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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA RI RI Presidente relatore dott. Alessandra Martinelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 120/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32311/2024 del
13/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da
Parte_1 corrente in Modena, Strada Sant'Anna n. 636 (C. F. e P.IVA , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti NA Venturoli e IA
NA GA con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultima, sito in
Modena, Viale delle Rimembranze n. 52
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_2
[...]
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.All'udienza del 20 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza la cui fissazione è stata ritualmente comunicata ai sensi degli
1 artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 120/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.IA RI RI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA RI RI Presidente relatore dott. Alessandra Martinelli Consigliere dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 120/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32311/2024 del
13/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da
Parte_1 corrente in Modena, Strada Sant'Anna n. 636 (C. F. e P.IVA , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti NA Venturoli e IA
NA GA con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultima, sito in
Modena, Viale delle Rimembranze n. 52
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_2
[...]
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.All'udienza del 20 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza la cui fissazione è stata ritualmente comunicata ai sensi degli
1 artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 120/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.IA RI RI
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