Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2842/2019 R.G.TRIB.
Tribunale di LECCE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr. Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice Relatore nella procedura iscritta al n. 2842/2019 R.G. promossa da nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonello D'Amico, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio,
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1 BARI, contumace.
[...]
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO ha pronunziato il seguente
DECRETO avente ad oggetto: ricorso ex. artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2019, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 decisione resa il 12.11.2018 e notificata in data 19.02.2019, con la quale la Commissione Territoriale di Bari ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo, in via principale, per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 251/2007 e, in via gradata, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o, in subordine, per “casi speciali”, ai sensi dell'art.32 comma 3 del D.L.g.vo n.25/2008 e degli artt. 5 comma 6 o 19 commi 1 e 2 del D.L.vo n.286/98. Verificata la regolarità della notifica del decreto di fissazione della prima udienza, unitamente al ricorso introduttivo, stante la mancata costituzione in giudizio della Commissione Territoriale di Bari, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.
Dall'informativa redatta a cura della Questura di Brindisi – Ufficio Immigrazione, è emerso che l'odierno richiedente, in data 01/03/2019, veniva controllato da militari del Nucleo Radiomobile Carabinieri di San Vito dei Normanni in compagnia di un cittadino italiano con pregiudizi di polizia e due cittadini ghanesi.
All'udienza del 24.05.2024, previa trattazione scritta della causa, il fascicolo è stato rimesso al Giudice Relatore affinchè riferisse al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi
In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (direttiva procedure) e 2004/83/CE (direttiva qualifiche), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi dell'onere probatorio del richiedente e del potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudicante.
Se da un lato, infatti, “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda” (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare “ciascuna domanda…alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative” (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).
Indubbio dunque che l'esame di “tutti gli elementi significativi della domanda” (art. 3, comma 1, cpv D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, in cooperazione con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre “tutti gli elementi necessari a motivare la domanda” “spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti” (Corte giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11).
Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all'applicazione del principio dispositivo, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.
Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombendo al richiedente asilo l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto alla richiesta protezione, resta potere-dovere del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo coerente e pertinente con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, come innanzi richiamato. Va sottolineato, invero, che il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudicante non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente (cfr. Cass., 2355/2020), perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cass., 19197/15; Cass., n11103/2019; Cass.., n.21275/19; Cass., n.7541/2020), di talché non va confuso l'onere probatorio attenuato con un inesistente onere di allegazione attenuato (cfr. Cass., n.13088/2019).
I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di tutte le notizie relative alla sua storia personale: “in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (art. 3, comma 2 D.lgs n.251/2007).
Il giudice, in altri termini, non può “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (cfr. Cass., n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).
Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, su base individuale di:
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, lett. c) D.lgs n. 251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cass., n.3016/2019);
c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente;
d) l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) l'eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dal dall'art. 3, comma 5, del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile…”.
Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di coerenza interna (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed esterna (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una “verifica di credibilità razionale” della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cass., n. 1195/2020), vale a dire della sua coerenza e plausibilità (cfr. Cass., n.6897/2020).
Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “la valutazione di credibilità” deve riguardare tutti gli elementi complessivamente considerati e non in maniera atomistica (cfr. Cass., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari…quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (cfr. Cassaz.,10908/2020).
Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, precedere e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi sussistente “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile” (cfr. Cass., n.2954/2020; Cass., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs n.251/2007).
Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non ex post, all'esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cass., n.8819/2020).
Va rilevato, infine, che, qualora all'esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione,
“può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio” rammentando che “la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge” (cfr. Cass., n. 7599/2020) e “oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano” (cfr. Cass., n.8819/2020) .
La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “actore non probante reus absolvitur”, bensì quella, “in dubio pro actore”.
Le dichiarazioni del ricorrente
Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino nigeriano, originario di EN City, nell'Edo State, ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico e di CP_2 essere di fede cristiana, di avere frequentato la scuola per tre anni, di essere figlio unico, orfano di entrambi i genitori, di essere sposato e di avere tre figli che vivono nel Delta State con la loro madre, di aver lavorato come barbiere.
Ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese in data 14.04.2015 e di essere arrivato in Italia il 27.06.2017, passando per il Niger e la Libia, ove è rimasto per due anni.
In merito alle ragioni per cui è fuggito dalla Nigeria, ha raccontato che suo padre aveva tre mogli e, all'età di due anni, lo strappò alle braccia di sua madre per portarlo a vivere con un'altra donna, la quale lo maltrattava ripetutamente, trattandolo come uno schiavo;
all'età di quindici anni, il ricorrente, preso contezza che quella donna non era sua madre, scappò via da casa alla ricerca della sua vera mamma. Non essendo riuscito a trovarla, fece ritorno a casa, ma fu cacciato;
così iniziò a vivere sotto i ponti. Poi, una persona gli indicò dove si trovava casa di sua madre, ma non riuscirono ad incontrarsi in quanto la donna fu colta da malore e condotta in ospedale.
All'età di ventun'anni perse suo padre ed iniziarono i problemi con i fratellastri legati all'eredità dell'uomo; una notte spararono dei colpi di pistola all'indirizzo del ricorrente, ma, al suo posto, fu colpito un suo amico. A seguito di tale episodio, si trasferì in un villaggio vicino EN City, ove rimase per quattro anni.
Nello stesso periodo, perse anche sua madre;
a suo dire quest'ultima fu uccisa dai suoi fratellastri, i quali, sebbene fosse incinta, la picchiarono con un bastone sulla pancia.
Successivamente, i fratellastri iniziarono a pedinare sua moglie, finendo per rapirla, mentre era incinta del suo terzo figlio;
tale episodio accadde nello stesso giorno in cui il ricorrente si stava preparando per fuggire dal suo Paese, in quanto spaventato dall'efferatezza dei suoi fratellastri.
Il richiedente ha raccontato che, sebbene avesse rinunciato alla sua quota di eredità, i fratellastri lo stavano comunque cercando per ucciderlo;
ha riferito, inoltre, di non aver denunciato quanto accaduto alla Polizia, dal momento che uno dei suoi fratellastri era un poliziotto.
Pertanto, in caso di rimpatrio, teme di essere ucciso dai fratellastri.
Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine
Informazioni generali sullo Stato.
Per La Nigeria, sita nell'Africa occidentale e confina con EN, Camerun, e Niger. È una Repubblica federale, divisa in 36 Stati, oltre alla capitale JA, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT)1. Quest'ultima ed i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche:
• Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;
Per_ Per
• Nord-Est (6 stati): e Per_2 Per_4 Per_5 Per_6 Per_ Per_1 Per_ Per_1 Per Per_
• Nord-Ovest (7 stati): , e;
Per_8 Per_ Pe Per_1 Per
• Sud-Est (5 stati): e Per_19 Per_ Pers Per_
• Sud-Sud (6 stati): , , Cross River e Delta;
Per_21 Per Per_ Per Per_ Per_ Per
• Sud-Ovest (6 stati): e 2
Per_ Per Per_ Secondo stime del 2022, le principali aree urbane per popolazione sono (15,070,000 abitanti), (4,910,000), Per_1 Per Per_3 (3,190,000), JA (2,690,000), (2,120,000), (1,850,000), EN City (1,680,000), (1,160,000), Persona_31 (1,150,000), (1,110,000).3 In tutta la Nigeria sono presenti "significativi raggruppamenti di popolazione", con le aree a più alta Per_34 densità nel sud e nel sud-ovest del Paese.4
Popolazione e gruppi etnici. La popolazione nigeriana, stimata per il 2023 tra 222,846,7015 e 230,842,7436 di abitanti, con un tasso di crescita di circa il 2,44%, fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, ed il sesto più popoloso del mondo.7 In Nigeria convivono più di 250 gruppi etnici.8 Ciascuno di questi abita un territorio che considera proprio per diritto di prima occupazione e per eredità. Gli individui che non sono membri di un gruppo dominante, ma che hanno vissuto e lavorato per diversi decenni nel territorio del gruppo, sono ancora da Per_3 Pe questi considerati stranieri.9 I tre gruppi etnici principali del Paese sono gli 10 gli e gli che costituiscono insieme Persona_35 Per_3 circa il 70% della popolazione del Paese.11 Secondo quanto riportato da diverse fonti, gli vivono prevalentemente (ma non Pe esclusivamente) nel Sud-Ovest, gli nel Sud-Est e gli nel Nord-Ovest. Nel Sud-Sud e nel Centro-Nord si trovano Persona_35 Pe Per_3 Per_4 numerosi gruppi etnici minoritari, tra cui , ed nel Sud-Sud; Tiv nel Centro-Nord; nel Nord-Est, dove si Per_40 trovano anche come anche nel Centro-Nord.12 Persona_35
Religione.
Nel Paese convivono diverse religioni. Gli ultimi dati censuari sull'identificazione religiosa in Nigeria risalgono tuttavia al 1963, per tale ragione vi sono numerose incertezze sulla composizione religiosa di base del Paese. È generalmente accettato che l'identificazione con il culto tradizionale sia diminuita verso la metà del XX secolo, per ragioni legate anche al colonialismo britannico, mentre è aumentata l'identificazione con l'Islam ed il Cristianesimo, diventando questi due gruppi religiosi quelli dominanti nel Paese. Le attuali proporzioni relative di cristiani e musulmani sono state spesso oggetto di congetture, ipotesi e affermazioni, così come le traiettorie di crescita o declino.13 Secondo alcune fonti, tuttavia, circa il 53,5% della popolazione, principalmente situata nel Nord, professa la religione musulmana.14 Circa il 40% della popolazione, concentrata soprattutto nelle regioni meridionali, professa il cristianesimo, e si compone principalmente di cattolici, metodisti, LI e ST.15 Nonostante vi sia una concentrazione geografica abbastanza netta delle comunità religiose, con la maggioranza dei musulmani nel Nord del paese e dei cristiani nel Sud, esistono comunque delle minoranze di cristiani stabilitisi negli Stati del Nord, nonché una minoranza musulmana che abita nel Sud, specialmente nel Sud-Ovest della Nigeria.16
Inoltre, molti di coloro che si professano musulmani e cristiani eseguono apertamente alcuni riti o rituali delle religioni tradizionali, che non sono più condannati come lo erano stati durante il periodo coloniale. Mentre un dio supremo (chiamato in Persona_42 Per_3 Pe Per Per
in in e in ) è al centro di molte religioni tradizionali, la divinità è venerata Per_43 Per_44 Per_45 attraverso una serie di intermediari o divinità minori.17
Minoranza cristiana nel Nord In relazione alle religioni, il report di EASO del 2021 sulla situazione securitaria in Nigeria riporta che il 53,5% della popolazione crede nella religione islamica, dominante al Nord, mentre il cristianesimo è dominante nelle regioni del Sud, con il cattolicesimo romano al 10,6% e altri credo cristiani al 35,3% della popolazione. Il resto della popolazione è stimato come credente in religioni tradizionali18. I conflitti che coinvolgono le comunità cristiane e musulmane si concentrano nelle città del nord e nel Middle Belt, dove gli https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_nga_humanitarian_needs_overview_march2021.pdf e EUAA, EASO Informazioni sui paesi di origine Nigeria Notizie sul paese, giugno 2017, p. 17, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf.
9 Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Ethnic Groups, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Climate#ref55289. Per_ Per_
10 “Gli del nord, uno dei gruppi più numerosi del Paese, si sono integrati con il gruppo più piccolo dei i cui membri hanno conquistato l'Hausaland Per_ Per_ all'inizi IX secolo;
la grande maggioranza di entrambi è musulmana. I che vivono in città si o liberamente con gli ed altri gruppi e Per_ Per_ continuano a controllare l'amministrazione delle città I delle campagne, dediti alla pastorizia e che generalmente non si sposano tra loro, parlano la Per_ Per Per_ lingua il , piuttosto che l . opaedia Britannica, Nigeria, Ethnic Groups, aggiornato al 28 aprile 2023, https:/ itanni /place/Nigeria/C ref55289.
11 Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Ethnic Groups, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Climate#ref55289.
12 EUAA, EASO Informazioni sui paesi di origine Nigeria Notizie sul paese, giugno 2017, p. 17, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf; Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Ethnic Groups, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Climate#ref55289; BBC, Nigeria turns 60: Can Africa's most populous nation remain united?, 1 ottobre 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54357810; World Directory of Minorities and Controparte_3 Indigenous Peoples, Nigeria, aggiornato a gennaio 2018, https://minorityrights.org/country/nigeria/.
13 Christians, Muslims and Traditional Worshippers in Nigeria: Estimating the Relative Proportions from Eleven Nationally Representative CP_4 So Review of Religious Research volume 63, 8 marzo 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s13644-021-00450-5.
14 CIA, The World Factbook, Nigeria, aggiornato al 26 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people-and-society; Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Religion, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Languages#ref55291
15 Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Religion, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Languages#ref55291; EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report, Version 1.1, giugno 2021, p. 20, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf.
16 Christians, Muslims and Traditional Worshippers in Nigeria: Estimating the Relative Proportions from Eleven Nationally Representative CP_4 So Review of Religious Research volume 63, 8 marzo 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s13644-021-00450-5.
17 Encyclopaedia Britannica, Nigeria, Religion, aggiornato al 28 aprile 2023, https://www.britannica.com/place/Nigeria/Languages#ref55291; CP_4 Christians, Muslims and Traditional Worshippers in Nigeria: Estimating the Relative Proportions from Eleven Nationally Representative Social Surveys, in Review of Religious Research volume 63, 8 marzo 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s13644-021-00450-5.
18 CIA, World Factbook Country Profile: Nigeria: People and Society, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ ; Minority Rights Group International, Minorities and indigenous peoples in Nigeria, gennaio 2018, https://minorityrights.org/country/nigeria/ agricoltori sono soprattutto cristiani mentre gli allevatori soprattutto musulmani. Questi scontri sono spesso causati anche da altri tipi di tensioni, come tensioni tra le comunità ospiti locali (indigene) e le comunità interne migranti (coloni). In questi conflitti i fattori religiosi si frappongono a quelli socioeconomici.
La mancanza di protezione statale nei confronti della popolazione cristiana e delle autorità di chiese e comunità cristiane è riportata soprattutto negli stati centrali e del Nord governati dalla legge della Sharia. Questa mancanza si ripercuote anche nell'accesso ai diritti fondamentali, come l'educazione, permessi terrieri e permessi per costruire nuove chiese19.
Secondo International Crisis Group, l'aumento dell'insicurezza nelle regioni del Nord ha facilitato la formazione di gruppi militanti formati da allevatori e agricoltori, spesso supportati da leader politici, religiosi o etnici20. Le fonti riportano che gli attacchi dei pastori di etnia fulani sono generalmente ben organizzati, mentre quelli degli agricoltori cristiani utilizzano armamenti meno sofisticati21. In questo Per_ contesto, i cristiani si confrontano con una situazione particolarmente difficile nella regione del Nord-est a causa della presenza di
, sebbene il gruppo abbia come obiettivo anche i musulmani moderati22.
[...]
Nel report di USDOS sulla libertà di religione relativo all'anno 202323, si riporta l'incremento di attacchi contro le comunità cristiane, sia ad opera di gruppi criminali che di organizzazioni terroristiche. Questo avrebbe condotto all'aumento del sentimento del terrore, causando lo sfollamento di popolazioni, con la totale mancanza di protezione o il fallimento di una protezione statale contro questi attacchi24.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle sezioni dedicate al gruppo e alla scheda sicurezza della regione Nord- Per_50 est della Nigeria.
Lingue
I nomi dei gruppi etnici spesso si sovrappongono ai nomi delle lingue parlate dagli stessi gruppi. Essendoci numerosi gruppi etnici, si stima pertanto che nel Paese siano parlate più di 500 lingue indigene.25 L'inglese è la lingua utilizzata dal governo per tutti i messaggi e le Per_3 comunicazioni ufficiali, anche se il dialetto parlato è un inglese nigeriano distinto. Hausa, Igbo e sono lingue ufficiali in alcune parti del Paese.26
Sviluppi politici
In epoca antica e precoloniale, l'area dell'attuale Nigeria era occupata da una grande varietà di gruppi etnici con lingue e tradizioni diverse. Questi comprendevano imperi islamici nella Nigeria settentrionale e piccoli gruppi politici organizzati nella Nigeria meridionale. L'influenza ed il dominio coloniale britannico su quella che sarebbe diventata la Nigeria e il Paese più popoloso dell'Africa crebbero nel corso del XIX secolo. Nel 1914, gli inglesi unirono i territori settentrionali e meridionali, amministrati separatamente, nell'odierna Nigeria. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di costituzioni concesse alla Nigeria una maggiore autonomia.27 Dopo l'indipendenza nel 1960, la politica è stata segnata da colpi di
19 EUAA, Country Guidance Nigeria 2021, Christian and Muslim minorities in specific areas, ottobre 2021 , para 2.8 https://euaa.europa.eu/country- guidance-nigeria-2021/28-christian-and-muslim-minorities-specific-areas. CP_
20 UK, All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, Nigeria: Unfolding Genocide?, giugno 2020, p. 20; CP_3
Stopping 26 luglio 2018, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/2
[...] Controparte_6 ng-farmer-
21 Amnesty International, Nigeria: The harvest of death – three years of bloody clashes between farmers and herders in Nigeria, 17 dicembre 2018, p. 17, https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/9503/2018/en/.
22 EUAA Country Guidance Nigeria 2021, Christian and Muslim minorities in specific areas, ottobre 2021, para 2.8 https://euaa.europa.eu/country-guidance- nigeria-2021/28-christian-and-muslim-minorities-specific-areas.
23 USDOS - US Department of State: 2023 Report on International Religious Freedom: Nigeria, 30 giugno 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2111576.html.
24 USDOS - US Department of State: 2023 Report on International Religious Freedom: Nigeria, 30 giugno 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2111576.html
25 Ethnologue, Nigeria, N/D, https://www.ethnologue.com/country/NG/.
26 Ethnologue, Nigeria, N/D, https://www.ethnologue.com/country/NG/; World Population Review, What Languages do People Speak in Nigeria?, N/D, consultato il 28 aprile 2023, https://worldpopulationreview.com/countries/nigeria/language.
27 CIA, The World Factbook, Nigeria, aggiornato al 26 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people-and-society stato e da un governo prevalentemente militare. Dal 1993 al 1998, generale dell'esercito nigeriano, ha guidato il Paese, Per_51 instaurando una dittatura, terminata solamente con la sua morte nel 1998.28
Dal 1999, in seguito all'adozione di una Costituzione, la Nigeria è diventata una democrazia multipartitica. Ha un sistema bicamerale che comprende un Senato di 109 membri e una Camera dei Rappresentanti di 360 membri.29 I partiti politici alternano i candidati alle cariche elettive su base "etno-regionale", anche detta sistema delle quote federali. Secondo quanto riferito, questo sistema "ha avuto un forte effetto discriminatorio" e "le violazioni percepite di questi accordi hanno portato a conflitti".30 Secondo il CRS, "le elezioni sono spesso il punto di partenza per la violenza, poiché le cariche politiche a tutti i livelli di governo danno accesso ai proventi del petrolio e ad altre risorse statali".31
In seguito alla morte di , al potere è salito il generale leader del People's Democratic Party (PDP), che Per_51 Persona_52 dal 1999 si è imposto in tutte le elezioni fino al suo ritiro nel 2007. Le elezioni generali del 2007 hanno pertanto segnato il primo trasferimento di potere da civile a civile nella storia del Paese. Le elezioni nazionali e statali del 2011 e del 2015 sono state generalmente considerate attendibili. Per_ Nel marzo 2015, si sono svolte in un clima di estrema violenza le elezioni presidenziali, più volte rimandate. Nonostante i ripetuti attacchi di contro i seggi, l'affluenza è stata consistente. Si è registrata la vittoria dell'ex generale a capo del partito All
[...] Persona_53 Progressives Congress (APC), che ha ottenuto il 54,5% dei consensi contro il 45,5% del partito del presidente uscente. Le consultazioni tenutesi nel mese successivo per l'elezione dei governatori e delle assemblee legislative degli stati nigeriani hanno confermato come primo partito del Paese l'APC del neoeletto presidente.32
Il 23 febbraio 2019, si sono tenute le elezioni per scegliere sia il nuovo presidente del Paese sia i componenti dell'Assemblea Nazionale (Camera e Senato).33 La Commissione elettorale nigeriana (CENI) il 27 febbraio 2019, ha ufficialmente confermato la rielezione del presidente Per_5
con il 56% (circa 15,2 milioni) dei voti espressi. Il suo principale rivale, l'ex vicepresidente ha ottenuto il 41% (circa Persona_54 11,3 milioni) dei voti e il 18 marzo ha contestato per irregolarità le elezioni davanti alla Corte Suprema della Nigeria.34 Il 9 marzo 2019 si sono svolte in tutti e 36 gli stati federali le elezioni per le rispettive assemblee e in 29 stati si è votato anche per eleggere i nuovi governatori.35
Il 25 febbraio 2023 si sono tenute le elezioni presidenziali e parlamentari, mentre il 18 marzo 2023 hanno avuto luogo le elezioni politiche nazionali e regionali. Secondo , i nigeriani si sono recati alle urne nel 2023 in un contesto di insicurezza diffusa. Il CP_7 Paese si trova infatti attualmente ad affrontare una serie di crisi distinte, dall'insurrezione jihadista di nella regione del Nord- Per_50 Est alla violenza criminale, delle milizie e dei vigilanti nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Centro, fino alle campagne separatiste ed ai conflitti per i mezzi di sussistenza e le risorse energetiche nel Sud. Alla luce di tale contesto, ha monitorato e registrato CP_7 settimanalmente, tramite la piattaforma Nigeria Election Violence Tracker, la violenza legata alle elezioni ed all'impatto della competizione elettorale sulle molteplici crisi concomitanti del Paese.36
Oltre alla situazione della sicurezza altamente precaria in varie zone del Paese, la povertà estrema e l'insicurezza alimentare sono aumentate, l'approvvigionamento energetico è insufficiente e gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili. Poco prima Per_ dell'inizio dell'anno, la Banca Centrale aveva annunciato a sorpresa l'emissione di nuove banconote della valuta nazionale, la Tuttavia, il nuovo contante non era disponibile in quantità sufficienti. Alla luce di queste carenze di cibo, benzina e contanti, poco prima delle elezioni si è creato un forte malcontento tra la popolazione. Gli attacchi alle strutture dell'autorità elettorale - la Commissione elettorale
28 BTI 2022 Country Report — Nigeria, 23 febbraio 2022, pp. 4-5, https://bti- Controparte_8 project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_NGA.pdf.
29 EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report, Version 1.1, giugno 2021, p. 21, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; Federal Republic of Nigeria, National Assembly, The Parliament, N/D, https://nass.gov.ng/about/item/1548#:~:text=The%20country%20operates%20a%20Bi,36%20States%20of%20the%20Federation.
30 BTI 2022 Country Report — Nigeria, 23 febbraio 2022, p. 6, https://bti- Controparte_8 project t/en/downloads/reports/country_report_2022_NGA.pdf; US, CRS, Nigeria: Current Issues and U.S. Policy, 18 settembre 2020, p. 2, https://sgp.fas.org/crs/row/RL33964.pdf.
31 US, CRS, Nigeria: Current Issues and U.S. Policy, 18 settembre 2020, p. 3, https://sgp.fas.org/crs/row/RL33964.pdf.
32 CIA, The World Factbook, Nigeria, aggiornato al 26 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people-and-society; US, CRS, Nigeria: Current Issues and U.S. Policy, 18 settembre 2020, p. 4, https://sgp.fas.org/crs/row/RL33964.pdf; EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report, Version 1.1, giugno 2021, p. 21, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf
33 International Crisis Group, Elections: Six States to Watch, 21 dicembre 2018, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/268-nigerias- CP_6 2019-elections-six-states-watc
34 Al Jazeera, Nigeria's HA wins re-election, challenger rejects vote, 27 febbraio 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/2/27/nigerias-buhari-wins- re-election-challenger-rejects-vote; DW, Nigeria's HA defends election result, 27 febbraio 2019, https://www.dw.com/en/nigerias-president-buhari-defends- election-win-as-challenger-takes-him-to-court/a-47718234.
35 Al Jazeera, Voter apathy apparent in Nigeria's local elections, 9 marzo 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/3/9/voter-apathy-apparent-in- nigerias-local-elections.
36 ACLED, Introducing the Nigeria Election Violence Tracker, 26 ottobre 2022, https://acleddata.com/2022/10/26/introducing-the-nigeria-election-violence- tracker/. Per un approfondimento sulle violenze legate alla politica in Nigeria cfr. ACLED, Political Violence and the 2023 Nigerian Election, 22 febbraio 2023, https://acleddata.com/2023/02/22/political-violence-and-the-2023-nigerian-election/. nazionale indipendente (INEC) - ed alle forze di sicurezza hanno ulteriormente aggravato la situazione già tesa poco prima delle elezioni.37 Con Per_ appena il 36,6% dei voti espressi, , ex Governatore dello Stato di candidato dell'APC, è stato dichiarato vincitore delle Per_56 Per_5 combattute elezioni presidenziali in Nigeria. Secondo la commissione elettorale, ha vinto con appena 8,79 milioni di voti. Ha ricevuto 1,8 Per_ milioni di voti in più di candidato del PDP, che è arrivato secondo con 6,98 milioni di voti ed è riuscito a raccogliere il 29% dei voti espressi.38 Il partito del vincitore delle elezioni presidenziali, l'APC, è riuscito a vincere anche le elezioni dell'Assemblea Nazionale. Ciò significa che l'APC rimane la forza più forte in entrambe le camere del Parlamento, con 55 seggi su 109 al Senato e 159 seggi su 360 alla Camera dei Rappresentanti. Il principale partito di opposizione, il PDP, ha ottenuto 107 seggi alla Camera dei Rappresentanti e 33 al Senato.39
C Co I due principali partiti di opposizione della Nigeria, il Democratico OL (Pdp) e il Lavoro avevano CP_9 CP_11 chiesto l'annullamento delle elezioni presidenziali e una nuova tornata elettorale, affermando che l'ultima fosse stata viziata da brogli elettorali e violenze diffuse. 40
La Corte d'appello di Nigeria ad JA ha tuttavia respinto le contestazioni contro la vittoria di misura di alle Per_56 elezioni presidenziali di febbraio. Dopo una discussione di quasi 10 ore per il verdetto, i giudici hanno affermato che le istanze dei suoi due principali sfidanti fossero infondate. Sia del Partito Democratico Popolare che del Partito Laburista avevano Persona_54 Per_57Per_5 denunciato una frode diffusa. Nonostante la contestazione, aveva prestato giuramento il 29 maggio. 41
La Corte d'appello della capitale JA, dal 16 al 19 novembre, ha annullato la vittoria dell'opposizione alle elezioni per il governatorato del marzo 2023 anche nello Stato di Plateau e l'APC ha nuovamente minacciato di avviare un'azione legale contro il governatore dello Stato di Plateau e il presidente della Camera dell'Assemblea, per il rifiuto dei due di concedere il riconoscimento a 16 eletti dell'APC.42
Economia
L'economia nigeriana è una delle più grandi dell'Africa. Dalla fine degli anni '60 si è basata principalmente sull'industria petrolifera. Una serie di aumenti del prezzo del petrolio a livello mondiale, a partire dal 1973, ha prodotto una rapida crescita economica nei settori dei trasporti, delle costruzioni, dell'industria manifatturiera e dei servizi pubblici. A causa del conseguente grande afflusso di popolazione rurale verso i grandi centri urbani, la produzione agricola ha ristagnato a tal punto che le colture da reddito come l'olio di palma, le ID (groundnuts) e il cotone non fossero più prodotti significativi per l'esportazione. Inoltre, a partire dal 1975 circa, la Nigeria è stata costretta ad importare prodotti di base come il riso e la manioca per il consumo interno. Tale sistema ha funzionato finché le entrate dal petrolio sono rimaste costanti, tuttavia, dalla fine degli anni '70, le fluttuazioni del mercato petrolifero mondiale e la rapida crescita demografica del Paese hanno portato ad una crisi del settore agricolo. Sebbene gran parte della popolazione continuasse a dedicarsi all'agricoltura, si produceva troppo poco cibo, rendendo necessarie importazioni sempre più costose. I diversi governi che si sono succeduti, la maggior parte dei quali a guida militare, hanno affrontato il problema vietando le importazioni agricole e concentrandosi, seppur brevemente, su vari piani agricoli e di indigenizzazione (indigenization).43 Alla fine degli anni '90 il governo ha
37 KAS – Konrad-Adenauer-Stiftung, M. Peran, Nigeria hat gewählt, aprile 2023, https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/nigeria-hat- gewaehlt.
38 KAS – Konrad-Adenauer-Stiftung, M. Peran, Nigeria hat gewählt, aprile 2023, https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/nigeria-hat- gewaehlt;
Al Jazeera, Nigeria presidential election results 2023 by the numbers, 28 febbraio 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/2/28/nigeria- presidential-election-results-2023.
39 KAS – Konrad-Adenauer-Stiftung, M. Peran, Nigeria hat gewählt, aprile 2023, https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/nigeria-hat- gewaehlt.
40 ANSA, L'opposizione in Nigeria chiede l'annullamento delle elezioni 28 febbraio 2023, https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2023/02/28/lopposizione-in-nigeria-chiede-lannullamento-delle-elezioni_1cd330af-66fb-4a1f-acc0- 3cf23f26b1dd.html/ Human Rights Watch, 9 maggio 2023, Nigerian Court hear challenges against presidential election result, https://www.hrw.org/news/2023/05/09/nigerian-court-hear-challenges-against-presidential-election-result
41 BBC News (Author): Election tribunal rejects Nigeria presidential election challenge, 6 September 2023 Per_ https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-66727354?at_medium=RSS& / Court verdict presidential election , 6 Email_1 settembre 2023, https://apnews.com/article/nigeria-court-verdict-presidential-election-tinubu-9fa9d8d00390bf5746b028f4e5554561
42 Nigerian Tribune, Plateau Gov, Speaker must swear in 16 — APC insists, 6 marzo 2024, https://tribuneonlineng.com/plateau-gov-speaker- CP_13 must-swear-in-16-lawmakers-apc-insists/, ICG, Watch crisis, International Crisis group, Tracking Conflict Worldwide: Nigeria, 2024, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList1 iniziato una politica di privatizzazione, conclusasi all'inizio del XXI secolo con la maggior parte delle imprese privatizzate, ed alcune in mano al governo.44
In tale periodo la Nigeria è ricorsa altresì a prestiti da fonti internazionali ed a misure di austerità, destinando di conseguenza una quota sempre maggiore del bilancio nazionale per il rimborso del debito. Tuttavia, a causa della corruzione dilagante all'interno del Governo, solo parte del reddito della Nigeria veniva speso per la popolazione ed i suoi bisogni. Il Paese ha in seguito beneficiato di un piano di riduzione del debito, in base al quale la maggior parte del debito nei confronti di un gruppo di Paesi creditori, noto come Club di Parigi, sarebbe stata condonata una volta rimborsata una certa somma. La Nigeria ha soddisfatto questa condizione nel 2006, diventando il primo Paese africano a saldare il proprio debito con il gruppo. Nel 2016 la Nigeria è entrata in recessione, in parte a causa del calo dei prezzi del petrolio a livello mondiale, ma ha registrato progressi nella ripresa nei due anni successivi.45
Nel 2020, la Nigeria ha registrato il prodotto interno lordo (PIL) più alto dell'Africa. Nello stesso anno, tuttavia, l'economia nigeriana ha subito una grave recessione, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19 e del crollo dei prezzi globali del petrolio. Secondo il Congressional Research Service (CRS) degli Stati Uniti, "la corruzione, le carenze infrastrutturali, l'insicurezza e la mancata diversificazione dell'economia dalla CP_ produzione petrolifera hanno limitato la crescita economica e lo sviluppo".46 L'invasione dell'Ucraina da parte della all'inizio del 2022 ha CP_ avuto un forte impatto sull'economia della Nigeria, a causa dell'importazione di grano ed altri prodotti dalla .47 L'impatto sulle entrate ha ridotto la fornitura di servizi e i programmi di sicurezza sociale.48 Secondo la Banca Mondiale, il deterioramento dell'ambiente economico sta lasciando milioni di nigeriani in condizioni di povertà. In base alle tendenze attuali, con la crescita della popolazione nigeriana che continua a superare il tasso di riduzione della povertà, il numero di nigeriani che vivono al di sotto della soglia di povertà nazionale aumenterà di 13 milioni tra il 2019 e il 2025. Le proiezioni della Banca Mondiale suggeriscono, infatti, che l'economia crescerà in media del 2,9% all'anno tra il 2023 e il 2025, solo leggermente al di sopra del tasso di crescita demografica stimato del 2,4%. Secondo le analisi della Banca Mondiale, la crescita sarà probabilmente trainata dai servizi, dal commercio e dal settore manifatturiero. I rischi negativi per questa prospettiva di crescita si sono intensificati, con la maggior parte dei rischi derivanti dalle politiche interne, dalla continua bassa produzione di petrolio (anche se recentemente in aumento) e dalla scarsità di valuta estera e locale.49 Nell'agosto 2020, il World Economic Forum ha riferito che il 27% della forza lavoro nigeriana (oltre 21 milioni di nigeriani) è disoccupata.50 Secondo le proiezioni della società KPMG, il tasso di disoccupazione della Nigeria dovrebbe salire al 40,6% nel 2023 ed a 43.9% nel 2024, rispetto al 37,7% del 2022.51
Impatto ambientale dei disastri climatici sulle popolazioni degli Stati della macro regione Sud-Sud:
Edo
Per Lo Stato di nel 2022 è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, i trasporti costieri e l'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre che alla distruzione di 5.161 acri di terreno52.
Il 29 agosto 2023 il sito di informazioni Vanguard riferiva che il governo dello Stato di Edo ha invitato i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi. In una dichiarazione rilasciata il Commissario per la Comunicazione e l'Orientamento, ha affermato che il governo dello Stato di Edo è stato informato Persona_58 che le autorità della diga di Lagdo della Repubblica del Camerun stanno rilasciando quantità modulate di acqua nel fiume Benue a causa delle inondazioni provocate dagli incessanti acquazzoni torrenziali. Le comunità allertate includono Agenebode nell'area di governo locale (LGA) di Etsako East, Anegbete nella LGA di Etsako Central e Illushi nella LGA di Esan South East, oltre ad aree fluviali nella Per LGA di nella LGA di Ovia North-East e nella LGA di Ovia South-West. Il governo dello Stato di si è impegnato Per_59 a fornire sostegno a coloro che verranno sfollati dalle loro case a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua provocato dallo straripamento del fiume Benue53.
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Sulla domanda di riconoscimento dello STATUS DI RIFUGIATO.
Nel caso di specie, all'esito della comparazione delle dichiarazioni rese dall'odierno istante in occasione delle audizioni del 6.11.2019 e del 21.08.2020, la Commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto offerto dal ricorrente, inficiato nella sua attendibilità da diversi aspetti di incoerenza, contraddizione e vaghezza.
Ebbene, ritiene il Collegio di condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità del racconto del ricorrente, il quale non induce a ritenere che la vicenda sia stata realmente vissuta, con ogni conseguenza in ordine all'accertamento del nesso causale tra la vicenda individuale riferita e il rischio rappresentato.
Ed invero, affinché l'onere probatorio possa ritenersi assolto, il richiedente deve svolgere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le dichiarazioni da lui rese devono risultare credibili, dettagliate, concordanti e sufficientemente corroborate dall'eventuale documentazione fornita. Le stesse dovranno altresì risultare coerenti con le informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese d'origine del richiedente reperite dall'Autorità esaminante, che dovrà tenere conto anche delle condizioni personali e delle obiettive difficoltà in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio Paese per salvaguardare la propria incolumità.
In particolare, questo Collegio ritiene che in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del D.lgs. n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di
“rifugiato” è riconosciuto “al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”
I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.251/2007, “a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese lo organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi”.
Il timore di subire persecuzioni o danni gravi, dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.
Per 53 Enogholase, Gabriel, Flooding: govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29 agosto 2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/fl -edo-govt-alerts-residents-to-relocate-to-higher-planes/. Ciò premesso, rileva il Collegio, che i fatti narrati dal richiedente non attengono manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 lett.A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007.
Sulla domanda di PROTEZIONE SUSSIDIARIA e la valutazione di credibilità del ricorrente.
Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.
Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D.lgs. n. 251/2007, “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
La definizione di danno grave è contenuta nel successivo art. 14 a norma del quale "sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare l'ambito di protezione offerta Per_60 dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato” - i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
E' quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Rispetto a queste ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che possa essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinatario, in caso di rimpatrio, di sanzioni come la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti.
Va sottolineato, inoltre, che la mancata o inadeguata tutela nel Paese d'origine per la risoluzione di controversie tra privati non può assurgere di per sé sola a causa idonea ad integrare la fattispecie del danno grave, risultando ciò, peraltro anche in contrasto col principio secondo il quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (consid. 26 della direttiva n.2004/83/CE). In particolare, questo Collegio osserva che il ricorrente, in sede di intervista dinanzi alla Commissione Territoriale, ha reso un racconto connotato, in più parti, da estrema superficialità e inverosimiglianza.
Così, quando l'intervistatore gli ha chiesto di parlare delle minacce che riceveva sia dalla matrigna che dai fratellastri, egli, genericamente, si è limitato ad affermare: “Quando mi volevano picchiare chiudevano mio padre dentro, mi legavano le mani e le gambe e lanciavano peperoncino addosso e mi lasciavano sotto il sole”. Quindi, l'intervistatore gli ha chiesto se suo padre cercava di opporsi in qualche maniera e, a tale domanda, il ricorrente ha risposto così: “Non poteva parlare. Era la moglie che gli diceva che cosa doveva fare. Era sempre per questa donna che non ho frequentato la scuola.” (cfr. pag. 5 verb. audiz.).
Parimenti, quando gli è stato chiesto di chiarire l'episodio in cui rischiò di essere ucciso per mano dei suoi fratellastri, il ricorrente, in maniera alquanto confusionaria, ha dichiarato quanto segue: “Una volta hanno provato ad uccidermi e hanno ucciso un'altra persona, sono andato in una casa in costruzione e sono rimasto lì per tre giorni. Quando sono uscito ho incontrato un altro che stava in macchina con i suoi amici e sono scappato. Sono riuscito a fuggire. Hanno visto uno dei miei amici e gli hanno detto che mi avrebbero ucciso.” (cfr. pag. 5 verb. audiz.).
Contraddittoria è da subito apparsa la parte di narrato relativa al trasferimento in un villaggio vicino a EN City;
il ricorrente, dapprima ha dichiarato che in quel luogo si sentiva protetto, mentre, subito dopo, ha affermato:
“Non ero al sicuro. … Mio fratello mi stava cercando. Lui è membro di un culto, se mi avesse cercato mi avrebbe trovato.” (cfr. pag. 6 verb. audiz.).
Infine, alquanto inverosimile si ritiene la parte di racconto relativa alla perseverante condotta minacciosa dei fratellastri nei suoi confronti, anche in seguito della rinuncia alla sua quota di eredità; a tal riguardo, il ricorrente, sollecitato dall'intervistatore a fornire una giustificazione di tale condotta, riferisce che “anche quando gli ho detto che non volevo più i beni, mi ha detto che voleva la mia vita.”, senza dare ulteriori spiegazioni (cfr. pag. 7 verb. audiz.).
Alla luce di quanto innanzi, considerata l'estrema genericità e inverosimiglianza del narrato reso dinanzi alla Commissione, si ritiene che il timore manifestato dal ricorrente in caso di rimpatrio, risulti del tutto sprovvisto di elementi oggettivi di riscontro esterno, sì da poterlo ritenere attuale e, quindi, meritevole di tutela.
Con riferimento al danno grave ex art. 14, lettera c), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (Cass., ord. n. 18130/2017).
Ed invero, con precipuo riferimento al diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgs. n. 251/2007, occorre rilevare che nella zona da cui proviene il ricorrente (Edo State - Nigeria), non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della misura richiesta, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d'interesse, come documentato attraverso le dettagliate COI di seguito riportate.
Pers Situazione della sicurezza nello Stato d Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel Delta del Niger54. La cosiddetta Black XE, uno dei cult più temuti attualmente attivi nel Delta del Niger, è stata fondata negli anni '70 presso l'Università di EN, nello Stato di Edo55. Lo Stato di Edo è altresì interessato dai conflitti tra pastori e agricoltori56, con il primo incidente di questa natura registrato nel 2015. Da allora, gli scontri tra agricoltori e pastori Fulani nello stato hanno provocato la perdita di vite umane e la distruzione di intere proprietà. I conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori57.
La violenza criminale, anch'essa particolarmente diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti58. Lo Stato è anche interessato dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership59. Infine, anche i rapimenti sono uno dei principali problemi di sicurezza nello Stato60. Lo Stato risulta inoltre interessato da violenze ed uccisioni a sfondo politico61.
Situazione sicurezza nel 2023 Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 58 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi62. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 52 eventi, che hanno causato la morte di 100 persone.63 Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano diversi episodi di violenza politica, di criminalità, di rapimenti, di scontri tra cultisti, di dispute e conflitti tra pastori Fulani e agricoltori, di scontri comunitari, e di violenza agita da vigilanti locali.
Situazione sicurezza nel 2024
Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024 quale periodo di riferimento, si ottengono 95 eventi di rilievo, che hanno causato 67 decessi64. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 57 eventi (scontri tra rapitori e agricoltori, rapimenti, linciaggi della folla, uccisioni rituali, scontri tra cultisti, scontri tra criminali e forze di sicurezza, episodi di violenza agita da viglianti locali) che hanno causato la morte di 14 persone.65 Tra questi, il 10 ottobre 2024, uno scontro tra pastori e agricoltori ha causato la morte di 15 Per_4 persone, il rapimento di un giovane ragazzo, rilasciato poi dai pastori dietro cauzione66.
Impatto sulla popolazione civile Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
Considerato quanto sopra, va rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
Sulla domanda di riconoscimento della PROTEZIONE UMANITARIA.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con
Government failures fuel escalating conflict between farmers and herders as death toll nears 4,000, 17 dicembre 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/press- release/2018/12/nigeria-government-failures-fuel-escalating-conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/. 57 Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#. 58 Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/# 59 in the Niger Delta (PIND Foundation), Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo Controparte_18 Controparte_19 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/# 60 in the Niger Delta (PIND Foundation), Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo Controparte_18 Controparte_19 2 delta-annual-conflict-report-january-decemb 61 in the Niger Delta (PIND Foundation), Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo Controparte_18 Controparte_19 2 delta-annual-conflict-report-january-decemb Per
62 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/ er/.
63 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, Edo State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1. Per
64 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 15 ottobre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/ex /.
65 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, Edo State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=43486&rang=2.
66 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=43486&rang=2 modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett. e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett. e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “è convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale;
per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019) a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea”(cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che
“quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico- giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un'emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa sicuramente in epoca antecedente all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
Per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente, giunto sul territorio nazionale nel giugno 2017, non ha provato di aver raggiunto, ad oggi, un buon grado di integrazione nel tessuto socio – lavorativo dell'ambiente in cui si trova a vivere, avendo prodotto solo un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato risalente al maggio 2022, senza null'altro documentare sia in ordine alle vicende relative a detto contratto (buste paga), sia in ordine all'evolversi del percorso integrativo intrapreso dal richiedente sul territorio nazionale.
Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità” (v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21).
Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, “non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”.
Ciò posto, va quindi espressa una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico della ricorrente, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine.
Pertanto, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, con riferimento al paese di origine, considerata la sua assenza di integrazione sul territorio nazionale, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio, che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne protezione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo, sono elementi che, considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese del giudizio
Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione in giudizio della CP_1
Commissione territoriale è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).
Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Caterina Stasi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Elena Di Noi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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