Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Raffaele Califano presidente
2) dott. Michela Palladino giudice
3) dott. Maria Iandiorio giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 392/2024 R.G., avente ad oggetto "divorzio congiunto ” e vertente
TRA
n. il 29/04/1978 in NAPOLI (NA) ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato dall'avv. PESCATORE NICOLETTA e BIANCA GALDO n. il 04/07/1979 in
AVELLINO (AV) ( ), rappresentata dall'avv. AURILLO CARMELINA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato il 14.2.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-in data 5 ottobre 2002 si sono uniti in matrimonio, celebrato con rito concordatario e trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Pratola Serra, al n. 15, parte 11, serie A, Ufficio 1, anno
2002;
che dal matrimonio sono nati nata il [...] in [...] e nata il Persona_1 Per_2
6.12.2013 in Avellino;
-
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al
Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 18.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da provvedimento indicato) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è
decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è
ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pratola Serra, al n. 15,
parte 11, serie A, Ufficio 1, anno 2002 tra n. il 29/04/1978 in NAPOLI Parte_1
(NA) e BIANCA GALDO n. il 04/07/1979 in AVELLINO;;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio