradina doveva essere considerata di proprietà comune costituendo strada interpoderale agricola;
che l'attrice, quando aveva acquistato la proprietà
del fondo, aveva avuto piena conoscenza dell'esistenza della servitù di passaggio;
che la richiesta di concessione per la realizzazione di una strada di accesso al proprio fondo da parte del SI. risultava irrilevante e Per_1
che l'attrice era rimasta estranea all'accordo che ne aveva scaturito la richiesta;
che nella realizzazione della strada non era mai stata invasa la sede della stradina interpoderale che dava accesso anche agli atri fondi;
che l'attrice aveva riconosciuto formalmente l'esistenza della strada nell'atto notarile in data 2 dicembre 2000; che essi avevano comunque usucapito il diritto di transitare su tale stradina avendo gli stessi transitato sulla stessa pacificamente e pubblicamente da sempre ed a memoria d'uomo e comunque oltre trenta anni;
che il garage parzialmente interrato realizzato dalla SI.ra aveva invaso parte dell'area del mappale 13 Pt_1
di proprietà del SI. con la conseguenza che la stessa doveva Per_1
6 ripristinare lo stato dei luoghi arretrandolo nei confini della sua proprietà;
che la SI.ra aveva altresì alterato il percorso del condotto della Pt_1
fognatura comunale attiguo al terreno del SI. e doveva essere Per_1
condannata a ripristinare il primitivo percorso;
che il SI. a seguito Per_1
della realizzazione del muro di recinzione da parte dell'attrice, aveva dovuto demolire parte della recinzione del lotto di sua proprietà e realizzare un nuovo tratto di strada sul terreno di un vicino e doveva pertanto ricostruire la recinzione e ripristinare lo stato dei luoghi ed il terreno dei vicini con spesa preventivata di € 2.582,28; che la SI.ra inoltre, aveva deviato la fognatura comunale sul terreno in Pt_1
comproprietà dei SI.ri e ed aveva Parte_2 Parte_3
ristretto di almeno 30 cm la strada di accesso al loro fondo;
che, infine, lo spigolo del garage che si insinuava nella proprietà e aveva Per_1 Pt_4
ristretto in modo notevole la sede della strada;
che con la recinzione sovrastante il garage l'attrice aveva invaso la proprietà dei SI.ri ; Parte_3
che le opere realizzate dall'attrice incidevano anche sui diritti della SI.ra
. Controparte_4
E' stata espletata l'istruttoria testimoniale ed è stata disposta C.T.U. Con
sentenza n. 16/20 emessa in data 19 gennaio 2010 il Tribunale di Brescia
– Sezione distaccata di Breno, 1) ha dichiarato l'inesistenza della servitù
di passo carraio a favore dei mappali di proprietà dei convenuti ed a carico del mappale di proprietà dell'attrice; 2) ha respinto le ulteriori domande avanzate dall'attrice; 3) ha dichiarato l'intervenuto acquisto in capo ai convenuti per usucapione ordinaria del diritto di passaggio pedonale a
7 favore dei fondi di loro proprietà ed a carico del fondo di proprietà
dell'attrice; 4) ha respinto tutte le ulteriori domanda proposte dai convenuti;
5) ha condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite ed ha posto a carico degli stessi le spese di C.T.U.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i SI.ri , Persona_1
e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
lamentando a) la nullità della sentenza per non aver partecipato al giudizio il SI. , comproprietario unitamente alla SI.ra Controparte_5 [...]
di uno dei fondi dominanti;
b) l'erronea ricostruzione dello CP_4
stato dei luoghi;
c) l'erronea negazione della qualificazione della stradina per cui era causa come strada interpoderale di proprietà comune;
d)
l'erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite;
e) l'erronea negazione della costituzione di passaggio coattivo stante l'interclusione quantomeno parziale dei fondi;
f) l'erroneità del regolamento delle spese di lite.
Si è costituita la SI.ra resistendo al gravame avversario. Parte_1
Con sentenza n.437/13 la Corte d'Appello di Brescia, 1) ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio alla luce dell'orientamento del Supremo Collegio (Cass.
2878/81) secondo il quale l'actio negatoria servitutis non comporta il mutamento dello stato di fatto con la conseguenza che non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo;
2)
ha evidenziato come la SI.ra , difendendosi nel merito Controparte_4
ed esercitando in via riconvenzionale domanda di acquisto per usucapione
8 della servitù, avesse implicitamente riconosciuto la propria qualità di proprietaria del fondo;
3) ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio,
gravante sui proprietari latistanti, che la strada fosse stata costituita mediante conferimento di una parte dell'immobile da parte dei frontisti ed ha, conseguentemente, disatteso la qualificazione della stradina come
“interpoderale” e quindi di proprietà comune;
4) ha valutato che l'espletata istruttoria testimoniale avesse confermato l'utilizzo della stradina per l'accesso ai fondi dominanti mediante passaggio pedonale e con mezzi agricoli;
5) ha valutato che il fondo di cui al mappale 13 non potesse essere qualificato intercluso godendo di servitù di passo pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà della SI.ra 6) ha Parte_5
evidenziando che sui fondi di proprietà dei SI.ri e non Parte_2 CP_4
erano costruiti fabbricati, ma vi era prova dell'uso agricolo mediante passaggio carraio;
7) ha condannato la SI.ra alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed ha definitivamente posto a carico della stessa le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Avverso detta decisione ha interposto ricorso per Cassazione la SI.ra che ha lamentato a) la violazione degli artt. 102 e 331 Parte_1
c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per essere stata pronunciata la decisione a contraddittorio non integro sia sulla domanda principale che su quella riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e di costituzione di servitù coattiva;
b) la violazione degli artt. 2729 e 2697
c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. per
9 insufficienza ed illogicità della motivazione;
c) la violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma,
nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio in assenza di opere visibili destinate al relativo esercizio;
d) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360,
primo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c. per non aver valutato che le risultanze istruttorie avevano riscontrato il passaggio pedonale o con trazione di carretti e non anche il transito di veicoli;
e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento all'art. 360, primo comma,
nn. 3 e 4 c.p.c., per aver posto le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a carico della SI.ra senza tenere conto che gran parte Pt_1
delle domande riconvenzionali erano state respinte. La ricorrente per
Cassazione ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale a)
dell'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n
134 e dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. perché, non consentendo il sindacato dell'insufficienza della motivazione nella parte in cui ha affermato l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e b) dell'art. 54, d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n 134 e dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. perché non consentirebbero di far valere la contraddizione della motivazione (in cui era negato il diritto di passaggio carrabile) con il dispositivo (in cui invece tale diritto era affermato).
Avverso la decisione della Corte d'Appello di Brescia hanno proposto ricorso incidentale anche i SI.ri , e Persona_1 CP_4
10 lamentando la violazione dell'art. 1100 c.c. in Parte_2
relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 per aver ritenuto ostativo all'accertamento della comproprietà della strada la mancata dimostrazione con prova testimoniale del conferimento di porzioni dei fondi interessati per la realizzazione del percorso omettendo di valorizzare la comunione incidentale della strada.
Con sentenza n. 19483/2018 depositata in data 23 luglio 2018 la Corte di
Cassazione ha ritenuto l'inammissibilità del primo motivo di
impugnazione (violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per essere stata pronunciata la decisione a contraddittorio non integro sia sulla domanda principale che su quella riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e di costituzione di servitù coattiva): quanto al profilo del difetto di integrità del contraddittorio il Supremo Collegio ha rilevato che l'azione era stata respinta in primo grado e che la relativa censura non era stata appellata con conseguente formazione di giudicato interno su tale capo;
il Giudice
di legittimità ha altresì evidenziato che, nel caso di specie, la domanda formulata dalla SI.ra era di mero accertamento e non Parte_1
anche diretta alla modificazione della cosa comune con la conseguenza che, avendo il Tribunale accolto la sola domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale e respinto ogni altra istanza nonché non essendo stata riproposta in appello l'azione, la sentenza pur dichiarando l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, non aveva adottato alcuna statuizione ripristinatoria facendo maturare il giudicato interno di
11 rigetto sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e comportando il venir meno della necessità di chiamare in causa il SI. , Controparte_5
comproprietario di uno dei fondi dominanti;
il Supremo Collegio ha altresì
evidenziato l'irrilevanza della mancata evocazione in giudizio dei danti causa della SI.ra in ragione del principio di diritto, Controparte_4
ripetutamente affermato in sede di legittimità, secondo il quale nel caso in cui la servitù sia destinata a gravare su fondi appartenenti a distinti proprietari la decisione è idonea a costituire il peso con effetti verso le parti convenute e non è priva di utilità pratica anche per la parte che l'abbia proposta (Cass. 1800/95) ed ha precisato che la nozione di “nullità della sentenza” di cui all'art. 102 c.p.c. ha riguardo alla “inidoneità” a produrre qualsivoglia effetto giuridico e non già alla “pratica inutilità” derivante dall'impossibilità di una sua esecuzione parziale, alla quale può ovviarsi con la successiva instaurazione di altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (Cass. 19004/04). Da ultimo con riguardo al primo motivo di ricorso per Cassazione, il Giudice di legittimità ha chiarito che la circostanza che la SI.ra non fosse proprietaria del Controparte_4
fondo al momento della domanda non costituisce una violazione dell'art. 102 c.p.c., ma questione di merito attinente alla titolarità del fondo dominante che risulta preclusa dell'intervenuto giudicato interno implicito.
Il secondo motivo di impugnazione (violazione degli artt. 2729 e 2697
c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. per insufficienza ed illogicità della motivazione) è stato respinto: in proposito
12 il Supremo Collegio ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo ed ha ribadito che sulla titolarità della SI.ra CP_4
(o contitolarità con il SI. ) del fondo dominante si
[...] Controparte_5
è formato giudicato implicito interno con la conseguenza che la questione non è suscettibile di riesame.
La Corte di Cassazione ha valutato congiuntamente il terzo (violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio in assenza di opere visibili destinate al relativo esercizio) ed il quarto motivo di impugnazione (violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio nonostante le risultanze istruttorie avessero riscontrato il passaggio pedonale o con trazione di carretti e non anche il transito di veicoli accogliendoli per omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, ossia che il transito fosse stato effettuato solo con mezzi trainati a mano ovvero con mezzi trainati meccanicamente:
in particolare il Supremo Collegio ha precisato che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto atteso che, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa anche le eSIenze
di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante con la conseguenza che dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, mentre il solo passaggio a piedi non costituisce
13 atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri;
il Giudice di legittimità ha quindi affermato che occorre in concreto stabilire se la stradina consenta – per le sue caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale – anche il traffico carrabile e soprattutto se il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali
Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di impugnazione per Cassazione
sono stati ritenuti assorbiti.
L'unico motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione dell'art. 1100 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 per aver ritenuto ostativo all'accertamento della comproprietà della strada la mancata dimostrazione con prova testimoniale del conferimento di porzioni dei fondi interessati per la realizzazione del percorso omettendo di valorizzare la comunione incidentale della strada) formulato dai SI.ri
[...]
, e è stato ritenuto Per_1 Controparte_4 Parte_2
infondato: il Supremo Collegio ha chiarito che il Tribunale, dichiarando l'acquisto per usucapione della servitù pedonale sulla strada per cui è
causa con pronuncia non gravata in appello, ha definitivamente riconosciuto che la strada era utilizzata dai ricorrenti incidentali iure
servitutis e non iure proprietatis con statuizione passata in cosa giudicata e non più suscettibile di essere riesaminata.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia in relazione al terzo e quarto motivo accolti e per il regolamento delle spese anche del grado di
14 legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato ai SI.ri , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e , la SI.ra ha riassunto il
[...] Controparte_4 Parte_1
giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Brescia chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto enunziati dal Supremo Collegio nella sentenza n. 19483/18, fosse dichiarata l'inesistenza della servitù di passo carraio a favore dei fondi di proprietà dei convenuti ed a carico del fondo di sua proprietà e che le spese di lite del grado di appello e del giudizio di
Cassazione con le spese di C.T.U. fossero poste a carico dei convenuti in riassunzione: in particolare la SI.ra ha chiesto che Parte_1
fossero esaminate le risultanze istruttorie acquisite dalle quali emergeva che il transito era avvenuto a piedi e con carretti spinti a mano sulla strada per cui era causa.
Si sono costituiti i SI.ri , e Persona_1 Controparte_4 [...]
che hanno evidenziato come, nelle more del giudizio, sulla Parte_2
stradina fosse stato posizionato un cippo in cemento armato che aveva ridotto l'area di transito a circa 60 cm ed hanno chiesto che fosse ribadito che la servitù usucapita dai convenuti in riassunzione aveva ad oggetto tutta la stradina nella sua ampiezza originaria ordinando la demolizione del cippo in cemento armato. I convenuti in riassunzione hanno anche evidenziato il carattere emulativo dell'azione promossa dall'attrice in riassunzione ed il valore minimo della servitù di transito pari ad € 250,00
circa tenuto conto del fatto che l'area sottoposta a servitù aveva una
15 superficie massima di 8-10 mq.
All'udienza del 13 maggio 2019 è stata dichiarata la contumacia della
SI.ra . A richiesta dei Procuratori delle parti sono stati Parte_3
disposti alcuni rinvii in pendenza di trattative. E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle more è deceduto il Procuratore di parte attrice in riassunzione che ha immediatamente proseguito il giudizio a mezzo di nuovo difensore. Con dichiarazione del Procuratore depositata in data 22 giugno 2023 è stato dichiarato l'intervenuto decesso del SI.
. Con ordinanza in data 12 luglio 2023 è stata dichiarata Persona_1
l'interruzione del giudizio che, ad iniziativa dell'attrice in riassunzione, è
stato proseguito nei confronti degli eredi del SI. . Persona_1
Si sono costituiti i SI.ri , e , Controparte_1 CP_2 CP_3
nella loro qualità di eredi di , ed unitamente a loro si sono Persona_1
nuovamente costituiti i SI.ri e Parte_2 CP_4
svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle già svolte
[...]
con la comparsa di costituzione e risposta.
Si è costituita anche la SI.ra che ha svolto Parte_3
argomentazioni e difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle spese dagli altri convenuti in riassunzione.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato con riferimento a) all'integrità del contraddittorio, b) alla titolarità (o contitolarità) del mappale 7, fl. 11, in capo alla SI.ra e c) all'utilizzo Controparte_4
della strada da parte degli appellati iure servitutis e non iure proprietatis.
In questa sede, sulla base delle indicazioni del Supremo Collegio, occorre verificare in concreto se la stradina per cui è causa – per le sue caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale –
sia compatibile anche con il traffico carrabile e se il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali dovendo esaminare il punto decisivo della controversia costituito dal fatto “che effettivamente il transito fosse avvenuto con carri a trazione
meccanica, non potendo altrimenti riconoscere l'usucapione di detta
servitù a prescindere dall'accertamento delle modalità con cui è stata
esercitata”.
Quanto alle caratteristiche oggettive ed alla specifica destinazione funzionale della stradina per cui è causa si osserva che la C.T.U. disposta in primo grado ha documentato fotograficamente lo stato dei luoghi (cfr.
allegato A – in particolare foto n. 4) individuando topograficamente i punti
17 di ripresa fotografica (cfr. allegato B) e sovrapponendo la planimetria di rilievo con specifica individuazione del percorso della stradina e dei confini delle proprietà sia dell'odierna appellata/riassumente che degli odierni appellanti/riassunti (cfr. allegato D); ha, altresì, chiarito che la stradina per cui è causa è lunga circa metri 14,50 ed è larga nel minimo metri 2,60 e nel massimo metri 2,90 con la precisazione che la stessa, con le caratteristiche fisiche documentate fotograficamente, è stata realizzata
“in periodo successivo alla convenzione del 26 gennaio 1982 e
verosimilmente [realizzata] contestualmente ai lavori di costruzione
dell'edificio dei convenuti la cui Concessione Edilizia con Per_1
contributo n. 14/82 è stata rilasciata il 16 luglio 1982”.
Quanto alla specifica destinazione funzionale della stradina l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado, come del resto ben evidenziato nella sentenza di primo grado, se da un lato ha confermato il passaggio da parte degli appellanti/riassunti sulla stradina per cui è causa al fine di accedere ai fondi agricoli di loro proprietà per le relative eSIenze di coltivazione
(cfr. dichiarazioni teste – da ritenersi ammissibile atteso che Pt_4
l'eccezione di inammissibilità non risulta ribadita da parte degli appellanti/riassunti e comunque risulta infondata in quanto la circostanza che la madre del teste abbia costituito una servitù di transito a favore del
SI. non integra gli estremi dell'interesse legittimante Persona_1
l'intervento in causa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. – teste e Testimone_1
teste . CP_4
Quanto alla compatibilità della stradina con il traffico carrabile ed alla
18 prova dell'effettivo e continuativo esercizio del passaggio anche con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali ritiene questo Collegio che non siano emersi elementi univoci che inducano a ritenere positivamente acquisita tale prova: invero il teste ha Pt_4
dichiarato “Preciso che il che prima aveva un passo agricolo l'ha Per_1
trasformato in occasione della costruzione della sua abitazione in un
passaggio carraio con automobili. So che mia madre ha prestato consenso
a tale trasformazione, formalizzando in un accordo scritto.” (precisazione che lascia intendere che il passo agricolo, prima della costruzione dell'abitazione del SI. e, quindi, quantomeno prima del luglio Per_1
1982, non era carraio o comunque carrabile); il teste ha Tes_2
genericamente affermato che “ora non si può più passare col trattore sulla
stradina in quanto l'imbocco della strada si è ristretto in seguito ad alcuni
lavori da parte degli abitanti dei fondi confinanti con questa strada” con la conseguenza che non risulta possibile affermare che il passaggio con il trattore sia stato continuativo né è possibile datare l'epoca e la durata dell'eventuale passaggio con il trattore;
il teste ha Testimone_1
dichiarato “inizialmente, cioè 30 anni fa, tale striscia permetteva il
transito al massimo di un carretto. Quando però cominciarono i lavori di
costruzione dell'abitazione di il passaggio venne Persona_1
utilizzato per una larghezza di circa 2 metri” senza alcuna precisazione in ordine alle modalità di transito precedentemente alla realizzazione del tratto asfaltato della stradina da parte del SI. ; il teste Persona_1
ha dichiarato “da sempre i luoghi sono quelli che oggi si possono CP_4
19 osservare”, affermazione che conferma che – al di là della costruzione del primo tratto asfaltato realizzato in occasione della costruzione dell'abitazione del SI. come risulta dalla C.T.U. – le Persona_1
caratteristiche della stradina sono sempre state quelle di una stradina campestre senza fondo, circostanza che rende scarsamente verosimile –
secondo un principio di comune esperienza – che la stessa possa essere stata utilizzata con continuità per il traino di carretti con mezzi meccanici che – notoriamente – hanno un peso incompatibile con l'assenza di fondo stradale, tanto più ove si osservi che non risulta visibile alcun segno di un passaggio continuativo. Si osserva infine che anche la larghezza della stradina risulta di poco più estesa rispetto alle dimensioni di un trattore con la conseguenza che risulta difficile ipotizzarne un uso agevole e continuativo da parte degli odierni appellati/riassunti i quali, d'altronde,
nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, hanno chiesto accertarsi il passaggio con carretti trainati da animali. Si osserva, in ogni caso, che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per affermare che l'usucapione avesse ad oggetto anche il diritto di transito con mezzi meccanici incombeva sulle parti appellanti/riassunte e la valutazione integrata delle risultanze istruttorie come sopra emarginate induce a ritenere che tale onere non possa dirsi soddisfatto alla luce della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello degli odierni riassunti deve essere respinto e che la domanda di rimozione
20 del cippo resta assorbita;
discende altresì che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite della prima fase innanzi alla Corte d'Appello, della fase rescindente innanzi alla Corte di
Cassazione e della presente fase rescissoria che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti/riassunti e che, viste le note spese depositate da parte appellata/riassumente, richiamato l'orientamento espresso dal Supremo
Collegio in ordine al carattere vincolante nel massimo della nota spese depositata dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. 30087/21), considerato il valore della causa, le attività processuali di fatto espletate ed il livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi €
19.129,20 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, atteso che l'applicazione del D.M. 140/12 per la prima fase innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, della Tabella A allegata al D.M. 55/14
come modificato dal D.M. 37/18 per la fase rescindente innanzi alla Corte
di Cassazione e della medesima Tabella come da ultimo modificata dal
D.M. 147/22 comporterebbe la liquidazione dei compensi in misura superiore rispetto a quanto rivendicato da parte appellata/riassumente.
Quanto alle spese vive le stesse, sempre sulla base delle note spese depositate da parte appellata/riassumente, restano liquidate in complessivi
€ 1.985,35.
Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli
21 appellanti/riassunti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia – Sezione Distaccata di Breno n. 16/2010 in data 19 gennaio 2010;
2) condanna gli appellanti/riassunti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite della SI.ra relative alla prima fase innanzi Parte_1
alla Corte d'Appello di Brescia, alla fase rescindente innanzi alla Corte di
Cassazione ed alla presente fase rescissoria liquidate, quanto ai compensi,
in complessivi € 19.129,20 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, e quanto alle spese vive in complessivi € 1.985,35.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 26 marzo 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1793/2018 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConSIliere
Dott. Maura Mancini ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1793/2010 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 15 novembre 2012
notificato e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a
Diretti reali – possesso (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
- trascrizioni
) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela C.F._2
cod.: 13041 Pedretti (PEC e dall'avv. Email_1
Federica Pedretti (PEC Email_2
entrambe del foro di Brescia, con domicilio eletto presso il loro studio in
Breno (BS) Piazza Vittoria n. 1F ed agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
1 APPELLATA/RIASSUMENTE
c o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), quali eredi di nonché C.F._5 Persona_1
(C.C. ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_7
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Armanini del foro di Brescia
(PEC con domicilio eletto Email_3
presso il suo studio legale in Edolo (BS), Via Marconi n. 197/c ed all'indirizzo telematico del difensore giuste procure depositate unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in favore dei convenuti in giudizio di riassunzione con precisazione delle conclusioni n. 1793/18 R.G. App.
in favore dei convenuti depositata in data 6 dicembre 2023
APPELLANTI/RIASSUNTI
In punto: appello avverso alla sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione
distaccata di Breno, in data 19 gennaio 2010, n. 16/2010.
CONCLUSIONI
Dell'appellata/riassumente:
“Voglia l'on. Corte adita, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
domanda, in applicazione dei principi di diritto enunziati dalla sentenza
19483/18 della Suprema Corte, nel merito rigettate tutte le domande
2 avversarie, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
437/13, dichiarare l'inesistenza della servitù di passo carraio a favore del
fondo mappale 13 di proprietà del convenuto , del Persona_1
mappale 8 di proprietà dei convenuti e Parte_2
e del mappale di proprietà di , tutti Parte_3 Controparte_4
del fogli 11 del NCTR censuario di Sonico, ed a carico del fondo di
proprietà di mappale 360 stesso foglio e, pel 'effetto Parte_1
negarsi ogni forma di transito carrabile sulla proprietà dell'attrice
; Parte_1
previa riforma del capo della predetta sentenza della Corte territoriale
che condanna al pagamento delle spese del primo e del Parte_1
secondo grado, e del capo che pone a carico della stessa le spese della
CTU, condannarsi , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e , a rifondere a le spese
[...] Controparte_4 Parte_1
del giudizio del grado d'appello e di Cassazione;
con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio di
riassunzione.
Con ogni riserva istruttoria concessa dalla legge.”
Degli appellanti/ riassunti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra istanza disattesa, in
applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 19483/18
della Corte di Cassazione:
statuire che sulla strada insistente sul fondo al mappale 11 foglio 300 del 3 NCTR Comune di Sonico di proprietà di insiste una Parte_1
servitù di transito pedonale e con carri a trazione animali sull'intera area
di proprietà di , compresa quella attualmente occupata Parte_1
dal cippo in cemento realizzato in corso di causa, fino al muro di
recinzione della proprietà di a favore dei fondi al Parte_1
mappale 8 stesso foglio di proprietà di e Parte_2
, del fondo mappale 9 di proprietà di Parte_3 CP_4
del fondo mappale 12 di proprietà di;
[...] Persona_1
conseguentemente condannare ad asportare il cippo Parte_1
infisso sulla sede della strada esistente per delimitarne l'ampiezza;
con vittoria di spese di causa;
con riserva di produrre i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra ha Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Breno, i
SI.ri , , e Persona_1 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
perché fosse accertata l'inesistenza della servitù di passo
[...]
pedonale e carraio a favore dei fondi di cui ai mappali 13-8 e 9 del foglio
11 del Comune Censuario di Sonico, di proprietà dei convenuti, ed a carico del fondo di proprietà dell'attrice mappale 360 stesso foglio nonché
perché, conseguentemente, fosse negato ai convenuti ogni forma di transito sulla sua proprietà; l'attrice ha altresì chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcirle i danni patiti e patiendi in via equitativa. A 4 sostegno delle pretese azionate l'attrice ha allegato che ella era proprietaria di un terreno, parzialmente edificato nel sottosuolo, sito in Comune di
Sonico, descritto al NCTS di detto Comune al mappale 360, foglio 11; che tale immobile confinava con quello di proprietà del SI. Persona_1
con insistente casa di abitazione al civico n.1 di Via S. Andrea di Sonico
individuato al mappale 13, foglio 11 del Comune di Sonico;
che
[...]
era proprietaria dell'attiguo mappale n. 9 del medesimo foglio CP_4
11; che e erano proprietari del mappale Parte_2 Parte_3
8 confinante con il terreno di sua proprietà; che da meno di venti anni i convenuti accedevano alle rispettive proprietà mediante una stradina sterrata che si diparte da Via S. Andrea e corre in parte sul mappale 12 ed in parte sul mappale 360 del foglio 11 di proprietà dell'attrice; che in seguito a concessione edilizia ella aveva realizzato un muretto di recinzione del mappale 360 nel maggio 2001; che i convenuti avevano esercitato azione possessoria assumendo che l'attrice avesse impedito loro l'accesso ai rispettivi fondi;
che ella aveva spontaneamente provveduto alla riduzione in pristino del muro di confine e la causa possessoria era stata definita con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che ella riteneva che l'accesso da parte dei convenuti ai loro fondi transitando per il mappale 360 di sua proprietà fosse privo di titolo;
che i fondi dei convenuti non potevano essere qualificati interclusi;
che addirittura il SI. aveva chiesto ed ottenuto dal Comune di Sonico Per_1
la concessione per la realizzazione di una strada di accesso sul mappale
13; che in seguito ed in assenza di autorizzazione egli aveva realizzato la
5 stradina sul fondo di proprietà dell'attrice.
Si sono costituiti i SI.ri , , Persona_1 Controparte_4 Parte_2
e che hanno contestato la fondatezza delle
[...] Parte_3
pretese azionate dall'attrice evidenziando come essi, da tempo immemorabile e comunque da oltre trenta anni, avessero transitato sul fondo di proprietà dell'attrice per accedere ai fondi di loro proprietà; che della stradina insistente sul mappale di proprietà dell'attrice era fatta menzione in vari atti;
che gli stessi proprietari del mappale 360 avevano utilizzato tale stradina per l'accesso al proprio fondo;
che pertanto la stradina doveva essere considerata di proprietà comune costituendo strada interpoderale agricola;
che l'attrice, quando aveva acquistato la proprietà
del fondo, aveva avuto piena conoscenza dell'esistenza della servitù di passaggio;
che la richiesta di concessione per la realizzazione di una strada di accesso al proprio fondo da parte del SI. risultava irrilevante e Per_1
che l'attrice era rimasta estranea all'accordo che ne aveva scaturito la richiesta;
che nella realizzazione della strada non era mai stata invasa la sede della stradina interpoderale che dava accesso anche agli atri fondi;
che l'attrice aveva riconosciuto formalmente l'esistenza della strada nell'atto notarile in data 2 dicembre 2000; che essi avevano comunque usucapito il diritto di transitare su tale stradina avendo gli stessi transitato sulla stessa pacificamente e pubblicamente da sempre ed a memoria d'uomo e comunque oltre trenta anni;
che il garage parzialmente interrato realizzato dalla SI.ra aveva invaso parte dell'area del mappale 13 Pt_1
di proprietà del SI. con la conseguenza che la stessa doveva Per_1
6 ripristinare lo stato dei luoghi arretrandolo nei confini della sua proprietà;
che la SI.ra aveva altresì alterato il percorso del condotto della Pt_1
fognatura comunale attiguo al terreno del SI. e doveva essere Per_1
condannata a ripristinare il primitivo percorso;
che il SI. a seguito Per_1
della realizzazione del muro di recinzione da parte dell'attrice, aveva dovuto demolire parte della recinzione del lotto di sua proprietà e realizzare un nuovo tratto di strada sul terreno di un vicino e doveva pertanto ricostruire la recinzione e ripristinare lo stato dei luoghi ed il terreno dei vicini con spesa preventivata di € 2.582,28; che la SI.ra inoltre, aveva deviato la fognatura comunale sul terreno in Pt_1
comproprietà dei SI.ri e ed aveva Parte_2 Parte_3
ristretto di almeno 30 cm la strada di accesso al loro fondo;
che, infine, lo spigolo del garage che si insinuava nella proprietà e aveva Per_1 Pt_4
ristretto in modo notevole la sede della strada;
che con la recinzione sovrastante il garage l'attrice aveva invaso la proprietà dei SI.ri ; Parte_3
che le opere realizzate dall'attrice incidevano anche sui diritti della SI.ra
. Controparte_4
E' stata espletata l'istruttoria testimoniale ed è stata disposta C.T.U. Con
sentenza n. 16/20 emessa in data 19 gennaio 2010 il Tribunale di Brescia
– Sezione distaccata di Breno, 1) ha dichiarato l'inesistenza della servitù
di passo carraio a favore dei mappali di proprietà dei convenuti ed a carico del mappale di proprietà dell'attrice; 2) ha respinto le ulteriori domande avanzate dall'attrice; 3) ha dichiarato l'intervenuto acquisto in capo ai convenuti per usucapione ordinaria del diritto di passaggio pedonale a
7 favore dei fondi di loro proprietà ed a carico del fondo di proprietà
dell'attrice; 4) ha respinto tutte le ulteriori domanda proposte dai convenuti;
5) ha condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite ed ha posto a carico degli stessi le spese di C.T.U.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i SI.ri , Persona_1
e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
lamentando a) la nullità della sentenza per non aver partecipato al giudizio il SI. , comproprietario unitamente alla SI.ra Controparte_5 [...]
di uno dei fondi dominanti;
b) l'erronea ricostruzione dello CP_4
stato dei luoghi;
c) l'erronea negazione della qualificazione della stradina per cui era causa come strada interpoderale di proprietà comune;
d)
l'erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite;
e) l'erronea negazione della costituzione di passaggio coattivo stante l'interclusione quantomeno parziale dei fondi;
f) l'erroneità del regolamento delle spese di lite.
Si è costituita la SI.ra resistendo al gravame avversario. Parte_1
Con sentenza n.437/13 la Corte d'Appello di Brescia, 1) ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio alla luce dell'orientamento del Supremo Collegio (Cass.
2878/81) secondo il quale l'actio negatoria servitutis non comporta il mutamento dello stato di fatto con la conseguenza che non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo;
2)
ha evidenziato come la SI.ra , difendendosi nel merito Controparte_4
ed esercitando in via riconvenzionale domanda di acquisto per usucapione
8 della servitù, avesse implicitamente riconosciuto la propria qualità di proprietaria del fondo;
3) ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio,
gravante sui proprietari latistanti, che la strada fosse stata costituita mediante conferimento di una parte dell'immobile da parte dei frontisti ed ha, conseguentemente, disatteso la qualificazione della stradina come
“interpoderale” e quindi di proprietà comune;
4) ha valutato che l'espletata istruttoria testimoniale avesse confermato l'utilizzo della stradina per l'accesso ai fondi dominanti mediante passaggio pedonale e con mezzi agricoli;
5) ha valutato che il fondo di cui al mappale 13 non potesse essere qualificato intercluso godendo di servitù di passo pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà della SI.ra 6) ha Parte_5
evidenziando che sui fondi di proprietà dei SI.ri e non Parte_2 CP_4
erano costruiti fabbricati, ma vi era prova dell'uso agricolo mediante passaggio carraio;
7) ha condannato la SI.ra alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed ha definitivamente posto a carico della stessa le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Avverso detta decisione ha interposto ricorso per Cassazione la SI.ra che ha lamentato a) la violazione degli artt. 102 e 331 Parte_1
c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per essere stata pronunciata la decisione a contraddittorio non integro sia sulla domanda principale che su quella riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e di costituzione di servitù coattiva;
b) la violazione degli artt. 2729 e 2697
c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. per
9 insufficienza ed illogicità della motivazione;
c) la violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma,
nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio in assenza di opere visibili destinate al relativo esercizio;
d) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360,
primo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c. per non aver valutato che le risultanze istruttorie avevano riscontrato il passaggio pedonale o con trazione di carretti e non anche il transito di veicoli;
e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento all'art. 360, primo comma,
nn. 3 e 4 c.p.c., per aver posto le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a carico della SI.ra senza tenere conto che gran parte Pt_1
delle domande riconvenzionali erano state respinte. La ricorrente per
Cassazione ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale a)
dell'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n
134 e dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. perché, non consentendo il sindacato dell'insufficienza della motivazione nella parte in cui ha affermato l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e b) dell'art. 54, d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n 134 e dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. perché non consentirebbero di far valere la contraddizione della motivazione (in cui era negato il diritto di passaggio carrabile) con il dispositivo (in cui invece tale diritto era affermato).
Avverso la decisione della Corte d'Appello di Brescia hanno proposto ricorso incidentale anche i SI.ri , e Persona_1 CP_4
10 lamentando la violazione dell'art. 1100 c.c. in Parte_2
relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 per aver ritenuto ostativo all'accertamento della comproprietà della strada la mancata dimostrazione con prova testimoniale del conferimento di porzioni dei fondi interessati per la realizzazione del percorso omettendo di valorizzare la comunione incidentale della strada.
Con sentenza n. 19483/2018 depositata in data 23 luglio 2018 la Corte di
Cassazione ha ritenuto l'inammissibilità del primo motivo di
impugnazione (violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per essere stata pronunciata la decisione a contraddittorio non integro sia sulla domanda principale che su quella riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e di costituzione di servitù coattiva): quanto al profilo del difetto di integrità del contraddittorio il Supremo Collegio ha rilevato che l'azione era stata respinta in primo grado e che la relativa censura non era stata appellata con conseguente formazione di giudicato interno su tale capo;
il Giudice
di legittimità ha altresì evidenziato che, nel caso di specie, la domanda formulata dalla SI.ra era di mero accertamento e non Parte_1
anche diretta alla modificazione della cosa comune con la conseguenza che, avendo il Tribunale accolto la sola domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale e respinto ogni altra istanza nonché non essendo stata riproposta in appello l'azione, la sentenza pur dichiarando l'usucapione della servitù di passaggio carrabile, non aveva adottato alcuna statuizione ripristinatoria facendo maturare il giudicato interno di
11 rigetto sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e comportando il venir meno della necessità di chiamare in causa il SI. , Controparte_5
comproprietario di uno dei fondi dominanti;
il Supremo Collegio ha altresì
evidenziato l'irrilevanza della mancata evocazione in giudizio dei danti causa della SI.ra in ragione del principio di diritto, Controparte_4
ripetutamente affermato in sede di legittimità, secondo il quale nel caso in cui la servitù sia destinata a gravare su fondi appartenenti a distinti proprietari la decisione è idonea a costituire il peso con effetti verso le parti convenute e non è priva di utilità pratica anche per la parte che l'abbia proposta (Cass. 1800/95) ed ha precisato che la nozione di “nullità della sentenza” di cui all'art. 102 c.p.c. ha riguardo alla “inidoneità” a produrre qualsivoglia effetto giuridico e non già alla “pratica inutilità” derivante dall'impossibilità di una sua esecuzione parziale, alla quale può ovviarsi con la successiva instaurazione di altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (Cass. 19004/04). Da ultimo con riguardo al primo motivo di ricorso per Cassazione, il Giudice di legittimità ha chiarito che la circostanza che la SI.ra non fosse proprietaria del Controparte_4
fondo al momento della domanda non costituisce una violazione dell'art. 102 c.p.c., ma questione di merito attinente alla titolarità del fondo dominante che risulta preclusa dell'intervenuto giudicato interno implicito.
Il secondo motivo di impugnazione (violazione degli artt. 2729 e 2697
c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. per insufficienza ed illogicità della motivazione) è stato respinto: in proposito
12 il Supremo Collegio ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo ed ha ribadito che sulla titolarità della SI.ra CP_4
(o contitolarità con il SI. ) del fondo dominante si
[...] Controparte_5
è formato giudicato implicito interno con la conseguenza che la questione non è suscettibile di riesame.
La Corte di Cassazione ha valutato congiuntamente il terzo (violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio in assenza di opere visibili destinate al relativo esercizio) ed il quarto motivo di impugnazione (violazione dell'art. 1061, primo e secondo comma c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto l'usucapione della servitù di passo carraio nonostante le risultanze istruttorie avessero riscontrato il passaggio pedonale o con trazione di carretti e non anche il transito di veicoli accogliendoli per omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, ossia che il transito fosse stato effettuato solo con mezzi trainati a mano ovvero con mezzi trainati meccanicamente:
in particolare il Supremo Collegio ha precisato che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto atteso che, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa anche le eSIenze
di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante con la conseguenza che dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, mentre il solo passaggio a piedi non costituisce
13 atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri;
il Giudice di legittimità ha quindi affermato che occorre in concreto stabilire se la stradina consenta – per le sue caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale – anche il traffico carrabile e soprattutto se il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali
Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di impugnazione per Cassazione
sono stati ritenuti assorbiti.
L'unico motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione dell'art. 1100 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 per aver ritenuto ostativo all'accertamento della comproprietà della strada la mancata dimostrazione con prova testimoniale del conferimento di porzioni dei fondi interessati per la realizzazione del percorso omettendo di valorizzare la comunione incidentale della strada) formulato dai SI.ri
[...]
, e è stato ritenuto Per_1 Controparte_4 Parte_2
infondato: il Supremo Collegio ha chiarito che il Tribunale, dichiarando l'acquisto per usucapione della servitù pedonale sulla strada per cui è
causa con pronuncia non gravata in appello, ha definitivamente riconosciuto che la strada era utilizzata dai ricorrenti incidentali iure
servitutis e non iure proprietatis con statuizione passata in cosa giudicata e non più suscettibile di essere riesaminata.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia in relazione al terzo e quarto motivo accolti e per il regolamento delle spese anche del grado di
14 legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato ai SI.ri , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e , la SI.ra ha riassunto il
[...] Controparte_4 Parte_1
giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Brescia chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto enunziati dal Supremo Collegio nella sentenza n. 19483/18, fosse dichiarata l'inesistenza della servitù di passo carraio a favore dei fondi di proprietà dei convenuti ed a carico del fondo di sua proprietà e che le spese di lite del grado di appello e del giudizio di
Cassazione con le spese di C.T.U. fossero poste a carico dei convenuti in riassunzione: in particolare la SI.ra ha chiesto che Parte_1
fossero esaminate le risultanze istruttorie acquisite dalle quali emergeva che il transito era avvenuto a piedi e con carretti spinti a mano sulla strada per cui era causa.
Si sono costituiti i SI.ri , e Persona_1 Controparte_4 [...]
che hanno evidenziato come, nelle more del giudizio, sulla Parte_2
stradina fosse stato posizionato un cippo in cemento armato che aveva ridotto l'area di transito a circa 60 cm ed hanno chiesto che fosse ribadito che la servitù usucapita dai convenuti in riassunzione aveva ad oggetto tutta la stradina nella sua ampiezza originaria ordinando la demolizione del cippo in cemento armato. I convenuti in riassunzione hanno anche evidenziato il carattere emulativo dell'azione promossa dall'attrice in riassunzione ed il valore minimo della servitù di transito pari ad € 250,00
circa tenuto conto del fatto che l'area sottoposta a servitù aveva una
15 superficie massima di 8-10 mq.
All'udienza del 13 maggio 2019 è stata dichiarata la contumacia della
SI.ra . A richiesta dei Procuratori delle parti sono stati Parte_3
disposti alcuni rinvii in pendenza di trattative. E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle more è deceduto il Procuratore di parte attrice in riassunzione che ha immediatamente proseguito il giudizio a mezzo di nuovo difensore. Con dichiarazione del Procuratore depositata in data 22 giugno 2023 è stato dichiarato l'intervenuto decesso del SI.
. Con ordinanza in data 12 luglio 2023 è stata dichiarata Persona_1
l'interruzione del giudizio che, ad iniziativa dell'attrice in riassunzione, è
stato proseguito nei confronti degli eredi del SI. . Persona_1
Si sono costituiti i SI.ri , e , Controparte_1 CP_2 CP_3
nella loro qualità di eredi di , ed unitamente a loro si sono Persona_1
nuovamente costituiti i SI.ri e Parte_2 CP_4
svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle già svolte
[...]
con la comparsa di costituzione e risposta.
Si è costituita anche la SI.ra che ha svolto Parte_3
argomentazioni e difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle spese dagli altri convenuti in riassunzione.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato con riferimento a) all'integrità del contraddittorio, b) alla titolarità (o contitolarità) del mappale 7, fl. 11, in capo alla SI.ra e c) all'utilizzo Controparte_4
della strada da parte degli appellati iure servitutis e non iure proprietatis.
In questa sede, sulla base delle indicazioni del Supremo Collegio, occorre verificare in concreto se la stradina per cui è causa – per le sue caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale –
sia compatibile anche con il traffico carrabile e se il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali dovendo esaminare il punto decisivo della controversia costituito dal fatto “che effettivamente il transito fosse avvenuto con carri a trazione
meccanica, non potendo altrimenti riconoscere l'usucapione di detta
servitù a prescindere dall'accertamento delle modalità con cui è stata
esercitata”.
Quanto alle caratteristiche oggettive ed alla specifica destinazione funzionale della stradina per cui è causa si osserva che la C.T.U. disposta in primo grado ha documentato fotograficamente lo stato dei luoghi (cfr.
allegato A – in particolare foto n. 4) individuando topograficamente i punti
17 di ripresa fotografica (cfr. allegato B) e sovrapponendo la planimetria di rilievo con specifica individuazione del percorso della stradina e dei confini delle proprietà sia dell'odierna appellata/riassumente che degli odierni appellanti/riassunti (cfr. allegato D); ha, altresì, chiarito che la stradina per cui è causa è lunga circa metri 14,50 ed è larga nel minimo metri 2,60 e nel massimo metri 2,90 con la precisazione che la stessa, con le caratteristiche fisiche documentate fotograficamente, è stata realizzata
“in periodo successivo alla convenzione del 26 gennaio 1982 e
verosimilmente [realizzata] contestualmente ai lavori di costruzione
dell'edificio dei convenuti la cui Concessione Edilizia con Per_1
contributo n. 14/82 è stata rilasciata il 16 luglio 1982”.
Quanto alla specifica destinazione funzionale della stradina l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado, come del resto ben evidenziato nella sentenza di primo grado, se da un lato ha confermato il passaggio da parte degli appellanti/riassunti sulla stradina per cui è causa al fine di accedere ai fondi agricoli di loro proprietà per le relative eSIenze di coltivazione
(cfr. dichiarazioni teste – da ritenersi ammissibile atteso che Pt_4
l'eccezione di inammissibilità non risulta ribadita da parte degli appellanti/riassunti e comunque risulta infondata in quanto la circostanza che la madre del teste abbia costituito una servitù di transito a favore del
SI. non integra gli estremi dell'interesse legittimante Persona_1
l'intervento in causa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. – teste e Testimone_1
teste . CP_4
Quanto alla compatibilità della stradina con il traffico carrabile ed alla
18 prova dell'effettivo e continuativo esercizio del passaggio anche con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali ritiene questo Collegio che non siano emersi elementi univoci che inducano a ritenere positivamente acquisita tale prova: invero il teste ha Pt_4
dichiarato “Preciso che il che prima aveva un passo agricolo l'ha Per_1
trasformato in occasione della costruzione della sua abitazione in un
passaggio carraio con automobili. So che mia madre ha prestato consenso
a tale trasformazione, formalizzando in un accordo scritto.” (precisazione che lascia intendere che il passo agricolo, prima della costruzione dell'abitazione del SI. e, quindi, quantomeno prima del luglio Per_1
1982, non era carraio o comunque carrabile); il teste ha Tes_2
genericamente affermato che “ora non si può più passare col trattore sulla
stradina in quanto l'imbocco della strada si è ristretto in seguito ad alcuni
lavori da parte degli abitanti dei fondi confinanti con questa strada” con la conseguenza che non risulta possibile affermare che il passaggio con il trattore sia stato continuativo né è possibile datare l'epoca e la durata dell'eventuale passaggio con il trattore;
il teste ha Testimone_1
dichiarato “inizialmente, cioè 30 anni fa, tale striscia permetteva il
transito al massimo di un carretto. Quando però cominciarono i lavori di
costruzione dell'abitazione di il passaggio venne Persona_1
utilizzato per una larghezza di circa 2 metri” senza alcuna precisazione in ordine alle modalità di transito precedentemente alla realizzazione del tratto asfaltato della stradina da parte del SI. ; il teste Persona_1
ha dichiarato “da sempre i luoghi sono quelli che oggi si possono CP_4
19 osservare”, affermazione che conferma che – al di là della costruzione del primo tratto asfaltato realizzato in occasione della costruzione dell'abitazione del SI. come risulta dalla C.T.U. – le Persona_1
caratteristiche della stradina sono sempre state quelle di una stradina campestre senza fondo, circostanza che rende scarsamente verosimile –
secondo un principio di comune esperienza – che la stessa possa essere stata utilizzata con continuità per il traino di carretti con mezzi meccanici che – notoriamente – hanno un peso incompatibile con l'assenza di fondo stradale, tanto più ove si osservi che non risulta visibile alcun segno di un passaggio continuativo. Si osserva infine che anche la larghezza della stradina risulta di poco più estesa rispetto alle dimensioni di un trattore con la conseguenza che risulta difficile ipotizzarne un uso agevole e continuativo da parte degli odierni appellati/riassunti i quali, d'altronde,
nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, hanno chiesto accertarsi il passaggio con carretti trainati da animali. Si osserva, in ogni caso, che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per affermare che l'usucapione avesse ad oggetto anche il diritto di transito con mezzi meccanici incombeva sulle parti appellanti/riassunte e la valutazione integrata delle risultanze istruttorie come sopra emarginate induce a ritenere che tale onere non possa dirsi soddisfatto alla luce della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello degli odierni riassunti deve essere respinto e che la domanda di rimozione
20 del cippo resta assorbita;
discende altresì che la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite della prima fase innanzi alla Corte d'Appello, della fase rescindente innanzi alla Corte di
Cassazione e della presente fase rescissoria che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono, in solido, la soccombenza degli appellanti/riassunti e che, viste le note spese depositate da parte appellata/riassumente, richiamato l'orientamento espresso dal Supremo
Collegio in ordine al carattere vincolante nel massimo della nota spese depositata dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. 30087/21), considerato il valore della causa, le attività processuali di fatto espletate ed il livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi €
19.129,20 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, atteso che l'applicazione del D.M. 140/12 per la prima fase innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, della Tabella A allegata al D.M. 55/14
come modificato dal D.M. 37/18 per la fase rescindente innanzi alla Corte
di Cassazione e della medesima Tabella come da ultimo modificata dal
D.M. 147/22 comporterebbe la liquidazione dei compensi in misura superiore rispetto a quanto rivendicato da parte appellata/riassumente.
Quanto alle spese vive le stesse, sempre sulla base delle note spese depositate da parte appellata/riassumente, restano liquidate in complessivi
€ 1.985,35.
Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli
21 appellanti/riassunti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia – Sezione Distaccata di Breno n. 16/2010 in data 19 gennaio 2010;
2) condanna gli appellanti/riassunti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite della SI.ra relative alla prima fase innanzi Parte_1
alla Corte d'Appello di Brescia, alla fase rescindente innanzi alla Corte di
Cassazione ed alla presente fase rescissoria liquidate, quanto ai compensi,
in complessivi € 19.129,20 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, e quanto alle spese vive in complessivi € 1.985,35.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 26 marzo 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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