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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1655/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva della causa civile di prima istanza iscritta al n. 1655/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Giuliani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriano Di Sabatino e CP_1
Debora Sainato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Martinsicuro in data 23/09/1984 con
, da cui erano nati i figli (il 05/07/1986) e (il CP_1 Per_1 Per_2
21/05/1993) - ha chiesto: in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c,
l'assegnazione della porzione immobiliare di proprietà esclusiva del marito, sede della propria impresa individuale denominata “ Lavanderia Speedy di Di
Gennaro Adriana”; nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
900,00 per il proprio mantenimento, in caso di mancata assegnazione del predetto locale commerciale ovvero di rifiuto del coniuge di stipulare il relativo contratto di locazione;
al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito aveva violato il dovere di collaborazione familiare per l'atteggiamento di indifferenza e noncuranza assunto di fronte della violenta condotta famigliare del figlio , tossicodipendente e ludopatico, tanto che, nel marzo 2023, Per_2
era stata costretta a lasciare la casa coniugale;
- la sua unica fonte di sostentamento erano i proventi dell'attività d'impresa individuale esercitata nei locali concessi in comodato dal marito, il quale, il
24 giugno 2024, le aveva ingiustamente intimato convalida di sfratto. Con comparsa in data 15/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale narrata dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e di tutte le domande di natura economica.
In particolare, ha dedotto che, nel corso del matrimonio si era sempre occupato del sostentamento morale e materiale del nucleo famigliare, subendo anch'egli le tristi conseguenze della situazione di tossicodipendenza del figlio , di Per_2
cui era rimasto unico genitore di riferimento, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione in data 18/12/2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno rinunciato alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione: “la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e il resistente accetta la rinuncia;
entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti senza altre pretese economiche, con spese compensate;
”
Pertanto, la causa, sulle conformi conclusioni delle parti, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, come da conformi conclusioni delle parti trascritte nel verbale di udienza del 18/12/2024. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, senza altra statuizione;
CP_1
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva della causa civile di prima istanza iscritta al n. 1655/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Giuliani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriano Di Sabatino e CP_1
Debora Sainato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Martinsicuro in data 23/09/1984 con
, da cui erano nati i figli (il 05/07/1986) e (il CP_1 Per_1 Per_2
21/05/1993) - ha chiesto: in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c,
l'assegnazione della porzione immobiliare di proprietà esclusiva del marito, sede della propria impresa individuale denominata “ Lavanderia Speedy di Di
Gennaro Adriana”; nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
900,00 per il proprio mantenimento, in caso di mancata assegnazione del predetto locale commerciale ovvero di rifiuto del coniuge di stipulare il relativo contratto di locazione;
al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito aveva violato il dovere di collaborazione familiare per l'atteggiamento di indifferenza e noncuranza assunto di fronte della violenta condotta famigliare del figlio , tossicodipendente e ludopatico, tanto che, nel marzo 2023, Per_2
era stata costretta a lasciare la casa coniugale;
- la sua unica fonte di sostentamento erano i proventi dell'attività d'impresa individuale esercitata nei locali concessi in comodato dal marito, il quale, il
24 giugno 2024, le aveva ingiustamente intimato convalida di sfratto. Con comparsa in data 15/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale narrata dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito e di tutte le domande di natura economica.
In particolare, ha dedotto che, nel corso del matrimonio si era sempre occupato del sostentamento morale e materiale del nucleo famigliare, subendo anch'egli le tristi conseguenze della situazione di tossicodipendenza del figlio , di Per_2
cui era rimasto unico genitore di riferimento, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione in data 18/12/2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno rinunciato alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione: “la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e il resistente accetta la rinuncia;
entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti senza altre pretese economiche, con spese compensate;
”
Pertanto, la causa, sulle conformi conclusioni delle parti, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, come da conformi conclusioni delle parti trascritte nel verbale di udienza del 18/12/2024. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, senza altra statuizione;
CP_1
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)