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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 243/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato IV MA Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e AR RN
-RESISTENTE -
oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ 1. Con ricorso depositato in data 14.02.2023 il ricorrente in epigrafe deduceva: che l' con lettera del 09/08/2022 gli comunicava che nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sulla sua pensione n. 04016013 cat. AS gli veniva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 4.845,36, sulla base dei redditi comunicati da esso ricorrente per l'anno 2019; che presentava dunque ricorso amministrativo in data 10.01.2023, che rimaneva privo di riscontro;
che detta richiesta di
1 recupero era illegittima, avendo egli sempre adempiuto agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali con esclusione di ogni profilo doloso nella percezione degli importi richiesti in ripetizione. Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' non era dovuta, con spese vinte con CP_1 distrazione.
CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, occorre chiarire che la controversia di cui trattasi è relativa ad un indebito di natura assistenziale.
L'indebito riguarda, infatti, somme corrisposte a titolo di assegno sociale, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, sulla pensione cat. AS n. 04016013 in godimento ad
(cfr. comunicazione dell'Istituto previdenziale del 09.08.2022, Parte_1 all. non numerato ricorso).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “[…] se è vero che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. CP_1
412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . Vanno bensì applicati i principi di settore, CP_1 propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (…..) trova applicazione la regola, propria di tale
2 sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (….) Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere.” (Cass Civile Ord. n.13223/2020).
Inoltre proprio relativamente a indebito su assegno sociale la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “[…], contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.
52 l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). (….)
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n, 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento(…..)Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto
a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento
3 in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove
l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo
a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n.13916).
2.2. Peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.15 d.l.78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, devono ritenersi conoscibili dall' CP_1 tutti quei dati reddituali comunque dichiarati all'Amministrazione finanziaria o che consistano in una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal medesimo . Controparte_2
In definitiva, alla luce di quanto appena esposto, si evince chiaramente che in tema di indebito assistenziale la regola generale è quella della irripetibilità delle somme acquisite precedentemente l'accertamento, e quindi risultano ripetibili solo ed esclusivamente dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccezione a tale regime generale per l'indebito assistenziale è costituita dalla prova del dolo dell'accipiens, prova che deve fornire l' , trattandosi di deroga al regime CP_1 generale della irripetibilità delle somme. Ma di tanto, alcuna prova, e per vero alcuna deduzione, è stata fornita dall' , nemmeno a livello indiziario. CP_1
2.3. In particolare, nel caso di specie si osserva che la carenza del requisito reddituale è derivata dall'erogazione di altra pensione corrisposta sempre dall' (n. 36106669 cat. CP_1
4 per l'importo mensile di € 513,07), per cui l' aveva la possibilità di Pt_2 CP_1 procedere celermente ad un corretto accertamento delle prestazioni complessivamente da corrispondere a parte ricorrente prima del materiale versamento delle stesse. Inoltre, il ricorrente non ha posto in essere alcun comportamento doloso od omissivo diretto ad indurre in errore o a rallentare l'operato dell' , anzi dalla comunicazione di CP_1 rideterminazione dell'assegno sociale del 09/08/2022 è emerso che il ricalcolo è derivato proprio a seguito della comunicazione dei redditi presentata dall' Pt_1
Di talché, nel caso di specie di certo si deve escludere il dolo dell'accipiens, che per vero non è stato neppure dedotto dall' . Controparte_3
Da ciò consegue che la domanda è fondata, e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' . CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
IV MA dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 4.845,36 per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, per le causali di cui in motivazione;
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 886,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. IV
MA, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
28.11.2025. Pt_3
Il Giudice
5 ON AT
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