Ordinanza presidenziale 6 luglio 2023
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carbonaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Criscuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego n. 1 prot. 7758 dell’8 gennaio 2020 e ogni altro atto preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 9 dicembre 2004 -OMISSIS-, dante causa dell’odierno ricorrente, depositava presso il Comune di Palermo la domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003, relativa all’immobile di sua proprietà sito in Corso Calatafini, nn.-OMISSIS-, sottoposto al piano terra a cambio di destinazione d’uso da abitazione ad attività commerciale, con fusione di due subalterni catastali.
Con raccomandata A.R. del 29 maggio 2014 inviata a uno dei coeredi, il Comune di Palermo richiedeva a integrazione della domanda varia documentazione tecnica e amministrativa, oltre che il versamento del totale dell’oblazione.
Con successiva nota dell’8 febbraio 2017, l’ente locale adottava la declaratoria di improcedibilità dell’istanza per mancata integrazione documentale nel termine di legge. Tale atto veniva notificato anche agli odierni ricorrenti.
Con il provvedimento impugnato, datato 8 gennaio 2020, con le medesime motivazioni, veniva definitivamente denegato il condono.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- impugnava il citato provvedimento negativo e ne lamentava l’illegittimità perché assunto: a) con eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la richiesta di integrazione dell’oblazione e degli oneri accessori contenuta nel provvedimento del 29 maggio 2014 sarebbe stata notificata a uno solo degli aventi diritto nonostante l’amministrazione avesse agli atti la denuncia di successione con l’indicazione degli altri comproprietari del bene; b) in violazione dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio assenso sulla domanda di rilascio della sanatoria e la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute, trascorsi rispettivamente 24 e 36 mesi dall’istanza.
Con ordinanza n. 628 del 6 luglio 2023, il Presidente di Sezione disponeva incombenti istruttori, anche al fine di verificare la permanenza dell’interesse per la decisione da parte del ricorrente, che la riscontrava positivamente con successiva nota del 27 febbraio 2024.
Passando al merito della controversia, il primo motivo di ricorso, come sopra compendiato, è infondato.
In materia di successione ereditaria, lo status di erede si caratterizza per la titolarità dell’intero patrimonio del de cuius , residuando il sistema di quote a mera funzione di divisione della comunione legale.
In questo senso, al contrario che per la comunione c.d. germanica, sono validamente instaurati i rapporti giuridici tra uno solo degli eredi e un qualsiasi soggetto di diritto, ad eccezione dei negozi traslativi dei beni; residuando il rimedio del risarcimento del danno tra coeredi in caso di negligente inerzia rispetto alla valorizzazione di un cespite ereditario.
Calando tali principi generali al caso che occupa, la notifica dell’integrazione documentale e di oblazione a uno solo degli eredi è valida al fine di ritenere validamente notiziata la parte interessata all’istanza di condono della necessità delle integrazioni richieste.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
La medesima sorte, peraltro, è condivisa dal secondo motivo che, nel valorizzare l’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dimentica che la disposizione richiamata non è applicabile al c.d. terzo condono del 2003, ma è limitata negli effetti applicativi al c.d. primo condono edilizio del 1985.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate per mancanza di difesa tecnica da parte dell’ente locale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO