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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1568/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
Avv. Antonio Zarrella, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv.to
Antonio De Maio, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.to Gennaro Loffredo, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai
1 giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società convenuta, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 16.420,04, a titolo di compensi professionali per attività legale svolta in favore della stessa, in due distinti giudizi amministrativi: il ricorso proposto dinanzi al Controparte_2
R.G. n. 1474/2012 contro il concluso con sentenza Controparte_3
di improcedibilità n. 1933/2021; il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prot. n. 1948 del 4 febbraio 2013, relativo a domanda di sanatoria edilizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto compensi derivanti da attività professionale svolta esclusivamente in giudizi amministrativi.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in cui le parti venivano invitate a dedurre sul tema del difetto di giurisdizione.
All'udienza odierna il Giudice si riservava per la decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, la quale
è da ritenersi fondata.
A tal fine giova rammentare, che in base all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n.
150/2011, le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato devono essere proposte davanti all'ufficio giudiziario che ha conosciuto della causa in cui l'attività è stata prestata, salvo che la stessa non sia avvenuta in via stragiudiziale.
2 Nel caso di specie, l'attività difensiva svolta dall'attore è stata prestata esclusivamente in sede giurisdizionale amministrativa, trattandosi di due ricorsi aventi ad oggetto atti del come emerge dalla Controparte_3
documentazione prodotta in atti: il primo pendente davanti al Controparte_2
(R.G. n. 1474/2012); il secondo, un ricorso straordinario al Presidente
[...]
della Repubblica, che comunque ricade nella sfera del contenzioso amministrativo, in quanto alternativo al giudizio dinanzi al T.A.R.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza in materia di compensi professionali dell'avvocato segue quella del giudice innanzi al quale l'attività è stata svolta. È stato infatti affermato che “è competente a conoscere della controversia il giudice adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera, anche se trattasi del giudice amministrativo” (Cass. civ., sez. VI, ord. 28 marzo 2023, n. 8929).
La Corte costituzionale ha, peraltro, riconosciuto la legittimità della devoluzione anche al giudice amministrativo della cognizione sulle controversie in materia di compensi professionali, ove lo stesso sia stato investito della causa principale
(Corte cost., sent. n. 65 del 2014).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in termini analoghi: “La domanda dell'avvocato relativa al compenso per l'attività svolta in giudizio appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. V, sent. 15 febbraio 2018, n. 1004).
Pertanto, trattandosi di domanda concernente prestazioni difensive rese in procedimenti amministrativi, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda proposta dall'attore, spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo.
3 Non resta che disciplinare le spese di lite: va accolto l'orientamento fatto proprio dalla parte convenuta e avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'ordinanza (o sentenza) con cui il giudice dichiara la propria incompetenza o il difetto di giurisdizione ha carattere decisorio e definisce il processo davanti a sé, con conseguente obbligo di provvedere sulle spese di lite”
(Cass. civ., ord. 25 ottobre 2022, n. 31446; conf. Cass. civ., ord. 21 gennaio
2022, n. 1848; Cass. civ., ord. 5 novembre 2021, n. 32003; Cass. civ., ord. 26 giugno 2019, n. 17187; Cass. civ., sent. 7 febbraio 2017, n. 3122; Cass. civ., ord.
19 novembre 2015, n. 23727).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, all'uopo liquidate in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1568/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
Avv. Antonio Zarrella, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv.to
Antonio De Maio, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.to Gennaro Loffredo, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai
1 giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società convenuta, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 16.420,04, a titolo di compensi professionali per attività legale svolta in favore della stessa, in due distinti giudizi amministrativi: il ricorso proposto dinanzi al Controparte_2
R.G. n. 1474/2012 contro il concluso con sentenza Controparte_3
di improcedibilità n. 1933/2021; il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, prot. n. 1948 del 4 febbraio 2013, relativo a domanda di sanatoria edilizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto compensi derivanti da attività professionale svolta esclusivamente in giudizi amministrativi.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in cui le parti venivano invitate a dedurre sul tema del difetto di giurisdizione.
All'udienza odierna il Giudice si riservava per la decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, la quale
è da ritenersi fondata.
A tal fine giova rammentare, che in base all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n.
150/2011, le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato devono essere proposte davanti all'ufficio giudiziario che ha conosciuto della causa in cui l'attività è stata prestata, salvo che la stessa non sia avvenuta in via stragiudiziale.
2 Nel caso di specie, l'attività difensiva svolta dall'attore è stata prestata esclusivamente in sede giurisdizionale amministrativa, trattandosi di due ricorsi aventi ad oggetto atti del come emerge dalla Controparte_3
documentazione prodotta in atti: il primo pendente davanti al Controparte_2
(R.G. n. 1474/2012); il secondo, un ricorso straordinario al Presidente
[...]
della Repubblica, che comunque ricade nella sfera del contenzioso amministrativo, in quanto alternativo al giudizio dinanzi al T.A.R.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza in materia di compensi professionali dell'avvocato segue quella del giudice innanzi al quale l'attività è stata svolta. È stato infatti affermato che “è competente a conoscere della controversia il giudice adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera, anche se trattasi del giudice amministrativo” (Cass. civ., sez. VI, ord. 28 marzo 2023, n. 8929).
La Corte costituzionale ha, peraltro, riconosciuto la legittimità della devoluzione anche al giudice amministrativo della cognizione sulle controversie in materia di compensi professionali, ove lo stesso sia stato investito della causa principale
(Corte cost., sent. n. 65 del 2014).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in termini analoghi: “La domanda dell'avvocato relativa al compenso per l'attività svolta in giudizio appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. V, sent. 15 febbraio 2018, n. 1004).
Pertanto, trattandosi di domanda concernente prestazioni difensive rese in procedimenti amministrativi, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda proposta dall'attore, spettando tale giurisdizione al Giudice Amministrativo.
3 Non resta che disciplinare le spese di lite: va accolto l'orientamento fatto proprio dalla parte convenuta e avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'ordinanza (o sentenza) con cui il giudice dichiara la propria incompetenza o il difetto di giurisdizione ha carattere decisorio e definisce il processo davanti a sé, con conseguente obbligo di provvedere sulle spese di lite”
(Cass. civ., ord. 25 ottobre 2022, n. 31446; conf. Cass. civ., ord. 21 gennaio
2022, n. 1848; Cass. civ., ord. 5 novembre 2021, n. 32003; Cass. civ., ord. 26 giugno 2019, n. 17187; Cass. civ., sent. 7 febbraio 2017, n. 3122; Cass. civ., ord.
19 novembre 2015, n. 23727).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
b) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
c) Condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, all'uopo liquidate in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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