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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IN IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sept-ète le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1720 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata nell'interesse di RI AL IN, volta ad ottenere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di reclusione inflitta per il delitto di bancarotta fraudolenta al suddetto con la sentenza del medesimo Tribunale in data 15 aprile 2021, confermata, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, dalla Corte di appello di Milano e divenuta definitiva in data 13 giugno 2024. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, RI AL IN denunciando violazione dell'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza presentata da AL IN, trascurando che la sentenza di condanna era stata pronunciata a seguito di annullamento senza rinvio, che la disciplina transitoria non prevede nulla al riguardo e che deve ritenersi per il favor rei a fondamento della disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi effettuabile la sostituzione anche ad opera del giudice dell'esecuzione. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Correttamente il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, premette che: - la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi dispone espressamente l'applicabilità delle norme previste dal capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore di detto decreto;
- il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all'esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore dello stesso decreto può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste da detto capo al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza;
- in caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Quindi, rileva che nel caso in esame dalla stessa istanza di sostituzione e dalla memoria difensiva depositata emerge che alla data di entrata in vigore del decreto menzionato, il procedimento nei confronti di AL IN era pendente dinanzi alla Quinta sezione di questa Corte che, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023, ha annullato la sentenza di secondo grado trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Milano che, quale giudice del rinvio, ha, da ultimo, confermato la sentenza. E ne trae la conseguenza evidente che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in astratto ammissibile, doveva essere presentata alla Corte di appello di Milano innanzi alla quale in data 21 febbraio 2023 gli atti erano ritrasmessi per l'ulteriore corso (e non, tardivamente, al giudice dell'esecuzione). Di contro il ricorso insiste sull'ammissibilità dell'istanza, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità, laddove non si confronta con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici appena riportate. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di AL IN al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.
lette/sept-ète le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1720 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata nell'interesse di RI AL IN, volta ad ottenere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di anni tre di reclusione inflitta per il delitto di bancarotta fraudolenta al suddetto con la sentenza del medesimo Tribunale in data 15 aprile 2021, confermata, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, dalla Corte di appello di Milano e divenuta definitiva in data 13 giugno 2024. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, RI AL IN denunciando violazione dell'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e vizio di motivazione. Lamenta il difensore che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza presentata da AL IN, trascurando che la sentenza di condanna era stata pronunciata a seguito di annullamento senza rinvio, che la disciplina transitoria non prevede nulla al riguardo e che deve ritenersi per il favor rei a fondamento della disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi effettuabile la sostituzione anche ad opera del giudice dell'esecuzione. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Correttamente il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, premette che: - la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi dispone espressamente l'applicabilità delle norme previste dal capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore di detto decreto;
- il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all'esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore dello stesso decreto può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste da detto capo al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza;
- in caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Quindi, rileva che nel caso in esame dalla stessa istanza di sostituzione e dalla memoria difensiva depositata emerge che alla data di entrata in vigore del decreto menzionato, il procedimento nei confronti di AL IN era pendente dinanzi alla Quinta sezione di questa Corte che, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023, ha annullato la sentenza di secondo grado trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Milano che, quale giudice del rinvio, ha, da ultimo, confermato la sentenza. E ne trae la conseguenza evidente che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in astratto ammissibile, doveva essere presentata alla Corte di appello di Milano innanzi alla quale in data 21 febbraio 2023 gli atti erano ritrasmessi per l'ulteriore corso (e non, tardivamente, al giudice dell'esecuzione). Di contro il ricorso insiste sull'ammissibilità dell'istanza, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità, laddove non si confronta con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici appena riportate. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di AL IN al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.