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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL G.O.P.
dott.ssa Angela Ranieri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6413/2021 di R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
e promossa da
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Stabia (NA), alla Trav. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicignano (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato come in atti,
OPPONENTE
contro
, in persona del lrpt, (C.F. - P.IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 essa, quale mandataria, in persona del lrpt, (C.F. e Controparte_2 P.IVA_3
Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore
(04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies C.p.c., Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez. I, del 9 giugno 2010
n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali
e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101
c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib.
Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II,
25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette
Pag. 2 di 6 ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base, cioè, sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
(cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Venendo all'analisi della fattispecie concreta, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto, n.
1660/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dello scrivente Giudice
Onorario, in data 21.10.2021, origina dall'esposizione debitoria lamentata dalla ricorrente - odierna opposta pari a € 13.080,36 e relativa al contratto di credito al consumo n. 13675493, stipulato da con Santander Consumer NK S.p.A. e successivamente da Parte_1 questa ceduto a (della cessione il debitore veniva notiziato a mezzo Controparte_1 raccomandata A/R, asseritamente ricevuta per compiuta giacenza, con contestuale diffida ad adempiere).
Con ordinanza del 30.05.2022, resa a seguito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, invitava le parti a procedervi, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010, il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione , nelle materia in cui è prevista, non comporta ex se l'improcedibilità della domanda: a mente del secondo comma della disposizione citata, entro il termine della prima udienza il giudice, rilevato – su
Pag. 3 di 6 istanza di controparte o d'ufficio – il mancato esperimento della mediazione, assegna un ulteriore termine per procedervi: solo nel caso in cui le parti (rectius, la parte onerata) non vi ottemperino entro detto termine, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, ha diligentemente depositato il processo verbale di Controparte_1 mediazione n. 1800/2022 R.A. (instaurato con domanda presentata in data 08.06.2022, e dunque nel pieno rispetto del termine assegnato dal giudice), di esito negativo stante la mancata comparizione di . Parte_1
Passando a valutare il merito della controversia, occorre evidenziare preliminarmente come l'odierno opponente non abbia mai contestato né la cessione del credito dal finanziatore originario Santander Consumer NK a , né la notifica di detta cessione (in ogni caso CP_1 non necessaria, essendo a tal fine previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti e dall'art. 58 co. 4 T.U.B. il solo onere della pubblicazione dell'operazione di cessione in G.U.).
C In particolare, deve evidenziarsi che, sebbene abbia allegato in atti un diverso contratto di cessione/cartolarizzazione dei crediti, stipulato con AG CA SP nel 2015, e pertanto nient'affatto riferibile all'odierna fattispecie, la titolarità del credito da parte della società odierna opposta e originaria ricorrente in monitorio non viene assolutamente contestata da in alcuno dei suoi scritti difensivi;
pertanto (e ferma restando la Parte_1 distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto, in ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite, sent. n. 2951/2016), per cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”), in omaggio al principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 co. 2 c.p.c., tale profilo non appare suscettibile di ulteriore indagine. Vale, ad ogni modo, evidenziare che il ricorrente in monitorio produceva, a sostegno della sua domanda, la lettera di comunicazione di avvenuta cessione con contestuale diffida al pagamento, in uno con la comunicazione (di ugual tenore) della stessa cedente Santander Consumer NK al proprio debitore, in cui veniva reso edotto C della cessione pro soluto del credito, avvenuta in data 27.11.2020; inoltre, si è mostrata in possesso anche dell'originario titolo tra finanziatore e finanziato, avvalorando così la propria pretesa.
In particolare, detto titolo è rappresentato da contratto di prestito finalizzato/ finanziamento n. 13675493, sottoscritto in data 22.01.2016 tra l'odierno opponente e Santander Consumer
NK S.p.A.
Il contratto/titolo posto alla base del procedimento monitorio ha ad oggetto un finanziamento pari a € 14.000,00 per l'acquisto di un'autovettura (c.d. “credito al consumo”).
La figura del credito al consumo (precedentemente contenuta nel Codice del Consumo) è attualmente descritta dal T.U.B., così come modificato dal D.Lgs. 141/2010, prevedendosi
Pag. 4 di 6 all'art. 121 che il “contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Tra le tipologie rinvenibili nella prassi, è possibile in particolare individuare la figura dei prestiti finalizzati, detti anche crediti collegati ad un determinato acquisto, ossia finalizzati esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al ricorrere di alcune specifiche condizioni previste dall'art. 121 co. 1 lett. d) n. 1 T.U.B. Nel c.d. “finanziamento finalizzato”, il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto del bene ha fonte legale, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (cfr.
Tribunale Roma 03/09/2019, n.16894). Contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso fra i negozi non
è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento di fattispecie (Tribunale
Roma 04/02/2020, n.2428).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto e richiesto stante il mancato CP pagamento di parte delle rate di finanziamento (come dimostrato documentalmente da sin dal monitorio, con scrittura contabile certificata ex art. 50 TUB, cfr. doc. 7): la
[...] circostanza, peraltro, non è contestata dal , che agiva in opposizione all'emanato Parte_1
d.i. n. 1660/2021 chiedendo accertarsi esclusivamente la non debenza degli interessi così come calcolati.
L'opponente, in ogni caso, non ha supportato in alcun modo tale censura, che si presenta pertanto totalmente generica e fumosa, senza alcun reale e concreto riferimento al titolo o allo svolgimento del rapporto fondamentale, né ha mai provveduto a integrare e/o precisato le proprie doglianze nel corso del giudizio;
chiedeva unicamente, sin dall'atto introduttivo, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, non concessa dal giudicante perché trattasi di richiesta totalmente esplorativa, e sostitutiva di un onere probatorio interamente non assolto.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni, quindi, ad avviso di questo giudice, deriva necessariamente il rigetto della domanda proposta da . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo
Pag. 5 di 6 concretamente applicabile al presente processo, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di torre annunziata III^ sezione civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente.
2) Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo avente il n. 1660/2021 emesso da questo
Giudice in data 21.10.2021e l'immediata esecutività dello stesso;
3) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 1.700,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario.
Torre Annunziata, in data 09.06.2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Angela Ranieri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL G.O.P.
dott.ssa Angela Ranieri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 6413/2021 di R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
e promossa da
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Stabia (NA), alla Trav. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicignano (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato come in atti,
OPPONENTE
contro
, in persona del lrpt, (C.F. - P.IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 essa, quale mandataria, in persona del lrpt, (C.F. e Controparte_2 P.IVA_3
Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore
(04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies C.p.c., Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez. I, del 9 giugno 2010
n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali
e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101
c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib.
Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II,
25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette
Pag. 2 di 6 ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base, cioè, sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
(cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Venendo all'analisi della fattispecie concreta, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto, n.
1660/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dello scrivente Giudice
Onorario, in data 21.10.2021, origina dall'esposizione debitoria lamentata dalla ricorrente - odierna opposta pari a € 13.080,36 e relativa al contratto di credito al consumo n. 13675493, stipulato da con Santander Consumer NK S.p.A. e successivamente da Parte_1 questa ceduto a (della cessione il debitore veniva notiziato a mezzo Controparte_1 raccomandata A/R, asseritamente ricevuta per compiuta giacenza, con contestuale diffida ad adempiere).
Con ordinanza del 30.05.2022, resa a seguito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, invitava le parti a procedervi, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010, il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione , nelle materia in cui è prevista, non comporta ex se l'improcedibilità della domanda: a mente del secondo comma della disposizione citata, entro il termine della prima udienza il giudice, rilevato – su
Pag. 3 di 6 istanza di controparte o d'ufficio – il mancato esperimento della mediazione, assegna un ulteriore termine per procedervi: solo nel caso in cui le parti (rectius, la parte onerata) non vi ottemperino entro detto termine, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, ha diligentemente depositato il processo verbale di Controparte_1 mediazione n. 1800/2022 R.A. (instaurato con domanda presentata in data 08.06.2022, e dunque nel pieno rispetto del termine assegnato dal giudice), di esito negativo stante la mancata comparizione di . Parte_1
Passando a valutare il merito della controversia, occorre evidenziare preliminarmente come l'odierno opponente non abbia mai contestato né la cessione del credito dal finanziatore originario Santander Consumer NK a , né la notifica di detta cessione (in ogni caso CP_1 non necessaria, essendo a tal fine previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti e dall'art. 58 co. 4 T.U.B. il solo onere della pubblicazione dell'operazione di cessione in G.U.).
C In particolare, deve evidenziarsi che, sebbene abbia allegato in atti un diverso contratto di cessione/cartolarizzazione dei crediti, stipulato con AG CA SP nel 2015, e pertanto nient'affatto riferibile all'odierna fattispecie, la titolarità del credito da parte della società odierna opposta e originaria ricorrente in monitorio non viene assolutamente contestata da in alcuno dei suoi scritti difensivi;
pertanto (e ferma restando la Parte_1 distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto, in ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite, sent. n. 2951/2016), per cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”), in omaggio al principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 co. 2 c.p.c., tale profilo non appare suscettibile di ulteriore indagine. Vale, ad ogni modo, evidenziare che il ricorrente in monitorio produceva, a sostegno della sua domanda, la lettera di comunicazione di avvenuta cessione con contestuale diffida al pagamento, in uno con la comunicazione (di ugual tenore) della stessa cedente Santander Consumer NK al proprio debitore, in cui veniva reso edotto C della cessione pro soluto del credito, avvenuta in data 27.11.2020; inoltre, si è mostrata in possesso anche dell'originario titolo tra finanziatore e finanziato, avvalorando così la propria pretesa.
In particolare, detto titolo è rappresentato da contratto di prestito finalizzato/ finanziamento n. 13675493, sottoscritto in data 22.01.2016 tra l'odierno opponente e Santander Consumer
NK S.p.A.
Il contratto/titolo posto alla base del procedimento monitorio ha ad oggetto un finanziamento pari a € 14.000,00 per l'acquisto di un'autovettura (c.d. “credito al consumo”).
La figura del credito al consumo (precedentemente contenuta nel Codice del Consumo) è attualmente descritta dal T.U.B., così come modificato dal D.Lgs. 141/2010, prevedendosi
Pag. 4 di 6 all'art. 121 che il “contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Tra le tipologie rinvenibili nella prassi, è possibile in particolare individuare la figura dei prestiti finalizzati, detti anche crediti collegati ad un determinato acquisto, ossia finalizzati esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al ricorrere di alcune specifiche condizioni previste dall'art. 121 co. 1 lett. d) n. 1 T.U.B. Nel c.d. “finanziamento finalizzato”, il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto del bene ha fonte legale, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (cfr.
Tribunale Roma 03/09/2019, n.16894). Contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso fra i negozi non
è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento di fattispecie (Tribunale
Roma 04/02/2020, n.2428).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto e richiesto stante il mancato CP pagamento di parte delle rate di finanziamento (come dimostrato documentalmente da sin dal monitorio, con scrittura contabile certificata ex art. 50 TUB, cfr. doc. 7): la
[...] circostanza, peraltro, non è contestata dal , che agiva in opposizione all'emanato Parte_1
d.i. n. 1660/2021 chiedendo accertarsi esclusivamente la non debenza degli interessi così come calcolati.
L'opponente, in ogni caso, non ha supportato in alcun modo tale censura, che si presenta pertanto totalmente generica e fumosa, senza alcun reale e concreto riferimento al titolo o allo svolgimento del rapporto fondamentale, né ha mai provveduto a integrare e/o precisato le proprie doglianze nel corso del giudizio;
chiedeva unicamente, sin dall'atto introduttivo, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio, non concessa dal giudicante perché trattasi di richiesta totalmente esplorativa, e sostitutiva di un onere probatorio interamente non assolto.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni, quindi, ad avviso di questo giudice, deriva necessariamente il rigetto della domanda proposta da . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo
Pag. 5 di 6 concretamente applicabile al presente processo, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di torre annunziata III^ sezione civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente.
2) Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo avente il n. 1660/2021 emesso da questo
Giudice in data 21.10.2021e l'immediata esecutività dello stesso;
3) condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 1.700,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario.
Torre Annunziata, in data 09.06.2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Angela Ranieri
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