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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 987/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesi dall' avv. Francesco Camilletti, mandato in atti
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: locazione, Inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 25.10.2016 ritualmente notificato, la chiamava in giudizio la sig.ra Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1
conclusioni:1) accertato e dichiarato l'inadempimento della sig,ra CP_1
al contratto di locazione stipulato con la società Parte_1
condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €.3.000,00= ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e competenze di lite. 2
Esponeva la società ricorrente di aver sottoscritto con la sig.ra un CP_1
contratto di locazione avete ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lecce alla via
Orsini del Balzo n.64 per un periodo di 29 giorni dal 13.06.2021 al
10.07.2021per un importo complessivo di €.5.300,00= oltre al deposito cauzionale, per finalità di uso soggiorno degli amministratori della società e loro famigliari
Asseriva che l'immobile era stato scelto anche e, soprattutto, perché provvisto di un giardino esterno di cui avrebbero potuto godere i figli, minorenni. della
Rappresentante legale della società stessa, dott.ssa Per_1
Nei giorni successivi al suo arrivo la dott.sa rilevava la presenza di topi Per_1
nel giardino.
Informata di tanto la locatrice, la stessa non provvedeva alla opportuna derattizzazione limitandosi solo a fornire delle trappole per topi.
Con le trappole accadeva che a causa dei numerosi cadaveri dei roditori il giardino non si prestava più ad un pacifico godimento.
La situazione a causa della predetta presenza diventava così difficile da indurre la dott.ssa lasciare anticipatamente l'immobile. Per_1
A nulla sono valsi i tentatiti di definire bonariamente la controversia, da ultimo anche attivando al procedura di mediazione, dove la resistente non intendeva aderire.
La sig.ra sebbene regolarmente citata non si Controparte_1
costituiva e pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
Istruita la causa con produzione documentale , precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza del 24.03.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e pertanto, per i motivi che appresso si diranno, va rigettata, 3
Il primo profilo di criticità alla domanda attorea è correlata al soggetto giuridico che ha promosso la domanda, rappresentata da un società dotata di autonomia giuridica rispetto alle persone fisiche, siano esse soci e/o rappresentanti legali.
Torna estremamente difficile correlare il reclamato danno da vacanza rovinata rispetto alla società ricorrente.
Ciò premesso, quand'anche si volesse superare il profilo della titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in lite, è da rilevare che dalla istruttoria (
documentazione versata in atti) non sono emersi sufficienti riscontri per aderire alla domanda attorea.
Ed invero, ad avviso di questo Giudicante, la denunciata presenza dei ratti,
comunque all'esterno della abitazione, ha integrato un fenomeno all'evidenza difficilmente controllabile, attesa, la presenza di giardini limitrofi,
verosimilmente ponte di provenienza dei predetti ratti.
A ciò aggiungasi che la rappresentante legale della società ha comunque usufruito della locazione, fatti salvi per gli ultimi tre giorni per i quali è stato allegato l'allontanamento dall'immobile.
Da ultimo , sotto il profilo del quantum risarcitorio, il cui onere incombeva su parte attrice, quest'ultima non ha fornito sufficiente riscontri obiettivi su cui addentellare una condanna risarcitoria, sia pure in via equitativa.
La domanda, pertanto, è rigettata , ma a tanto non può far seguito una pronuncia sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione , ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
2) nulla per le spese.
Lecce, 24.03.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 987/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesi dall' avv. Francesco Camilletti, mandato in atti
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: locazione, Inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 25.10.2016 ritualmente notificato, la chiamava in giudizio la sig.ra Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1
conclusioni:1) accertato e dichiarato l'inadempimento della sig,ra CP_1
al contratto di locazione stipulato con la società Parte_1
condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €.3.000,00= ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e competenze di lite. 2
Esponeva la società ricorrente di aver sottoscritto con la sig.ra un CP_1
contratto di locazione avete ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lecce alla via
Orsini del Balzo n.64 per un periodo di 29 giorni dal 13.06.2021 al
10.07.2021per un importo complessivo di €.5.300,00= oltre al deposito cauzionale, per finalità di uso soggiorno degli amministratori della società e loro famigliari
Asseriva che l'immobile era stato scelto anche e, soprattutto, perché provvisto di un giardino esterno di cui avrebbero potuto godere i figli, minorenni. della
Rappresentante legale della società stessa, dott.ssa Per_1
Nei giorni successivi al suo arrivo la dott.sa rilevava la presenza di topi Per_1
nel giardino.
Informata di tanto la locatrice, la stessa non provvedeva alla opportuna derattizzazione limitandosi solo a fornire delle trappole per topi.
Con le trappole accadeva che a causa dei numerosi cadaveri dei roditori il giardino non si prestava più ad un pacifico godimento.
La situazione a causa della predetta presenza diventava così difficile da indurre la dott.ssa lasciare anticipatamente l'immobile. Per_1
A nulla sono valsi i tentatiti di definire bonariamente la controversia, da ultimo anche attivando al procedura di mediazione, dove la resistente non intendeva aderire.
La sig.ra sebbene regolarmente citata non si Controparte_1
costituiva e pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
Istruita la causa con produzione documentale , precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza del 24.03.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e pertanto, per i motivi che appresso si diranno, va rigettata, 3
Il primo profilo di criticità alla domanda attorea è correlata al soggetto giuridico che ha promosso la domanda, rappresentata da un società dotata di autonomia giuridica rispetto alle persone fisiche, siano esse soci e/o rappresentanti legali.
Torna estremamente difficile correlare il reclamato danno da vacanza rovinata rispetto alla società ricorrente.
Ciò premesso, quand'anche si volesse superare il profilo della titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in lite, è da rilevare che dalla istruttoria (
documentazione versata in atti) non sono emersi sufficienti riscontri per aderire alla domanda attorea.
Ed invero, ad avviso di questo Giudicante, la denunciata presenza dei ratti,
comunque all'esterno della abitazione, ha integrato un fenomeno all'evidenza difficilmente controllabile, attesa, la presenza di giardini limitrofi,
verosimilmente ponte di provenienza dei predetti ratti.
A ciò aggiungasi che la rappresentante legale della società ha comunque usufruito della locazione, fatti salvi per gli ultimi tre giorni per i quali è stato allegato l'allontanamento dall'immobile.
Da ultimo , sotto il profilo del quantum risarcitorio, il cui onere incombeva su parte attrice, quest'ultima non ha fornito sufficiente riscontri obiettivi su cui addentellare una condanna risarcitoria, sia pure in via equitativa.
La domanda, pertanto, è rigettata , ma a tanto non può far seguito una pronuncia sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione , ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
2) nulla per le spese.
Lecce, 24.03.2025
Il G.O. Marilena Caroppo