Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4864/23 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in Roma, Viale SA VE n. 109 ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza Adriana n. 15 presso lo studio dell'avv. Marco Meliti (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simona Grasso (c.f.
), giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ai sensi C.F._3 dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Angela Livi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, alla Via Leone IV 38
APPELLATA avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 11975/2023 emessa in data 29.07.2023 dal Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, depositata in Cancelleria in data 1° agosto 2023, a definizione del procedimento recante il numero RG 43690/2019, promosso da nei confronti di - opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
7768/2019 in materia di rimborso spese per la gestione e manutenzione ordinaria di beni immobili.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 11975/2023, resa 1
- in via riconvenzionale, accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. è creditore della Sig.ra per le Parte_1 Controparte_1 spese dallo stesso sostenute per la gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Roma, Via SA VE n. 109, così come previsto negli accordi stabiliti consensualmente tra i coniugi nelle forme della negoziazione assistita in data 13.03.2017 (accordo munito del nulla osta del PM presso il Tribunale di Roma in data 16.03.2017) come descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 3.704,78 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
- in ogni caso ed in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la sussistenza di un credito in favore della Sig.ra ovviamente limitatamente alle Controparte_1 somme non contestate e non manifestamente infondate (come indicate in narrativa al punto C) compensare ex art. 1243 c.c. le reciproche pretese creditorie, con ogni salvezza di conguaglio in favore del Sig. , ad oggi pari ad € 1.330,79 o nella Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione della somma Controparte_1 complessiva di € 11.222,59 (per sorte, interessi e spese di lite) che il Sig. Parte_1
è stato costretto a versare in favore dell'appellata in esecuzione della sentenza gravata.
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“1) rigettare integralmente l'appello come proposto in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e diritto;
2) per l'effetto confermare la sentenza appellata;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi per la presente fase di giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 7768/2019 emesso dal Tribunale Civile di Roma e notificato in data 08.05.2019 era stato ingiunto a il pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 6.625,10 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso per i CP_1 costi di gestione e manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà della CP_1
(Roma, Via delle Montagne Rocciose e Villa in Campagna di NO NO) in godimento del nonché dei costi di cura relativi a 4 cani. Pt_1
A sostegno della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la ricorrente aveva esposto che: e avevano contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
2 data 21.10.1987 e dalla loro unione non erano nati figli;
i coniugi avevano fissato la loro casa familiare in Roma, Via SA VE n. 109, nell'immobile di proprietà esclusiva del che lo aveva acquistato prima del matrimonio;
nell'anno 2005 il Pt_1 aveva acquistato una villa in campagna, con ampia piscina e giardino, sita in Pt_1
NO NO (VT), intestandola alla moglie;
in data 13.3.2017 i coniugi avevano formalizzato un accordo di separazione, nelle forme della negoziazione assistita, che prevedeva – salvo diverso accordo e limitatamente al periodo di separazione – che l'immobile di Roma, Via SA VE (di proprietà del sarebbe rimasto in Pt_1 godimento esclusivo della la Villa di NO NO (di proprietà della CP_1
,sarebbe rimasta in godimento esclusivo al conservandone la il CP_1 Pt_1 CP_1 diritto di soggiornarvi, previo accordo con il marito, nonché la percezione della rendita derivante dall'impianto fotovoltaico, a fronte del pagamento del 50% delle spese relative all'energia elettrica di detto immobile;
l'abitazione di Roma, Via Montagne Rocciose, di proprietà della sarebbe rimasta nel godimento del ciascuno CP_1 Pt_1 dei coniugi con il predetto accordo si era impegnato a sostenere i costi di gestione ordinaria delle abitazioni in suo godimento;
infine, le parti avevano stabilito di conservare la gestione congiunta dei loro 4 cani, rimanendo a carico di entrambi i coniugi le relative spese sanitarie.
Avverso detto decreto con atto di citazione notificato il 17 giugno 2019 proponeva opposizione rilevando: Parte_1
- la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza della prova scritta richiesta dagli artt. 633 ss. c.p.c., per essere la maggior parte delle somme richieste sfornite di adeguata prova documentale, oltre che sprovviste di titolo atto a giustificarne la pretesa in sede monitoria;
- la infondatezza e illegittimità delle pretese creditorie avanzate dalla In CP_1 particolare, relativamente all'immobile di NO NO, l'opponente contestava le fatture del 17.11.2017 e del 5.10.2018 (per un importo complessivo pari ad € 46,49) in quanto relative non ai consumi, ma alla gestione dell'impianto fotovoltaico. Sempre relativamente al suddetto immobile, il contestava le somme relative al Pt_1 pagamento dell'IMU e degli oneri consortili, trattandosi di oneri gravanti per legge in entrambi i casi sul proprietario e non rinvenendosi, negli accordi di separazione, alcuna clausola derogatoria al riguardo. Relativamente all'immobile in Roma, Via delle Montagne Rocciose, il contestava la fattura per fornitura elettrica del 5.06.2017 Pt_1
(€ 25.46), in quanto relativa a un periodo precedente alla separazione, e della quale non era stata fornita la relativa documentazione giustificativa. Contestava, inoltre, le fatture relative alla fornitura del gas, del 22.02.2017, del 29.06.2017 e del 14.06.2018 (per complessivi € 150,65) essendo la prima è riferita a un periodo non spettante al Pt_1 trasferitosi presso l'immobile alla fine del mese di giugno del 2017, le altre due non provate documentalmente. Quanto all'utenza Infostrada relativa sempre all'immobile di Via delle Montagne Rocciose, contestava la duplicazione della fattura del 04.02.2019 (per € 55,31). Infine, con riferimento agli oneri condominiali per detto immobile, rilevava che la documentazione allegata dalla non era idonea a giustificare le CP_1 pretese economiche avanzate in sede monitoria, non essendo mai stata fornita all'interessato, né depositata dalla ricorrente, la più volte richiesta documentazione giustificativa, da cui poter verificare eventuali quote condominiali di spettanza del ed essendo inoltre presenti diversi conguagli, per i quali non risultava chiaro il Pt_1
3 riferimento alla natura ordinaria o straordinaria delle spese. Con riferimento alla cura dei quattro cani della coppia, il contestava tutte le spese non preventivamente Pt_1 concordate e a lui non comunicate, come in particolare quelle per il pascolo degli animali (ricevute del 13 settembre 2018 e del 6 giugno 2018), e rilevava che dagli scontrini di farmacia (per complessivi € 636,57) prodotti dalla a sostegno della CP_1 sua pretesa non era possibile desumerne l'utilizzo in favore degli animali, essendo tali scontrini per lo più riferiti all'acquisto di prodotti e farmaci non veterinari.
In via riconvenzionale, il rivendicava, a sua volta, il pagamento, da parte della Pt_1
di tutte le spese da lui sostenute per i costi di gestione ordinaria dell'immobile di CP_1
Via SA VE, concesso in esclusivo godimento alla moglie, la quale con l'accordo negoziale si era impegnata a sostenere tutti i relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria, relativamente al periodo da aprile 2017 a maggio 2019, per un importo complessivo di € 3.704,78, di cui € 1.007,83 per utenza elettrica, € 1.093,95 per fornitura Parte_ gas, € 667,25 per abbonamento Sky, € 69.75 per € 552,00 per oneri condominiali ed € 314,00 per la cura dei cani, il tutto come da documentazione allegata all'atto di citazione.
Concludeva chiedendo:
In via principale, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 7768/2019 (RGN 18484/2019) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/04/2019 e notificato in data 08.05.2019; nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1
nulla deve alla Sig.ra per qualsiasi ragione o titolo;
[...] Controparte_1
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. è creditore Parte_1 della Sig.ra per le spese dallo stesso sostenute per la gestione e Controparte_1 manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Roma, Via SA VE n. 109, così come previsto negli accordi stabiliti consensualmente tra i coniugi nelle forme della negoziazione assistita in data 13.03.2017 (accordo munito del nulla osta del PM presso il Tribunale di Roma in data 16.03.2017) come descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell'opponente della somma di € per l'importo di € 3.704,78 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
in ogni caso ed in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la sussistenza di un credito in favore della Sig.ra Controparte_1 ovviamente limitatamente alle somme non contestate e non manifestamente infondate (come indicate in narrativa al punto C) compensare ex art. 1243 c.c. le reciproche pretese creditorie, con ogni salvezza di conguaglio in favore del Sig. , Parte_1 ad oggi pari ad € 1.330,79 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'opposta si costituiva in giudizio in data 7 gennaio 2020, eccependo in via preliminare la nullità e inefficacia della spiegata riconvenzionale per carenza di esplicita procura al riguardo e, nel merito, contestando punto per punto i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, la deduceva che: CP_1
4 -il decreto ingiuntivo opposto si riferiva ai costi da lei sostenuti in relazione alle utenze domestiche, per alcune delle quali (Enel Immobile NO) era stato operato il calcolo a percentuale, come da condizioni di negoziazione, il tutto al netto dei costi non imputabili al Sig. Pt_1
- la richiesta di ingiunzione era fondata sull'accordo di negoziazione, sulle fatture alle quali la domanda si riferiva e sulle attestazioni dei relativi pagamenti;
- relativamente alla gestione dell'impianto fotovoltaico, era dovuta la partecipazione del al relativo titolo di spesa, derivandogli dall'impianto fotovoltaico notevole Pt_1 vantaggio relativamente ai costi dell'energia elettrica;
- la fattura del 5.10.2018 era corredata di tutte le voci relative ai consumi di energia;
- relativamente all'IMU, la normativa vigente (art. 9 del decreto legislativo 23/2011) prevede che, oltre al proprietario dell'immobile, siano obbligati al pagamento anche i titolari di un diritto di godimento sul bene;
- relativamente al contributo dovuto al , che si occupa Controparte_2 della bonifica e manutenzione dell'area circostante ove insiste l'immobile, si tratta di un'entrata che l'ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di tutti i soggetti che si avvantaggiano in modo diretto o indiretto dai servizi di bonifica e di manutenzione dei canali d'irrigazione;
- quanto all'Immobile di Via delle Montagne Rocciose: relativamente alla fattura del 5.06.2017 di € 25,46, era stato prodotto l'estratto conto bancario ove risultava la domiciliazione di quella bolletta per complessivi € 50,49, e l'importo richiesto al Pt_1 per tale periodo era pari alla metà della fattura bimestrale, per i consumi del mese di giugno, essendo la separazione intervenuta nel marzo 2017; relativamente all'utenza del gas, era infondata l'eccezione del in merito alla mancata prova del credito, Pt_1 emergendo l'avvenuto pagamento dalla quietanza delle relative fatture, ove è attestata la regolarità dei pagamenti mediante domiciliazione bancaria;
per l' utenza telefonica Parte_ era infondata l'eccezione di duplicazione degli importi;
per l' era del tutto generica e infondata la ulteriore eccezione formulata dall'opponente; relativamente agli oneri condominiali, le contestazioni dell'opponente erano generiche e inoltre risultavano depositati i solleciti di pagamento emessi dall'amministrazione di condominio, nonché la prova dell'avvenuto pagamento con bonifico bancario;
per le spese relative ai cani, frequentemente il aveva frapposto generici impedimenti o difficoltà rispetto Pt_1 all'impegno assunto per l'accudimento degli animali, e le richieste economiche avanzate dalla erano provate dalle fatture emesse da cliniche veterinarie e dagli scontrini CP_1 fiscali relativi a farmaci veterinari, analiticamente indicati;
la ricevuta del 13.09.2018 era firmata e datata da un professionista e la fattura del 6.06.2018, relativa al pascolo degli animali, si riferiva a prestazioni preventivamente comunicate al con Pt_1 apposita mail prodotta agli atti;
- la domanda riconvenzionale formulata da controparte, oltre ad essere sprovvista di una procura ad hoc, appariva infondata, avendo il richiesto somme relative ad un Pt_1 periodo in cui la convivenza ancora perdurava, il che avrebbe giustificato la congrua riduzione delle pretese da lui avanzate (la ricorrente aveva rivendicato somme dal mese di giugno 2017 al mese di gennaio/febbraio 2019, mentre il aveva chiesto il Pt_1
5 rimborso in compensazione di somme relative ad un periodo successivo, arrestando le proprie pretese fino al maggio/giugno 2019); la richiesta di rimborso Sky doveva essere ridotta delle somme relative alle fatture Aprile, Maggio, Giugno 2017, non risultando depositate le relative fatture, nonché di quella relativa alla fattura di aprile 2019, essendo stato disdetto il relativo abbonamento nel mese di marzo, con la conseguenza che dall'importo richiesto doveva essere detratta la complessiva somma di € 105,31, corrispondete al totale delle tre fatture citate e non dovute;
- per le spese mediche veterinarie richieste dal in occasione della prestazione di Pt_1 cui alla fattura posta a fondamento della pretesa, l'opponente aveva dichiarato di voler sostenere interamente l'esborso, sicché nulla era dovuto per tale titolo;
- in ordine alla eccepita compensazione, con condanna della Sig.ra al pagamento CP_1 della somma di € 1330,79, si contestava integralmente il conteggio allegato all'opposizione, siccome elaborato su una erronea quantificazione del credito della
CP_1
La opposta concludeva chiedendo:
In via preliminare, - accertare e dichiarare che la opposizione non è fondata su provare scritta o di pronta soluzione;
- e per l'effetto concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7768/2019;
In via principale e nel merito - respingere l'odierna opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui alle premesse del presente atto, - per l'effetto dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7768/2019;
In ogni caso, - accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per carenza di esplicita procura, essendo la stessa stata rilasciata ai soli fini di un giudizio ordinario.
- per l'ulteriore effetto, viste le numerose nullità e l'infondatezza delle domande di parte opposta, condannare il Sig. ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite Pt_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era decisa con la sentenza impugnata in questa sede, con la quale veniva rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00.
In particolare, il Tribunale di Roma così testualmente motivava la propria decisione: sulla contestazione circa la nullità della domanda riconvenzionale per difetto di procura, la stessa non sussiste alla luce degli orientamenti di legittimità espressi dalla parte opponente, che qui si richiamano integralmente, condividendoli 'in toto'.
6 Nel merito, va in sostanza affrontata la legittimità / fondatezza dell'eccezione di compensazione nei termini formulati sub lettera E) da parte opponente alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti e delle osservazioni che queste stesse hanno avanzato circa la contribuzione effettiva.
Si osserva, infatti, che il presente giudizio origina da rivendicazioni di carattere economico che le odierne parti si rivolgono per il pagamento di somme sostenute 'in virtù del godimento reciproco ed alternato' degli immobili di rispettiva proprietà stabiliti in via consensuale, in sede di negoziazione assistita svolta in vista della separazione personale dei coniugi, accordi circa il godimento alternativo reso possibile in ragione del clima disteso esistente tra le parti.
Sia dal lato attivo – ex latere creditoris che dal lato passivo del giudizio, ex latere debitoris, risultano documentalmente provate le spese che l'un coniuge ha sostenuto nel mentre possedeva l'immobile dell'altro; ciò va detto sia con riferimento all'odierna ingiungente e sia con riferimento all'odierno opponente.
Tuttavia il credito avanzato dalla odierna parte opposta risulta essere integralmente fondato e comprovato ai sensi dell'art. 633 e ss CPC, mentre la parte opponente non ha provato la fondatezza della domanda riconvenzionale.
Ed infatti l'importo di cui quest'ultima si compone è stata già considerata dalla parte opposta nella richiesta di ingiunzione e scomputata dall'importo complessivo richiesto, sicchè la richiesta di compensazione avanzata nell'odierno giudizio da parte opponente è stata – in sostanza – un'operazione già effettuata dal creditore procedente. Incombe, infatti, ex latere debitoris, la prova della modificazione / estinzione degli elementi posti alla base della propria obbligazione;
nella fattispecie de qua tale prova non è stata fornita. Sicché l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo è quello che, secondo quanto sin qui dedotto, la parte opponente è tenuta a corrispondere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Si respinge la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria in quanto non si ravvisano – icut oculi - i presupposti, e cioè l'aver resistito in giudizio o agito con dolo o colpa grave.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 29 settembre 2023, formulando i seguenti motivi:
1) Erronea individuazione del petitum da parte del Tribunale, per avere quest'ultimo completamente ignorato le domande formulate in via principale dall'opponente, ritenendo di dover limitare la decisione della causa esclusivamente alla disamina relativa all'eccezione di compensazione formulata solo in via subordinata dal nella Pt_1 ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la sussistenza di un credito in favore della CP_1 laddove, invece, correttamente, il primo giudice avrebbe dovuto in primo luogo verificare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla in sede monitoria, CP_1 valutando singolarmente le specifiche e circostanziate doglianze formulate dal Pt_1
e successivamente avrebbe dovuto accertare la fondatezza del controcredito vantato dall'opponente, per poi disporre, eventualmente, la compensazione;
7 2) Omessa valutazione della domanda principale del per avere il primo giudice Pt_1 del tutto omesso qualsivoglia valutazione in ordine alle specifiche doglianze formulate dal suddetto in ordine alla nullità e alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza della prova scritta, di cui all'articolo 633 c.p.c.;
3) Erronea valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti, posto che, a fronte della prova degli esborsi sostenuti, fornita da entrambe le parti a sostegno delle loro contrapposte pretese, il primo giudice non aveva tenuto conto delle puntuali contestazioni formulate dal in ordine a molte delle spese indicate dalla e Pt_1 CP_1 inoltre aveva confuso la somma richiesta in via riconvenzionale dal (€ 3.704,78) Pt_1 con quella già scomputata dalla i fini della formulazione della richiesta monitoria CP_1
(€ 3.173,00); 4) Mancata valutazione del contegno processuale della ai fini della CP_1 configurabilità della temerarietà della pretesa avanzata dalla stessa nei confronti del
Pt_1
L'appellante concludeva pertanto come in epigrafe.
Con comparsa depositata il 14 dicembre 2023 si costituiva , la quale Controparte_1 contestava punto per punto i singoli motivi di gravame, invocandone il rigetto.
Precisate da entrambe le parti le conclusioni, con ordinanza del 24 gennaio 2025 questa Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni 60 dalla suddetta data per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni 20 per eventuali repliche.
Ciò posto, relativamente al primo motivo di appello occorre brevemente puntualizzare che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto e ottenuto dalla relativamente CP_1 all'asserito mancato versamento, da parte del di alcune spese relative alla Pt_1 gestione e alla manutenzione ordinaria di due immobili di proprietà della (uno CP_1 ubicato in NO NO e un altro in Roma, Via delle Montagne Rocciose, concessi in godimento (condiviso il primo, esclusivo il secondo) all'odierno appellante in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti in data 13 marzo 2017 in sede di separazione, nelle forme della negoziazione assistita. Le spese alle quali la pretesa creditoria della CP_1 si riferisce, per un importo complessivo di € 6.625,10, sono state dettagliatamente indicate nel ricorso introduttivo e in parte dimostrate, mediante produzione delle relative fatture o ricevute e delle attestazioni del relativo pagamento da parte della ricorrente.
A fronte di tale pretesa, totalmente contestata dall'opponente perché ritenuta priva di prova scritta, quest'ultimo ha dettagliatamente formulato alcune specifiche contestazioni relativamente ad alcune spese, singolarmente individuate nell'atto di opposizione, indicando in relazione a ciascuna voce le ragioni della contestata insussistenza del relativo credito, e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il ha poi contrapposto alla pretesa della un suo controcredito, Pt_1 CP_1 relativamente alle spese da lui asseritamente anticipate per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile di Roma, Via SA VE, di proprietà dello stesso Pt_1 ma in godimento esclusivo della sempre in virtù del suddetto accordo negoziale, CP_1 chiedendo la condanna della opposta al pagamento della somma di € 3.704,78. Il suddetto ha poi, in via subordinata, invocato la compensazione di un eventuale credito
8 della nei suoi confronti con il credito da lui vantato in via riconvenzionale nei CP_1 confronti della stessa.
È quindi evidente che ai fini di una corretta e completa valutazione della domanda formulata dall'opponente il primo giudice avrebbe dovuto in primo luogo verificare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria dalla analizzando CP_1 tutte le contestazioni formulate dall'opponente, per poi procedere ad accertare la fondatezza del controcredito opposto dal in via riconvenzionale e, infine, Pt_1 procedere, eventualmente, alla compensazione dei rispettivi crediti dele parti.
Il Tribunale di Roma ha invece erroneamente concentrato la sua attenzione sulla sola eccezione di compensazione, peraltro erroneamente ritenendo che tale operazione fosse stata già effettuata dal creditore ai fini della formulazione del ricorso monitorio, e ha pertanto del tutto omesso di esaminare tutte le specifiche e circostanziate contestazioni formulate dall'opponente relativamente ad alcune delle singole voci del credito azionato dalla nonché di esaminare la domanda riconvenzionale formulata CP_1 dall'opponente.
Stante la suddetta omissione, in accoglimento del primo motivo di appello, le domande formulate in via principale dall'opponente dovranno quindi essere esaminate in questa sede.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze da lui formulate a sostegno della proposta opposizione e pedissequamente richiamate nell'atto di gravame.
Giova premettere che secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
- e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000; Cassazione civile sez. II, 29/01/1999, n.807).
Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che a sostegno della domanda formulata in via monitoria, la odierna appellata ha prodotto l'accordo negoziale intervenuto tra le parti in data 13 marzo 2017, dal quale scaturisce la pretesa di rimborso, nonché le ricevute e gli scontrini relativi ai pagamenti da lei effettuati, relativamente ai quali si invoca il pagamento. A fronte di tale corredo probatorio, non può quindi ritersi fondata l'eccezione di difetto di prova scritta del credito, ai sensi dell'articolo 633 c.p.c., formulata dall'odierno appellante a sostegno della proposta opposizione.
Nel corso della successiva fase di opposizione, il ha dettagliatamente contestato Pt_1 alcune delle voci relative alla richiesta di pagamento azionata in via monitoria dalla il che impone in questa sede una attenta verifica della fondatezza della pretesa, CP_1 relativamente ad ogni singola contestazione.
Ciò posto, occorre osservare quanto segue.
9 Relativamente alle spese per l'immobile di NO NO, il ha contestato in Pt_1 primo luogo le fatture ENEL del 17 novembre 2017 e del 5 ottobre 2018, ritenendo che trattandosi di spese connesse alla gestione dell'impianto fotovoltaico per il quale la percepisce in via esclusiva le rendite, spetterebbe a quest'ultima il pagamento dei CP_1 relativi oneri.
Ritiene questa Corte che anche le spese di gestione dell'impianto fotovoltaico non possano che ricadere nelle spese di gestione e manutenzione ordinaria del bene in questione, essendo tale impianto a servizio del bene goduto in via esclusiva dal Pt_1 il quale si avvantaggia del relativo servizio, nonché delle agevolazioni economiche ad esso connesse.
Sempre con riferimento all'immobile di NO NO, il ha poi contestato Pt_1 la domanda di restituzione degli importi versati dalla proprietaria a titolo di IMU e di oneri consortili, per complessivi € 2.178,00.
Ritiene questa Corte che relativamente a detti esborsi non possa essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione di quanto versato, trattandosi, nel caso dell'IMU, di un'imposta gravante sul proprietario e sui titolari di diritti reali sugli immobili, ed essendo, nella specie, il godimento del bene, in capo al giustificato da un titolo Pt_1 di natura obbligatoria (accordo negoziale in sede di separazione). Relativamente alle spese consortili, trattasi di un onere reale, come tale gravante sul proprietario del bene, per il quale nell'accordo di separazione nulla specificamente era stato previsto, in deroga alla disciplina normativa che regola la materia.
Per l'immobile di Via delle Montagne Rocciose, l'opponente ha in primo luogo contestato la fattura ACEA del 5 giugno 2017, trattandosi di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica relativa a un periodo antecedente rispetto a quello in cui il ha Pt_1 iniziato a occupare l'immobile (giugno 2017).
Rileva questa Corte che dalla documentazione offerta dalla ricorrente a corredo della domanda monitoria emerge che relativamente a tale spesa, la ha prodotto CP_1
l'estratto conto bancario, ove risulta la domiciliazione di detta bolletta, dell'importo di complessivi € 50,49 e inoltre che, trattandosi di una fattura bimestrale comprendente anche un periodo (maggio 2017) in cui il non aveva ancora occupato in via Pt_1 esclusiva l'immobile secondo quanto stabilito con l'accordo di separazione, il rimborso richiesto è stato ridotto alla metà della fattura bimestrale, con riferimento ai soli consumi del mese di giugno.
La contestazione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Relativamente alla fornitura del gas (gestore ENI) per l'immobile di Roma, il Pt_1 ha poi contestato le fatture del 22 febbraio 2017, del 29 giugno 2017 e del 14 giugno 2018, deducendo che la prima si riferirebbe a un periodo antecedente rispetto all'inizio del godimento esclusivo del bene, da parte dello stesso opponente, mentre con riferimento alle altre due la pretesa creditoria non sarebbe stata documentalmente provata.
Ritiene questa Corte che non è dovuto il rimborso per la fattura del mese di febbraio 2017, di € 150,65, in quanto relativa a un periodo antecedente il godimento esclusivo del bene da parte del mentre il credito relativo alle alte due fatture in Pt_1
10 contestazione deve essere riconosciuto, essendone stato dimostrato il pagamento mediante domiciliazione bancaria.
Per l'utenza Infostrada, il credito è stato idoneamente dimostrato.
Parte_ Relativamente alla fattura in contestazione, rileva questa Corte che dall'esame della fattura in questione si evince che ai fini della formulazione della domanda di rimborso è stata individuata esclusivamente la quota di tributo di competenza del secondo la relativa frazione di godimento del bene. Pt_1
Il ha poi contestato la domanda di rimborso del pagamento delle spese relative Pt_1 agli oneri condominiali dell'immobile di Roma, Via delle Montagne Rocciose.
Rileva questa Corte le spese di sono stati documentati esclusivamente i CP_3 pagamenti della I e II rata ordinaria 2017 (€ 147,00), della II e III rata ordinaria 2017 (€ 98,86), della I rata ordinaria 2018 (€ 331,45) e della II e III rata ordinaria 2018, sicché il rimborso dovuto deve essere limitato ad € 577,31, in luogo di € 2.801,17 richiesti dalla ricorrente, con una differenza di € 2.223,86.
Infine, per la cura dei cani, il ha contestato le spese relative alle ricevute di € Pt_1
124,00 e di € 120,00, relative a esborsi che la dichiara di aver dovuto sostenere CP_1 per la omessa cura degli animali, da parte del nonché tutte le spese relative ad Pt_1 acquisto di farmaci, come da scontrini prodotti dalla ricorrente per complessivi € 636,57, non emergendo dalla descrizione dei prodotti acquistati se trattasi di medicinali per uso animale o umano.
Osserva questa Corte che non può essere riconosciuto in favore della il credito di CP_1
€ 244,00 relativo a pretese cure che si sarebbero rese necessarie a causa delle omissioni del non essendo stato dimostrato che gli interventi svolti da terzi in favore degli Pt_1 animali in relazione alle ricevute in contestazione (pascolo e 3 stripping) si siano resi effettivamente necessari in ragione delle mancate cure dei cani da parte dell'odierno appellante.
Quanto ai farmaci, rileva questa Corte che dagli scontrini fiscali prodotti dalla a CP_1 sostegno della pretesa creditoria non è possibile desumere con certezza se i farmaci dei quali si chiede il rimborso fossero destinati a uso animale o ad uso umano, ad eccezione dello scontrino del 18 settembre 2017 della farmacia VE, ove il farmaco acquistato, dell'importo di € 18,40, è indicato con l'aggettivo “vet.”.
Dall'importo complessivamente richiesto per le spese relative ai cani (€ 2.285,00) andranno pertanto detratti € 244,00 ed € 618,17 (€ 636,57- € 18,40).
Ritiene questa Corte che all'esito della positiva verifica della fondatezza di alcune delle contestazioni formulate dall'opponente, il credito vantato dalla nei confronti del CP_1 deve essere riconosciuto nella minor somma di € 1.208,42, in luogo di quella Pt_1 richiesta con il ricorso introduttivo ( € 6625,10).
Di conseguenza, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato e il deve essere condannato al pagamento, in Pt_1 favore della odierna appellata, della minor somma di € 1.208,42, con gli interessi, nella misura legale, con decorrenza dalla domanda, fino all'effettivo versamento.
11 In via riconvenzionale, il ha chiesto la condanna della al pagamento della Pt_1 CP_1 somma di € 3.704,78 (€ 1.007,83 per fornitura energia elettrica ACEA;
€ 1.093,95 per Parte_ fornitura gas ENI;
€ 667,25 per abbonamento Sky;
€ 69,75 per € 552,00 per oneri condominiali ed € 314,00 per cura dei cani), a titolo di rimborso delle spese da lui asseritamente anticipate per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile ubicato in Roma, Via SA VE, di proprietà esclusiva del ma in godimento Pt_1 esclusivo della in virtù dell'accordo negoziale del 13 marzo 2017. CP_1
A sostegno della suddetta pretesa creditoria, l'odierno appellante ha prodotto le fatture relative alle forniture a servizio dell'immobile in godimento esclusivo della con Pt_3 domiciliazione bancaria su conto corrente intestato al e le ricevute di pagamento Pt_1 degli oneri condominiali e dell'intervento veterinario al quale si riferisce la domanda di rimborso, sicché la pretesa deve ritenersi idoneamente documentata.
La a contestato interamente la pretesa creditoria avanzata dal deducendo CP_1 Pt_1 che quest'ultimo aveva chiesto il rimborso di spese effettuate quando i coniugi ancora convivevano e che il periodo al quale si riferiva la richiesta di rimborso avanzata dall'opponete non corrispondeva a quello indicato dalla la quale aveva chiesto il CP_1 rimborso delle somme anticipate dal mese di giugno 2017 al mese di gennaio/febbraio 2019, mentre il aveva chiesto il rimborso di somme relative ad un periodo Pt_1 successivo, fino a maggio/giugno 2019. Inoltre, quanto richiesto a titolo di rimborso Sky doveva essere ridotto delle somme relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017, non risultando depositate le relative fatture, nonché del mese di aprile 2019, essendo stata disdetto il relativo abbonamento nel mese di marzo, con la conseguenza che dall'importo richiesto doveva essere detratta la complessiva somma di € 105,31, corrispondete al totale delle tre fatture relative a spese non dovute. In relazione alla pretesa avanzata sulle spese mediche veterinarie, deduceva che il aveva preteso Pt_1 di sostenerla interamente, e pertanto nulla era dovuto a tale titolo.
Osserva questa Corte che il credito vantato dal nei confronti della deve Pt_1 CP_1 essere in questa sede ridotto con riferimento alle seguenti voci in contestazione, che non possono essere rimborsate per i motivi che si andranno dettagliatamente a esporre:
- riguardo alla utenza ACEA, le spese relative ai periodi di fatturazione antecedenti rispetto all'inizio del godimento esclusivo dell'immobile di Via SA VE da parte della giugno 2017) e quelle successive al periodo al quale si riferisce la domanda CP_1 di cui al ricorso monitorio (febbraio 2019), sicché vanno detratti i seguenti importi : per la fornitura ACEA quelli di cui alle fatture del 5 giugno 2017 (€ 40,09) e del 25 luglio 2017 (€ 83,81), perché relative a periodi precedenti il giugno 2017, nonché quello di cui alla fattura del 27 maggio 2019 (€ 81,91), perché successivo al periodo al quale si riferisce la domanda principale;
-per la fornitura del gas Eni l'importo relativo alla fattura del 25 luglio 2017 (€ 132,00), perché relativo a forniture precedenti il mese di giugno 2017, nonché parzialmente, fino al mese di febbraio 2019, l'importo relativo alla fattura del 16 aprile 2019 per il periodo dal 5 dicembre 2018 al 26 marzo 2019 ( € 83,58, che si ottengono dividendo € 356,86 per 111 giorni e moltiplicando il risultato per 26);
- per l'utenza SKY, gli importi relativi ai mesi di aprile e maggio 2017 (€ 51,80), a marzo 2019 (€ 27,00) e ad aprile 2019 (€ 27,00);
12 Parte_
- l'importo di € 69,75 versato in favore dell' e i due versamenti per oneri condominiali (€ 552,00), trattandosi di oneri relativi a periodi precedenti rispetto al mese di giugno 2017.
Dalla somma complessivamente pretesa dal nei confronti della devono Pt_1 Pt_3 pertanto essere complessivamente detratti, per i suddetti motivi, € 1.148,94, sicché il credito dell'appellante deve essere determinato in € 2.555,84, in luogo di quanto invece richiesto dall'opponente (€ 3.704,78).
Di conseguenza, in accoglimento della domanda incidentale formulata dall'opponente, la deve essere condannata al pagamento di quest'ultima somma in favore del CP_1
da porsi in compensazione con il credito da quest'ultimo vantato nei confronti Pt_1 dell'appellata, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 1243 c.c., così residuando a carico della un debito nei confronti del di € 1.347,42. CP_1 Pt_1
In accoglimento della domanda in tal senso specificamente formulata dall'appellante, la deve essere inoltre tenuta a rimborsare al la somma di € 11.222,59, da CP_1 Pt_1 quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Relativamente alle spese del primo e del secondo grado, l'esito complessivo della lite, con accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo e determinazione del credito della in misura notevolmente più ridotta (€ 1.208,42) rispetto a quella Pt_3 indicata nel monitorio (€ 6.625,10), in una con l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giustifica la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3, in ragione della reciproca soccombenza di entrambe le parti relativamente alle opposte domande di pagamento da ciascuna formulate. Resta a carico della appellata, in ragione della sua soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e alla domanda di restituzione di quanto versato dal in Pt_1 esecuzione della sentenza impugnata, il pagamento dei rimanenti 2/3, già calcolati nella misura che sarà indicata nel dispositivo.
Il riconoscimento del credito della nei confronti del sia pure in misura Pt_3 Pt_1 minore rispetto a quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporta la non configurabilità dei presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con atto di citazione Parte_1 del 29 settembre 2023 avverso la sentenza n. 11975/2023 emessa il 29 luglio 2023 dal Tribunale di Roma, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione formulata da con atto di citazione Parte_1 del 27 giugno 2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 7768/2019 e condanna Pt_1
al pagamento, in favore di , della minor somma di € 1.208,42,
[...] Controparte_1 con gli interessi, nella misura legale, dalla domanda, fino all'effettivo versamento;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal nell'atto di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
13 , della somma di € 2.555,84, con gli interessi, nella misura legale, dalla Parte_1 domanda, fino all'effettivo versamento;
pone in compensazione i suddetti crediti, e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 1.347,42 con gli interessi, Parte_1 nella misura legale, dalla domanda, fino all'effettivo versamento;
- condanna al rimborso, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
11.222,59, da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del primo grado e condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del dei rimanenti 2/3, già calcolati in € 1.800,00 per Pt_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del grado di appello e condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del dei rimanenti 2/3, già calcolati in € 4.200,00 per Pt_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)
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