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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro ZI - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2193/2019, pubblicata il 25/11/2019,
emessa dal Tribunale di Avellino, iscritto al n.2816/2020 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 04.6.2024 e pendente
TRA
in persona del legale rapp.te p/t, Sig.ra , nata in Parte_1 Parte_2
Atripalda il 11/06/1979 e residente in Sturno (AV) alla Via delle Viti (CF
, che agisce anche in proprio, con sede legale in Frigento (AV) C.F._1
alla Via La Quarta 24 (P.Iva , rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Forgione P.IVA_1
( , giusta separata procura alle liti, PEC: C.F._2 Email_1
ove
[...]
-APPELLANTE-
[...
, in persona del Liquidatore, , C.F./P.I. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti, dall'avv. P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Alberto Ferretti (C.F. ), pec alberto ecavvo- C.F._3 Email_2
[... cati.
– CP_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. e con citazione notificata il 23.07.2020 ap- Parte_1 Parte_2
pellavano la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino nel proc. civ. n.
891/2018 del R.G. con la quale il Tribunale irpino accoglieva la domanda proposta da nei confronti di e della dichiarando la risoluzione CP_1 Parte_1 Pt_2
del contratto di fornitura stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta,
condannata anche al pagamento al risarcimento dei danni arrecati alla CP_1
quantificati in €. 30.000,00 oltre accessori e con condanna della e Parte_1 [...]
anche al pagamento delle spese di lite. Controparte_4
2. Tra le parti in causa era stipulato il 28.12.2015 un contratto per la fornitura di pasta fresca “gluten free”, sia convenzionale che biologica, con marchio “Agrain bio e
Vegan” prodotta da e per la commercializzazione di pasta fresca con- Parte_1
venzionale senza glutine, con marchio “le Valentine” di proprietà della Parte_1
con cadenza quindicinale.
lamentava l'inadempimento della CP_1 Parte_1
- per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte al punto 3 del contratto di fornitura:
“Il compratore deve previamente inviare a mezzo mail all'indirizzo vama-
l'ordine di acquisto per ogni singola consegna di prodotti che deve Email_3
intendersi a tutti gli effetti vincolante.
3.2. al momento della ricezione della suddetta mail il fornitore dovrà inviare a mezzo mail, entro 1 uno giorno lavorativo dalla data di rice-
zione dell'ordine di acquisto, la conferma dell'accettazione dello stesso, valutando il for-
nitore la sua effettiva capacità produttiva, unitamente alla fattura pro-forma e comuni-
cando altresì la data effettiva di partenza della merce dallo stabilimento di produzione.
Con la stessa tempistica il Fornitore dovrà comunicare altresì l'eventuale non est. Sandro ZI
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accettazione.” Il fornitore doveva altresì comunicare, ai sensi dell'art. 3.2, al compratore la data effettiva di partenza del prodotto dallo stabilimento di produzione.
- non aver inviato i d.d.t., con conseguente ritardo nella fatturazione del prodotto conse-
gnato. Infatti, i d.d.t. relativi alla consegna della merce da al traspor- Parte_1
tatore non venivano inviati ad con la conseguenza che quest'ultima non CP_1
poteva fatturare la merce ai propri clienti e doveva anticipare di tasca propria i pagamenti alla Parte_1
- aver provocato gravi problematiche alla produzione della pasta “Le Valentine” ed alla successiva commercializzazione, perché il prodotto manifestava muffe e gocce di acqua all'interno delle confezioni, tanto da doverlo ritirare dalla vendita.
- non aver utilizzato un codice ean per ciascun prodotto fornito, ma un unico codice per tutti i prodotti, al solo scopo di ottenere un risparmio di natura economica, ma così de-
terminando gravi difficoltà per singoli rivenditori nel gestire più prodotti (con un unico codice a barre).
- non aver messo in produzione con regolarità e nei termini pattuiti il raviolo di carne ed il tortellino.
3. in uno alla legale rapp.te p/t contestava la fonda- CP_5 Parte_2
tezza della pretesa attorea spiegando domanda riconvenzionale per la somma di €.
7.275,33 per il mancato pagamento delle fatture n. 70-82 e 93/2017, nonché €.
18.000,00 a titolo di risarcimento danni per la violazione del punto 5 del contratto di fornitura per non aver onorato le stesse fatture nei termini e modi indicati in tale norma contrattuale.
4. Il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza richiamando gli oneri pronatori ricadenti sulle parti, secondo il dictum della S.C., dalla sentenza a ss.uu n. 13533/2001 in poi,
che assegna al creditore di provare la fonte del suo diritto allegando l'inadempimento della controparte ed al debitore di dover dimostrare l'avvenuto adempimento, preci-
sando come non avesse rispettato detto onere avendo anzi l'attrice Parte_1
est. Sandro ZI
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introdotto in giudizio “consistenti e pregnanti elementi probatori a supporto della propria domanda”, costituiti dalla copiosa documentazione prodotta attestante le contestazioni mosse e dalla prova testimoniale espletata che confermava la presenza di muffa sui prodotti “ ” , la consegna omessa o con notevole ritardo o con merce dif- Parte_3
forme, senza rilasciare la referenza del e del raviolo di carne da parte della Parte_4
che a sua volta avrebbe dovuto riceverlo dalla l'utilizzo CP_1 Parte_1
del medesimo codice ean per una pluralità di tipologie di pasta.
Per I testi confermavano che o , i destinatari delle email si accredita- Persona_2
vano come referenti commerciali nell'ambito della ditta e che le inter- Parte_1
locuzioni commerciali intervenivano con normalità e continuità con loro.
Il Tribunale qualificava grave l'inadempimento e quantificava il danno in €. 30.000,00 in via equitativa non essendo stato fornito riscontro della quantificazione del pregiudizio ma non essendovi dubbio quanto all'esistenza del danno in termini di perdita di clien-
tela, minori profitti e vendite e rimborsi ai clienti per effetto dei prodotti avariati o non consegnati, di pregiudizio alla reputazione commerciale e della perdita di clientela.
La domanda riconvenzionale era rigettata perché la proponeva eccezione CP_1
di inadempimento e la convenuta si limitava solo a produrre le fatture, che non rivestono valore probatorio.
5. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte due motivi di gra- Parte_1
vame:
1) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie perché le parti avevano pattuito che il prodotto a proprio marchio “le Valentine” sarebbe stato spedito direttamente dal produttore al cliente finale, come risultante dai DDT nei quali il destinatario è la CP_1
[... ma la destinazione è, appunto, il cliente finale, fermo restando che la fatturazione andava emessa ad che raccoglieva solo gli ordini, perché l'attrice non vo- CP_1
leva assumersi i costi del trasporto e non aveva celle frigorifere per la conservazione.
L'appellante contestava l'ammissione della prova testimoniale, la valenza delle mail est. Sandro ZI
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intercorse, già contestate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, in-
viate ad un soggetto estraneo alla società convenuta, in mancanza delle quali non po-
teva ritenersi raggiunta la prova in riferimento alla contestazione delle presunte ina-
dempienze. Il giudice avrebbe dovuto considerare che la negli ultimi tre anni CP_1
della sua breve attività nessun bilancio depositava e che “per questo, sin dalla sua nascita, probabilmente era una società ad alto rischio.” non aveva mai con- CP_1
testato i presunti vizi del prodotto o altre inadempienze.
B) Illogicità ed arbitraria determinazione del risarcimento del danno determinato se-
condo equità; mancanza di motivazioni in merito;
assenza di ctu perché il giudice non specificava il criterio adottato per la quantificazione del risarcimento del danno e, nell'ap-
plicare il disposto dell'art. 1226 c.c., il giudice avrebbe dovuto indicare i criteri assunti a base del procedimento valutativo in mancanza del rispetto dell'onere della prova sul punto da parte di neppure indicando i bilanci che avrebbero potuto rilevare CP_1
il pregiudizio asseritamente subito. Non era disposta a tale fine neppure una CTU con-
tabile.
C) Ingiusto rigetto della domanda riconvenzionale l'appellante perché le fatture non erano state contestate a da parte di e la convenuta aveva chiesto l'ammis- CP_1
sione di prova orale, disattesa.
Così l'appellante concludeva: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
1) Nel merito riformare la Sentenza n. 2193/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, in
persona del Giudice Monocratico, Dr Giuseppe De Tullio, in data 22/11/2019, depositata
in data 25/11/2019, relativa al Proc. Civ. iscritto al N. 891/2018 RG A.C., per le causali
di cui in narrativa, e, per l'effetto,
2) respingere la domanda formulata in primo grado dall ed accogliere la do- CP_1
manda riconvenzionale proposta da in primo grado;
Parte_1
3) Il tutto, col favore delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio.
Domanda incidentale di sospensione della provvisoria esecuzione ex lege:
est. Sandro ZI
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stante il conclamato fumus boni iuris ed il conseguente periculum in mora in esito agli
effetti pregiudizievoli della eventuale esecuzione della gravata Sentenza, la Parte_5
in uno alla sua legale rapp.te p/t, Sig.ra , CHIEDONO Sospen-
[...] Parte_2
dersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della stessa, in mancanza, previa
le incombenze di legge, fissarsi l'udienza per la decisione della presente domanda inci-
dentale di sospensione e per l'effetto sospendersi l'efficacia esecutiva della Sentenza
appellata.”
6. si costituiva nel grado eccependo l'inammissibilità, Controparte_1
ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame.
L'inammissibilità derivava dalla mancata indicazione delle parti impugnate della sen-
tenza e nel merito l'appellato ribadiva la validità probatoria delle mail inviate dall'appel-
lata per un anno e mezzo sia a che alla soc. Controparte_6 Parte_1
senza mai essere contestate.
A ciò aggiungeva sia le chat prodotte agli atti (cfr. doc. 14, doc. 23, doc. 23 bis, doc.
31, doc. 31A, doc. 31 B. doc. 31C, doc. 31 D, doc. 39, doc. 51, doc. 52 doc.53) che le innumerevoli note di credito e fatture di storno emesse dall'appellante per le varie pro-
blematiche del prodotto. Ribadiva le risultanze della prova per testi espletata.
In merito al secondo motivo di appello evidenziava come il giudice avesse motivato sui criteri seguiti per la quantificazione del pregiudizio.
Le fatture della convenuta erano contestate dalla nei propri scritti difensivi CP_1
opponendo l'eccezione di inadempimento.
Così l'appellata concludeva: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di fondamento giuri-
dico e fattuale l'appello proposto dalla soc. e dalla sig.ra Parte_1 CP_4
sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società avverso la sen-
[...]
tenza n. 2193/2019 del Tribunale di Avellino;
est. Sandro ZI
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- dichiarare inammissibile e comunque respingere la istanza inibitoria di cui all'atto di
appello per i motivi sopra esposti.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difen-
sive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario iva e cap come per legge.
L'Avv. A. Ferretti dichiarandosi antistatario chiede ai sensi dell'art. 93 cpc la distrazione
delle spese.”
7. La Corte, con ordinanza del 28.12.20 rigettava la formulata istanza di sospen-
sione dell'esecutività della sentenza appellata “ considerato, infatti, che le censure sol-
levate non appaiono dotate di fumus, atteso che la sentenza gravata risulta coerente
con il materiale istruttorio disponibile, né presenta evidenti profili di errore, anche in
punto di liqui-dazione equitativa del danno;
nè sono addotti specifici elementi a sostegno
del periculum…” e, all'udienza del 04 giugno 2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
8. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e est. Sandro ZI
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la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. Giudica il primo motivo di appello infondato perché non condivisibili sono le con-
testazioni inerenti la valenza delle mail ordinarie, motivate dal mancato invio alla società
o alla legale rappresentante, ed in nulla rileva ai fini processuali la qualifica ad alto o basso rischio della società attrice, che l'appellante in più occasioni menziona. Tale ul-
timo aspetto, difatti, è di natura esclusivamente commerciale e non incide sulla sussi-
stenza dei diritti azionati.
Dalla prova per testi espletata e richiamata nella sentenza di primo grado, ed in partico-
lare dalle deposizioni di e , emerge come l'interlocu- Testimone_1 Testimone_2
Per tore delle mail fossero o che regolarmente replicavano per conto Persona_2
della società che, oltretutto, era destinataria spesso della mail per conoscenza all'indi-
rizzo (ad esempio mail nn. 13 e 24 dei documenti prodotti dall'ap- Email_4
pellato). I certamente esprimevano il punto di vista della società nelle que- Per_2
stioni sollevate e la convenuta ratificava il loro operato dando seguito alle istruzioni.
Le mail inviate, a fronte della generica contestazione cumulativamente formulata, non risultano inficiate quanto alla loro integrità ed immodificabilità e la prova per testi esple-
tata confermava che l'interlocutore era l'addetto dell'azienda e la S.C., con la sentenza n. 14046/2024 precisa come, in tal caso, le email costituiscano prova scritta anche in mancanza di sottoscrizione certificata.
Le caratteristiche oggettive della mail, la loro tempistica, l'oggetto, gli interlocutori, i rife-
rimenti all'oggetto delle forniture, ne confermano la riferibilità al rapporto commerciale in esame e, in definitiva, la loro attendibilità come prova.
10. Il secondo motivo di gravame è fondato in parte. L'appellante non contesta l'av-
venuta liquidazione del danno in via equitativa e quindi tale aspetto non è oggetto della est. Sandro ZI
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disamina in appello, ma i criteri adottati per la quantificazione del risarcimento che il giudice adotta in virtù degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. ed è espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ.. La liquidazione equitativa del danno dà luogo non già ad un giudizio di equità giudiziale correttiva od integrativa, che non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già
assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e colma solo le lacune nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Il giudice nell'impugnata sentenza chiaramente enunciava le voci di danno certamente patite, nella specie indicate nel periodo nel corso del quale il danno si veri-
ficava, quasi due anni, in termini di perdita di clientela, minori profitti e vendite e rimborsi ai clienti nonché danno alla propria reputazione commerciale e della perdita di clientela.
Il giudice procedeva ad una liquidazione omnia comprensiva totalmente liquidando €.
30.000,00 senza altro aggiungere e la Corte, sul punto, concorda con l'appellante nel ritenere che sarebbe stata necessaria una descrizione meno sommaria in sentenza ed una liquidazione meno onerosa. La Corte constata come ad esaminare analiticamente le vari voci di danno ed la quantità minima di fornitura prevista in contratto, kg. 500 (art.
3.4 del contratto), ai prezzi indicati nel medesimo contratto validi tra le parti (tra i 6,30
al chilo ad €. 10,60, a seconda dei prodotti) il danno sia stato liquidato in misura ecce-
siva. La mancata vendita doveva essere pari a circa 6-7.000,00 euro annui con un rica-
rico, nei confronti del cliente finale, presumibilmente nell'ordine del 20/30%, cioè di circa due o tre mila euro l'anno. L'attrice, sul punto, non dimostrava un pregiudizio maggiore e la Corte ritiene equo liquidare, in punto di minori profitti per quasi due anni, in virtù di quanto esposto, €. 5.000,00. Il danno da perdita di clientela non era provata nel suo ammontare che non poteva essere presunto;
i rimborsi ai clienti, in quanto tali erano dal punto di vista finanziario nulli, perché un rimborso annulla un precedente incasso, ed il est. Sandro ZI
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danno alla reputazione commerciale avrebbe chiesto che l'attore quantificasse il proprio complessivo fatturato così da comprendere l'entità degli affari e comprendere l'effettivo pregiudizio in termini percentuali. Il danno certamente sussisteva ma tuttavia doveva essere considerato come lo stesso attore avesse affermato di lavorare per commercia-
lizzare i soli prodotti della società convenuta ed il danno fosse quindi limitato alla con-
trazione di un giro d'affari ben limitato. Tanto consente in via equitativa di riconoscere un danno da reputazione commerciale ridotto, stante l'altrettanto minimo “peso” azien-
dale, che la Corte ritiene equo indicare in ulteriori €. 5.000,00, per un totale di €.
10.000,00.
11. Il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la riforma della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale è infondato aderendo la Corte alle ragioni a tal riguardo esposte dal giudice di primo grado. Le fatture azionate erano con-
testate, il debitore aveva promosso la fondata eccezione di inadempimento e parte creditrice, in tal caso tenuta alla prova dell'esistenza e validità del titolo azionato, nulla dimostrava in proposito. Il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria in primo grado in nulla rilevava stante la sua mancata riproposizione in appello che ne comportava rinuncia.
12. La sentenza impugnata, in sintesi, deve essere confermata nei capi 1), 2) e 4) di accoglimento della domanda attorea, dichiarazione di risoluzione del contratto per ina-
dempimento della convenuta e rigetto della domanda riconvenzionale e riformata per il resto.
13. Dal limitato accoglimento del gravame deriva la necessità di rideterminare le spese di lite. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022 precisano come vi possa essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda est. Sandro ZI
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proposta, accolta solo parzialmente. In caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado è poi costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impu-
gnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n.
6259); la modifica alla sentenza di primo grado non muta il giudizio sulla soccombenza del convenuto con la conseguenza di dover confermare la sua condanna al pagamento delle spese di lite anche in appello con, tuttavia una parziale compensazione, del 30%
del totale, in considerazione della riduzione della pretesa. L'importo liquidato per spese
è indicato in una somma prossima ai minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p/t e da avverso la sentenza n. 2193/2019, Parte_2
pubblicata il 25/11/2019, emessa dal Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanta parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitatamente ai capi 3) e 5), condanna e , in solido, al risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno in favore di che liquida in €. 10.000,00 oltre interessi legali dal CP_1
05.2.2018 sino all'effettivo pagamento. Condanna gli appellanti al pagamento delle est. Sandro ZI
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spese di lite, distratte in favore dell'avv. Alberto Ferretti, quantificate, previa compensa-
zione del 30%, in €.2.000,00 per competenze oltre €. 670,00 per esborsi, spese gene-
rali, iva e cpa per il primo grado, ed €.2.200,00 per competenze spese generali, iva e cpa per l'appello.
Così deciso il 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro ZI dr. Pasquale Maria Cristiano
est. Sandro ZI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro ZI - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2193/2019, pubblicata il 25/11/2019,
emessa dal Tribunale di Avellino, iscritto al n.2816/2020 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 04.6.2024 e pendente
TRA
in persona del legale rapp.te p/t, Sig.ra , nata in Parte_1 Parte_2
Atripalda il 11/06/1979 e residente in Sturno (AV) alla Via delle Viti (CF
, che agisce anche in proprio, con sede legale in Frigento (AV) C.F._1
alla Via La Quarta 24 (P.Iva , rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Forgione P.IVA_1
( , giusta separata procura alle liti, PEC: C.F._2 Email_1
ove
[...]
-APPELLANTE-
[...
, in persona del Liquidatore, , C.F./P.I. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti versata in atti, dall'avv. P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
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Alberto Ferretti (C.F. ), pec alberto ecavvo- C.F._3 Email_2
[... cati.
– CP_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. e con citazione notificata il 23.07.2020 ap- Parte_1 Parte_2
pellavano la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino nel proc. civ. n.
891/2018 del R.G. con la quale il Tribunale irpino accoglieva la domanda proposta da nei confronti di e della dichiarando la risoluzione CP_1 Parte_1 Pt_2
del contratto di fornitura stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta,
condannata anche al pagamento al risarcimento dei danni arrecati alla CP_1
quantificati in €. 30.000,00 oltre accessori e con condanna della e Parte_1 [...]
anche al pagamento delle spese di lite. Controparte_4
2. Tra le parti in causa era stipulato il 28.12.2015 un contratto per la fornitura di pasta fresca “gluten free”, sia convenzionale che biologica, con marchio “Agrain bio e
Vegan” prodotta da e per la commercializzazione di pasta fresca con- Parte_1
venzionale senza glutine, con marchio “le Valentine” di proprietà della Parte_1
con cadenza quindicinale.
lamentava l'inadempimento della CP_1 Parte_1
- per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte al punto 3 del contratto di fornitura:
“Il compratore deve previamente inviare a mezzo mail all'indirizzo vama-
l'ordine di acquisto per ogni singola consegna di prodotti che deve Email_3
intendersi a tutti gli effetti vincolante.
3.2. al momento della ricezione della suddetta mail il fornitore dovrà inviare a mezzo mail, entro 1 uno giorno lavorativo dalla data di rice-
zione dell'ordine di acquisto, la conferma dell'accettazione dello stesso, valutando il for-
nitore la sua effettiva capacità produttiva, unitamente alla fattura pro-forma e comuni-
cando altresì la data effettiva di partenza della merce dallo stabilimento di produzione.
Con la stessa tempistica il Fornitore dovrà comunicare altresì l'eventuale non est. Sandro ZI
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
accettazione.” Il fornitore doveva altresì comunicare, ai sensi dell'art. 3.2, al compratore la data effettiva di partenza del prodotto dallo stabilimento di produzione.
- non aver inviato i d.d.t., con conseguente ritardo nella fatturazione del prodotto conse-
gnato. Infatti, i d.d.t. relativi alla consegna della merce da al traspor- Parte_1
tatore non venivano inviati ad con la conseguenza che quest'ultima non CP_1
poteva fatturare la merce ai propri clienti e doveva anticipare di tasca propria i pagamenti alla Parte_1
- aver provocato gravi problematiche alla produzione della pasta “Le Valentine” ed alla successiva commercializzazione, perché il prodotto manifestava muffe e gocce di acqua all'interno delle confezioni, tanto da doverlo ritirare dalla vendita.
- non aver utilizzato un codice ean per ciascun prodotto fornito, ma un unico codice per tutti i prodotti, al solo scopo di ottenere un risparmio di natura economica, ma così de-
terminando gravi difficoltà per singoli rivenditori nel gestire più prodotti (con un unico codice a barre).
- non aver messo in produzione con regolarità e nei termini pattuiti il raviolo di carne ed il tortellino.
3. in uno alla legale rapp.te p/t contestava la fonda- CP_5 Parte_2
tezza della pretesa attorea spiegando domanda riconvenzionale per la somma di €.
7.275,33 per il mancato pagamento delle fatture n. 70-82 e 93/2017, nonché €.
18.000,00 a titolo di risarcimento danni per la violazione del punto 5 del contratto di fornitura per non aver onorato le stesse fatture nei termini e modi indicati in tale norma contrattuale.
4. Il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza richiamando gli oneri pronatori ricadenti sulle parti, secondo il dictum della S.C., dalla sentenza a ss.uu n. 13533/2001 in poi,
che assegna al creditore di provare la fonte del suo diritto allegando l'inadempimento della controparte ed al debitore di dover dimostrare l'avvenuto adempimento, preci-
sando come non avesse rispettato detto onere avendo anzi l'attrice Parte_1
est. Sandro ZI
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introdotto in giudizio “consistenti e pregnanti elementi probatori a supporto della propria domanda”, costituiti dalla copiosa documentazione prodotta attestante le contestazioni mosse e dalla prova testimoniale espletata che confermava la presenza di muffa sui prodotti “ ” , la consegna omessa o con notevole ritardo o con merce dif- Parte_3
forme, senza rilasciare la referenza del e del raviolo di carne da parte della Parte_4
che a sua volta avrebbe dovuto riceverlo dalla l'utilizzo CP_1 Parte_1
del medesimo codice ean per una pluralità di tipologie di pasta.
Per I testi confermavano che o , i destinatari delle email si accredita- Persona_2
vano come referenti commerciali nell'ambito della ditta e che le inter- Parte_1
locuzioni commerciali intervenivano con normalità e continuità con loro.
Il Tribunale qualificava grave l'inadempimento e quantificava il danno in €. 30.000,00 in via equitativa non essendo stato fornito riscontro della quantificazione del pregiudizio ma non essendovi dubbio quanto all'esistenza del danno in termini di perdita di clien-
tela, minori profitti e vendite e rimborsi ai clienti per effetto dei prodotti avariati o non consegnati, di pregiudizio alla reputazione commerciale e della perdita di clientela.
La domanda riconvenzionale era rigettata perché la proponeva eccezione CP_1
di inadempimento e la convenuta si limitava solo a produrre le fatture, che non rivestono valore probatorio.
5. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte due motivi di gra- Parte_1
vame:
1) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie perché le parti avevano pattuito che il prodotto a proprio marchio “le Valentine” sarebbe stato spedito direttamente dal produttore al cliente finale, come risultante dai DDT nei quali il destinatario è la CP_1
[... ma la destinazione è, appunto, il cliente finale, fermo restando che la fatturazione andava emessa ad che raccoglieva solo gli ordini, perché l'attrice non vo- CP_1
leva assumersi i costi del trasporto e non aveva celle frigorifere per la conservazione.
L'appellante contestava l'ammissione della prova testimoniale, la valenza delle mail est. Sandro ZI
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intercorse, già contestate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, in-
viate ad un soggetto estraneo alla società convenuta, in mancanza delle quali non po-
teva ritenersi raggiunta la prova in riferimento alla contestazione delle presunte ina-
dempienze. Il giudice avrebbe dovuto considerare che la negli ultimi tre anni CP_1
della sua breve attività nessun bilancio depositava e che “per questo, sin dalla sua nascita, probabilmente era una società ad alto rischio.” non aveva mai con- CP_1
testato i presunti vizi del prodotto o altre inadempienze.
B) Illogicità ed arbitraria determinazione del risarcimento del danno determinato se-
condo equità; mancanza di motivazioni in merito;
assenza di ctu perché il giudice non specificava il criterio adottato per la quantificazione del risarcimento del danno e, nell'ap-
plicare il disposto dell'art. 1226 c.c., il giudice avrebbe dovuto indicare i criteri assunti a base del procedimento valutativo in mancanza del rispetto dell'onere della prova sul punto da parte di neppure indicando i bilanci che avrebbero potuto rilevare CP_1
il pregiudizio asseritamente subito. Non era disposta a tale fine neppure una CTU con-
tabile.
C) Ingiusto rigetto della domanda riconvenzionale l'appellante perché le fatture non erano state contestate a da parte di e la convenuta aveva chiesto l'ammis- CP_1
sione di prova orale, disattesa.
Così l'appellante concludeva: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
1) Nel merito riformare la Sentenza n. 2193/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, in
persona del Giudice Monocratico, Dr Giuseppe De Tullio, in data 22/11/2019, depositata
in data 25/11/2019, relativa al Proc. Civ. iscritto al N. 891/2018 RG A.C., per le causali
di cui in narrativa, e, per l'effetto,
2) respingere la domanda formulata in primo grado dall ed accogliere la do- CP_1
manda riconvenzionale proposta da in primo grado;
Parte_1
3) Il tutto, col favore delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio.
Domanda incidentale di sospensione della provvisoria esecuzione ex lege:
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stante il conclamato fumus boni iuris ed il conseguente periculum in mora in esito agli
effetti pregiudizievoli della eventuale esecuzione della gravata Sentenza, la Parte_5
in uno alla sua legale rapp.te p/t, Sig.ra , CHIEDONO Sospen-
[...] Parte_2
dersi, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della stessa, in mancanza, previa
le incombenze di legge, fissarsi l'udienza per la decisione della presente domanda inci-
dentale di sospensione e per l'effetto sospendersi l'efficacia esecutiva della Sentenza
appellata.”
6. si costituiva nel grado eccependo l'inammissibilità, Controparte_1
ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del gravame.
L'inammissibilità derivava dalla mancata indicazione delle parti impugnate della sen-
tenza e nel merito l'appellato ribadiva la validità probatoria delle mail inviate dall'appel-
lata per un anno e mezzo sia a che alla soc. Controparte_6 Parte_1
senza mai essere contestate.
A ciò aggiungeva sia le chat prodotte agli atti (cfr. doc. 14, doc. 23, doc. 23 bis, doc.
31, doc. 31A, doc. 31 B. doc. 31C, doc. 31 D, doc. 39, doc. 51, doc. 52 doc.53) che le innumerevoli note di credito e fatture di storno emesse dall'appellante per le varie pro-
blematiche del prodotto. Ribadiva le risultanze della prova per testi espletata.
In merito al secondo motivo di appello evidenziava come il giudice avesse motivato sui criteri seguiti per la quantificazione del pregiudizio.
Le fatture della convenuta erano contestate dalla nei propri scritti difensivi CP_1
opponendo l'eccezione di inadempimento.
Così l'appellata concludeva: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di fondamento giuri-
dico e fattuale l'appello proposto dalla soc. e dalla sig.ra Parte_1 CP_4
sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società avverso la sen-
[...]
tenza n. 2193/2019 del Tribunale di Avellino;
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- dichiarare inammissibile e comunque respingere la istanza inibitoria di cui all'atto di
appello per i motivi sopra esposti.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difen-
sive del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario iva e cap come per legge.
L'Avv. A. Ferretti dichiarandosi antistatario chiede ai sensi dell'art. 93 cpc la distrazione
delle spese.”
7. La Corte, con ordinanza del 28.12.20 rigettava la formulata istanza di sospen-
sione dell'esecutività della sentenza appellata “ considerato, infatti, che le censure sol-
levate non appaiono dotate di fumus, atteso che la sentenza gravata risulta coerente
con il materiale istruttorio disponibile, né presenta evidenti profili di errore, anche in
punto di liqui-dazione equitativa del danno;
nè sono addotti specifici elementi a sostegno
del periculum…” e, all'udienza del 04 giugno 2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
8. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e est. Sandro ZI
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la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. Giudica il primo motivo di appello infondato perché non condivisibili sono le con-
testazioni inerenti la valenza delle mail ordinarie, motivate dal mancato invio alla società
o alla legale rappresentante, ed in nulla rileva ai fini processuali la qualifica ad alto o basso rischio della società attrice, che l'appellante in più occasioni menziona. Tale ul-
timo aspetto, difatti, è di natura esclusivamente commerciale e non incide sulla sussi-
stenza dei diritti azionati.
Dalla prova per testi espletata e richiamata nella sentenza di primo grado, ed in partico-
lare dalle deposizioni di e , emerge come l'interlocu- Testimone_1 Testimone_2
Per tore delle mail fossero o che regolarmente replicavano per conto Persona_2
della società che, oltretutto, era destinataria spesso della mail per conoscenza all'indi-
rizzo (ad esempio mail nn. 13 e 24 dei documenti prodotti dall'ap- Email_4
pellato). I certamente esprimevano il punto di vista della società nelle que- Per_2
stioni sollevate e la convenuta ratificava il loro operato dando seguito alle istruzioni.
Le mail inviate, a fronte della generica contestazione cumulativamente formulata, non risultano inficiate quanto alla loro integrità ed immodificabilità e la prova per testi esple-
tata confermava che l'interlocutore era l'addetto dell'azienda e la S.C., con la sentenza n. 14046/2024 precisa come, in tal caso, le email costituiscano prova scritta anche in mancanza di sottoscrizione certificata.
Le caratteristiche oggettive della mail, la loro tempistica, l'oggetto, gli interlocutori, i rife-
rimenti all'oggetto delle forniture, ne confermano la riferibilità al rapporto commerciale in esame e, in definitiva, la loro attendibilità come prova.
10. Il secondo motivo di gravame è fondato in parte. L'appellante non contesta l'av-
venuta liquidazione del danno in via equitativa e quindi tale aspetto non è oggetto della est. Sandro ZI
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disamina in appello, ma i criteri adottati per la quantificazione del risarcimento che il giudice adotta in virtù degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. ed è espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ.. La liquidazione equitativa del danno dà luogo non già ad un giudizio di equità giudiziale correttiva od integrativa, che non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già
assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e colma solo le lacune nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. Il giudice nell'impugnata sentenza chiaramente enunciava le voci di danno certamente patite, nella specie indicate nel periodo nel corso del quale il danno si veri-
ficava, quasi due anni, in termini di perdita di clientela, minori profitti e vendite e rimborsi ai clienti nonché danno alla propria reputazione commerciale e della perdita di clientela.
Il giudice procedeva ad una liquidazione omnia comprensiva totalmente liquidando €.
30.000,00 senza altro aggiungere e la Corte, sul punto, concorda con l'appellante nel ritenere che sarebbe stata necessaria una descrizione meno sommaria in sentenza ed una liquidazione meno onerosa. La Corte constata come ad esaminare analiticamente le vari voci di danno ed la quantità minima di fornitura prevista in contratto, kg. 500 (art.
3.4 del contratto), ai prezzi indicati nel medesimo contratto validi tra le parti (tra i 6,30
al chilo ad €. 10,60, a seconda dei prodotti) il danno sia stato liquidato in misura ecce-
siva. La mancata vendita doveva essere pari a circa 6-7.000,00 euro annui con un rica-
rico, nei confronti del cliente finale, presumibilmente nell'ordine del 20/30%, cioè di circa due o tre mila euro l'anno. L'attrice, sul punto, non dimostrava un pregiudizio maggiore e la Corte ritiene equo liquidare, in punto di minori profitti per quasi due anni, in virtù di quanto esposto, €. 5.000,00. Il danno da perdita di clientela non era provata nel suo ammontare che non poteva essere presunto;
i rimborsi ai clienti, in quanto tali erano dal punto di vista finanziario nulli, perché un rimborso annulla un precedente incasso, ed il est. Sandro ZI
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danno alla reputazione commerciale avrebbe chiesto che l'attore quantificasse il proprio complessivo fatturato così da comprendere l'entità degli affari e comprendere l'effettivo pregiudizio in termini percentuali. Il danno certamente sussisteva ma tuttavia doveva essere considerato come lo stesso attore avesse affermato di lavorare per commercia-
lizzare i soli prodotti della società convenuta ed il danno fosse quindi limitato alla con-
trazione di un giro d'affari ben limitato. Tanto consente in via equitativa di riconoscere un danno da reputazione commerciale ridotto, stante l'altrettanto minimo “peso” azien-
dale, che la Corte ritiene equo indicare in ulteriori €. 5.000,00, per un totale di €.
10.000,00.
11. Il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la riforma della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale è infondato aderendo la Corte alle ragioni a tal riguardo esposte dal giudice di primo grado. Le fatture azionate erano con-
testate, il debitore aveva promosso la fondata eccezione di inadempimento e parte creditrice, in tal caso tenuta alla prova dell'esistenza e validità del titolo azionato, nulla dimostrava in proposito. Il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria in primo grado in nulla rilevava stante la sua mancata riproposizione in appello che ne comportava rinuncia.
12. La sentenza impugnata, in sintesi, deve essere confermata nei capi 1), 2) e 4) di accoglimento della domanda attorea, dichiarazione di risoluzione del contratto per ina-
dempimento della convenuta e rigetto della domanda riconvenzionale e riformata per il resto.
13. Dal limitato accoglimento del gravame deriva la necessità di rideterminare le spese di lite. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022 precisano come vi possa essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda est. Sandro ZI
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proposta, accolta solo parzialmente. In caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado è poi costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impu-
gnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n.
6259); la modifica alla sentenza di primo grado non muta il giudizio sulla soccombenza del convenuto con la conseguenza di dover confermare la sua condanna al pagamento delle spese di lite anche in appello con, tuttavia una parziale compensazione, del 30%
del totale, in considerazione della riduzione della pretesa. L'importo liquidato per spese
è indicato in una somma prossima ai minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p/t e da avverso la sentenza n. 2193/2019, Parte_2
pubblicata il 25/11/2019, emessa dal Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanta parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitatamente ai capi 3) e 5), condanna e , in solido, al risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno in favore di che liquida in €. 10.000,00 oltre interessi legali dal CP_1
05.2.2018 sino all'effettivo pagamento. Condanna gli appellanti al pagamento delle est. Sandro ZI
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spese di lite, distratte in favore dell'avv. Alberto Ferretti, quantificate, previa compensa-
zione del 30%, in €.2.000,00 per competenze oltre €. 670,00 per esborsi, spese gene-
rali, iva e cpa per il primo grado, ed €.2.200,00 per competenze spese generali, iva e cpa per l'appello.
Così deciso il 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro ZI dr. Pasquale Maria Cristiano
est. Sandro ZI
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