Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 febbraio 1979
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Versione
14 maggio 2003
Art. 6.
Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104 ha disposto (con l'art. 23 comma 1) che "in occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , la cartolina avviso di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , e' spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge".
Entrata in vigore il 14 maggio 2003
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