Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 908/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, n. 1888 del 18.08.2018, iscritto al n. 908/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(codice fiscale in persona del sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Flavio Drugmira Di Casola, (C.F. ) in C.F._1 virtù di procura alle liti in atti e giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07 dicembre
2021.
Appellante
E
nata a [...], Napoli, il 01/10/1994, (c. f. CP_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._2 difesa dall' avv. Gina Guida in virtù di giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali Controparte_2 Controparte_3
genitori esercenti la potestà sulla minore convenivano in giudizio il CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia il giorno 08 Febbraio
[...]
2008, alle 19:30 circa, in via Ciro Menotti all'altezza del civico 101 allorché, nel percorrere a piedi la detta strada, insieme ai genitori cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca non transennata né visibile e ricoperta di cartacce e cumuli di spazzatura.
Ritenuta l'esclusiva responsabilità del per non aver provveduto alla quotidiana Pt_1 attività di manutenzione e all'adeguamento dell'illuminazione, i genitori della citavano il CP_1
a comparire dinanzi al giudice di Torre Annunziata chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in persona del legale rappresentante p.t. nella causazione del sinistro de quo;
per l'effetto,
-condannare detta parte al risarcimento dei danni della persona subiti dalla minore CP_1
a titolo di ITT (30 giorni al 100%), ITP (15 giorni al 50%,) danno biologico 5% oltre al
[...]
danno morale, esistenziale nonché concernente la vita di relazione nella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa anche a seguito di CTU medica che si richiede, oltre ad interessi al tasso bancario dall'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza massima per valore del giudice adito;
-condannare altresì, la controparte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il costituitosi in data 26.03.2012, impugnava e contestava la domanda Parte_1
attorea poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata, chiedendone il rigetto. In particolare, l'Ente contestava la valenza probatoria della documentazione ex adverso depositata, la misura del presunto danno subito nonché il fondamento della domanda di pagamento degli interessi.
Nella pendenza della lite, la minore raggiungeva la maggiore età e il CP_1
processo proseguiva con la costituzione della stessa.
Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU medico-legale, il Tribunale di Torre
Annunziata, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “…a) dichiara la esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1
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b) lo condanna, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di
, della somma di euro 4.608,24, oltre rivalutazione di interessi calcolati secondo i CP_1
criteri indicati in parte motivata;
c) pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate come da Parte_1
separato decreto in atti;
d) dichiara irreperibili le spese di lite stante la contumacia dell'attrice”.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
tempestivamente notificato, deducendo:
- la totale mancanza di prova documentale del presunto danno conseguente alla mancanza del fascicolo di parte attrice di primo grado al momento della decisione;
- l'erroneità del capo della sentenza che aveva accolto la domanda della in quanto CP_1
fondata sulla sola e inaffidabile testimonianza del teste Testimone_1
si è costituita contestando le domande di parte appellante e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'atto di appello che, sebbene particolarmente prolisso e ridondante, contiene comunque l'indicazione delle parti della sentenza di primo grado sottoposte a critica e delle ragioni per le quali le stesse, ad avviso dell'appellante, non sono condivisibili. Tale circostanza è altresì confermata dal fatto che l'appellata si è difesa nel merito, dimostrando di aver ben compreso i motivi di appello.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello il ha dedotto la mancanza della prova del danno, Pt_1
determinata dal mancato deposito del fascicolo di parte attrice al momento della decisione del giudizio di primo grado.
Va premesso che, sia nell' ipotesi di un evento- danno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. che a quella di cui al' art.2051 c.c., incombe comunque sul danneggiato l'onere di
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dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria e, dunque, il verificarsi dell'evento, il danno subito, oltreché il nesso eziologico tra quest'ultimo e il fatto illecito, ovvero tra la mancata custodia della res e il danno riportato. Dunque, presupposto fondamentale perché il danneggiato possa avanzare una richiesta di risarcimento danni e, conseguentemente vedersi riconosciuto quanto chiesto, è che questi dimostri di aver subito un danno certo, determinato o da determinarsi nel suo ammontare.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che l'attrice, previa autorizzazione del giudice, ha ritirato la propria produzione, contenente gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa risarcitoria, ma ha poi omesso di restituirla. Ed infatti, nel verbale dell'udienza del 30.04.2018 il giudice dava espressamente atto che “non è presente in udienza il fascicolo di parte attrice ritirato in data 13.02.2017”. Ebbene, contrariamente a quanto asserito da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, il giudice di prime cure ha esplicitamente dato atto sia dell'avvenuto ritiro della produzione che della mancata consegna da parte dell'attrice.
Dagli atti di causa, pertanto, si desume che al momento della decisione il giudice di primo grado non aveva a disposizione il fascicolo dell'attrice contenente, presumibilmente, la documentazione medica attestante il danno subito dalla a seguito dell'asserita caduta. CP_1
L'art. 169 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione al ritiro del proprio fascicolo dalla cancelleria, ma lo stesso deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Inoltre, ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa in decisione, a norma dell'art. 189 cpc, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Nel caso di omessa restituzione del fascicolo non vi è l'improcedibilità dell'azione, né tale comportamento va inteso quale rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte dalla parte;
tuttavia, la decisione sarà presa dal giudice a prescindere dai documenti contenuti nel fascicolo non restituito.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che “nel caso in cui il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, abbia ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., ed esso non risulti nuovamente depositato, nè reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti” (cfr. tra le tante Cass.
n. 10471 del 2015).
Dunque, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento, al momento della decisione, del fascicolo di parte o di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve far presumere
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che la parte abbia volontariamente deciso di non avvalersene (Cass. civ. n. 10224/2017). Di contro, in caso di incolpevole mancanza (come accade in caso di smarrimento del fascicolo depositato in cancelleria) è onere della parte dedurre la stessa e il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte, dopo il ritiro del fascicolo di parte,
l'odierna appellata non ne ha dedotto né l'incolpevole mancanza della produzione all'udienza di precisazione delle conclusioni e men che meno ha provveduto alla sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale.
Occorre precisare che la CTU non può sostituire l'onere probatorio gravante sulla parte. La
CTU, come affermato dalla Cassazione, non costituisce un mezzo di prova: “ essa è uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Neppure può esonerarsi la parte dal fornire elementi di prova nell'ipotesi rara di una CTU
PERCEPIENTE ammessa laddove ai fin dell'accertamento dei fatti occorrono specifiche competenze tecniche, ovvero ove solo la parte abbia dedotto elementi di prova o il giudice non può decidere sulla base di quelli già acquisiti” (Cass., ordinanza del 9 giugno 2017, n. 14521).
Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle circostanze sopra indicate, ragion per cui la relazione del ctu agli atti non può sopperire alla mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda.
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha accolto la domanda nonostante la mancanza del fascicolo dell'attrice e, pertanto, in assenza della prova documentale dei danni riportati dalla
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C'è da dire che l'appellata avrebbe potuto agevolmente superare la contestazione del Pt_1
provvedendo a depositare in appello la produzione mancante. In casi simili, infatti, è stato precisato che i documenti depositati in primo grado posso essere prodotti in “appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole” (Cass. civ. n. 5681/2006).
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Ebbene, nel caso di specie parte appellata non ha provveduto neppure in appello al deposito del fascicolo de quo, ovvero dei documenti contenenti la prova dell'asserito danno e, dunque, degli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria.
Dunque, né al giudice di primo grado né a questa Corte sono stati offerti elementi probatori attestanti il danno di cui la chiede il ristoro all'appellante. CP_1
Va, infine, evidenziato che l'odierna appellata nei termini previsti di cui all' art 190 non ha provveduto a depositare né il fascicolo di parte men che meno la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Tale comportamento, complessivamente considerato, non può che essere valutato se non come un disinteresse della stessa a vedere accertato in suo favore il vantato diritto.
Tali ragioni determinano l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellata.
Sulle spese del giudizio
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in CP_1
favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio. I compensi vanno Parte_1
liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 1.100,00 ed Eur 5200,00, nei seguenti importi:
- per il giudizio di primo grado: Fase di studio € 425,00, Fase introduttiva € 425,00,
Fase istruttoria € 851,00, Fase decisionale € 851,00; Totale € 2.552,00;
- per il giudizio d'appello: Fase di studio € 536,00, Fase introduttiva € 536,00, Fase istruttoria € 992,00, Fase decisionale € 851,00; Totale € 2.915,00.
Anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado vanno definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Torre Annunziata n. 1888 del 18.08.2018, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di risarcimento proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
condanna al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida:
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-per il giudizio di primo grado: in € 2.552,00 per compenso professionale ed € 382,80, per spese generali di rappresentanza e difesa;
-per il giudizio di appello: in € 2.915,00 per compenso professionale ed € 437,25 per spese generali di rappresentanza e difesa;
pone definitivamente a carico di delle spese relative alla consulenza tecnica CP_1
d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. ssa Caterina Molfino
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