Sentenza 11 aprile 2022
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/04/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 70/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere-rel.
IA d’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n.60679 del registro di segreteria proposto da MI (c.f. MI) nato a [...], l’MI, rappresentato e difeso dall’avv. TE CE (c.f. [...]), p.e.c.:
stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Pisani in Roma, Circonvallazione Clodia n.36/a.
contro:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, rappresentato e difeso dalla dott.ssa RI RO, Capo Servizio Coordinamento Tecnico della 4^ Divisione del I Reparto, giusta delega del Direttore generale.
SENT. 70/2026 2 avverso:
la sentenza n. 72/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti, depositata in data 11 aprile 2022.
Esaminati l’appello e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, con l’assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il magistrato relatore Ida Contino, l’avv. TE CE per l’appellante e la dott.ssa RI RO per il Ministero della Difesa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, respingeva il ricorso promosso dal sig. MI avverso il decreto n. 552 datato 21 aprile 1999 con il quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa aveva negato il trattamento pensionistico privilegiato per la lamentata patologia “otite catarrale bilaterale”. A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva in ragione del parere dell’Ufficio Medico legale presso l’Azienda USL Toscana Centro del 13 novembre 2020.
2. Di seguito la vicenda processuale.
Il giudizio promosso dal sig. MI è tornato all’esame del giudice monocratico delle pensioni in seguito alla sentenza di questa Sezione giurisdizionale d’appello n. 34/2015, depositata in data 2 febbraio 2015, con la quale i giudici investiti del gravame avevano annullato una prima sentenza monocratica, la n. 716/2005, depositata in data 22 SENT. 70/2026 3 novembre 2005, per avere il primo giudice rigettato il ricorso senza procedere all’interpello di un organo peritale e quindi attraverso
“un’acritica adesione al parere della CMO e senza reale motivazione sulla possibile rilevanza, almeno concausale e/o sotto l’aspetto dell’aggravamento degli episodi morbosi verificatisi durante il servizio militare” ( pag. 5 della sentenza n. 34/2015).
3. Il giudice toscano, pertanto, dopo aver verificato la ritualità della riassunzione, interpellava il Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa per accertare l’esatta diagnosi delle infermità riscontrate
(“otite catarrale bilaterale – in atto ipoacusia bilaterale in operato di timpanoplastica bil. aa voc a m.4”) e la loro eventuale ricollegabilità al servizio prestato, in ragione dell’art.64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (ord. n.155 del 22 agosto 2016).
Il Collegio medico-legale rendeva il parere in data 30 dicembre 2016.
Poiché l’appellante aveva eccepito la tardività del deposito del parere da parte dell’organo peritale, oltreché l’illegittima modalità con cui era stato reso, il giudice rinnovava la consulenza nominando consulente l’ Ufficio medico-legale del Ministero della salute, nella composizione integrata da uno specialista della materia otorinolaringoiatrica.
Successivamente, il giudice di prime cure, considerato che l’Amministrazione militare, in seguito all’ordine di produzione delle cartelle cliniche dei ricoveri del MI, aveva comunicato l’assenza della documentazione sanitaria, con ordinanza n. 72 del 5 novembre 2019, rinnovava la consulenza tecnica d’ufficio, interpellando questa volta l’Ufficio medico-legale presso l’Azienda “USL Toscana Centro”
SENT. 70/2026 4 al quale formulava i medesimi quesiti in ordine alla esatta diagnosi ed alla ricollegabilità delle infermità con il servizio militare, anche sotto il profilo della possibile rilevanza almeno concausale e “sotto l’aspetto dell’aggravamento degli episodi morbosi verificatisi durante il servizio militare” nonché “il consequenziale trattamento di compenso ai sensi della normativa di specie”.
In data 13 novembre 2020, il consulente da ultimo interpellato rispondeva ai quesiti posti concludendo che alla data della cessazione dal servizio il sig. MI era affetto da “otite media cronica bilaterale complicata” e che “la patologia in esame non è dipendente da causa di servizio nemmeno sotto il profilo concausale”.
3. Con la sentenza gravata, il giudice monocratico delle pensioni, aderendo alla diagnosi ed alle conclusioni di non dipendenza contenute nella relazione peritale di cui sopra, in quanto “ricostruzione precisa, accompagnata peraltro da un’approfondita disamina” (pag.4 sentenza impugnata) rigettava il ricorso.
4. Con atto notificato in data 1° aprile 2023 e depositato in data 3 aprile 2023, ha proposto appello il sig. MI con il patrocinio dell’avv.
TE CE, sollevando i seguenti profili di censura.
4.I Omessa motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva, il giudice monocratico si sarebbe limitato a operare una adesione acritica a quello che è il contenuto dell’accertamento peritale d’ufficio, senza esplicitare in alcun modo l’iter logico-argomentativo seguito per motivare la propria decisione e senza fornire alcuna spiegazione in relazione alle puntuali e specifiche SENT. 70/2026 5 critiche all’elaborato peritale, mosse dal ricorrente direttamente e per il tramite dal suo consulente.
4.II Insufficiente e contraddittoria motivazione e mancata uniformazione da parte del giudice del rinvio alle premesse logico giuridiche poste a base dell'annullamento effettuato da parte delle Sezioni Giurisdizionali Centrali nel giudizio rescindente.
L’appellante ha censurato la sentenza rilevando, altresì, che pur volendo ravvisare nelle poche parole di rinvio alle conclusioni peritali un accenno di motivazione, comunque la stessa sarebbe insufficiente e contraddittoria rispetto alle premesse logico-giuridiche poste alla base dell’annullamento della precedente sentenza della Sezione Toscana. In tale statuizione di annullamento, infatti, i giudici d’appello rilevavano che la sentenza gravata non contenesse alcuna reale motivazione sulla possibile rilevanza concausale o di aggravio degli episodi morbosi patiti durante il servizio. In proposito evidenziava che prima del servizio di leva, non aveva mai lamentato disturbi o malesseri tali da giustificare l’insorgenza della patologia ancora oggi sofferta.
In ogni caso, secondo l’appellante, ove i consulenti tecnici di ufficio avessero valutato coerentemente la documentazione presa in esame, avrebbero dovuto concludere per la dipendenza della patologia dal servizio secondo il principio del “più probabile che non”. NT l’erroneità di alcune considerazioni medico-legali, evidenziandone la illogicità e la contraddittorietà, che, peraltro, si ripercuote SENT. 70/2026 6 inevitabilmente anche sulla motivazione della sentenza impugnata, posto che la stessa è stata resa esclusivamente per relationem.
4.III Ha pertanto concluso chiedendo, “in tesi rescissoria”
l’annullamento della sentenza impugnata, e il riconoscimento diretto della dipendenza da causa di servizio della patologia invalidante sofferta dal servizio e conseguentemente il diritto a fruire di un trattamento pensionistico privilegiato tabellare, nella misura della 8^
categoria tab. A o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, a far data dal congedo.
“In ipotesi rescindente”, ha chiesto che questo giudice di appello rimetta la causa alla Sezione giurisdizionale toscana affinché proceda ad una riconsiderazione di tutti gli aspetti della vicenda, attraverso un nuovo accertamento peritale che demandi nuovamente al CTU lo specifico quesito, affinchè si esprima sulla sua eventuale ricollegabilità al servizio militare prestato sotto il profilo della “possibile rilevanza almeno concausale” e “sotto l’aspetto dell’aggravamento degli episodi morbosi verificatisi durante il servizio militare”, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.
5. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2026, si è costituito il Ministero della Difesa controdeducendo all’atto d’appello e chiedendone il rigetto.
L’Amministrazione appellata, dopo aver ripercorso la vicenda processuale in esame, ha rilevato l’approfondita istruttoria all’esito della quale il giudice è pervenuto al rigetto del ricorso, a seguito di ben tre consulenze tecniche d’ufficio, avendo condiviso la relazione SENT. 70/2026 7 peritale del Ufficio medico-legale della Usl Toscana Centro, cui ha fatto rinvio per relazionem. L’Amministrazione ha evidenziato che le censure formulate dall’appellante, rivolte sostanzialmente al contenuto della relazione del consulente, sono tutte destituite di fondamento in quanto fondate su critiche arbitrarie e su affermazioni apodittiche; in ogni caso, che attengono a questioni di fatto, qual è la dipendenza dal servizio dell’infermità sofferta. Pertanto, ha chiesto a questo giudice d’appello la declaratoria di inammissibilità del gravame, e comunque di rigettarlo, non ricorrendo i presupposti indicati nella sentenza delle Sezioni riunite n.10/2000/QM in ordine al vizio di motivazione apparente; il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
6. All’odierna udienza, come da verbale in atti, l’avv. TE CE ha diffusamente esposto talune argomentazioni di censura della sentenza impugnata contenute nell’atto di gravame; la dott.ssa RI RO si è riportata a quanto ampiamente illustrato nella memoria di costituzione in giudizio insistendo affinchè ne vengano accolte le richieste conclusionali.
La causa è quindi passata in decisione.
DIRITTO
I. L’appello è fondato e, per l’effetto, deve essere annullata la sentenza impugnata per apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.
II.1 In primo luogo, anche in ragione della eccezione opposta dal Ministero resistente, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine all’ammissibilità dell’odierno gravame.
SENT. 70/2026 8 Il legislatore, all’art. 170 del c.g.c., dopo aver disposto che in materia pensionistica l’appello è consentito soltanto per vizi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non sono deducibili innanzi al giudice di appello, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all’aggravamento di infermità o lesioni. Si tratta, pertanto, di un mezzo d’impugnazione non devolutivo, che non consente al giudice del gravame di sindacare l’esito della valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull’intrinseca coerenza logica della motivazione che a quel risultato ha condotto (Corte dei conti, Sez. II App. n. 376/2022). In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, avente identico contenuto precettivo, hanno chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove costituisca un “motivo di diritto” . Pertanto, il vizio di motivazione su questioni di fatto, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica e all’aggravamento dell’infermità (art. 170, 2° comma, c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero contenga argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (ex plurimis, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024, n.338/2023, n.309/2022, n.
SENT. 70/2026 9 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App..
n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023). Anche la Corte costituzionale, nell’ ordinanza n. 84 del 27 marzo 2003, ha ribadito che “ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti giudizi, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione” .
II.2 Ebbene, tornando alla fattispecie all’esame, si ritiene che l’appello sia ammissibile in quanto la sentenza gravata è viziata da
“motivazione apparente” .
La statuizione di rigetto, infatti, non è supportata da argomentazioni che rivelino la ratio della decisione e che rendano esplicito l’iter logico seguito dal giudice di prime cure, avendo questi motivato esclusivamente “per relationem” al parere medico legale.
Nella parte motiva della sentenza, infatti, si legge “il collegio medicolegale ha risposto in modo specifico ai quesiti, concludendo che “alla data della cessazione dal servizio il sig. MI era affetto da otite media cronica bilaterale complicata” e che “la patologia in esame non è dipendente da causa di servizio nemmeno sotto il profilo concausale. Si tratta di ricostruzione precisa, accompagnata peraltro SENT. 70/2026 10 da un’approfondita disamina, da cui il giudice ritiene che non sussista alcun motivo per discostarsi”” ( pag. 4 della sentenza).
Ebbene, il giudice si è limitato a indicare la fonte dalla quale ha tratto il proprio convincimento, senza tuttavia illustrare le ragioni della sua adesione a tale conclusione.
Peraltro, una tale motivazione era veppiù necessaria ove si consideri che l’appellante, nella memoria depositata in data 1° dicembre 2020, aveva formulato dettagliate valutazioni critiche alla perizia richiamata in sentenza.
Come chiarito costantemente dal giudice di legittimità, infatti, "nel caso in cui il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, egli non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. L'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione... Ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche "per relationem", implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente" (Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637). Tale condizione, tuttavia, “non può dirsi realizzata nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata (grassetto aggiunto) le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” ( ex plurimis
SENT. 70/2026 11 Cass. 18 ottobre 2021 n. 28567; Cass. 6 maggio 2021, n.11917; Cass.
21 novembre 2019, n. 30364; Cass. 11 giugno 2018, n. 15147) e
“attraverso opportuni richiami, lasciare desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese “(Cass. 9 giugno 1998, n. 5677; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815).
Dunque, quando le parti formulano censure dettagliate alla c.t.u., il giudice, per non incorrere nel difetto di motivazione, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta che, correlata alla specificità della critica, dia conto della scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio piuttosto che a quelle della parte (per tutte, Corte dei conti, Sez.II App.n.352/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il giudice si è limitato ad esprimere la propria adesione alle argomentazioni esposte nella relazione medico-legale del 13 novembre 2020, senza chiarire “in maniera puntuale e dettagliata” per quale motivo avesse escluso ogni valenza alle critiche mosse dall’appellante nella memoria difensiva prodotta in data 1° dicembre 2020 per l’udienza pubblica fissata per il giorno 10 dicembre 2020 (udienza poi rinviata) e alle considerazioni formulate nel parere del consulente di parte, dott. Giovanni Marello, allegato alla memoria, non potendo il mero richiamo al contenuto del parere sopperire, anche sul punto, all’onere motivazionale. Pertanto, ritenendo esaustive e corrette le conclusioni indicate nella consulenza tecnica del Collegio peritale, avrebbe dovuto dare adeguato rilievo nella decisione spiegando per quale motivo avesse ritenute infondate le argomentazioni di parte ricorrente. E, invece, si è limitato ad
SENT. 70/2026 12 adottare una motivazione apparente in quanto in tal caso la sola relatio alle conclusioni del nominato tecnico è inidonea a far emergere l’iter logico osservato per addivenire al rigetto del ricorso.
Conclusivamente, poiché la ritenuta insussistenza di una relazione causale e/o concausale tra il servizio e la patologia diagnosticata integra un punto dirimente della controversia sprovvisto di congrua motivazione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., l’appello deve essere accolto, con conseguenziale rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado di appello (in terminis, tra le tante, Sez. n.
86/2024; Sez. II App., n.226/2024, n.191/2023).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese anche del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente
(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)
( f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
SENT. 70/2026 13 f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
IA BI
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 09 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
IA BI
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 09 APRILE 2026 SENT. 70/2026 14 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
IA BI