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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3499 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Maria Stella C.F._2
Atzeni, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 10.03.2025, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , coniugatisi in Oristano con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
10.09.1995, hanno proposto cumulativamente le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'omologazione delle condizioni fra gli stessi concordate e indicate nel ricorso.
Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione erano nate, rispettivamente, Per_ il 21.10.1997 e l'11.11.1999, le figlie ed , la seconda studentessa universitaria, non Per_1 economicamente autosufficiente;
(ii) di essere impiegati, rispettivamente, presso la (con CP_1 reddito mensile di euro 1.200,00 circa) e presso la (con reddito mensile di Controparte_2
1 euro 1.600,00 circa); (iii) che la era proprietaria esclusiva della casa coniugale, mentre il Pt_1 Pt_2 era intestatario di un autoveicolo Ford Fiesta, acquistato in costanza di matrimonio;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 10.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato nelle note depositate il 06.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, che sono idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne non economicamente autonoma Per_3 di continuare a ricevere sostentamento dai genitori fino al raggiungimento della piena
[...] indipendenza economica.
4. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. );
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 56 – Parte 2 – Serie A – anno 1995, le annotazioni di legge;
3) dispone, inoltre, sull'accordo dei coniugi, i quali hanno dichiarato che provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento, senza nulla pretendere a tale titolo l'uno dall'altra,
a. che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi, mediante bonifico Parte_2
Per_ bancario, a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Parte_1
l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annua su base Istat;
b. che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per Per_ la figlia , espressamente concordate;
2 c. che la casa coniugale sita in Oristano, via Sardegna n. 24, di proprietà esclusiva della sia assegnata a quest'ultima, in ragione della convivenza con le figlie;
Pt_1
4) prende atto:
a. dell'obbligo che assume di trasferire la propria quota (50%) Parte_1 dell'autovettura Ford Fiesta TG. ES431XW a , che accetta, precisandosi Parte_2 che detto negozio familiare e accordo patrimoniale verrà effettuato senza corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 legge n. 74/1987 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del
21.06.2012 e successive;
b. che le parti hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3499 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Maria Stella C.F._2
Atzeni, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 10.03.2025, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , coniugatisi in Oristano con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
10.09.1995, hanno proposto cumulativamente le domande di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'omologazione delle condizioni fra gli stessi concordate e indicate nel ricorso.
Per quanto di rilievo, le parti hanno chiarito: (i) che dalla loro unione erano nate, rispettivamente, Per_ il 21.10.1997 e l'11.11.1999, le figlie ed , la seconda studentessa universitaria, non Per_1 economicamente autosufficiente;
(ii) di essere impiegati, rispettivamente, presso la (con CP_1 reddito mensile di euro 1.200,00 circa) e presso la (con reddito mensile di Controparte_2
1 euro 1.600,00 circa); (iii) che la era proprietaria esclusiva della casa coniugale, mentre il Pt_1 Pt_2 era intestatario di un autoveicolo Ford Fiesta, acquistato in costanza di matrimonio;
(iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 10.03.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato nelle note depositate il 06.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, che sono idonee a garantire il diritto della comune figlia maggiorenne non economicamente autonoma Per_3 di continuare a ricevere sostentamento dai genitori fino al raggiungimento della piena
[...] indipendenza economica.
4. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. );
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 56 – Parte 2 – Serie A – anno 1995, le annotazioni di legge;
3) dispone, inoltre, sull'accordo dei coniugi, i quali hanno dichiarato che provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento, senza nulla pretendere a tale titolo l'uno dall'altra,
a. che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi, mediante bonifico Parte_2
Per_ bancario, a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Parte_1
l'assegno mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annua su base Istat;
b. che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per Per_ la figlia , espressamente concordate;
2 c. che la casa coniugale sita in Oristano, via Sardegna n. 24, di proprietà esclusiva della sia assegnata a quest'ultima, in ragione della convivenza con le figlie;
Pt_1
4) prende atto:
a. dell'obbligo che assume di trasferire la propria quota (50%) Parte_1 dell'autovettura Ford Fiesta TG. ES431XW a , che accetta, precisandosi Parte_2 che detto negozio familiare e accordo patrimoniale verrà effettuato senza corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 legge n. 74/1987 e della Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del
21.06.2012 e successive;
b. che le parti hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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