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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14933/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Gardi Claudia, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da verbale d'udienza del 02.04.2025).
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i ricorrenti chiedevano al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, con collocazione presso la dimora materna, con eventuale ripresa degli incontri padre-figlio.
Con decreto del 14.02.2025, Il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé per chiarimenti in ordine alle condizioni concordate dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 02.04.2025, le parti comparivano personalmente e veniva sentite. All'esito instavano nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene che possa provvedersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso e delle dichiarazioni rese dallo personalmente Pt_2 in udienza.
L'ascolto del minore non è necessario, attesa la tenera età del bambino.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore in capo Persona_1 alla madre, OR , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater, III comma, c.c. Parte_1 demandando alla medesima anche le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore.
DISPONE la collocazione del minore presso la casa materna, dando atto che al momento gli incontri con il padre sono interrotti. I genitori potranno concordare una loro ripresa valutando la miglior tutela ed interesse del minore.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14933/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Gardi Claudia, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da verbale d'udienza del 02.04.2025).
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i ricorrenti chiedevano al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, con collocazione presso la dimora materna, con eventuale ripresa degli incontri padre-figlio.
Con decreto del 14.02.2025, Il Giudice Relatore fissava udienza avanti a sé per chiarimenti in ordine alle condizioni concordate dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 02.04.2025, le parti comparivano personalmente e veniva sentite. All'esito instavano nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene che possa provvedersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso e delle dichiarazioni rese dallo personalmente Pt_2 in udienza.
L'ascolto del minore non è necessario, attesa la tenera età del bambino.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore in capo Persona_1 alla madre, OR , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater, III comma, c.c. Parte_1 demandando alla medesima anche le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore.
DISPONE la collocazione del minore presso la casa materna, dando atto che al momento gli incontri con il padre sono interrotti. I genitori potranno concordare una loro ripresa valutando la miglior tutela ed interesse del minore.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.