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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1672.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Manzillo, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Agostino Di Feo, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.03.24, il ricorrente in epigrafe ha esposto: avendo subito un infortunio sul lavoro in data 09.09.1992, risultava titolare di rendita mensile Inail n. 00617685 a decorrere dal 24.02.1993; la prestazione veniva riconosciuta in virtù delle seguenti minorazioni accertate a carattere permanente: “perdita anatomica fge ungueale del mignolo e di 1/2 fge intermedia anulare e medio con mononi dismorfici, leggermente distrofici, ipomobili mano sx in destrimane” come da certificazione INAIL del 20.12.2023; essendo altresì affetto da ulteriori e diverse patologie veniva riconosciuto titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.10.2020; tale prestazione di carattere previdenziale veniva concessa in considerazione della CTU espletata nel corso del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante RG.3965/22, diretto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; il consulente tecnico d'ufficio nominato nel suddetto giudizio Dott.ssa Per_1 nell'elaborato peritale affermava che: “la capacità lavorativa del sig. Parte_1
in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali ai sensi dell'art.1
[...] legge 222/84 è ridotta in modo permanente a meno di un terzo per le seguenti patologie: Esiti di erniectomia e discectomia L5 S1 dx, impianto di neurostimolatore midollare in paziente con dolore cronico da ernia discale, Epatopatia HCV”; in data 21.03.2023 il Giudice Dott.ssa Molinario emetteva Decreto di Omologa in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; l' in data 27 aprile provvedeva a liquidare l'assegno ordinario di invalidità così CP_1 come riconosciuto dal Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza dal 01.10.2020, operando tuttavia in maniera illegittima delle trattenute ai sensi dell'art. 1 c. 43 L.335/95; tali trattenute venivano operate, presumibilmente, in quanto ritenute incumulabili le due prestazioni di cui risultava titolare il ricorrente ovvero la rendita mensile Inail e l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84; tuttavia, le suddette prestazioni venivano riconosciute per eventi invalidanti differenti e pertanto non potevano essere oggetto di alcuna valutazione di incumulabilità; avverso la suddetta comunicazione di liquidazione del 27 aprile 2023, il ricorrente in data 29 giugno 2023 presentava presso il competente Comitato Provinciale ricorso CP_1 amministrativo, senza alcun esito, integrandosi, così, gli estremi del silenzio rigetto ex art.47, secondo comma del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “...dichiarare la totale cumulabilità delle prestazioni di cui beneficia il ricorrente sig. ovvero assegno ordinario di Parte_1 invalidità e rendita mensile Inail senza che operi alcuna trattenuta;
Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica come in atti CP_1 alla corresponsione in favore dello stesso delle relative somme indebitamente trattenute ai sensi dell'art. 1 c.43 L.335/95, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.”, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione. Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha rilevato che il ricorrente, operaio metalmeccanico addetto alla catena di montaggio, giammai avrebbe potuto raggiungere la soglia di invalidità necessaria per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84 senza la valutazione degli esiti invalidanti derivanti da infortunio sul lavoro alla mano sinistra. Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 co. 43 della l. n. 335/95 dispone “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. Sostiene l' che il ricorrente, operaio metalmeccanico addetto alla catena di CP_1 montaggio, giammai avrebbe potuto raggiungere la soglia di invalidità necessaria per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84 senza la valutazione degli esiti invalidanti derivanti da infortunio sul lavoro alla mano sinistra. Tale assunto non può essere condiviso non trovando alcun riscontro nella documentazione medica versata in atti. Invero, nella CTU versata in atti ed espletata al fine del riconoscimento del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità, l'ausiliario del giudice ha formulato la seguente diagnosi: • Esiti di erniectomia e discectomia L5 S1 dx, impianto di neurostimolatore midollare in paziente con dolore cronico da ernia discale • Epatopatia HCV+. Alla luce di tali patologie ha ritenuto che la capacità lavorativa del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1 professionali ai sensi dell'art.1 legge 222/84 fosse ridotta in modo permanente a meno di un terzo, dalla data della domanda amministrativa. Non risulta pertanto essere stata presa in considerazione la menomazione dell'arto, riconosciuta dall'Inail ai fini della rendita. In definitiva, va dichiarata la cumulabilità delle prestazioni di cui beneficia il ricorrente sig. ovvero assegno ordinario di invalidità e rendita Parte_1 mensile Inail senza che operi alcuna trattenuta, con consequenziale condanna dell' alla corresponsione in favore dello stesso delle relative somme CP_1 indebitamente trattenute ai sensi dell'art. 1 c.43 L.335/95, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali come per legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a cumulare l'assegno ordinario di invalidità e la rendita mensile Inail e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore CP_1 dello stesso delle relative somme trattenute, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 16.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1672.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Manzillo, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Agostino Di Feo, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.03.24, il ricorrente in epigrafe ha esposto: avendo subito un infortunio sul lavoro in data 09.09.1992, risultava titolare di rendita mensile Inail n. 00617685 a decorrere dal 24.02.1993; la prestazione veniva riconosciuta in virtù delle seguenti minorazioni accertate a carattere permanente: “perdita anatomica fge ungueale del mignolo e di 1/2 fge intermedia anulare e medio con mononi dismorfici, leggermente distrofici, ipomobili mano sx in destrimane” come da certificazione INAIL del 20.12.2023; essendo altresì affetto da ulteriori e diverse patologie veniva riconosciuto titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.10.2020; tale prestazione di carattere previdenziale veniva concessa in considerazione della CTU espletata nel corso del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante RG.3965/22, diretto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; il consulente tecnico d'ufficio nominato nel suddetto giudizio Dott.ssa Per_1 nell'elaborato peritale affermava che: “la capacità lavorativa del sig. Parte_1
in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali ai sensi dell'art.1
[...] legge 222/84 è ridotta in modo permanente a meno di un terzo per le seguenti patologie: Esiti di erniectomia e discectomia L5 S1 dx, impianto di neurostimolatore midollare in paziente con dolore cronico da ernia discale, Epatopatia HCV”; in data 21.03.2023 il Giudice Dott.ssa Molinario emetteva Decreto di Omologa in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; l' in data 27 aprile provvedeva a liquidare l'assegno ordinario di invalidità così CP_1 come riconosciuto dal Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza dal 01.10.2020, operando tuttavia in maniera illegittima delle trattenute ai sensi dell'art. 1 c. 43 L.335/95; tali trattenute venivano operate, presumibilmente, in quanto ritenute incumulabili le due prestazioni di cui risultava titolare il ricorrente ovvero la rendita mensile Inail e l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84; tuttavia, le suddette prestazioni venivano riconosciute per eventi invalidanti differenti e pertanto non potevano essere oggetto di alcuna valutazione di incumulabilità; avverso la suddetta comunicazione di liquidazione del 27 aprile 2023, il ricorrente in data 29 giugno 2023 presentava presso il competente Comitato Provinciale ricorso CP_1 amministrativo, senza alcun esito, integrandosi, così, gli estremi del silenzio rigetto ex art.47, secondo comma del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “...dichiarare la totale cumulabilità delle prestazioni di cui beneficia il ricorrente sig. ovvero assegno ordinario di Parte_1 invalidità e rendita mensile Inail senza che operi alcuna trattenuta;
Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica come in atti CP_1 alla corresponsione in favore dello stesso delle relative somme indebitamente trattenute ai sensi dell'art. 1 c.43 L.335/95, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.”, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione. Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha rilevato che il ricorrente, operaio metalmeccanico addetto alla catena di montaggio, giammai avrebbe potuto raggiungere la soglia di invalidità necessaria per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84 senza la valutazione degli esiti invalidanti derivanti da infortunio sul lavoro alla mano sinistra. Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 co. 43 della l. n. 335/95 dispone “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. Sostiene l' che il ricorrente, operaio metalmeccanico addetto alla catena di CP_1 montaggio, giammai avrebbe potuto raggiungere la soglia di invalidità necessaria per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84 senza la valutazione degli esiti invalidanti derivanti da infortunio sul lavoro alla mano sinistra. Tale assunto non può essere condiviso non trovando alcun riscontro nella documentazione medica versata in atti. Invero, nella CTU versata in atti ed espletata al fine del riconoscimento del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità, l'ausiliario del giudice ha formulato la seguente diagnosi: • Esiti di erniectomia e discectomia L5 S1 dx, impianto di neurostimolatore midollare in paziente con dolore cronico da ernia discale • Epatopatia HCV+. Alla luce di tali patologie ha ritenuto che la capacità lavorativa del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini Parte_1 professionali ai sensi dell'art.1 legge 222/84 fosse ridotta in modo permanente a meno di un terzo, dalla data della domanda amministrativa. Non risulta pertanto essere stata presa in considerazione la menomazione dell'arto, riconosciuta dall'Inail ai fini della rendita. In definitiva, va dichiarata la cumulabilità delle prestazioni di cui beneficia il ricorrente sig. ovvero assegno ordinario di invalidità e rendita Parte_1 mensile Inail senza che operi alcuna trattenuta, con consequenziale condanna dell' alla corresponsione in favore dello stesso delle relative somme CP_1 indebitamente trattenute ai sensi dell'art. 1 c.43 L.335/95, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali come per legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a cumulare l'assegno ordinario di invalidità e la rendita mensile Inail e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore CP_1 dello stesso delle relative somme trattenute, con decorrenza dal 01.10.2020, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 16.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè