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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 22/06/2022, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01037/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2020, proposto da
ST EO, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/2019, e, correlativamente, alla sentenza di questo T.A.R. n. 240 dell’11 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti.
I) Richiamata l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 459 del 21 marzo 2022, del seguente tenore:
« 1) Premesso che:
- a) con sentenza n. 240 dell’11 febbraio 2021 questa Sezione sanciva «2.1) […] l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19, pubblicata in data 23 maggio 2019, nella parte in cui, con la stessa, è stato dichiarato “il diritto dell’istante al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a termine ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo e condanna il Miur al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo al Miur, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei diritti”. Il tutto andrà corrisposto se e nella misura in cui sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit. D. L. n. 669/96 (“2. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso (…)”)»;
- b) con la suddetta sentenza si assegnava alla P.A. il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere, decorrenti dalla notificazione/comunicazione di quella sentenza, e, in caso di perdurante inadempimento, si nominava, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico, presso il Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, con assegnazione dell’ulteriore termine per provvedere di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- c) con istanza di sostituzione del commissario ad acta, notificata al Ministero dell’Istruzione presso l’Avvocatura dello Stato di Lecce il 24 febbraio 2022 e depositata il 28 febbraio 2022, parte ricorrente deduce la perdurante inerzia del Ministero e del commissario ad acta e chiede la sostituzione di quest’ultimo.
2) Ritenuto di dover acquisire, dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, una relazione di chiarimenti in cui:
a) sia precisato lo “stato” di adempimento alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19 del 23 maggio 2019 e, correlativamente, alla sentenza di questo T.A.R. n. 240 dell’11 febbraio 2021;
b) siano evidenziate, ove l’adempimento non fosse avvenuto – così come dedotto da parte ricorrente –, le ragioni che lo hanno allo stato impedito;
c) siano indicati i tempi entro i quali si provvederà al perfezionamento degli atti e dei pagamenti ancora dovuti.
3) Ritenuto di assegnare, a tal fine, il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
4) Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio [del 15 giugno 2022]».
II) Rilevato che il Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, con deposito del 31 marzo 2022 in riscontro alla suddetta ordinanza, ha reso una relazione di chiarimenti (con relativi allegati) nella quale ha evidenziato quanto segue:
- a) con propria nota prot. 21175 del 1° settembre 2021, delegava, per le funzioni di commissario ad acta, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19 del 23 maggio 2019 e, correlativamente, della sentenza di questo T.A.R. n. 240 dell’11 febbraio 2021;
- b) con successiva nota prot. 28331 del 10 settembre 2021, la Direzione Generale dell’USR Puglia, premettendo che EO ST risultava titolare di posto ordinario dal 1.9.2019 presso l’I.C. AP di RO (in assegnazione provvisoria alla Scuola Media Lanza di Cassano Ionio), chiedeva all’USR Calabria e al relativo Ambito Territoriale di RO – ai quali l’Ambito di Taranto aveva già precedentemente inviato comunicazione prot. n. 13004 del 29.10.2020 ai fini della conformazione alla sentenza del Giudice Ordinario – di procedere ai relativi adempimenti;
- c) alla luce di quanto sopra, la mancata ottemperanza è dipesa dall’iniziale disguido ad individuare la sede di servizio della docente e dalla concomitante circostanza della vacanza del posto di Direttore Generale dell’USR Calabria, ora ricoperto, nonché dal fatto che la Direzione Generale del Ministero a Roma non ha modo di operare in materia di gestione della carriera del personale scolastico, cui attendono, viceversa e nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, le istituzioni scolastiche presso cui il personale scolastico coinvolto dall’esecuzione risulti prestare o aver prestato, da ultimo, servizio, con la connessa attività di controllo che viene svolta dall’USR regionale competente per territorio;
- d) la nota di chiarimenti depositata in atti il 31 marzo 2022 dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero è stata quindi « indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Regionale per la Calabria, affinché voglia verificare lo stato degli adempimenti sollecitati e restituire i tempi necessari all’adozione dei provvedimenti conferenti, con contestuale conferimento di apposita delega alle funzioni di commissario ad acta » .
III) Dato atto dei suddetti chiarimenti forniti dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero, dai quali risultano:
- a) le iniziali difficoltà nella esecuzione delle pronunce giurisdizionali (in ragione del mutamento della sede di servizio della ricorrente e della concomitante vacanza del posto dirigenziale generale dell’USR Calabria);
- b) il conferimento, da ultimo, della delega delle funzioni di commissario ad acta al Direttore Generale dell’USR Calabria.
IV) Ritenuto quindi che:
- a) sia ragionevolmente in fieri un’attività di esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1962/19 del 23 maggio 2019 e, correlativamente, della sentenza di questo T.A.R. n. 240 dell’11 febbraio 2021;
- b) sia opportuno soprassedere sull’istanza di sostituzione del commissario ad acta e rinviare la causa alla camera di consiglio di cui in dispositivo, onde aver contezza, a quella data, dello stato di esecuzione delle suddette sentenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, rinvia la causa alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022 per le ragioni di cui motivazione.
Manda alla Segreteria di procedere alla comunicazione della presente ordinanza anche agli indirizzi pec delle sedi reali dei seguenti Uffici dell’Amministrazione scolastica:
- Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO