Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 110/2015 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 110/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in San IC GA (FG) alla via Andrea
Costa n. 57, presso lo studio dell'avv. Michele Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. , in CO P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in San IC GA (FG) alla Via Nino Rota 1, Palazzo Municipale,
Ufficio Legale, presso lo studio dell'avv. Michele D'Avolio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE –
E
Controparte_2
-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] domiciliata in alla Via Dante Alighieri 6, presso lo studio dell'avv. CP_2
- Seconda Sezione civile -
Rossella Spada, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 188/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, depositata in data 17.07.2014 e non notificata
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo di condannare il e l' , in via CO CP_2 solidale, al pagamento della somma complessiva pari ad euro 2.333,58 in suo favore, oltre rivalutazione e interessi, a far data dall'evento, oltre spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto la condanna esclusiva del CO
.
[...]
Il , ritualmente costituitosi, oltre a CO chiedere il rigetto dell'avversa pretesa, ha proposto appello incidentale nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità sostanziale, chiedendo in ogni caso la condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 28 aprile 2015, si è costituita l' , eccependo in CP_2 via preliminare la inammissibilità/improcedibilità del gravame. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale spiegato dall'Amministrazione, in quanto infondati in fatto e diritto, con condanna alle spese di giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Proc. n. 110/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 11 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
In primo grado, l'odierno appellante principale ha proposto domanda di condanna in via solidale dell' e del CP_2 CO
, per il risarcimento danni pari ad euro 2.333,58 (di cui euro
[...]
250,00 a titolo di danni da fermo tecnico) subìti dalla Fiat NT tg.
BB162GP di sua proprietà, a seguito del sinistro verificatosi in data
01.06.2012,
In particolare, l'attore ha esposto che in data 01.06.2012, verso le ore
13:30 circa, la sig.ra mentre Controparte_3 percorreva la S.P. 41 Torre Mileto – , alla guida della CO
Fiat NT tg. BB162GP di proprietà dell'attore, giunta in prossimità della località “Piana dei Sagri”, si vedeva occupare la corsia di marcia da un cane randagio di grossa taglia, sbucato all'improvviso dalle campagne circostanti.
Per evitare l'impatto con l'animale, la conducente si vedeva costretta ad eseguire una manovra di emergenza, finendo la sua corsa: “fuori strada ovvero in una cunetta posta sul margine destro della corsia percorsa”.
Il Giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria a mezzo di prove documentali e di prove orali, ha accolto l'eccezione di carenza di Contr legittimazione passiva in capo all' ritenendola fondata, ed ha rigettato la domanda attorea di risarcimento danni materiali nei confronti del
[...]
, ritenendola non provata, con condanna alle CO spese di lite, iva e c.p.a. come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello , Parte_1 eccependo l'erronea interpretazione e applicazione da parte del primo giudice della disciplina regionale e nazionale in tema di randagismo,
l'erronea valutazione del compendio probatorio in base al quale è stata esclusa la responsabilità dell' e l'erroneo rigetto in favore CP_2 dell'attore del risarcimento del danno patito, per non aver provato la natura randagia del cane.
Il , costituendosi tempestivamente, ha CO eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza. Ha poi spiegato appello incidentale criticando la
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- Seconda Sezione civile -
sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 28 aprile 2015, si è costituita l' , eccependo in CP_2 via preliminare la inammissibilità/improcedibilità del gravame, in quanto nella ricevuta notifica dell'atto di appello non erano indicate la data di udienza di comparizione delle parti, la vocatio in ius e le conclusioni ivi formulate. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale spiegato dall'Amministrazione o, in via subordinata, la condanna esclusiva del al risarcimento dei danni CO da ridursi ex art. 1227 c.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (Cass. 21977/2011; Cass. 1213/2010).
Nel caso di specie, rileva questo Tribunale che la suddetta mancanza non abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, essendo lo stesso completo nella parte descrittiva (con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione) e atteso altresì che, controparte avrebbe potuto prendere visione dell'originale depositato in cancelleria, cosa che effettivamente è avvenuta stante la sua costituzione nel presente giudizio. Contr A ciò si aggiunga che, la stessa di convenuta in appello ha CP_2 formulato puntuali contestazioni alle doglianze dell'appellante, così, di fatto, comprovandone la specificità e la loro piena comprensibilità.
In sostanza, l'omissione de quo costituisce una violazione formale che si traduce in una mera irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.
Inoltre, considerata la fase decisoria del giudizio, risulta altresì superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c
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In via di ordine logico nella trattazione delle questioni ex art 279 c.p.c., va esaminato il motivo di appello incidentale spiegato dal
[...]
che afferisce al soggetto responsabile del danno CO nell'ipotesi in discussione.
Occorre preliminarmente evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni causati da animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. (e non già da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. 2052 c.c.) trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge, ovverosia la cattura dell'animale randagio (in termini: Cass. n. 189/2017; Cass. n.
17060/2018; Cass. n.9671/2020; Cass. 17679/2020; Cass. 9621/2022;
Cass. 33470/2022; Cass. 5339/2024).
Posto, dunque, che la responsabilità imputabile alla pubblica amministrazione è di tipo omissivo, per non essersi attivata sulla base dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, la questione sottesa al motivo di appello incidentale attiene all'individuazione del soggetto tenuto ex lege ad attivarsi per prevenire il fenomeno del randagismo: soltanto su tale soggetto potrà ricadere un giudizio di imputazione dei danni e, di conseguenza, il riconoscimento della legittimazione passiva.
La disciplina in tema di responsabilità civile per i danni causati da cani randagi è contenuta nella legge n. 281 del 1991 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che ripartisce le Contr competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle affidando ai primi Contr la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani;
alle invece, compiti di profilassi, controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. L'art. 3, inoltre, attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni Contr ed alle
Sul punto, la Corte di Cassazione ha reiteratamente sottolineato che, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla prevenzione e contrasto del
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randagismo, ovverosia degli enti su cui grava l'obbligo giuridico di
“recupero”, “cattura” e “ricovero” dei cani randagi, e, quindi, tenuti all'eventuale risarcimento dei danni, stante la neutralità, a riguardo della legge quadro statale del 14 agosto 1991 n. 281, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso (in termini, ex multis: Cass.
17060/2018; Cass. 9671/2020; Cass. 19404/2019; Cass. 32884/2021;
Cass. 33470/2022).
Ed invero, la L.R. Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 ( in abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12), applicabile alla fattispecie in esame, affida ai Comuni la competenza: - a dotarsi e gestire i canali sanitari e di rifugio;
- a stipulare convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi Contr veterinari della con le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione sul territorio e per l'adozione dei cani comunali. Contr Spettano ai servizi veterinari delle il recupero dei cani randagi, secondo le prescritte modalità (art. 12); ai Comuni, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili esistenti (art. 5), nei quali trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
È evidente, dunque, che in base alla legge regionale l'attività di ricovero e cattura di cani randagi risulta estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali, mentre al ricovero provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi e cioè i servizi veterinari (Cass. civ. 9167/2020).
Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza tra “accoglienza” e “ricovero”, posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani
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randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile (Cass. 1760/2018). Contr Da ciò discende che “la vigilanza sui cani randagi spetta alle mentre sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva” (Cass, 27001/2005).
Pertanto, deve ritenersi che, almeno nell'ambito territoriale della CP_4
Contr
, sia la stessa astrattamente tenuta a rispondere dei danni
[...] provocati dai cani randagi e non anche il nel cui territorio si è CP_1 verificato l'evento dannoso (Cass. 9671/2020)
Inoltre, con la recentissima sentenza n. 10/2024, il Supremo Collegio, con specifico riferimento alla legge regionale Puglia ha confermato che: “il
è privo di legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria CP_1 per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo
“ricovero” che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle ”
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, non possono condividersi le conclusioni del primo giudice circa il difetto di legittimazione passiva in capo all' , essendo la stessa territorialmente competente al CP_2 recupero dei cani randagi, a prevenire e reprimere il fenomeno del randagismo e, di conseguenza, a rispondere dei danni provocati dagli stessi cani randagi.
Merita così accoglimento il motivo di appello incidentale spiegato dal
, in quanto l'unico obbligato passivo del CO presente giudizio deve ritenersi l' . CP_2
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in base all'argomento secondo cui l'obbligo di cattura, per essere esigibile, presuppone l'assolvimento dell'obbligo gravante sul a monte, di predisporre strutture per il CP_1 ricovero degli animali catturati, perché ciò equivarrebbe a legittimare – in un vero e proprio circolo vizioso (in pregiudizio dell'incolumità dei terzi) –
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prassi reciprocamente lassiste delle amministrazioni competenti, a vario titolo, a fronteggiare il fenomeno del randagismo (Cass. n. 17679/2020).
In riferimento ai motivi di appello principale, come premesso, avendo la
Suprema Corte ricondotto la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi alle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., ne discende che spetta alla parte danneggiata dare la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'Ente e della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle leggi regionali.
Occorre, dunque, che sia specificatamente allegato e provato dall'attore che il cane fosse randagio;
che la cattura e la custodia dello specifico animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
Diversamente, si finirebbe per applicare a una fattispecie regolata dalla responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2051 cc 252 e 2053 cc
Sulla base delle deposizioni testimoniali, appare evidente che l'attore abbia assolto in primo grado l'onere probatorio posto a suo carico ex art 2697 c.c.
Ed invero, i testimoni oculari, escussi all'udienza del 02.07.2013 e del
24.09.2013, hanno confermato che la sig.ra Controparte_3
, conducente della Fiat NT, ha perso il controllo del
[...] mezzo al fine di evitare un cane randagio, che sbucava improvvisamente dalla carreggiata, costringendo la macchina a terminare la sua corsa nella cunetta laterale, descrivendo altresì l'animale con dovizia di particolari.
In particolare, il sig. , testimone oculare, confermando Testimone_1 la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione ha dichiarato: “ho visto il cane attraversare la carreggiata dalla mia destra verso il lato sinistro in quanto ero fermo per dare la precedenza alla Fiat
NT (…)”.
Anche il teste , quale terzo trasportato della Testimone_2
Fiat NT ha dichiarato: “un cane proveniente dai campi sulla nostra
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sinistra attraversava la strada da noi percorsa. La conducente, per evitare
l'impatto ha sterzato verso destra uscendo fuori strada e terminando la corsa nella cunetta”.
Quanto alla natura randagia del cane, entrambi i testi hanno dichiarato: “il cane era di colore bianco, sporco, privo di collare o guinzaglio ed è scappato via nelle campagne circostanti”.
I testi devono considerarsi assolutamente attendibili, per la loro posizione di completa estraneità rispetto alle parti in causa e per la ricchezza di particolari che connota le loro deposizioni, del tutto coerenti e prive di contraddizioni. Contr Di contro, l' di fronte a tale prova, avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il necessario, mediante idonee iniziative di vigilanza e prevenzione, per recuperare dal territorio i cani randagi al fine di tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo, e non limitarsi a sostenere che
- “il non ha mai provveduto alla CO costruzione di un canile sanitario, men che meno alla costruzione di un rifugio per cani randagi” - basando, quindi, tutte le proprie difese sulla pretesa responsabilità del sulla base di sentenze di legittimità CP_1 ormai superate, come visto.
Dagli atti di causa, emerge che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ove si consideri che il fenomeno del randagismo nel Comune di aveva assunto le proporzioni di un CO problema sociale ormai noto e conosciuto da parte dell' . Lo CP_2 stesso teste di parte appellata Dott. dirigente medico Testimone_3 veterinario dell' all'udienza del 02.07.2013, ha CP_2 espressamente dichiarato: “Il Comune di non ha CO un canile sanitario e un rifugio propri ma c'è una convenzione per un unico box con il canile sanitario di IC (…), sottodimensionato rispetto alle proporzioni assunte dal fenomeno del randagismo nel Comune di
[...]
. Confermo l'insufficienza della struttura convenzionata CO
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che di fatto impedisce il recupero sistematico dei cani nel Comune di
[...]
”. CO
Contr Pertanto, il servizio veterinario dell' avrebbe dovuto attivarsi anche senza ulteriori specifiche segnalazioni da parte del Comune di CP_1
per fronteggiare un fenomeno – quello del randagismo – che la
[...]
Contr legge regionale pugliese demanda alle
Invece nulla è stato allegato e provato dall'azienda sanitaria, la quale non può quindi pretendere, in forza di quanto innanzi esplicitato, che l'appellante fornisca ulteriore prova della sua inerzia.
Parimenti va rigettata la censura mossa dall' e dal CP_2 [...]
per non aver riconosciuto una responsabilità CO concorsuale in capo alla conducente della Fiat NT, non essendo emerso dagli atti di causa alcun comportamento tenuto dalla sig.ra che CP_3 possa lasciar intendere un suo concorso di colpa, né l'esistenza di circostanze concomitanti.
I testi escussi in corso di causa, hanno infatti confermato la velocità moderata e la condotta di guida regolare tenuta dalla sig.ra in CP_3 occasione del sinistro.
Passando al quantum della pretesa risarcitoria, sulla base del preventivo e delle fotografie allegate in atti, si ritiene congrua la somma risarcitoria richiesta per il sinistro di cui è causa pari ad euro 2.083,58. Lo stesso preventivo, tra l'altro non specificatamente contestato dai convenuti in primo grado, possiede i requisiti minimi essenziali (data, sottoscrizione, timbro) per essere considerato un documento in senso formale e giuridico e, pertanto, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria (cfr. Cass. 27624/2020).
Non può, tuttavia, trovare accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria per il danno da fermo tecnico richiesto dall'attore, in quanto non provato. Ed invero: “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione
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causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
Nel caso di specie, non essendo stata provata la necessità dell'attore di servirsi di una eventuale vettura sostitutiva, deve essere rigettata l'ulteriore richiesta risarcitoria per i danni da “fermo tecnico”.
Per tali motivi, l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, determinano la condanna dell' CP_2
al risarcimento dei danni patiti dall'odierno appellante.
[...]
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente giurisprudenza di merito e di legittimità che si pone in dissonanza con altri risalenti e diffusi orientamenti in materia, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 92, II comma, c.p.c. per la compensazione tra le restanti parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, riforma la sentenza di primo grado e condanna l' al pagamento, in CP_2 favore di della somma pari ad € 2.083,58 Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, comma quarto cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
B) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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