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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/04/2024, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2569/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2569/23 promossa da: (P.VA , con sede in Lavagna, Via Lungomare Cavi, con il Parte_1 P.VA_1 patrocinio dell'avv.to MUZIO GIULIO
ATTORE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Massimo Ciconte e dell'avv. Serena Controparte_1
Piccardi.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, quale utente del servizio idrico integrato erogato nel comune di Lavagna meglio identificata in epigrafe, citava in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna a restituire le somme pagate dall'attore (pari ad euro 13.134,24) nell'ultimo decennio come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.
A sostegno della domanda, parte attrice richiamava la sentenza n. 335/2008 della Corte
Costituzionale, la quale ha stabilito che le somme che gli utenti devono corrispondere per l'attività di depurazione ha natura di corrispettivo contrattuale, sinallagmaticamente collegato all'effettivo servizio di depurazione e non correlato alla mera presenza di manufatti in grado di effettuare un mero pretrattamento. Rilevava, inoltre, che: il depuratore di Lavagna, non è in grado di garantire un servizio di depurazione idoneo a soddisfare i parametri previsti dalla legge, come evidenziato dalla relazione relativa al triennio 2012 - 2014; lo Stato italiano è stato sottoposto alla procedura di infrazione Org_1 comunitaria per la violazione degli artt. 3-4-5-10 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue;
la condotta di costituisce Controparte_1 inadempimento contrattuale anche ai sensi della Carta di Servizi, in quanto la mancanza di informativa riguardante le caratteristiche del deficitario ciclo di trattamento delle acque reflue dell'impianto di
Lavagna da parte del gestore e l'indebito prelievo all'utenza di un corrispettivo non dovuto per l'inesistenza dell'attività di depurazione secondo i dettami della normativa europea e nazionale integra una violazione della Carta stessa.
Si costituiva opponendosi alla domanda, rilevando che la Direttiva Controparte_1 Comunitaria 91/271/CEE non definisce il concetto di depurazione, ma si limita a determinare livelli di depurazione – “primario”, “secondario”, “appropriato” - cui tendere per raggiungere la finalità di protezione delle acque dall'inquinamento; che in assenza di uno dei trattamenti predetti non si può dire che non vi sia depurazione, potendosi al massimo affermare che la depurazione non raggiunga il livello tendenziale stabilito;
che per aversi depurazione nelle cd. aree non sensibili è sufficiente un trattamento primario, ovvero un procedimento fisico/chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi;
che detta disciplina è stata recepita nel nostro ordinamento con il TU ambientale, il quale non stabilisce che per aversi depurazione occorra un trattamento secondario o completo, ma pone tale trattamento semplicemente come obiettivo da raggiungere;
che, in ogni caso, l'impianto di depurazione di Lavagna è attivo e funzionante, ed esegue un trattamento di tipo secondario e quindi rispondente sia ai sensi della disciplina comunitaria che ai sensi della disciplina interna;
che, ai sensi dell'art. 154 TU ambientale, la tariffa di depurazione è in ogni caso dovuta, poiché dipende da numerosi parametri, tra i quali rientra la qualità del servizio: la tariffa è dunque certa nell'an, potendosi al più determinare in misura minore, ma giammai essere disconosciuta;
che l'art. 8 sexies della Legge 13/09 stabilisce che gli oneri relativi all'attività di depurazione e ai connessi investimenti concorrono alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'ente e sono dovuti al gestore, nel caso in cui detti impianti manchino o siano inattivi, a decorrere dalle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito, come è avvenuto nel caso di specie;
che, in base all'art. 154 TU ambiente, la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, e quindi si giustifica anche in presenza di un impianto che non offre un trattamento qualitativamente qualificato, in quanto foriero comunque di generare costi di esercizio per gestione, manutenzione, ecc.; che in ogni caso la tariffa è strutturata come tariffa d'ambito e quindi non corrisponde al servizio locale fornito, ma all'insieme dei costi operativi e di investimento generati da tutti i depuratori presenti nell'ambito di riferimento. Dato che i depuratori presenti nell'ambito genovese a far data dal 2008 sono 66, e che viene lamentato il solo malfunzionamento del depuratore di Lavagna, l'incidenza percentuale del costo di quest'ultimo rispetto al costo complessivo d'ambito è stato pari a meno dello 0,3 %; che la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'intera tariffa corrisposta sulla base dell'asserita incapacità del depuratore di Lavagna di effettuare una depurazione di tipo secondario e che non potrebbe ora mutare la domanda, chiedendo la minor somma corrispondente alla tariffa prevista per il solo depuratore di Lavagna, perché ciò rappresenterebbe un'inammissibile mutatio libelli; che non vi è stata alcuna violazione della Carta dei
Servizi poiché la medesima non sancisce un limite specifico da rispettare nell'attività di gestione delle acque reflue;
che in ogni caso la domanda avversaria sarebbe prescritta, per decorso del termine quinquennale. Conclude per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, per il rigetto della domanda restitutoria afferente il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda, e in ogni caso per la limitazione della condanna al minor importo dovuto in ragione della natura d'ambito della tariffa.
L'attrice precisava il quantum della domanda alla luce delle bollette successivamente depositate con la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in un totale di euro 15.384,67.
Tanto premesso in fatto, nel merito si osserva quanto segue.
1) Sulla debenza della tariffa
Secondo questo giudice dovrebbe riconoscere che: Controparte_1
1. un trattamento primario di depurazione è idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue;
2. il concetto di "depurazione" non coincide in alcun modo con quello di trattamento secondario o equivalente", avendosi, di converso, depurazione anche a fronte di un trattamento primario:
3. tale trattamento può ritenersi completo, ovvero e comunque di per sé solo sufficiente a produrre una soddisfacente eliminazione dell'inquinamento, in aree c.d. "non sensibili", qual è Lavagna;
4. tale trattamento realizza, dunque ed in ogni caso, il servizio di depurazione;
5. la tariffa di depurazione, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata sulla base di molteplici parametri, ma in ogni caso in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga”;
6. condizionare la definizione di impianto di depurazione al risultato finale del trattamento secondario dei reflui non è operazione ermeneutica consentita dalla normativa vigente. Con
7. l'impianto di Lavagna svolge un trattamento, in ogni caso, di tipo secondario. Da tale tesi di emerge come dato pacifico che l'impianto di Lavagna svolge un trattamento “secondario” e che in ogni caso è sufficiente un trattamento “primario”, vale a dire quello che, secondo la definizione fornita dall'art. 74 lett. ll) del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152, comprende “il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento”. A parere di questo giudice vi è l'obbligo legale di fornire un trattamento “secondario”: tale essendo quello che, ai sensi dell'art. 74 lett. mm) del citato decreto, comprende “...il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella
1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.
Un simile obbligo è posto dalla normativa europea (articoli 2 e 4 della Direttiva numero 91/271/cee, che introduce la definizione di trattamento primario e secondario ripresa dalla sopra citata norma nazionale), e che costituirebbe il parametro alla luce del quale dovrebbe essere interpretata la pur lacunosa normativa nazionale e regionale (legge regione Liguria n 29 del 2007). Infatti, “le disposizioni nazionali contenenti clausole generali o espressioni terminologiche dubbie, quale appunto, può essere quello di "depurazione", devono essere risolte (soprattutto in caso di mancata applicazione delle Direttive dell'Unione Europea) attraverso i canoni dell'interpretazione conforme delle leggi nazionali al diritto europeo" e dell'interpretazione costituzionalmente orientata”. Secondo la convenuta invece l'obbligo non sussisterebbe né in forza della direttiva europea sopracitata (che comunque non sarebbe applicabile in quanto mai attuata nel nostro ordinamento interno), né in forza della normativa nazionale. L'assunto non può essere condiviso. La norma nazionale cui occorre fare riferimento è, come ricorda la stessa convenuta, l'art. 105 del sopra citato Decreto Legislativo n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichi in acque superficiali”, al comma 3 statuisce:
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”
Secondo Controparte_1 tale norma non fonderebbe l'obbligo di fornire un trattamento secondario, ma si limiterebbe ad imporre il rispetto delle indicazioni dell'allegato 5: il quale, a sua volta, rimanda alla normativa regionale, stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle
Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Nemmeno la legge regionale (Legge Regionale della Liguria n. 29/2007) pone un incondizionato obbligo di assicurare il trattamento secondario, in quanto si limita a prescrivere un trattamento appropriato da articolarsi secondo le prescrizioni di un futuro programma degli interventi, da redigersi a cura delle autorità di ambito competenti.
Siffatta interpretazione dell'art. 105 non pare persuasiva. La disposizione in esame contiene infatti, contrariamente a quanto ritiene Controparte_1 la prescrizione in via a lternativa di due trattamenti ben distinti.
Invero, essa stabilisce che gli scarichi devono essere sottoposti:
A) ad un trattamento secondario (ovverosia ad un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte) oppure
B) ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza.
In altri termini, la norma in esame deve essere letta riferendo il richiamo alle prescrizioni dell'allegato
5 al solo trattamento equivalente. Tale interpretazione è imposta dalla sistematica della legge, perché la definizione essenziale di trattamento secondario, fornita dalla prima parte della sopra citata lett. mm), non ha bisogno di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni. Secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario. È solo al fine di individuare quale sia il trattamento alternativo (previsto sia dalla seconda parte della lettera mm che dall'articolo 105) che diviene essenziale integrare la definizione con il complesso sistema di richiami introdotto dall' allegato 5.
Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma dunque, in via immediata e per così dire “minimale”, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. Qualora poi risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'allegato 5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi;
e si potrà probabilmente sostenere anche, ove l'impianto sia dotato di un sistema di trattamento biologico, che questo debba essere in ogni caso idoneo ad assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla normativa integrativa.
Ma in nessun caso si può affermare che, in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria. Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo sia compiuta anche con riferimento all'altra norma cui si richiama la convenuta nelle proprie difese, vale a dire l'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”. Da una simile definizione emergerebbe con chiarezza, secondo la convenuta, che “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario o equivalente”. Tale affermazione, in sé, è certamente condivisibile: la norma fornisce una definizione sostanzialmente tautologica, affermando che l'impianto di depurazione è quello che si occupa della depurazione delle acque;
ma, una volta assodato, alla stregua di tali considerazioni, che l'impianto di
Lavagna è effettivamente dotato di un sistema di depurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto n.102, nulla cambia sul giudizio negativo in ordine alla congruità di tale impianto rispetto alle più specifiche prescrizioni dell'articolo 105 sopracitato. La convenuta afferma poi che, in ogni caso, l'impianto di Lavagna, per le sue caratteristiche strutturali, assicura un trattamento di tipo secondario, come emergerebbe dalla documentazione prodotta sub doc. 12 e sub doc.
4. La prima è una relazione che definisce la depurazione dell'impianto di Lavagna come Org_1
“secondaria”, la seconda è la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, tra gli impianti per i quali l'Italia è stata sanzionata, non menziona quello oggetto di causa. L'affermazione di non è provata sulla base della documentazione Controparte_1 prodotta. La circostanza che abbia definito la depurazione effettuata come “secondaria” rappresenta Org_1 sicuramente un elemento indiziario, ma di per sé non dimostra che effettivamente l'impianto di Lavagna effettui tale tipo di depurazione. Avrebbe dovuto se mai parte convenuta allegare elementi fattuali e documentali tali da consentire di fondare su di essi idoneo materiale per una consulenza tecnica. Occorreva che la convenuta fornisse i dati affinché un tale tipo di giudizio – depurazione
“secondaria” - potesse essere fornito all'esito di un'istruttoria da effettuarsi nella presente causa. La circostanza, poi, che non vi sia stata sanzione alcuna da parte della Corte di Giustizia per il depuratore di Lavagna non significa certo che il medesimo effettui una depurazione secondaria, ma semplicemente che la depurazione effettuata da tale impianto non è stata oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia. Quanto al dedotto vizio di violazione dell'art. 154 Decreto Legislativo n.152/06, si tratta di norma che, come si dirà meglio nella sezione prossima, non attiene agli obblighi di trattamento, e quindi non rileva ai fini che qui interessano.
In ordine al disposto dell'art. 154 del decreto legislativo numero 152 del 2006.
A parere di questo giudice la tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato è dovuta solo laddove il relativo servizio corrisponda ad un trattamento completo.
Per arrivare a tale conclusione occorre muovere da un dato ormai pacifico nella giurisprudenza anche di legittimità, che ha avuto modo di occuparsi del problema della qualificazione giuridica della tariffa idrica anche ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario: le somme dovute dall'utente a fronte del servizio idrico costituiscono il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass.
Sez. Un., ord. 7 luglio 2017, n. 16832, da ultimo richiamata da Cass. Sez. III, Sent. 13-02-2020, n. 3692). Del resto, il fatto che “Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo” è affermato esplicitamente anche dall'art. 154 del D.lgs. 152/2006. Una volta ricondotto il credito del prestatore del servizio idrico alla sua propria natura di corrispettivo contrattuale, devono tendenzialmente trovare applicazione (ove non derogate da norme speciali) le regole generali del codice civile in tema di obbligazioni, e prima di tutto il principio, sancito dall'art. 1460 c.c, secondo cui il debitore può rifiutare il pagamento fino a quando non sia stato fornito o quantomeno offerto un adempimento completo ed esatto della controprestazione.
Del resto in questa logica sembra muoversi proprio la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, recentemente richiamata da Cass. Sez.3, sent. 13-02-2020, n. 3692).
Il diritto dell'utente alla restituzione delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione qualora il servizio concretamente erogato non sia conforme alle prescrizioni normative deriva insomma dall'applicabilità alla fattispecie delle norme codicistiche in tema di obbligazioni contrattuali, e va affermato a meno che non si riconosca l'esistenza di qualche norma speciale che deroghi alla disciplina generale.
Una siffatta norma non può ravvisarsi nel già citato articolo 154 D.lgs. 152/2006, al quale la convenuta fa ampio richiamo per sostenere le proprie tesi.
La norma in esame testualmente recita:
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. (1)
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo
149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. (2) 5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di Pag. 9 di 18 tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
Secondo la convenuta, da tale norma deriverebbero due principi: (a) la tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata sulla base di molteplici parametri ma sempre in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga»; (b) la tariffa è certa nell'an, e dipende, nel quantum, da molteplici parametri, tra i quali vi è la “qualità del servizio”. Il primo principio costituisce certamente un portato della norma in esame, ma non riguarda il problema oggi in discussione, che non attiene alla determinazione della entità della tariffa, ma al fatto che questa sia dovuta o meno. Il secondo principio, invece, non è ricavabile dalla norma in esame: non è vero che la tariffa sia “certa nell'an”, perché essa spetta soltanto in presenza di una prestazione che la giustifichi. In termini più semplici: l'articolo 154 disciplina la complessa procedura per la determinazione della tariffa, ed i parametri da impiegare in tale attività, ma non dice in quali casi la tariffa (o per meglio dire, le singole componenti di essa) sia dovuta oppure no: la soluzione a questo problema resta affidata alle regole generali sulle obbligazioni nascenti dal contratto, nei termini sopra descritti.
Peraltro, articola le proprie difese riguardanti l'articolo 154 citato anche Controparte_1 sotto un ulteriore profilo. Muovendo dal rilievo che la norma citata sancisce il principio per cui “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato”, afferma che essa non corrisponderebbe al servizio locale fornito, bensì al servizio d'ambito. Con riferimento alla specifica vicenda che qui interessa, osserva che la tariffa di depurazione pagata dalla controparte, in quanto appunto tariffa d'ambito, non corrisponde al costo relativo al depuratore di cui si discute, “bensì all'insieme dei costi generati dai depuratori presenti nell'Ambito di riferimento, ovviamente suddiviso, sulla scorta delle previsioni specifiche, sull'intera utenza d'ambito”. Ed allora, secondo la convenuta per comprendere l'incidenza percentuale del depuratore di Lavagna sul costo totale della depurazione d'ambito è necessario e sufficiente confrontare il costo operativo del primo ed il costo operativo complessivo della depurazione d'ambito, trasmessi, ai sensi della Deliberazione 24 marzo 2016, n. 137/2016, all' . Org_2
Quindi la domanda volta alla ripetizione dell'intera somma pagata non potrebbe in nessun modo essere accolta, perché al più l'odierna attrice avrebbe potuto richiedere la restituzione della percentuale corrispondente al servizio (non) erogato dal depuratore di Lavagna. Somma peraltro diversa da quella per cui è causa, e la cui richiesta oggi costituirebbe una inammissibile mutazione della domanda.
Ora, a parte il fatto che un'eventuale riduzione dell'importo spettante agli utenti non costituirebbe un mutamento dell'oggetto della causa, ma solo una limitazione della misura in cui la domanda originaria viene accolta, va detto che l'argomentazione della convenuta postula la specifica allegazione ed univoca dimostrazione dell'esistenza di tutti gli impianti dell'ambito territoriale, ed il loro regolare funzionamento rispetto alle esigenze di depurazione anche secondaria in precedenza descritte, sì da far ritenere che la inadeguatezza della prestazione relativa ad un singolo acquedotto non dovrebbe escludere totalmente il debito.
Circostanze di fatto, queste, che esorbitano da ciò che la controparte è in grado di conoscere, da ciò che il giudice può rilevare d'ufficio e soprattutto da ciò che l'utente, in quanto parte di un contratto di cui è dedotto l'inadempimento, ha l'onere di provare: in base ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento, l'utente che agisce in giudizio ha il solo onere di dimostrare il proprio
“titolo” contrattuale (così la già citata Cass. civ. Sez. III, Sent.,13-02-2020, n. 3692). In ordine all'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009. Afferma la convenuta che tale norma prevede espressamente che gli oneri suddetti, quale componente vincolata della tariffa, siano dovuti al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito; ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, come comprovato dalla copiosa documentazione prodotta.
Siffatta argomentazione è ancora una volta legata alla nozione di servizio integrato di cui all'articolo 154 sopracitato, ma questa volta è declinata con riferimento specifico al disposto dell'articolo 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”. Tale norma stabilisce al primo comma che “Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”. Dal tenore testuale della norma citata emerge invero che la componente relativa agli oneri di cui al comma 1 è dovuta anche nel caso di mancanza dell'impianto di depurazione.
Tuttavia, dalla stessa norma emerge pure che, a questi fini, l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o del completamento, ed il rispetto dei tempi programmati, costituiscono il fatto costitutivo del diritto del gestore: si tratta dunque di fatti che quest'ultimo ha l'onere di dedurre e provare, indicando anche, in maniera precisa, quale sia l'ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione a tale particolare fattispecie.
Ora va osservato che la convenuta si è limitata a citare la norma dell'art. 8 sexies, aggiungendo, in maniera del tutto generica, che l'ipotesi astratta prevista dalla legge risultava verificata alla luce dei documenti prodotti come “allegato 5” (costituito dal progetto del nuovo impianto). Tale criptica deduzione non è in alcun modo idonea a radicare il contraddittorio sui fatti che la parte aveva l'onere di allegare (quali procedure di affidamento erano state affidate, quali oneri ad esse conseguivano, quale pagina 7 di 9 fosse l'ammontare della componente tariffaria relativa), e non lo sarebbe neanche laddove tali informazioni potessero essere in qualche modo desunte dal complesso contenuto dei documenti prodotti, posto che le deduzioni dei fatti devono essere chiaramente esplicitate negli atti difensivi.
2) Sulla prescrizione.
Parte convenuta invoca, seppure in via subordinata, la prescrizione di parte del credito, affermandone la natura quinquennale. L'eccezione va respinta. Si ritiene operante la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi del debito del gestore nei confronti dell'utente- e non di quello dell'utente nei confronti del gestore, questo sì a carattere periodico e a prescrizione quinquennale- che trova la sua fonte nel contratto di utenza. Sul punto si richiama l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 1998/2020 con la quale è stato sancito il seguente principio: “Le tariffe del S.I.I. trovano fonte nel «contratto di utenza»; se una parte della prestazione non è fornita – come avviene appunto nei casi di depuratore assente o non funzionante – la relativa quota del corrispettivo non è dovuta;
se l'utente ha pagato le somme comprensive di questo servizio di depurazione mancante, ha diritto pieno alla restituzione di queste quote, con la precisazione che il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale perché non si tratta del debito dell'utente verso il gestore, ma del debito del gestore verso l'utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni;
l'obbligazione restitutoria del gestore non è un'obbligazione a carattere periodico, essendo tenuto il gestore a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione e non a rate”.
3) Sulla violazione della carta dei servizi. Deve essere respinta la domanda risarcitoria presentata dall'attore con riferimento al danno non patrimoniale, mancando qualsiasi concreta allegazione in ordine alla concreta sussistenza di un simile pregiudizio.
4) Conclusioni. L'orientamento qui espresso è stato di recente avvallato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 20361/2023 e dalle pronunce successivamente emesse (Cass. Civ. n. 25258/2023; Cass. Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023).
In sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la convenuta ha dato atto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, pur formalmente chiedendo l'accoglimento della domanda avversaria, l'ha subordinata ad una verifica sul quantum, impedendo di considerare sussistente una mancata opposizione alla domanda – la contestazione vi è, seppur limitatamente al quantum – e di pronunciare una sentenza di cessata materia del contendere. CP In conclusione, la domanda va accolta, con condanna di alla restituzione in favore della controparte delle somme oggetto di domanda, maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la serialità della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna Controparte_1
a pagare alla controparte la somma di euro 15.384,67, e gli interessi legali dalla data della domanda
[...] fino al saldo. Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre a 15% spese generali ed accessori di legge ed in in € 264,00 per esborsi.
Genova, 10 aprile 2024 pagina 8 di 9 Il giudice
Barbara Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2569/23 promossa da: (P.VA , con sede in Lavagna, Via Lungomare Cavi, con il Parte_1 P.VA_1 patrocinio dell'avv.to MUZIO GIULIO
ATTORE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Massimo Ciconte e dell'avv. Serena Controparte_1
Piccardi.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, quale utente del servizio idrico integrato erogato nel comune di Lavagna meglio identificata in epigrafe, citava in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna a restituire le somme pagate dall'attore (pari ad euro 13.134,24) nell'ultimo decennio come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.
A sostegno della domanda, parte attrice richiamava la sentenza n. 335/2008 della Corte
Costituzionale, la quale ha stabilito che le somme che gli utenti devono corrispondere per l'attività di depurazione ha natura di corrispettivo contrattuale, sinallagmaticamente collegato all'effettivo servizio di depurazione e non correlato alla mera presenza di manufatti in grado di effettuare un mero pretrattamento. Rilevava, inoltre, che: il depuratore di Lavagna, non è in grado di garantire un servizio di depurazione idoneo a soddisfare i parametri previsti dalla legge, come evidenziato dalla relazione relativa al triennio 2012 - 2014; lo Stato italiano è stato sottoposto alla procedura di infrazione Org_1 comunitaria per la violazione degli artt. 3-4-5-10 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue;
la condotta di costituisce Controparte_1 inadempimento contrattuale anche ai sensi della Carta di Servizi, in quanto la mancanza di informativa riguardante le caratteristiche del deficitario ciclo di trattamento delle acque reflue dell'impianto di
Lavagna da parte del gestore e l'indebito prelievo all'utenza di un corrispettivo non dovuto per l'inesistenza dell'attività di depurazione secondo i dettami della normativa europea e nazionale integra una violazione della Carta stessa.
Si costituiva opponendosi alla domanda, rilevando che la Direttiva Controparte_1 Comunitaria 91/271/CEE non definisce il concetto di depurazione, ma si limita a determinare livelli di depurazione – “primario”, “secondario”, “appropriato” - cui tendere per raggiungere la finalità di protezione delle acque dall'inquinamento; che in assenza di uno dei trattamenti predetti non si può dire che non vi sia depurazione, potendosi al massimo affermare che la depurazione non raggiunga il livello tendenziale stabilito;
che per aversi depurazione nelle cd. aree non sensibili è sufficiente un trattamento primario, ovvero un procedimento fisico/chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi;
che detta disciplina è stata recepita nel nostro ordinamento con il TU ambientale, il quale non stabilisce che per aversi depurazione occorra un trattamento secondario o completo, ma pone tale trattamento semplicemente come obiettivo da raggiungere;
che, in ogni caso, l'impianto di depurazione di Lavagna è attivo e funzionante, ed esegue un trattamento di tipo secondario e quindi rispondente sia ai sensi della disciplina comunitaria che ai sensi della disciplina interna;
che, ai sensi dell'art. 154 TU ambientale, la tariffa di depurazione è in ogni caso dovuta, poiché dipende da numerosi parametri, tra i quali rientra la qualità del servizio: la tariffa è dunque certa nell'an, potendosi al più determinare in misura minore, ma giammai essere disconosciuta;
che l'art. 8 sexies della Legge 13/09 stabilisce che gli oneri relativi all'attività di depurazione e ai connessi investimenti concorrono alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'ente e sono dovuti al gestore, nel caso in cui detti impianti manchino o siano inattivi, a decorrere dalle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito, come è avvenuto nel caso di specie;
che, in base all'art. 154 TU ambiente, la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, e quindi si giustifica anche in presenza di un impianto che non offre un trattamento qualitativamente qualificato, in quanto foriero comunque di generare costi di esercizio per gestione, manutenzione, ecc.; che in ogni caso la tariffa è strutturata come tariffa d'ambito e quindi non corrisponde al servizio locale fornito, ma all'insieme dei costi operativi e di investimento generati da tutti i depuratori presenti nell'ambito di riferimento. Dato che i depuratori presenti nell'ambito genovese a far data dal 2008 sono 66, e che viene lamentato il solo malfunzionamento del depuratore di Lavagna, l'incidenza percentuale del costo di quest'ultimo rispetto al costo complessivo d'ambito è stato pari a meno dello 0,3 %; che la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'intera tariffa corrisposta sulla base dell'asserita incapacità del depuratore di Lavagna di effettuare una depurazione di tipo secondario e che non potrebbe ora mutare la domanda, chiedendo la minor somma corrispondente alla tariffa prevista per il solo depuratore di Lavagna, perché ciò rappresenterebbe un'inammissibile mutatio libelli; che non vi è stata alcuna violazione della Carta dei
Servizi poiché la medesima non sancisce un limite specifico da rispettare nell'attività di gestione delle acque reflue;
che in ogni caso la domanda avversaria sarebbe prescritta, per decorso del termine quinquennale. Conclude per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, per il rigetto della domanda restitutoria afferente il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda, e in ogni caso per la limitazione della condanna al minor importo dovuto in ragione della natura d'ambito della tariffa.
L'attrice precisava il quantum della domanda alla luce delle bollette successivamente depositate con la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c., in un totale di euro 15.384,67.
Tanto premesso in fatto, nel merito si osserva quanto segue.
1) Sulla debenza della tariffa
Secondo questo giudice dovrebbe riconoscere che: Controparte_1
1. un trattamento primario di depurazione è idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue;
2. il concetto di "depurazione" non coincide in alcun modo con quello di trattamento secondario o equivalente", avendosi, di converso, depurazione anche a fronte di un trattamento primario:
3. tale trattamento può ritenersi completo, ovvero e comunque di per sé solo sufficiente a produrre una soddisfacente eliminazione dell'inquinamento, in aree c.d. "non sensibili", qual è Lavagna;
4. tale trattamento realizza, dunque ed in ogni caso, il servizio di depurazione;
5. la tariffa di depurazione, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata sulla base di molteplici parametri, ma in ogni caso in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga”;
6. condizionare la definizione di impianto di depurazione al risultato finale del trattamento secondario dei reflui non è operazione ermeneutica consentita dalla normativa vigente. Con
7. l'impianto di Lavagna svolge un trattamento, in ogni caso, di tipo secondario. Da tale tesi di emerge come dato pacifico che l'impianto di Lavagna svolge un trattamento “secondario” e che in ogni caso è sufficiente un trattamento “primario”, vale a dire quello che, secondo la definizione fornita dall'art. 74 lett. ll) del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152, comprende “il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento”. A parere di questo giudice vi è l'obbligo legale di fornire un trattamento “secondario”: tale essendo quello che, ai sensi dell'art. 74 lett. mm) del citato decreto, comprende “...il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella
1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.
Un simile obbligo è posto dalla normativa europea (articoli 2 e 4 della Direttiva numero 91/271/cee, che introduce la definizione di trattamento primario e secondario ripresa dalla sopra citata norma nazionale), e che costituirebbe il parametro alla luce del quale dovrebbe essere interpretata la pur lacunosa normativa nazionale e regionale (legge regione Liguria n 29 del 2007). Infatti, “le disposizioni nazionali contenenti clausole generali o espressioni terminologiche dubbie, quale appunto, può essere quello di "depurazione", devono essere risolte (soprattutto in caso di mancata applicazione delle Direttive dell'Unione Europea) attraverso i canoni dell'interpretazione conforme delle leggi nazionali al diritto europeo" e dell'interpretazione costituzionalmente orientata”. Secondo la convenuta invece l'obbligo non sussisterebbe né in forza della direttiva europea sopracitata (che comunque non sarebbe applicabile in quanto mai attuata nel nostro ordinamento interno), né in forza della normativa nazionale. L'assunto non può essere condiviso. La norma nazionale cui occorre fare riferimento è, come ricorda la stessa convenuta, l'art. 105 del sopra citato Decreto Legislativo n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichi in acque superficiali”, al comma 3 statuisce:
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”
Secondo Controparte_1 tale norma non fonderebbe l'obbligo di fornire un trattamento secondario, ma si limiterebbe ad imporre il rispetto delle indicazioni dell'allegato 5: il quale, a sua volta, rimanda alla normativa regionale, stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle
Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Nemmeno la legge regionale (Legge Regionale della Liguria n. 29/2007) pone un incondizionato obbligo di assicurare il trattamento secondario, in quanto si limita a prescrivere un trattamento appropriato da articolarsi secondo le prescrizioni di un futuro programma degli interventi, da redigersi a cura delle autorità di ambito competenti.
Siffatta interpretazione dell'art. 105 non pare persuasiva. La disposizione in esame contiene infatti, contrariamente a quanto ritiene Controparte_1 la prescrizione in via a lternativa di due trattamenti ben distinti.
Invero, essa stabilisce che gli scarichi devono essere sottoposti:
A) ad un trattamento secondario (ovverosia ad un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte) oppure
B) ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza.
In altri termini, la norma in esame deve essere letta riferendo il richiamo alle prescrizioni dell'allegato
5 al solo trattamento equivalente. Tale interpretazione è imposta dalla sistematica della legge, perché la definizione essenziale di trattamento secondario, fornita dalla prima parte della sopra citata lett. mm), non ha bisogno di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni. Secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario. È solo al fine di individuare quale sia il trattamento alternativo (previsto sia dalla seconda parte della lettera mm che dall'articolo 105) che diviene essenziale integrare la definizione con il complesso sistema di richiami introdotto dall' allegato 5.
Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma dunque, in via immediata e per così dire “minimale”, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. Qualora poi risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'allegato 5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi;
e si potrà probabilmente sostenere anche, ove l'impianto sia dotato di un sistema di trattamento biologico, che questo debba essere in ogni caso idoneo ad assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla normativa integrativa.
Ma in nessun caso si può affermare che, in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria. Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo sia compiuta anche con riferimento all'altra norma cui si richiama la convenuta nelle proprie difese, vale a dire l'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”. Da una simile definizione emergerebbe con chiarezza, secondo la convenuta, che “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario o equivalente”. Tale affermazione, in sé, è certamente condivisibile: la norma fornisce una definizione sostanzialmente tautologica, affermando che l'impianto di depurazione è quello che si occupa della depurazione delle acque;
ma, una volta assodato, alla stregua di tali considerazioni, che l'impianto di
Lavagna è effettivamente dotato di un sistema di depurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto n.102, nulla cambia sul giudizio negativo in ordine alla congruità di tale impianto rispetto alle più specifiche prescrizioni dell'articolo 105 sopracitato. La convenuta afferma poi che, in ogni caso, l'impianto di Lavagna, per le sue caratteristiche strutturali, assicura un trattamento di tipo secondario, come emergerebbe dalla documentazione prodotta sub doc. 12 e sub doc.
4. La prima è una relazione che definisce la depurazione dell'impianto di Lavagna come Org_1
“secondaria”, la seconda è la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, tra gli impianti per i quali l'Italia è stata sanzionata, non menziona quello oggetto di causa. L'affermazione di non è provata sulla base della documentazione Controparte_1 prodotta. La circostanza che abbia definito la depurazione effettuata come “secondaria” rappresenta Org_1 sicuramente un elemento indiziario, ma di per sé non dimostra che effettivamente l'impianto di Lavagna effettui tale tipo di depurazione. Avrebbe dovuto se mai parte convenuta allegare elementi fattuali e documentali tali da consentire di fondare su di essi idoneo materiale per una consulenza tecnica. Occorreva che la convenuta fornisse i dati affinché un tale tipo di giudizio – depurazione
“secondaria” - potesse essere fornito all'esito di un'istruttoria da effettuarsi nella presente causa. La circostanza, poi, che non vi sia stata sanzione alcuna da parte della Corte di Giustizia per il depuratore di Lavagna non significa certo che il medesimo effettui una depurazione secondaria, ma semplicemente che la depurazione effettuata da tale impianto non è stata oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia. Quanto al dedotto vizio di violazione dell'art. 154 Decreto Legislativo n.152/06, si tratta di norma che, come si dirà meglio nella sezione prossima, non attiene agli obblighi di trattamento, e quindi non rileva ai fini che qui interessano.
In ordine al disposto dell'art. 154 del decreto legislativo numero 152 del 2006.
A parere di questo giudice la tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato è dovuta solo laddove il relativo servizio corrisponda ad un trattamento completo.
Per arrivare a tale conclusione occorre muovere da un dato ormai pacifico nella giurisprudenza anche di legittimità, che ha avuto modo di occuparsi del problema della qualificazione giuridica della tariffa idrica anche ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario: le somme dovute dall'utente a fronte del servizio idrico costituiscono il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass.
Sez. Un., ord. 7 luglio 2017, n. 16832, da ultimo richiamata da Cass. Sez. III, Sent. 13-02-2020, n. 3692). Del resto, il fatto che “Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo” è affermato esplicitamente anche dall'art. 154 del D.lgs. 152/2006. Una volta ricondotto il credito del prestatore del servizio idrico alla sua propria natura di corrispettivo contrattuale, devono tendenzialmente trovare applicazione (ove non derogate da norme speciali) le regole generali del codice civile in tema di obbligazioni, e prima di tutto il principio, sancito dall'art. 1460 c.c, secondo cui il debitore può rifiutare il pagamento fino a quando non sia stato fornito o quantomeno offerto un adempimento completo ed esatto della controprestazione.
Del resto in questa logica sembra muoversi proprio la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, recentemente richiamata da Cass. Sez.3, sent. 13-02-2020, n. 3692).
Il diritto dell'utente alla restituzione delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione qualora il servizio concretamente erogato non sia conforme alle prescrizioni normative deriva insomma dall'applicabilità alla fattispecie delle norme codicistiche in tema di obbligazioni contrattuali, e va affermato a meno che non si riconosca l'esistenza di qualche norma speciale che deroghi alla disciplina generale.
Una siffatta norma non può ravvisarsi nel già citato articolo 154 D.lgs. 152/2006, al quale la convenuta fa ampio richiamo per sostenere le proprie tesi.
La norma in esame testualmente recita:
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. (1)
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo
149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. (2) 5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di Pag. 9 di 18 tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
Secondo la convenuta, da tale norma deriverebbero due principi: (a) la tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata sulla base di molteplici parametri ma sempre in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga»; (b) la tariffa è certa nell'an, e dipende, nel quantum, da molteplici parametri, tra i quali vi è la “qualità del servizio”. Il primo principio costituisce certamente un portato della norma in esame, ma non riguarda il problema oggi in discussione, che non attiene alla determinazione della entità della tariffa, ma al fatto che questa sia dovuta o meno. Il secondo principio, invece, non è ricavabile dalla norma in esame: non è vero che la tariffa sia “certa nell'an”, perché essa spetta soltanto in presenza di una prestazione che la giustifichi. In termini più semplici: l'articolo 154 disciplina la complessa procedura per la determinazione della tariffa, ed i parametri da impiegare in tale attività, ma non dice in quali casi la tariffa (o per meglio dire, le singole componenti di essa) sia dovuta oppure no: la soluzione a questo problema resta affidata alle regole generali sulle obbligazioni nascenti dal contratto, nei termini sopra descritti.
Peraltro, articola le proprie difese riguardanti l'articolo 154 citato anche Controparte_1 sotto un ulteriore profilo. Muovendo dal rilievo che la norma citata sancisce il principio per cui “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato”, afferma che essa non corrisponderebbe al servizio locale fornito, bensì al servizio d'ambito. Con riferimento alla specifica vicenda che qui interessa, osserva che la tariffa di depurazione pagata dalla controparte, in quanto appunto tariffa d'ambito, non corrisponde al costo relativo al depuratore di cui si discute, “bensì all'insieme dei costi generati dai depuratori presenti nell'Ambito di riferimento, ovviamente suddiviso, sulla scorta delle previsioni specifiche, sull'intera utenza d'ambito”. Ed allora, secondo la convenuta per comprendere l'incidenza percentuale del depuratore di Lavagna sul costo totale della depurazione d'ambito è necessario e sufficiente confrontare il costo operativo del primo ed il costo operativo complessivo della depurazione d'ambito, trasmessi, ai sensi della Deliberazione 24 marzo 2016, n. 137/2016, all' . Org_2
Quindi la domanda volta alla ripetizione dell'intera somma pagata non potrebbe in nessun modo essere accolta, perché al più l'odierna attrice avrebbe potuto richiedere la restituzione della percentuale corrispondente al servizio (non) erogato dal depuratore di Lavagna. Somma peraltro diversa da quella per cui è causa, e la cui richiesta oggi costituirebbe una inammissibile mutazione della domanda.
Ora, a parte il fatto che un'eventuale riduzione dell'importo spettante agli utenti non costituirebbe un mutamento dell'oggetto della causa, ma solo una limitazione della misura in cui la domanda originaria viene accolta, va detto che l'argomentazione della convenuta postula la specifica allegazione ed univoca dimostrazione dell'esistenza di tutti gli impianti dell'ambito territoriale, ed il loro regolare funzionamento rispetto alle esigenze di depurazione anche secondaria in precedenza descritte, sì da far ritenere che la inadeguatezza della prestazione relativa ad un singolo acquedotto non dovrebbe escludere totalmente il debito.
Circostanze di fatto, queste, che esorbitano da ciò che la controparte è in grado di conoscere, da ciò che il giudice può rilevare d'ufficio e soprattutto da ciò che l'utente, in quanto parte di un contratto di cui è dedotto l'inadempimento, ha l'onere di provare: in base ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento, l'utente che agisce in giudizio ha il solo onere di dimostrare il proprio
“titolo” contrattuale (così la già citata Cass. civ. Sez. III, Sent.,13-02-2020, n. 3692). In ordine all'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009. Afferma la convenuta che tale norma prevede espressamente che gli oneri suddetti, quale componente vincolata della tariffa, siano dovuti al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito; ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, come comprovato dalla copiosa documentazione prodotta.
Siffatta argomentazione è ancora una volta legata alla nozione di servizio integrato di cui all'articolo 154 sopracitato, ma questa volta è declinata con riferimento specifico al disposto dell'articolo 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”. Tale norma stabilisce al primo comma che “Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”. Dal tenore testuale della norma citata emerge invero che la componente relativa agli oneri di cui al comma 1 è dovuta anche nel caso di mancanza dell'impianto di depurazione.
Tuttavia, dalla stessa norma emerge pure che, a questi fini, l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o del completamento, ed il rispetto dei tempi programmati, costituiscono il fatto costitutivo del diritto del gestore: si tratta dunque di fatti che quest'ultimo ha l'onere di dedurre e provare, indicando anche, in maniera precisa, quale sia l'ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione a tale particolare fattispecie.
Ora va osservato che la convenuta si è limitata a citare la norma dell'art. 8 sexies, aggiungendo, in maniera del tutto generica, che l'ipotesi astratta prevista dalla legge risultava verificata alla luce dei documenti prodotti come “allegato 5” (costituito dal progetto del nuovo impianto). Tale criptica deduzione non è in alcun modo idonea a radicare il contraddittorio sui fatti che la parte aveva l'onere di allegare (quali procedure di affidamento erano state affidate, quali oneri ad esse conseguivano, quale pagina 7 di 9 fosse l'ammontare della componente tariffaria relativa), e non lo sarebbe neanche laddove tali informazioni potessero essere in qualche modo desunte dal complesso contenuto dei documenti prodotti, posto che le deduzioni dei fatti devono essere chiaramente esplicitate negli atti difensivi.
2) Sulla prescrizione.
Parte convenuta invoca, seppure in via subordinata, la prescrizione di parte del credito, affermandone la natura quinquennale. L'eccezione va respinta. Si ritiene operante la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi del debito del gestore nei confronti dell'utente- e non di quello dell'utente nei confronti del gestore, questo sì a carattere periodico e a prescrizione quinquennale- che trova la sua fonte nel contratto di utenza. Sul punto si richiama l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 1998/2020 con la quale è stato sancito il seguente principio: “Le tariffe del S.I.I. trovano fonte nel «contratto di utenza»; se una parte della prestazione non è fornita – come avviene appunto nei casi di depuratore assente o non funzionante – la relativa quota del corrispettivo non è dovuta;
se l'utente ha pagato le somme comprensive di questo servizio di depurazione mancante, ha diritto pieno alla restituzione di queste quote, con la precisazione che il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale perché non si tratta del debito dell'utente verso il gestore, ma del debito del gestore verso l'utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni;
l'obbligazione restitutoria del gestore non è un'obbligazione a carattere periodico, essendo tenuto il gestore a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione e non a rate”.
3) Sulla violazione della carta dei servizi. Deve essere respinta la domanda risarcitoria presentata dall'attore con riferimento al danno non patrimoniale, mancando qualsiasi concreta allegazione in ordine alla concreta sussistenza di un simile pregiudizio.
4) Conclusioni. L'orientamento qui espresso è stato di recente avvallato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 20361/2023 e dalle pronunce successivamente emesse (Cass. Civ. n. 25258/2023; Cass. Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023).
In sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la convenuta ha dato atto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, pur formalmente chiedendo l'accoglimento della domanda avversaria, l'ha subordinata ad una verifica sul quantum, impedendo di considerare sussistente una mancata opposizione alla domanda – la contestazione vi è, seppur limitatamente al quantum – e di pronunciare una sentenza di cessata materia del contendere. CP In conclusione, la domanda va accolta, con condanna di alla restituzione in favore della controparte delle somme oggetto di domanda, maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la serialità della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna Controparte_1
a pagare alla controparte la somma di euro 15.384,67, e gli interessi legali dalla data della domanda
[...] fino al saldo. Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre a 15% spese generali ed accessori di legge ed in in € 264,00 per esborsi.
Genova, 10 aprile 2024 pagina 8 di 9 Il giudice
Barbara Romano
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