Versione
15 agosto 1965
15 agosto 1965
Art. 35.
Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle societa' ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, puo' altresi' stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonche' per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle societa' ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, puo' altresi' stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonche' per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Potenza, sentenza 13/09/2022, n. 670Provvedimento: […] Infine, l'art. 6 prevedeva che : “In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.Leggi di più...
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