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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/02/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2992/2023 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Policoro presso lo studio dell'avv. Parte_1
Luciano Natale Vinci che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuditta Lamorte che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.01.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.08.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Potenza il 25.04.2011 e che con sentenza n. 152/21 del 10.02.2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio Per_1
e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la collocazione abitativa prevalente presso il padre, la regolamentazione della frequentazione del figlio con la madre secondo lo schema proposto e l'imposizione in capo a quest'ultima del versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di €
250,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio ed ha chiesto la collocazione abitativa alternata del minore presso entrambi i genitori e la regolamentazione del diritto di visita come dettagliato in atti.
All'udienza del 11.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità all'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, e la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha reso il proprio parere favorevole.
Come sopra detto, le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo già dichiarato l'inesistenza di ogni possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata da questo
Tribunale con sentenza n. 152/21 del 10.02.2021, prodotta dalla resistente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
L'allegazione del ricorrente relativa alla mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata confermata dalla resistente.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale e, sulla scorta delle rispettive prospettazioni,
è pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa, come segue:
“1) il minore verrà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori e manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre;
2) Nulla disporre in merito alla casa familiare, avendo la na CP_1 adeguata sistemazione abitativa;
3) i genitori, ferma la collocazione alternata del minore, procederanno alla frequentazione ordinaria, come da attuali modalità
e tempi, secondo la già praticata turnazione, alternata per settimane:
I settimana: lunedì padre, martedì madre, mercoledì padre, giovedì
e venerdì madre, sabato e domenica padre;
II settimana: lunedì madre, martedì padre, mercoledì giovedì padre e venerdì padre, sabato e domenica madre;
4) i tempi di frequentazione concordati implicano il conseguente mantenimento diretto del minore da parte dei genitori senza che nessuno debba nulla all'altro a titolo di mantenimento ordinario di
Per_1 5) la sopra riportata turnazione potrà subire modifiche temporanee- previo accordo tra la ed il e in ogni caso secondo la CP_1 Pt_1 volontà e il superiore interesse di dettate dal reciproco Per_1 contemperamento di sopraggiunte esigenze lavorative e/o di altra natura ( a mero titolo esemplificativo e non esaustivo esigenze di natura sanitaria o familiare), per le quali dovrà prelevare il buon senso;
6) nell'ipotesi di mancato accordo, i genitori terranno con loro il minore come da turnazione sopra descritta;
7) la sopra descritta turnazione verrà derogata, nelle seguenti ipotesi:
a) il giorno del compleanno di il bambino resterà con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni proseguendo la turnazione già in essere dal momento dell'accordo di separazione;
b) il giorno dell'onomastico di il bambino resterà con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni, proseguendo la turnazione attualmente in essere dal momento dell'accordo di separazione;
c) il giorno della festa del Santo patrono (San Gerardo), il bambino resterà con ciascun genitore ad anni alterni, proseguendo la turnazione in essere dal momento dell'accordo di separazione;
d) il giorno della sfilata dei HI (29 maggio) il bambino resterà con ciascun genitore ad anni alterni proseguendo la turnazione già in essere dal momento dell'accordo di separazione;
8) le festività saranno così suddivise:
a) il minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i genitori, a prescindere dal giorno della settimana e quindi dal turno di competenza, proseguendo la turnazione già in essere dal momento dell'accordo di separazione, nella seguente maniera:
b) la Vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro; c) la vigilia di Capodanno con il genitore e con cui ha trascorso il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con il genitore con cui ha trascorso la Vigilia di Natale;
d) sempre ad anni alterni il giorno di Santo Stefano con uno dei genitori e giorno dell'epifania con l'altro;
e) sempre ad alterni, giorno di Pasqua con uno dei genitori e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
9) il bambino, durante l'anno, potrà trascorrere, con ciascun genitore, fino a tre settimane non consecutive, dette settimane saranno utilizzate da ciascun genitore per vacanze fuori la città di
Potenza o per vacanze nella città di Potenza, facendo in modo che ad anni alterni il bambino trascorra il 15 di agosto con l'uno e con l'altro genitore, proseguendo l'alternanza già in essere dal momento della separazione.
Come concordate in separazione, delle suddette tre settimane, solamente due potranno essere consecutive.
11) ciascun coniuge comunicherà all'altro, almeno un mese prima, eventuali ricorrenze della propria famiglia di origine al fine di consentire all'altro di organizzarsi debitamente in merito al bambino.
Ciascun coniuge, inoltre, relativamente alle ricorrenze conosciute e/o conoscibili, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo festa della mamma (che non ha una data fissa durante l'anno), non farà ricadere in quella data vacanze e/o piccoli viaggi (in costanza di ricorrenze che non siano di propria spettanza);
12) nel caso in cui il genitore, che nei tempi di propria spettanza dovesse poter prendere il minore a scuola o al centro estivo, o presso altro luogo- a mero titolo esemplificativo e non esaustivo- ludico/ricreativo/formativo/spirituale, potrà avvalersi dell'ausilio dei nonni o di persona estranea ai nuclei familiari di entrambi i genitori- di fiducia di entrambi i genitori, ovvero, nell'assoluta impossibilità di rivolgersi ai nonni o a persone di fiducia di entrambi i genitori, potrà chiedere all'altro genitore, il quale consegnerà il bambino al genitore di turno appena quest'ultimo potrà riprenderlo dopo il lavoro o gli altri impegni, senza l'ausilio di baby sitter e/o centri estivi a tempo pieno.
13) i signori e quando il bambino è con loro, CP_1 Pt_1 dovranno sempre comunicare all'altro genitore ove si trovano e dovranno sempre rendersi reperibili;
14) i signori e non dovranno pubblicare o CP_1 Pt_1 condividere il minore sui social e/o servizi di messaggistica, neanche come profilo o stato;
15) al fine di rendere operativo l'affido condiviso, si precisa che, per quanto possa valere, qualunque decisione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo medico, specialistico, ludica, ricreativa, scolastica o extrascolastica) riguardante il minore, dovrà essere presa concordemente dai genitori, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale su Per_1
16) le spese straordinarie da sostenere in favore del minore- individuate secondo le linee guida del CNF, allegate, accettate e debitamente sottoscritte da entrambi le parti, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno a carico dei genitori in parti uguali fra loro, tutte spese non previamente concordate e documentate resteranno a carico di chi le ha sostenute.
Ciascun genitore, anche per ragioni fiscali, laddove è possibile, quindi previo accordo e consenso del creditore, comunicato all'altro coniuge verserà la quota di propria spettanza direttamente in favore del soggetto creditore, con esonero di ogni responsabilità dell'altro coniuge nei confronti del creditore medesimo. Nelle ipotesi in cui detta modalità non sia praticabile, il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto di rimborso entro e non oltre 10 giorni dalla data di esibizione della documentazione giustificativa, purché la spesa sia previamente concordata e documentata, come sopra specificato. 17) In ragione del vigente regime di affidamento condiviso del minore, come ex lege previsto, ciascun genitore continuerà a percepire (come già attualmente avviene) nella misura del 50%
(cinquanta per cento) pro capite, l'importo complessivamente dovuto al nucleo familiare, a titolo di assegno unico universale.
Le detrazioni e/o qualunque e/o eventuale agevolazione relativa al bambino, spetterà ai coniugi nella misura del 50% (cinquanta per cento).
18) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra e i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo il diritto Per_1 di visita dei nonni e non ostacolandolo in alcun modo specialmente nei tempi di spettanza del genitore di riferimento;
19) le parti si danno reciprocamente atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, godendo entrambi di adeguati redditi propri;
20) le parti, rese consapevoli delle modifiche introdotte dall'articolo.
20 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 avente ad oggetto
“disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazioni e pre-infrazione pendente nei confronti dello Stato italiano”, che modifica l'art. 3 lettera b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 recante “norme sui passaporti” e dell'introduzione dell'articolo tre- bis.
Resi edotti che il citato articolo tre, modificato dalle nuove disposizioni, prevede come condizioni ostative al rilascio del passaporto per i genitori di figli minori - in luogo dell'assenso dell'altro genitore – l'adozione, nei confronti del richiedente, dell'inibitoria prevista dal successivo articolo 3-bis, con il quale l'autorità giudiziaria “può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli” e per effetto delle previsioni contenute nel DPR 6 agosto 1974, n. 649, recante
“disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio”, le nuove norme si applicano anche alla carta d'identità elettronica (CIE) valida per l'espatrio.
Per quanto innanzi, gli interessati avente prole minore dovranno, come di consueto, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscano il rilascio di un documento valido per l'espatrio.
Relativamente al rilascio del passaporto e della carta d'identità, anche valida per l'espatrio, per il minorenne, invece, le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio degli stessi.
21) è fatta salva ogni momentanea deroga alle condizioni di divorzio di cui al presente atto, previo accordo tra le parti e, se del caso, previo ascolto del minore e, in ogni caso, considerata la volontà di e nel suo superiore interesse;
Per_1
22) con il presente accordo le parti, con reciproche rinunce e accettazioni, definiscono, concordemente, unicamente le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e conseguentemente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne e al contributo economico nei confronti di quest'ultimo, restando esclusa dal presente accordo la definizione di qualunque altro diverso atto/azione/pretesa relativi a cause instaurate e/o instaurande tra le parti;
23) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario commesso e preordinato alla chiesta pronuncia.
Spese compensate”.
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
La scelta di collocazione abitativa paritaria e alternata del minore deve ritenersi funzionale al predetto interesse del figlio, considerato anche che il relativo regime è stato già di fatto sperimentato dai genitori e dal figlio, mentre il mantenimento diretto e la ripartizione delle spese straordinarie garantiscono il soddisfacimento delle esigenze di vita della prole.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni concordate dai coniugi, come riportate.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, come peraltro previsto nell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
01.08.2023, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 Controparte_1
25.06.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 2011, parte II, serie A, n. 60;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti con atto sottoscritto e depositato il
18.12.2023 hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 12.02.2024 La Presidente est.