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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29710/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MIRISOLA ROSAMARIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DURIGON STEFANO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/12/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e residenza stabile presso la abitazione della madre;
DISPONE che la responsabilità genitoriale verrà esercitata per le questioni di ordinaria amministrazione anche separatamente quando ciascun genitore la terrà con sé, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione necessiterà l'accordo di entrambi i genitori, ovvero le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
DISPONE che la casa paraconiugale, sita in Torino, Via Portofino n. 8, di proprietà esclusiva della signora resta alla medesima assegnata, ivi compresi gli arredi che la compongono ove Parte_1 abiterà unitamente alla figlioletta;
Per_ DISPONE che il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 la somma mensile pari ad € 350,00, da versarsi entro il giorno 24 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della signora , con rivalutazione annuale Istat a far data dall'anno Parte_1 successivo al deposito del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche, sportive e scolastiche in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed il COA di Torino, del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
DÀ ATTO che l'assegno Unico verrà percepito per intero dalla signora nella misura Parte_1 del 100% dell'importo versato dall'INPS, a ciò prestando consenso il sig. ; CP_1 DISPONE che i genitori concordano, nell'interesse della minore vista la sua tenera età, che la stessa potrà pernottare dal padre solo dal compimento dei tre anni;
DISPONE che il signor la terrà con sé, fatti salvi più ampi margini e/o modalità di visite CP_1 concordate tra le parti, osservando il sotto riportato calendario:
- il martedì dalle ore 16,30 fino alle ore 20,30 ed il sabato dalle ore 10,00 fino alle ore 20,30; in entrambe le giornate sarà cura del padre prelevare e riconsegnare la minore presso la casa materna;
- il giorno di Natale (25 dicembre 2024 - 25 dicembre 2025 e 25 dicembre 2026) il padre terrà con sé la minore dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
DISPONE che superata la soglia del terzo anno di età il padre terrà con sé la minore, fatti salvi più ampi margini e/o modalità di visite concordate tra le parti, tenuto conto delle esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e gli impegni lavorativi dei genitori, osservando il sotto riportato calendario:
- ogni martedì dalle ore 16,30 e rientro alle ore 21.00, con prelievo dall'uscita di scuola e/o, in caso di non frequentazione, dalla casa della madre con riconsegna presso la residenza della stessa;
- a week-end alterni, nella giornata del sabato dalle ore 11,00 fino alle ore 21,00 della domenica, Per_ prelevando dalla casa della madre con riconsegna a fine visita presso la residenza della stessa;
- nella settimana di non spettanza del week-end, il signor terrà con sé la figlioletta il martedì CP_1 dall'uscita di scuola e/o, in caso di non frequentazione, prelevandola dalla casa della madre alle ore
16.30, con pernotto fino al mercoledì mattina alle ore 9,00 accompagnandola a scuola e/o in caso di non frequentazione, presso l'abitazione della madre;
- il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola e/o, in caso di non frequentazione, dalla casa materna, dalle ore 16.30 fino alle ore 21,00, con accompagnamento presso la madre;
Per_
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ogni, con impegno di dare un recapito telefonico per ogni necessità riguardante la minore. Per_
- trascorrerà con il padre negli anni pari il periodo intercorrente tra le ore 09.00 del 25 Dicembre
e le ore 09.00 del 30 Dicembre e con la madre il periodo intercorrente tra le ore 09.00 del 30 Dicembre
e l'inizio della scuola in data 07 Gennaio;
viceversa, negli anni dispari. Per_
- negli anni pari trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua mentre trascorrerà con il padre il giorno di Pasquetta, dalle ore 10,00 alle ore 21,00; viceversa, e con gli stessi orari, negli anni dispari;
DÀ ATTO che entrambi i genitori autorizzano il rilascio del passaporto e/o altri documenti validi per Per_ l'espatrio a favore della figlia
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29710/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MIRISOLA ROSAMARIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DURIGON STEFANO che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/12/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e residenza stabile presso la abitazione della madre;
DISPONE che la responsabilità genitoriale verrà esercitata per le questioni di ordinaria amministrazione anche separatamente quando ciascun genitore la terrà con sé, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione necessiterà l'accordo di entrambi i genitori, ovvero le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
DISPONE che la casa paraconiugale, sita in Torino, Via Portofino n. 8, di proprietà esclusiva della signora resta alla medesima assegnata, ivi compresi gli arredi che la compongono ove Parte_1 abiterà unitamente alla figlioletta;
Per_ DISPONE che il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 la somma mensile pari ad € 350,00, da versarsi entro il giorno 24 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della signora , con rivalutazione annuale Istat a far data dall'anno Parte_1 successivo al deposito del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche, sportive e scolastiche in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed il COA di Torino, del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
DÀ ATTO che l'assegno Unico verrà percepito per intero dalla signora nella misura Parte_1 del 100% dell'importo versato dall'INPS, a ciò prestando consenso il sig. ; CP_1 DISPONE che i genitori concordano, nell'interesse della minore vista la sua tenera età, che la stessa potrà pernottare dal padre solo dal compimento dei tre anni;
DISPONE che il signor la terrà con sé, fatti salvi più ampi margini e/o modalità di visite CP_1 concordate tra le parti, osservando il sotto riportato calendario:
- il martedì dalle ore 16,30 fino alle ore 20,30 ed il sabato dalle ore 10,00 fino alle ore 20,30; in entrambe le giornate sarà cura del padre prelevare e riconsegnare la minore presso la casa materna;
- il giorno di Natale (25 dicembre 2024 - 25 dicembre 2025 e 25 dicembre 2026) il padre terrà con sé la minore dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
DISPONE che superata la soglia del terzo anno di età il padre terrà con sé la minore, fatti salvi più ampi margini e/o modalità di visite concordate tra le parti, tenuto conto delle esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e gli impegni lavorativi dei genitori, osservando il sotto riportato calendario:
- ogni martedì dalle ore 16,30 e rientro alle ore 21.00, con prelievo dall'uscita di scuola e/o, in caso di non frequentazione, dalla casa della madre con riconsegna presso la residenza della stessa;
- a week-end alterni, nella giornata del sabato dalle ore 11,00 fino alle ore 21,00 della domenica, Per_ prelevando dalla casa della madre con riconsegna a fine visita presso la residenza della stessa;
- nella settimana di non spettanza del week-end, il signor terrà con sé la figlioletta il martedì CP_1 dall'uscita di scuola e/o, in caso di non frequentazione, prelevandola dalla casa della madre alle ore
16.30, con pernotto fino al mercoledì mattina alle ore 9,00 accompagnandola a scuola e/o in caso di non frequentazione, presso l'abitazione della madre;
- il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola e/o, in caso di non frequentazione, dalla casa materna, dalle ore 16.30 fino alle ore 21,00, con accompagnamento presso la madre;
Per_
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ogni, con impegno di dare un recapito telefonico per ogni necessità riguardante la minore. Per_
- trascorrerà con il padre negli anni pari il periodo intercorrente tra le ore 09.00 del 25 Dicembre
e le ore 09.00 del 30 Dicembre e con la madre il periodo intercorrente tra le ore 09.00 del 30 Dicembre
e l'inizio della scuola in data 07 Gennaio;
viceversa, negli anni dispari. Per_
- negli anni pari trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua mentre trascorrerà con il padre il giorno di Pasquetta, dalle ore 10,00 alle ore 21,00; viceversa, e con gli stessi orari, negli anni dispari;
DÀ ATTO che entrambi i genitori autorizzano il rilascio del passaporto e/o altri documenti validi per Per_ l'espatrio a favore della figlia
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.