CA
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/06/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena OSsi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1462/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ROBERTO SURACI, con studio in Via
Barbaro, n. 1/A, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario FRANCESCO BONIFACIO, con studio in
Piazza Leonardo Da Vinci n. 12, Dosson di Casier (TV)
(C.F. e P.I. Controparte_2
), assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario SIMONA P.IVA_1
CAROLO, con studio in Viale Giuseppe Verdi n. 15/D int. 2, Treviso
(C.F. e P. IVA ), assistita e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'Avvocato domiciliatario MARIA TERESA ARBIA, con studio in Via
Giuseppe Verdi n. 21, Treviso
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 26 giugno 2023 n. 1112/23
CONCLUSIONI DI ogni avversaria domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza n.
1112/2023 del Giudice Monocratico del Tribunale di Treviso, emessa in data 22.06.2023 nel giudizio n. 8048/2018 R.G., pubblicata in data
26.06.2023, notificata in data 26.06.2023, In via preliminare: rigettarsi le eccezioni avversarie ex art. 348 bis c.p.c. e di inammissibilità per novità delle domande formulate con il gravame. Nel merito, in principalità: Accertarsi la responsabilità solidale del convenuto sig.
(C.F. e della società terza CP_1 C.F._2 chiamata (C.F. e P.I. Controparte_2
) in ordine all'evento dannoso occorso al sig. P.IVA_1 Pt_1
in data 18.11.2009 e meglio descritto in narrativa;
per l'effetto
[...] condannandosi il sig. e la società CP_1 Controparte_2
quest'ultima in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, in via solidale tra loro, a risarcire al sig. tutti i Parte_1 danni subiti in conseguenza del sinistro de quo agitur, quantificati in euro 110.176,81, oltre interessi compensativi di legge da computarsi dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre a rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In via istruttoria: A. Ordinarsi al C.T.U. di prime cure (Ing.
con Studio a S. Donà di Piave in C.so Trentin n°46 - Controparte_4
Tel. 0421/53667 - e.mail: - cell: 335 Email_1
8327487) la produzione in giudizio delle videoriprese effettuate nel corso delle operazioni peritali della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado;
B. Disporsi C.T.U. dinamico-ricostruttiva integrativa, ovvero chiamarsi il C.T.U. nominato in prime cure a chiarimenti in ordine al pag. 2/50 grado di maggior difficoltà che ingenererebbe per lo scalatore un inserimento errato della corda nel “grigri” così come ipotizzato nella ipotesi sub c) di perizia di prime cure e ciò al fine del vaglio di verosimiglianza di tale ipotesi alternativa, così come già richiesto in sede di osservazioni 04.07.2022 alla bozza di C.T.U. e successivamente reiterato a verbale di udienza;
C. Pur senza accettare qualsiasi inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per testi sia sulle circostanze già ammesse ma con gli ulteriori testi non escussi, sia con riferimento alle circostanze sulle quali il Giudice aveva riservato la decisione in quanto attinenti al profilo della quantificazione del danno;
circostanze riportate nella mem. ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. e capitolate in appresso: 1) Vero che in data 18.11.2009 alle ore 20.30 circa, il Sig. in compagnia del Sig. Parte_1 CP_1 accedeva presso la palestra di arrampicata sportiva dello “Sportler
Climbing Center -Dolomeeting S.n.c. di BO RT & C.” sito in
Silea (TV), e dopo aver pagato l'ingresso e noleggiata tutta l'attrezzatura necessaria (corda e Gri-Gri), si accingeva alla scalata della parete ivi presente ubicata al piano primo sopra il locale di deposito noleggio attrezzature;
2) Vero che per circa un'ora il Sig. Parte_1 ed il Sig. si sono alternati nel salire e discendere le pareti CP_1
(di grado facile) ubicata al piano primo sopra il locale di deposito noleggio attrezzature, alternandosi il ruolo di tenuta in sicurezza a mezzo del dispositivo di frenaggio denominato “Gri-Gri”; 3) Vero che dopo circa un'ora il Sig. ed il Sig. si sono Parte_1 CP_1 spostati sulla parete (di grado medio) ubicata al piano primo sopra il locale bar (dalla parte opposta rispetto alla precedente parete); 4) Vero che il Sig. tenuto in sicurezza dal Sig. a mezzo del Pt_1 CP_1 dispositivo di frenaggio denominato “Gri-Gri”, arrampicata la predetta parete di circa metri 8, giunto alla cima, iniziava la fase di discesa della pag. 3/50 parete precipitando al suolo;
5) Vero che nel mentre il Sig. Pt_1 discendeva la parete precipitando poi al suolo, il Sig. teneva le CP_1 mani sulla corda abradendole;
6) Vero che il Sig. riconosceva CP_1 espressamente l'errore da parte propria nell'utilizzo del dispositivo di frenaggio (denominato “Gri-Gri”) e di proprio pugno scriveva e sottoscriveva la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'accaduto nei confronti del Sig. (si rammostri al teste il doc Pt_1
All. 2 attore); 7) Vero che in seguito al sinistro, il Sig. rimaneva Pt_1 ricoverato fino al 25.11.2009 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Civile di Treviso, ove gli veniva confezionato uno stivaletto gessato per il trattamento della frattura del calcagno ed un apparecchio gessato antibrachio metacarpale per il trattamento della frattura del polso (si rammostri al teste la documentazione medica di cui all'All. 3 attore); 8) Vero che successivamente alle dimissioni dall'Ospedale Civile di Treviso, il Sig. veniva sottoposto a immobilizzazione a letto per tre settimane, Pt_1 con divieto di carico, e terapie domiciliari, oltre a cure farmacologiche, visite mediche, ed oltre a tutte le successive cure e riabilitazioni del caso (si rammostri al teste la documentazione medica di cui all'All. 3 attore); 8) Vero che durante la malattia il Sig. veniva assistito Pt_1 dai propri familiari in particolare dalla propria madre, dalla propria sorella, nonché dalla propria compagna, i quali altresì lo accompagnavano a tutte le visite specialistiche ed alle terapie riabilitative prescritte (si rammostri al teste la documentazione medica di cui agli All.ti 3 e 7 attore); 9) Vero che il Sig. è stato Pt_1 accompagnato in tutte le visite e cure ricevute da parte di terzi (di cui alla documentazione medica di cui agli All.ti 3 e 7 attore), a bordo della vettura Opel Corsa 1.2 immatricolata in data 30.10.2005 della propria madre (si rammostri al teste il doc All. 7 bis attore); 10) Vero che a pag. 4/50 seguito del sinistro avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. fu Pt_1 impossibilitato a reperire un'occupazione lavorativa sino all'assunzione presso la Rotas Italia Srl di Treviso in qualità di operaio serigrafo
(dapprima a tempo determinato da maggio 2010 e successivamente) a tempo indeterminato a far data dal 17.08.2010 (si rammostri al teste il contratto di assunzione di cui all'All. 21 attore); 11) Vero che il Sig. dalla data di assunzione presso la Rotas Italia Srl di Treviso,
Pt_1 nell'espletamento della mansione di operaio serigrafo, la quale richiede la stazione eretta per tutta la giornata, a tutt'oggi ogni due ore circa interrompe la propria prestazione lavorativa per riposarsi. 12) Vero che sino al 2013 il Sig. ogni due ore circa interrompeva la propria
Pt_1 prestazione lavorativa per coricarsi per qualche minuto sopra delle scatole di cartone chiuse limitrofe alla propria postazione lavorativa e che successivamente al 2013 (non c'erano più le scatole) e sino a tutt'oggi si siede in una sedia vicino a sé appoggiando i piedi sulle bobine di carta ivi presenti per qualche minuto;
13) Vero che il Sig. nel 1996 inizia la pratica dello sport dello snow board;
14) Vero
Pt_1 che il Sig. dal 1996 sino all'infortunio de quo avvenuto in data
Pt_1
18.11.2009 tutte le stagioni invernali (da novembre a marzo) per circa
3 / 4 weekend al mese, praticava lo sport dello snow board nelle località di Forno di Zoldo, Alleghe, Arabba, Madonna del Campiglio, San
Pellegrino, Passo Rolle, Plan De Corones, Nevegal, Piancavallo, trascorrendo anche “settimane bianche” durante le ferie natalizie anche a Des Alpes;
15) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport dello snow Pt_1 board;
16) Vero che il Sig. nel 1994, terminato il servizio Pt_1 militare, inizia la pratica dello sport del trekking (escursionismo); 17)
Vero che il Sig. dal 1994 sino all'infortunio de quo avvenuto in Pt_1 data 18.11.2009 ogni anno da marzo / aprile sino ad ottobre, per circa pag. 5/50 2 / 3 weekend al mese, praticava lo sport del trekking nelle località di
Bernina, Val D'Aosta, Friuli, Trentino Alto Adige, praticando escursioni generalmente della durata di due giorni, mentre durante le vacanze estive anche di 3 giorni o una settimana;
18) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha Pt_1 abbandonato lo sport del trekking (escursionismo); 19) Vero che il Sig. nel 1994, terminato il servizio militare, inizia la pratica dello Pt_1 sport dell'arrampicata / free climbing;
20) Vero che il Sig. dal Pt_1
1994 sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 praticava lo sport dell'arrampicata / free climbing per due giorni infrasettimanali alla sera in palestra, anche presso lo Sportler Climbing Center di
Dolomeeting S.N.C., e da aprile a settembre durante il weekend, con frequenza di 1 / 2 volte al mese, in falesia a Verona, Schio, Alonte,
Corpassa, Arabba, Castelvecchio, Auronzo, Campo Longo sul Brenta,
Valdagno, Longarone, Brentino Belluno, Monte Grappa;
21) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport dell'arrampicata / free climbing;
22) Pt_1
Vero che il Sig. dagli anni '90 ha praticato lo sport del Pt_1 jogging;
23) Vero che il Sig. sino all'infortunio de quo avvenuto Pt_1 in data 18.11.2009 praticava lo port del jogging circa per 2/3 volte alla settimana nella pausa pranzo ovvero alla sera, per circa 45 minuti;
24)
Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il
Sig. ha abbandonato lo sport del jogging;
25) Vero che il Sig. Pt_1 dagli anni '90 ha praticato lo sport del calcetto;
26) Vero che il Pt_1
Sig. sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 Pt_1 praticava lo sport del calcetto circa una volta al mese;
27) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport del calcetto;
28) Vero che il Sig. Pt_1 sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 praticava Pt_1
pag. 6/50 nel periodo estivo sul fiume Piave lo sport del nuoto contro corrente
(per rafforzare il fisico); 29) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport del Pt_1 nuoto contro corrente sul fiume Piave;
30) Vero che il Sig. dal Pt_1
1997 il lunedì sera era solito trascorrere serate danzanti presso la discoteca Supersonic a San Biagio di Callalta;
31) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha Pt_1 smesso di danzare;
32) Vero che il Sig. prima dell'infortunio de Pt_1 quo avvenuto in data 18.11.2009, nel periodo estivo sovente si recava al mare a Jesolo, anche presso i propri parenti, trascorrendo diverse ore in spiaggia, a passeggiare sulla sabbia, mettendo in mostra il proprio fisico e le proprie doti atletiche (anche per conoscere ragazze); 33) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. riferisce espressamente di provare vergogna nel frequentare la Pt_1 spiaggia a seguito della modifica della propria postura – il bacino appare storto – e della difficoltà a camminare sulla sabbia - dopo pochi passi tende ad incurvare la spina dorsale. Si indicano quali testimoni: la
Sig.ra di Jesolo;
la Sig.na di Morgano;
la Testimone_1 Testimone_2
Sig.na di Biancade;
il Sig. di San Testimone_3 Controparte_5
Biagio di Callalta;
il Sig. di Mogliano Veneto;
il Sig. Controparte_6
di Carbonera;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Controparte_7 Testimone_4
di Treviso;
il Sig. di Basingstoke Testimone_5 Testimone_6
(UK); la Sig.ra di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
la Parte_2 Parte_3
Sig.na di Jesolo;
la Sig.ra di Jesolo;
la Parte_4 Parte_5
Sig.ra di Jesolo;
la Sig.ra di Jesolo;
il Sig. Controparte_8 Parte_6
di Jesolo;
la Sig.na di Jesolo;
la Sig.na CP_9 Parte_7 Parte_8 di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
la Parte_9 Parte_10
Sig.na di Jesolo;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Parte_7 Parte_11
di Treviso;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Testimone_7 Testimone_8
pag. 7/50 di Treviso;
il Sig. presso lo Sportler Tes_9 Testimone_10
Climbing Center a Silea;
il Sig. presso lo Sportler Parte_12
Climbing Center a Silea. Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria su eventuali capitoli avversari formulati ed ammessi in sede di gravame. In ogni caso: Spese e competenze di lite rifuse, per ambo i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI MATTEO DA ROS: in principalità:-) confermare integralmente il contenuto dell'impugnata sentenza,n.1112/2023 del
22.6.2023, pubblicata il 26.6.2023, notificata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Treviso;
-) di conseguenza respingere tutti i motivi d'appello avanzati dal sig. in quanto manifestamente Parte_1 infondati per i motivi tutti meglio dedotti, nella parte espositiva della comparsa di costituzione 15.11.2023; nel merito:-) accertare e dichiarare che il sig. è stato l'unico responsabile nella Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa;
-) per l'effetto, respingere ogni pretesa avanzata dall'attore/appellante in quanto totalmente infondata sia in fatto sia in diritto, per le motivazioni tutte meglio descritte nella parte espositiva della comparsa di risposta del processo di primo grado datata 28.1.2019 e nei successivi scritti difensivi, ivi compresa la comparsa di costituzione 15.11.2023;nel merito, in via subordinata:-) accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso sinistro in capo al sig. e alla società Parte_1
" ; -) conseguentemente, Controparte_2 respingere ogni difesa avanzata dal sig. nonché dalla Parte_1 società e dalla sua Controparte_2 assicuratrice in quanto totalmente infondate, in fatto ed in CP_3 diritto e ai sensi dell'art.1227 e 2055 c.c., graduare le responsabilità tra il sig. e la " ; nel Pt_1 Controparte_2
pag. 8/50 merito, in via ulteriormente subordinata: -) nella denegata e non creduta ipotesi che sia ravvisata una concorsuale responsabilità del sig. nella causazione del fatto per cui è causa, accertate CP_1 previamente le responsabilità anche in capo all'attore, sig.
[...]
ai sensi dell'art.1227 c.c., ridurre proporzionalmente le sue Pt_1 pretese risarcitorie, da graduare in ogni caso con quelle ricadenti pure in capo alla società " , ai Controparte_2 sensi dell'art.2055 c.c.; -) per l'effetto, condannare la terza chiamata
" , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ovvero tutti coloro che saranno ritenuti responsabili, anche in solido tra loro, al pagamento delle somme che il convenuto sig. dovesse essere tenuto a risarcire pro- CP_1 quota al sig. per i fatti in esame, ivi comprese le spese Parte_1 legali sostenute dal convenuto per la costituzione nel presente procedimento;
in via istruttoria: -) senza con ciò ammettere l'inversione degli oneri probatori ricadenti sulle parti processuali, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nel processo di primo grado e reiterati analiticamente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, tra quelli già dedotti nella memoria istruttoria a prova diretta datata 22.2.2020:
1) in data 18.11.2009 il sig. viveva con i propri genitori CP_1 in Treviso, Via Ghirada 4/B; 2) verso le ore 20 del 18.11.2009 il sig. telefonava alla madre, sig.ra CP_1 Parte_13 informandola che sarebbe rientrato a casa più tardi dal lavoro poiché si sarebbe prima recato presso la palestra di arrampicata sportiva Sportler con un collega di lavoro;
3) nel corso della telefonata il sig. CP_1 riferiva alla mamma che si recava in detta palestra perché il suo
[...] collega, sig. si era offerto di fargli provare l'arrampicata Parte_1 sportiva indoor;
4) si cimentava per la prima volta in CP_1
pag. 9/50 quell'occasione in una arrampicata indoor;
5) quello stesso 18.11.2009 la sig.ra veniva contatta telefonicamente dal figlio verso Parte_13 le ore 21.30 circa, il quale le chiedeva di recarsi presso la sede della
6) quando la sig.ra giunse presso il centro Controparte_2 Pt_13 sportivo gestito da chiedeva del ghiaccio da porre sui Controparte_2 palmi di entrambe le mani del figlio, per lenire le sue ferite da abrasione;
7) in detto frangente, causa quanto occorso, il sig. CP_1 si trovava in stato di forte agitazione. Si indica quale testimone
[...] la sig.ra , residente in [...], 31100 Treviso. Parte_13
Si chiede l'interpello della sig.ra , socia della Testimone_11
sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti Controparte_2 dalla locuzione “vero che”: 1) il sig. era socio della Parte_1 nonché frequentatore abituale della struttura di Silea;
Controparte_2
2) la calligrafia della dichiarazione resa dal sig. in data CP_1
18.11.2009 le appartiene. Si esibisce il doc.9; 3) in data 18.11.2009, poco dopo la caduta del sig. lei predispose il contenuto della Pt_1 dichiarazione, facendola poi sottoscrivere al sig. Si CP_1 esibisce il doc.9; 4) lei trattenne il documento originale autografato dal sig. consegnandogli una fotocopia indicando sul retro il suo CP_1 numero di telefono. Si esibisce il doc.
9.Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti e ammessi, con il teste indicato. Si contestano tutte le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, per i motivi tutti meglio dedotti nella parte espositiva della comparsa di risposta datata 15.11.2023. In ogni caso: --) con rifusione di spese e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
-) non si accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove;
-) respingere le deduzioni e le conclusioni rese dall'appellata costituitasi nel giudizio Controparte_2
d'appello solo in data 20.1.2025
pag. 10/50
CONCLUSIONI DI Controparte_2
in via preliminare di rito: dichiara di non
[...] Controparte_2 accettare il contraddittorio sulle conclusioni formulate nel presente grado di giudizio da qualificarsi come domande nuove;
in via preliminare di merito: qualora il convenuto invocasse a CP_1 precisazione della domanda svolta nei confronti di il Controparte_2 titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Società, dichiararne la prescrizione;
nel merito in via principale: voglia la Corte di Appello di Venezia, nell'ipotesi in cui non si ritenga di pronunciare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettare l'avverso appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso
n.1112/2023, pronunciata dal Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, pubblicata il 26.06.2023 nel procedimento di primo grado n.8048/2023
R.G. CC;
di conseguenza respingere tutti i motivi di appello proposti dal signor in quanto manifestamente infondati per le ragioni Parte_1 declinate nella parte espositiva del presente atto;
nel merito in via ulteriore • accertato che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra ed il signor dichiarare la carenza di Controparte_2 CP_1 legittimazione attiva dello stesso rispetto alle domande svolte nei confronti di • accertata l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 signor nella causazione dell'infortunio per cui è causa, CP_1
e/o il concorso di colpa del signor e/o comunque la Parte_1 ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e/o per l'assenza di nesso di causalità, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta a in relazione all'infortunio occorso al signor Controparte_2 [...]
• per l'effetto e per le argomentazioni tutte svolte, respingere Pt_1 ovvero ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia le domande tutte formulate nei confronti della terza chiamata, per le ragioni di fatto pag. 11/50 e di diritto (prescrizione) esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata nei confronti della terza chiamata per la CP_3 denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, accertato che era assicurata con giusta polizza Controparte_2 CP_3
706344505 con decorrenza dal 06.03.2009 dichiarare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne e a manlevare di quanto sarà tenuta a Controparte_2 corrispondere all'attore; per l'effetto condannare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
In ogni caso spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario del 15% interamente rifusi. In via istruttoria: per scrupolo, senza con ciò ammettere l'inversione degli oneri probatori ricadenti sulle parti processuali, si chiede l'ammissione delle prove orali per testimoni di cui alla seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. di data
20.01.2020 escluse con ordinanza istruttoria 17.09.2020. Ferma la domanda di respingimento delle richieste istruttorie avversarie.
CONCLUSIONI DI nel merito Nell'ipotesi in cui non CP_3 si ritenga di pronunciarne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettarsi l'avverso appello per le ragioni in atti esposte, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Prime Cure n. 1112/2023, pronunciata dalla dott.ssa Ronzani del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26.06.2023, nel procedimento n. 8048/2023 R.G.. Nel merito in via ulteriore Dichiararsi l'inammissibilità, per tardività/irritualità, della domanda rivolta dall'appellante nei confronti della deducente
Compagnia, con conseguente rigetto delle pretese avanzate da parte avversa, per tutte le ragioni dedotte in atti. In subordine, rigettarsi le pretese avanzate da parte appellante in quanto infondate in fatto e pag. 12/50 diritto, per tutte le ragioni espresse in atti. Nel merito in via ulteriore
Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità/legittimazione attiva in capo al convenuto quanto alla domanda avanzata nei CP_1 confronti della terza chiamata, con ogni logica Controparte_2 conseguenza in ordine alla domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, per tutte le ragioni dedotte in atti. In ogni CP_3 caso, svolti i necessari accertamenti, rigettarsi la domanda di manleva svolta dal signor nei confronti della terza chiamata CP_1
e rigettarsi pertanto la conseguente domanda Controparte_2 avanzata nei confronti della terza chiamata, In subordine, CP_3 graduarsi in capo alle parti la responsabilità dell'occorso e, nella parimenti denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la sussistenza di una responsabilità a carico della società per i fatti di Controparte_2 causa, contenersi l'obbligo di manleva accertato in capo alla terza chiamata in favore dell'assicurata, nei limiti della quota di CP_3 danno alla medesima ascrivibile in via immediata e diretta e, comunque, nei limiti contrattuali tutti di cui alla polizza di Responsabilità
Civile verso terzi n. 706344505, le cui condizioni generali e particolari devono ritenersi parte integrante del presente atto. In ogni caso, rigettarsi la domanda di manleva con riguardo ai danni che, in virtù di tutto quanto esposto in narrativa, risultino esclusi dalla copertura assicurativa prestata dalla deducente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1112/2023 il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per le conseguenze derivanti da una caduta dell'“arrampicatore” all'interno della palestra di Parte_1
pag. 13/50 arrampicata “Sportler” di Silea, gestita da . Controparte_2 [...] aveva convenuto in giudizio l'“assicuratore” che Pt_1 CP_1
a sua volta aveva chiamato in causa . Controparte_2
Nell'arrampicata sportiva l'assicuratore è la persona che gestisce la corda dell'arrampicatore da terra, utilizzando un dispositivo di assicurazione come il RI. Il compito dell'assicuratore è assistere e proteggere l'arrampicatore, anche bloccando la corda per evitare una violenta caduta a terra. Il RI è un dispositivo di assicurazione, che blocca automaticamente la corda in caso di caduta. I fatti risalgono al
18 novembre 2009. I due colleghi di lavoro si erano recati in palestra insieme e, pagato l'ingresso e noleggiata l'attrezzatura, avevano iniziato a esercitarsi. Durante la discesa da una parete, era caduto da Pt_1 un'altezza di circa 8 metri, riportando gravi lesioni. Il Tribunale ha ritenuto che, prescindere dal fatto che la responsabilità di CP_1 possa ricondursi all'art. 2043 c.c. o all'art. 2050 c.c., non fosse
[...] provato il nesso di causa fra la condotta di e l'evento lesivo CP_1 mentre doveva ritenersi inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di Controparte_2
1.1 Le diverse posizioni delle parti sono state così riassunte:
- aveva sostenuto che la caduta era stata determinata Parte_1 da un errato uso del dispositivo di frenaggio RI da parte del compagno il quale si era assunto la totale responsabilità CP_1 dell'accaduto, sottoscrivendo una dichiarazione;
- per la responsabilità del sinistro era riconducibile allo CP_1 CP_1 stesso infortunato e al centro sportivo, poiché il gestore della palestra avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari per tutelare l'integrità fisica degli scalatori. Da OS aveva fatto affidamento sulla competenza dello più esperto, e ne aveva seguito le direttive. Pt_1
pag. 14/50 La dichiarazione di assunzione di responsabilità gli era stata fatta sottoscrivere in un momento di particolare debolezza e fragilità;
- la terza chiamata aveva eccepito la propria Controparte_2
Contr carenza di legittimazione perché nessun rapporto era intercorso con e non era stato né allegato né provato alcun comportamento del
[...] centro sportivo da cui far discendere una eventuale responsabilità della struttura. L'infortunio era dipeso da come dallo stesso CP_1 CP_1 riconosciuto con la dichiarazione sottoscritta, con eventuale concorrente responsabilità dello per essersi affidato al compagno, pur Pt_1 sapendo che non era una persona competente.
- compagnia di assicurazione chiamata in causa dal CP_3 CP_3 centro sportivo, aveva ribadito che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra e ed evidenziato che CP_1 Controparte_2 non era configurabile neppure una responsabilità extracontrattuale in capo alla struttura, perché la relativa azione si era prescritta. La caduta era dipesa dall'errato utilizzo del RI da parte di nonché dal CP_1 comportamento imprudente dell'infortunato, che non avrebbe dovuto fare affidamento sul compagno.
1.2 Secondo la CTU ricostruttiva, prima dell'arrampicata, arrampicatore e assicuratore, di regola, svolgono delle verifiche preliminari atte a mettere in sicurezza la successiva salita, accertando se la corda sia stata inserita in modo regolare nel sistema di sicurezza.
Nel caso in esame non vi è prova che tale preliminare operazione fosse stata eseguita e dalla deposizione di era emerso che Testimone_4 sarebbero stati gli istruttori ad assistere gli utenti nelle operazioni preventive di predisposizione delle corde e delle imbragature. Sotto questo profilo, non sussisteva, di conseguenza, “prova certa” di una responsabilità in capo al o allo CP_1 Pt_1
pag. 15/50 1.3 Per la CTU la caduta può essere dipesa da due cause: l'errato posizionamento della corda nel RI, nonostante le chiare istruzioni, Contr senza verifiche preliminari e nodo di sicurezza sulla fune;
azione di sulla corda con le mani, impedendo l'intervento del freno in assenza
[...] del nodo di sicurezza. Le conclusioni del consulente – scrive il giudice - appaiono tranchant. Da un punto di vista strettamente tecnico, entrambe le dinamiche prospettate sono compatibili con gli elementi oggettivi e le deposizioni testimoniali, di talché non può ritenersi che una delle ipotesi sia più probabile dell'altra. Non è dunque provato che abbia impedito l'attivazione del RI. Secondo il teste CP_1 Tes_4
: “ricordo che mentre il Sig. discendeva la parete
[...] Pt_1 precipitando poi al suolo, il Sig. teneva le mani sulla corda CP_1 abradendole, lo confermo perché l'ho visto, da quanto ricordo entrambe le mani”. Il comportamento dell'assicuratore rimane compatibile anche con l'errato inserimento della corda nel dispositivo di frenaggio.
Nessuno degli ulteriori testimoni era presente al momento dell'infortunio.
1.4 L'attore aveva depositato una dichiarazione di del CP_1 seguente tenore: “Io sottoscritto nato a [...] il CP_1
24.09.1991, dichiaro di prendermi tutta la responsabilità di ciò che è accaduto al sig. il giorno 18 novembre 2009 alle 20.30 Parte_1 circa presso lo Sportler Climbing Center sito a Silea (TV)”. La dichiarazione confessoria era stata rilasciata dal a un terzo CP_1
ed è liberamente valutabile dal giudice. La Controparte_2 dichiarazione di assunzione di responsabilità appare generica, senza alcun chiaro riferimento alla causa concreta della caduta, ed è stata resa da un diciottenne sotto forte pressione emotiva.
pag. 16/50 1.5 La domanda di condanna “delle terze chiamate” formulata in via subordinata dalla difesa dell'attore nella prima memoria Parte_1 ex art. 183 c.p.c. deve considerarsi generica e indeterminata nel fare riferimento al “terzo responsabile”. In ogni caso, è inammissibile perché proposta tardivamente.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia accertata la responsabilità solidale di
[...]
con loro condanna al risarcimento dei Controparte_10 danni. Il danneggiato lamenta:
2.1 che la domanda attorea formulata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei confronti della terza chiamata _2 avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile. Il Tribunale avrebbe
[...] dovuto considerare che si verteva in un caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, ritenuto l'unico responsabile dell'evento dannoso. Pur facendo riferimento all'inadempimento di un rapporto contrattuale e qualificando poi in tal guisa la chiamata, l'attore aveva allegato una serie di circostanze che descrivono un rapporto oggettivamente unitario in cui la condotta omissiva della struttura terza chiamata si pone, secondo la ricostruzione del convenuto, quale unica causa efficiente della verificazione dell'evento e rileva, ex art. 2055, comma 2, c.c., ai fini dell'integrale esonero da responsabilità del chiamante. La qualificazione della domanda come chiamata del terzo responsabile trova riscontro anche nelle conclusioni: “Nel merito in via subordinata: -) accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al sig. e alla società Parte_1
“ ; -) conseguentemente, ai Controparte_2
pag. 17/50 sensi dell'art. 1227 e 2055 c.c., graduare le responsabilità tra i due soggetti. La domanda non può nemmeno considerarsi generica. Non essendo stata ritenuta generica la domanda iniziale, nemmeno avrebbe potuto esserlo la sua estensione nei confronti del terzo. La domanda recava tutti gli elementi necessari e sufficienti a configurare l'addebito ex art. 2050 c.c. o ex art. 2043 c.c. anche nei confronti del terzo chiamato, se non altro in ragione della precisa ricostruzione fattuale presente nel libello introduttivo. Il riferimento alle “terze chiamate” non poteva che rivolgersi a visto che l'unica “chiamata” Controparte_2 in grado di contribuire alla “causazione del sinistro” era il centro sportivo e non certo la compagnia di assicurazione;
2.2 che il Tribunale non ha considerato che il nesso di causa previsto dall'art. 2050 c.c. è diverso dal nesso di causa dell'art. 2043 c.c. perché nel primo caso il danneggiato deve unicamente dimostrare il nesso tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività pericolosa del danneggiante.
Al danneggiato è sufficiente dimostrare una relazione diretta tra danno subito e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati. doveva dimostrare che la caduta era avvenuta per un Parte_1 fatto collegato all'attività di arrampicata con l'assicuratore CP_1 presso il centro gestito da senza che rilevasse
[...] Controparte_2 lo specifico errore, omissione o fatto colposo che, all'interno dell'esercizio di detta attività, aveva concretamente causato la caduta.
Solo qualora l'azione dall'attore fosse qualificabile quale domanda ex art. 2043 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il nesso più stringente che collega la caduta ad un'azione od omissione di o di CP_1 _2
La domanda attorea era un'azione ex art. 2050 c.c. perché “la
[...] narrazione dell'atto di citazione contiene tutti gli elementi atti a configurare una responsabilità di tal fatta” e perché così la domanda era
pag. 18/50 stata precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..: “ … benché la presente fattispecie possa rientrare nel “genere” di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., attesa l'attività pericolosa de qua, l'alveo nella quale dovrà ricondursi è quella delle “specie” di cui all'art 2050 c.c.”. L'arrampicata è in ogni caso un'attività pericolosa, anche se svolta in sicurezza, ed il fatto che l'odierno attore sia caduto da un'altezza di circa 8 metri per esclusiva – e riconosciuta – colpa del
Sig. riportando i gravi traumatismi di cui alla prodotta CP_1 documentazione medica, ne conferma il dato” . La domanda ex art. 2050 c.c. poteva comunque costituire una legittima modifica della domanda ex art. 2043 c.c. perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. L'arrampicata sportiva, sia essa esercitata indoor od outdoor, comportando il concreto rischio di cadute da altezze elevate, ma anche di slogature o abrasioni per un appoggio male eseguito, è da considerarsi sempre attività pericolosa. gestisce Controparte_2 un'attività pericolosa, tale dovendo ritenersi una palestra di arrampicata indoor ove soggetti dotati di esperienza “variabile”, affidandosi unicamente agli strumenti di protezione loro consegnati dal personale, scalano a mani nude pareti verticali. Altrettanto pericolosa era l'attività di perché si era assunto il ruolo di “assicurare” CP_1
l'arrampicatore dal rischio di caduta. Ambedue le ipotesi ricostruttive richiamate dal CTU individuano come possibili cause efficienti della caduta una serie di circostanze tipiche dei profili di rischio dell'arrampicata. Dimostrato il nesso di causa tra l'evento di danno e l'attività pericolosa, la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. può essere vinta solo con la dimostrazione da parte del responsabile di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e pertanto non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza;
pag. 19/50 2.3 che, in subordine, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere provato il nesso di causa tra l'evento dannoso e una o più condotte
(commissive od omissive) addebitabili a o alla CP_1 _2
Il Tribunale non ha valutato chi fosse il soggetto onerato di
[...] dimostrare l'asserito anomalo inserimento della corda nel RI e cioè a chi spettasse dimostrare la verificazione o l'assenza dell'unica circostanza che avrebbe eliminato il nesso di causa fra la condotta del convenuto e la caduta. Nell'ipotesi statisticamente più regolare e verosimile (corretto inserimento della corda secondo le chiare istruzioni stampigliate sul RI e regolare compimento delle attività di verifica dei sistemi di sicurezza preliminari alla salita), la ragione della caduta rovinosa è individuabile nella condotta di che ha CP_1 trattenuto la corda anziché lasciarla. Sarebbe spettato a provare CP_1
l'errato inserimento della corda, trattandosi di condotta ipotetica, straordinaria e anomala. Una corda inserita a rovescio avrebbe creato un fortissimo attrito che rende la salita estremamente difficoltosa. Se la corda è inserita correttamente, essa scorre all'interno del RI in modo fluido, mentre se a corda è inserita al contrario, risulta bloccata dall'attrito e resiste allo scorrimento. La presenza degli istruttori nella fase di salita della parete da parte del e la circostanza che siano Pt_1 stati gli istruttori ad assistere gli utenti nelle operazioni preliminari di predisposizione di corde e imbragature rende impensabile che la corda fosse stata inserita al contrario. Qualora la corda fosse stata inserita al contrario resterebbe comunque confermata la responsabilità di CP_1
e non avrebbe compiuto le
[...] Controparte_2 CP_1 operazioni di verifica precedenti alla scalata;
Controparte_2 risponderebbe dell'operato del proprio personale. Della mancata presenza del nodo di sicurezza deve essere ritenuto responsabile -
pag. 20/50 almeno in concorso - proprio che svolgeva il ruolo di CP_1 assicuratore. La responsabilità ricade anche su per Controparte_2 non essersi assicurata del rispetto delle misure di sicurezza che essa stessa ritiene necessarie;
2.4 che la dichiarazione sottoscritta da era rivolta CP_1 anche a Non importa che la dichiarazione sia stata Parte_1 eventualmente consegnata a perché la confessione Controparte_2 stragiudiziale materialmente consegnata ad un terzo affinché la porti nella sfera di conoscenza della controparte, alla quale deve considerarsi destinata, ha valore di prova legale. La confessione stragiudiziale, inoltre, non è un indizio ma una prova a tutti gli effetti. Non deve valutarsi la sua precisione o lo stato d'animo del confitente, quanto piuttosto il rapporto con gli altri elementi istruttori. Avendo la CTU individuato due possibili ipotesi di ricostruzione della dinamica, una delle quali addossa la causazione dell'evento in capo al la CP_1 confessione doveva indurre il giudice a scartare l'ipotesi dell'inserimento della corda nel RI in modo errato. era giovane ma comunque CP_1 maggiorenne. Non aveva nemmeno mai invocato un errore vizio del volere. Il mancato riferimento nella dichiarazione ad una puntuale dinamica dell'incidente non rileva perché il contenuto confessorio della dichiarazione è stato comunque riconosciuto;
2.5 che, quanto alla liquidazione delle spese di lite, non si comprende a quale scaglione il Tribunale abbia fatto riferimento. La causa avrebbe dovuto essere considerata di valore indeterminabile e di media complessità.
pag. 21/50 3. Ai fini della liquidazione del danno, l'appellante ha Parte_1 dedotto:
- di aver subito un'invalidità temporanea totale per 60 giorni, un'invalidità temporanea parziale per 15 giorni al 75%, per 30 giorni al
50%, per 30 giorni a 25% nonché un'invalidità permanente del 15%.
Ancora oggi soffre di ricorrenti lombalgie e sciatalgie;
- che le menomazioni comportano un maggiore affaticamento nel mantenimento della stazione eretta per tutta la giornata, incidendo negativamente sull'attività lavorativa di operaio serigrafo. Le menomazioni hanno comportato cambiamenti nella vita privata, in quanto l'appellante non ha più potuto svolgere le attività sportive che praticava prima del sinistro. Non può correre ed ha dovuto rinunciare ad arrampicare;
- che all'epoca del sinistro, era “in attesa di occupazione” e, a causa del sinistro, non ha potuto reperire un lavoro nel periodo in cui è stato in malattia, riprendendo poi gradualmente le proprie attività, con conseguente pregiudizio patrimoniale, liquidabile avvalendosi del parametro del triplo della pensione sociale, da rapportarsi al periodo d'inabilità totale e temporanea;
- che per il periodo di ricovero ospedaliero di otto giorni è dovuto un risarcimento quantomeno di euro 100,00 al giorno. Ha sostenuto spese mediche, cure, riabilitazioni e visite specialistiche per complessivi euro
1.603,65;
- che deve essere riconosciuta una somma equitativa complessiva per assistenza e viaggi non inferiore ad euro 1.500,00, essendo stato accompagnato in tutte le visite e cure da parte di terzi;
- che spetta il risarcimento anche per l'assistenza stragiudiziale, in quanto attività diretta a cercare di ottenere un risultato utile. Il compenso è stato indicato in una pro forma di parcella del 2016 nella pag. 22/50 misura di euro 6.303,39 e a tale compenso deve aggiungersi quello relativo alla procedura per la negoziazione assistita.
4. ha chiesto in via principale di confermare la CP_1 sentenza impugnata e, in via subordinata, di accertare la responsabilità della graduare le responsabilità fra l'appellato e Controparte_2
e accertare il concorso del fatto colposo del Controparte_2 danneggiato. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di essere manlevato da Dopo aver premesso che, Controparte_2 contrariamente a quanto allegato nel giudizio di primo grado,
[...] sostiene ora che la responsabilità sia concorsuale e ricada anche Pt_1 sulla terza chiamata, ha dedotto: CP_1
4.1 che l'appellante formula nuove inammissibili conclusioni rispetto a quelle precisate il 24.2.2023 nel giudizio di primo grado. Avendo chiesto di accertare con la comparsa di costituzione di primo grado una responsabilità della terza chiamata di natura Controparte_2 contrattuale “concorrente” con quella dell'attore [il danneggiato
[...]
, la causa petendi della chiamata non ha nulla a che fare con la Pt_1 domanda di responsabilità extracontrattuale formulata da Parte_1
Non può esservi stata un'estensione automatica della domanda. Resta invece confermata la domanda di chiamata in garanzia di _2
sicché in caso di accertamento della responsabilità di
[...] CP_1 deve garantirlo per non aver adempiuto all'obbligo di Controparte_2 protezione connesso all'intercorso rapporto contrattuale in quanto 1) erano stati gli istruttori della palestra a inserire la corda di sicurezza all'interno del RI;
2) i controlli preliminari e il nodo di sicurezza costituivano adempimenti degli istruttori o al più dell'arrampicatore, considerato che era alla sua prima esperienza mentre CP_1 Pt_1
pag. 23/50 era la persona esperta;
3) avendo pagato il biglietto d'ingresso e il nolo dell'attrezzatura, il gestore avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti a tutela dell'integrità fisica dei praticanti;
4) le dichiarazioni di “consenso informato” asseritamente prestate da e non sono state Pt_1 CP_1 depositate, evidentemente perché mai rilasciate;
5) non era stata eseguita alcuna verifica delle capacità tecniche dell'assicuratore;
4.2 che non è stato provato che l'arrampicata indoor costituisca attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.. L'aggravamento della responsabilità ex art. 2050 c.c. è fondato su una differenza di posizione fra chi esercita l'attività pericolosa per proprio vantaggio e chi la subisce senza poter influire sul modo in cui l'attività è esercitata. Non esiste una posizione diversa fra i compagni che partecipano alla scalata, fra danneggiante e danneggiato. Un'arrampicata in palestra non è pericolosa per la natura dei mezzi adoperati e l'aver affidato alla persona accompagnata il ruolo delicato di assicuratore comporta una gravissima responsabilità idonea a interrompere il nesso causale. era consapevole di aver lasciato la corda che garantiva la sua Pt_1 sicurezza nelle mani di un giovane inesperto;
4.3 che l'ipotesi secondo cui avrebbe tenuto le mani a CP_1 monte del RI, così impedendogli di bloccarsi, non è provata. Il CTU ha ritenuto altrettanto plausibile un'altra ricostruzione, quale quella dell'errato inserimento della corda nel RI, e quindi appaiono parimenti valide due diverse ricostruzioni che conducono a opposte conclusioni. Di conseguenza è stata corretta la decisione di escludere la responsabilità aquiliana dell'appellato;
pag. 24/50 4.4 che la dichiarazione era stata precompilata da Controparte_2
e non era rivolta all'infortunato. Nella comunicazione 30.3.2010 spedita dalla al procuratore di viene riferito Controparte_2 CP_1 che il giorno dell'incidente aveva firmato di proprio pugno la CP_1 liberatoria esonerando la palestra da responsabilità. La presunta
“liberatoria” era quindi rivolta alla palestra e l'appellante è in possesso della dichiarazione solo perché gli è stata consegnata da _2
[...]
5. ha chiesto di confermare la sentenza appellata Controparte_2
e, in via subordinata, di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione. Ha dedotto:
5.1 che l'appellante “glissa” sul fatto di non aver speso un rigo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. per spiegare le ragioni che giustificherebbero l'estensione della domanda. Non si verte in un'ipotesi di estensione automatica della domanda perché non CP_1 aveva posto in dubbio la propria legittimazione passiva. Aveva invocato unicamente il rapporto contrattuale con a suo dire Controparte_2 tenuta a obblighi di controllo dell'abilità degli utenti. Se Parte_1 avesse voluto rivolgere una domanda autonoma nei confronti della l'avrebbe dovuta presentare alla prima udienza;
Controparte_2
5.2 che l'attività svolta all'interno di una palestra non può definirsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e che la decisione dello di Pt_1 affidarsi a un inesperto comporta l'interruzione del nesso di causa.
L'ingresso individuale con o senza noleggio di attrezzatura consente solo di accedere alla struttura nel rispetto del regolamento in uso. Il sistema di sicurezza denominato RI presenta sulla sua superficie l'incisione pag. 25/50 delle istruzioni per l'uso “a prova di utente disattento”. All'interno della palestra erano tenuti, con costi diversi rispetto al mero ingresso e noleggio dell'attrezzatura, i corsi a pagamento di arrampicata. e Pt_1 erano entrati non come allievi ma come utenti che si erano CP_1 dichiarati conoscitori esperti delle tecniche di arrampicata. La salita della parete utilizzata è riservata a chi è aduso all'arrampica sportiva. non poteva essere alla prima esperienza e, se fosse stato del CP_1 tutto inesperto, avrebbe sfidato la sorte affidandosi al Pt_1 compagno;
5.3 che entrambe le dinamiche ipotizzate dal CTU prevedono una responsabilità solo di e Ogni tipologia di errore ruota Pt_1 CP_1 attorno a scelte della coppia arrampicatore – assicuratore. Il dispositivo
RI riporta chiare indicazioni su come deve essere utilizzato ed è sostanzialmente impossibile sbagliare la direzione d'inserimento della corda nel sistema frenante;
5.4 che la dichiarazione scritta di conferma l'estraneità CP_1 del centro sportivo rispetto all'infortunio, ora strumentalmente accusato di omesso controllo. L'assicuratore aveva ammesso che la caduta era dipesa da un errore umano a sé imputabile;
5.5 che era stato a pagare il biglietto d'ingresso nella Parte_1 struttura e che nei confronti della struttura ha svolto una Pt_1 domanda non connotata dal titolo di responsabilità, con strumentali e inammissibili “cambi di rotta”. Il rapporto contrattuale era intercorso unicamente fra e la struttura. Nessuna obbligazione la struttura Pt_1 ha mai assunto nei confronti di Anche se si ravvisasse un CP_1 rapporto contrattuale, tale rapporto non potrebbe garantirlo rispetto a pag. 26/50 danni causati a un terzo. Solo prudenzialmente nella Controparte_2 prima memoria ex art 183 c.p.c. ha formulato anche l'eccezione di prescrizione, condizionata all'ipotesi di una diversa precisazione della domanda.
6. non ha contestato l'operatività della polizza n. CP_3
706344505, salvo richiamare il suo massimale e ha dedotto che può essere dichiarata tenuta a un indennizzo contrattuale nei soli limiti della quota di danno direttamente riconducibile a fatto e colpa della società assicurata, con esclusione della parte di danno che sulla medesima dovesse gravare per vincolo di solidarietà con altri obbligati. Non possono gravare sulla compagnia le spese legali e tecniche affrontate dall'assicurato per la propria difesa in quanto eventuali esborsi vengono riconosciuti solo per attività svolta da professionisti scelti dalla società assicuratrice. Anche la compagnia ha sostenuto che solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore aveva avanzato un'autonoma domanda nei confronti dei terzi chiamanti, omettendo qualsiasi riferimento utile a individuare i terzi nei confronti dei quali la domanda fosse stata estesa. Il principio dell'estensione automatica della domanda non trova applicazione allorquando l'attore, senza invocare l'assenza di una propria responsabilità, faccia valere nei confronti del terzo chiamato un rapporto diverso da quello dedotto come causa petendi. Le due ipotesi formulate dal CTU prevedono una improvvida iniziativa di e che, noleggiata l'attrezzatura, avevano Pt_1 CP_1 iniziato ad arrampicare in autonomia.
7. Con il primo motivo di appello la difesa di sostiene Parte_1 che nel giudizio di primo grado vi era stata una chiamata del terzo responsabile, con estensione automatica della domanda di pag. 27/50 risarcimento formulata nei confronti di anche nei CP_1 confronti di Se la domanda si fosse estesa Controparte_2 automaticamente, sarebbe superata la questione della tardività della domanda formalizzata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.. Il motivo di appello merita accoglimento.
7.1 La giurisprudenza afferma che in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (cfr. Cass., sez. 3, ord.
n. 31066 del 2019).
7.2 Nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo 8 marzo
2019 di vengono effettivamente svolte considerazioni CP_1 poco comprensibili – su cui molto si soffermano le difese delle parti appellate – circa una presunta responsabilità contrattuale di per non aver assolto al proprio obbligo di protezione. Controparte_2 sembra addirittura non contestare che il biglietto CP_1
d'ingresso fosse stato pagato solo dal collega e di essere Parte_1 stato un semplice ospite dell'amico (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7 e 15 “Il convenuto era un semplice ospite dell'attore”).
Fa riferimento a un “rapporto contrattuale con entrambi i contraenti - ma più in particolare tra il danneggiato che ha avanzato pretese
pag. 28/50 risarcitorie – e la società ” (v. comparsa di Parte_14 costituzione e risposta, pag. 9) e quindi a un rapporto contrattuale tra e . più che tra il convenuto e il centro Parte_1 _2 _2 sportivo. Occorre però considerare:
- che a pag. 39 il chiamante conclude in via subordinata (prima conclusione subordinata): “accertare dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al sig. Parte_1
e alla società Controparte_2 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 e 2055 c.c., graduare la responsabilità dei due soggetti”. Secondo il chiamante CP_1 dunque, dell'infortunio deve rispondere unicamente la terza chiamata
(non anche il chiamante) ed è ravvisabile il concorso Controparte_2 del fatto colposo dell'infortunato Se il convenuto chiama Parte_1 in causa un terzo e afferma che del fatto illecito deve rispondere quel terzo (salvo un concorso del fatto colposo del danneggiato), è difficile negare che la parte abbia inteso estendere il contraddittorio al terzo responsabile;
- che a pag. 24-26 dello stesso atto introduttivo con riferimento alla responsabilità della società terza chiamata . il _2 _2 chiamante sostiene a) che erano stati gli istruttori a CP_1 verificare il corretto funzionamento dell'attrezzatura, compreso il RI;
b) che gli istruttori non si erano adoperati per verificare la discesa dello e che la responsabile della struttura si era affrettata a fargli Pt_1 firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità, conscia della carente opera di supervisione;
c) che non avrebbe potuto assumersi alcuna responsabilità per la preparazione dell'attrezzatura, la scelta della parete, la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale e la mancata verifica della propria competenza tecnica;
d) che la pavimentazione del centro sportivo non era dotata di materassi che pag. 29/50 potessero attutire gli effetti di una caduta. In altre parole, aveva individuato una serie di circostanze che, a suo giudizio, rendevano il centro sportivo responsabile dell'infortunio.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti di CP_1 si è dunque estesa automaticamente – a prescindere dalle iniziali intenzioni della difesa attorea - nei confronti di Non Controparte_2 deve essere presa in esame, perché non formulata tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di prescrizione proposta dalla difesa di (v. comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta in appello pag. 19, dove la difesa Controparte_2 riconosce di aver formulato l'eccezione con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). L'eccezione in senso stretto non è solo tardiva ma deve intendersi anche rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. perché
l'eccezione non presa in esame dal giudice di primo grado non è stata riproposta dalla parte appellata entro la prima udienza del giudizio di appello. Nel giudizio di appello si è infatti costituita Controparte_2 successivamente alla prima udienza (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 7940 del 2019 sulla presunzione di rinuncia delle eccezioni non riproposte dall'appellato).
8. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante afferma di aver agito facendo valere la responsabilità ex art. 2050 c.c. di
[...]
e di conseguenza anche di data l'estensione Pt_1 Controparte_2 automatica della domanda di risarcimento, non è fondato.
8.1 Occorre prendere in considerazione l'atto di citazione di primo grado. Nell'atto introduttivo, completamente privo di riferimenti normativi, si attribuisce a la “gravissima imprudenza, CP_1 imperizia, e negligenza”, al momento della discesa del compagno, di pag. 30/50 aver cercato di trattenere la corda con le mani impedendo l'attivazione del RI (v. atto di citazione, pag. 2 e 3). Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la difesa attorea afferma che, benché la fattispecie possa rientrare nel genere della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., “… attesa l'attività pericolosa de qua, l'alveo nella quale potrà ricondursi è quella della specie di cui all'art. 2050 c.c.” perché
l'arrampicata è attività pericolosa anche se svolta in sicurezza. È importare precisare che anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. mancano allegazioni sulla responsabilità anche solo di natura aquiliana della società ma l'attore conclude comunque, in via _2 subordinata, chiedendo la condanna di “… e delle parti CP_1 convenute terze chiamate che saranno ritenute responsabili nella causazione del sinistro de quo, a risarcire in via tra loro solidale ex lege
… tutti i danni”.
8.2 In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
8449 del 2019: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo pag. 31/50 una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura).
La qualifica di un'attività come "pericolosa" dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12900 del 2012: la sentenza di merito aveva qualificato come "pericolosa" l'attività svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro per un patito da un allievo caduto durante un'arrampicata).
8.3 Le uniche allegazioni tempestive su una eventuale responsabilità ex art. 2050 c.c. attengono alla specifica posizione di e CP_1 non anche alla ben diversa posizione di . s.n.c.. Non è _2 ravvisabile una responsabilità del compagno di scalata ai sensi dell'art. 2050 c.c. per il semplice fatto di aver accettato di partecipare a una arrampicata sportiva indoor in una palestra. Da un lato , CP_1 CP_1 non gestiva un'impresa o un'associazione finalizzata a tale pratica sportiva ma era un semplice accompagnatore inesperto dell'infortunato e, dall'altro, la pratica sportiva da lui svolta, per lo specifico luogo e la parete di allenamento utilizzati, ha assunto il carattere della pericolosità essenzialmente per la negligenza, probabilmente dettata dall'inesperienza, dell'assicuratore nonché dei soggetti che avrebbero dovuto verificare il livello della sua preparazione. I fatti non sono avvenuti in montagna su una parete naturale di roccia ma nel corso di un allenamento, al coperto, all'interno di una palestra di un centro sportivo.
pag. 32/50 9. Il terzo motivo di appello sulla responsabilità aquiliana di e deve essere accolto, con la CP_1 Controparte_2 precisazione che è ravvisabile anche un concorso del fatto colposo dell'infortunato Le quote di responsabilità di Parte_1 CP_1
e sono stimabili in un terzo, residuando un
[...] Controparte_2 concorso del fatto colposo dello per il residuo terzo. L'incidente Pt_1 trova la sua causa nell'inesperienza di ma anche CP_1 nell'omesso controllo della persona inesperta da parte di e Parte_1 del personale di Il ruolo concausale di Controparte_2 Parte_1
e del personale di non è minore perché Controparte_2
l'inesperienza di era con tutta probabilità evidente. L'esperto CP_1 compagno di scalata e il personale della palestra Parte_1 avrebbero dovuto essere perfettamente consapevoli dei rischi collegati a un non corretto utilizzo del RI, anche in un contesto relativamente protetto, quale una palestra indoor.
9.1 Sulla responsabilità aquiliana di quale che sia CP_1 delle due ipotesi formulate dal CTU la più probabile, possono invero sussistere pochi dubbi. La decisione del giudice di primo grado non è condivisibile perché la responsabilità per un illecito civile può derivare anche dalla c.d. colpa per assunzione, ravvisabile quando si esegua un'attività senza disporre delle informazioni e delle competenze minime per eseguirla in condizioni di sufficiente sicurezza. Da OS era una persona maggiorenne e non partecipava a un corso di avvicinamento alla scalata sportiva di primo livello, affidandosi alla supervisione di un istruttore. Il c.d. assicuratore ha l'obbligo di curare la preparazione dell'attrezzatura e verificarne il corretto funzionamento prima dell'utilizzo, unitamente al compagno di scalata. Se non è in grado di verificare l'attrezzatura e di utilizzarla non deve accettare di assumere pag. 33/50 un ruolo che presuppone un minimo di competenza tecnica. Nella consapevolezza dei propri limiti, deve richiedere l'assistenza e la continua supervisione di un istruttore, che gli fornisca le istruzioni necessarie e ne verifichi la corretta esecuzione.
9.2 È ravvisabile un apprezzabile concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. di perché, della coppia di colleghi di Parte_1 lavoro, l'infortunato era il solo scalatore esperto abituale frequentatore della palestra ed era necessariamente a conoscenza della mancanza di preparazione del compagno. Non è mai stato allegato da Parte_1 che si fosse vantato con lui di competenze che non CP_1 possedeva. Nella scalata sportiva, la competenza è anche agevolmente verificabile fin dal momento della preparazione dell'attrezzatura.
[...] avrebbe dovuto controllare unitamente a tutta Pt_1 CP_1
l'attrezzatura, compreso il corretto funzionamento del RI una volta inserita la corda e non affrontare una parete di otto metri senza prima istruire accuratamente la persona che aveva accompagnato in palestra, verificando sul campo, in condizioni di sicurezza, la sua capacità di svolgere il compito di assicuratore. Deve precisarsi che arrampicatore e assicuratore devono sempre verificare insieme, anche a prescindere dal diverso livello di esperienza, tutta l'attrezzatura, per garantire che l'arrampicata sportiva possa svolgersi in condizioni di sicurezza. Si discute di una pratica sportiva dove la collaborazione è indispensabile.
Un concorso del fatto colposo di è ravvisabile a Parte_1 prescindere da quale delle due ipotesi formulate dal CTU abbia determinato l'infortunio. Nel caso di errato inserimento della corda, avrebbe dovuto immediatamente accorgersene, ancora prima Pt_1
d'iniziare la salita durante le verifiche preliminari. Nel caso di corretto inserimento della corda senza effettuare il nodo di sicurezza, Pt_1
pag. 34/50 avrebbe dovuto intervenire tempestivamente, prima di salire, Contr eseguendo il nodo. Il ripetuto intervento con le mani sulla corda di
è indicativo solo del fatto che l'assicuratore non fosse consapevole
[...] di come agire per assistere il compagno e bloccare la caduta.
9.3 Sussiste una concorrente responsabilità della Controparte_2 per non aver vigilato sulle persone che praticavano l'attività sportiva all'interno della palestra. è il gestore del centro Controparte_2 sportivo e ha locato l'attrezzatura. Ha consentito che impianti e attrezzature fossero utilizzati anche da una persona inesperta in assenza di istruttore ha sempre sostenuto che era alla sua CP_1 prima esperienza e nessuno è stato in grado di smentirlo) e senza assicurarsi che lo scalatore che lo accompagnava lo avesse istruito e svolgesse concretamente il ruolo di supervisore. Nel telefax 17 maggio
2010 (doc. 13 attoreo) il legale di afferma che gli Controparte_2 istruttori avevano installato la corda nel RI e verificato il modo corretto di utilizzare il dispositivo auto bloccante nonché che la salita fosse eseguita correttamente e in sicurezza. Nulla riferisce sul fatto che gli istruttori avessero controllato come l'inesperto assicuratore si comportasse durante la discesa dello scalatore. Nella lettera 30 marzo
2010 uno dei legali rappresentanti della Controparte_2 _2
, rivolgendosi a uno studio legale, sostiene che l'infortunio si era
[...] verificato perché non sapeva usare il dispositivo di frenaggio. CP_1 avrebbe dato assicurazioni al personale sul livello della CP_1 propria preparazione personale “… cosa subito smentita visto che
l'incidente è accaduto in fase di calata alla prima discesa. Questo è stato ampiamente testimoniato da 3 istruttori dipendenti della . _2
sig. , e …”. _2 Testimone_10 Parte_12 Controparte_2
(doc. 11 attoreo). La responsabilità della struttura emerge dunque pag. 35/50 documentalmente dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società . Gli istruttori si erano resi conto di Controparte_2 avere a che fare con una persona inesperta, dato che avevano aiutato a preparare l'attrezzatura e avevano verificato come si CP_1 comportava durante la salita. Nessuno, tuttavia, rimase a controllare come l'assicuratore si comportasse durante la discesa dell'arrampicatore. Lasciarono il RI nelle mani di una persona non in grado di preparane l'uso e di verificarne il corretto funzionamento. È provato che nessuno vigilò perché è proprio (uno dei Controparte_2 legali rappresentanti della società), che avrebbe tutto l'interesse a sostenere il contrario, ad affermare che l'infortunio si verificò in occasione della prima discesa per averlo appreso dal proprio personale.
10. Il quarto motivo di appello sul valore della confessione di perde di rilevanza. Il suo accoglimento non è necessario CP_1 per dimostrare la responsabilità di né può servire per CP_1 limitare la responsabilità solo al La dichiarazione contenente un CP_1 riconoscimento di responsabilità fu comunque rilasciata a un terzo e non alla controparte , come Controparte_2 Persona_1 risulta dalla lettera 30 marzo 2010 del legale rappresentante della
. a cui la dichiarazione è allegata. Era stato uno dei _2 _2 gestori di a richiederla per cercare di tutelare il Controparte_2 centro sportivo e non certo l'infortunato. Non si comprende sulla base di quali elementi la difesa dello sostenga che la dichiarazione era Pt_1 destinata al proprio assistito. La confessione stragiudiziale rilasciata a un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. Contr 2735 c.c.. Nel caso concreto la dichiarazione sottoscritta da CP_1
nella sua genericità, è di scarso ausilio per aiutare a comprendere
[...]
l'accaduto. La genesi della dichiarazione è abbastanza chiara. Con una pag. 36/50 certa ingenuità, nell'immediatezza dei fatti, si assunse l'intera
CP_1 responsabilità della caduta del compagno, probabilmente sotto la pressione psicologica di chi gestiva il centro sportivo. La genericità della dichiarazione può essere dipesa dal fatto che né né il personale
CP_1 che avrebbe dovuto supervisionare, avevano ancora compreso per quale motivo il sistema di sicurezza non fosse entrato tempestivamente in funzione. L'inesperienza di non lo scusa, anche a prescindere
CP_1 dalla dichiarazione rilasciata. L'inesperienza non spiega, peraltro, da sola il sinistro, verificatosi anche perché l'inesperto fu lasciato
CP_1 svolgere il ruolo di assicuratore senza una previa verifica delle sue capacità e una supervisione.
11. Non potendo essere confermata la sentenza di primo grado, devono essere valutati i danni. è nato il [...] e il Parte_1 sinistro risale al 18.11.2009, quando il danneggiato aveva 35 anni.
Trasportato al pronto soccorso gli fu diagnosticato “un politraumatismo con trauma cranico commotivo, frattura dell'ala sacrale sinistra con interessamento foraminale, frattura della braca ileo-ischio-pubica sinistra, frattura del processo trasverso di L5 a sinistra, distacco parcellare dell'osso piramidale del polso sinistro e frattura a più frammenti del margine infero-interno del calcagno destro”. Dalla relazione 22.11.2024 del CTU medico legale dott.ssa Persona_2 risulta:
- che sia ravvisabile un'invalidità temporanea totale della durata di 60 giorni, temporanea parziale al 75%, della durata di 15 giorni, parziale al
50%, della durata di 20 giorni e parziale al 25%, della durata di ulteriori
20 giorni. Il livello di sofferenza fisica è considerabile medio elevato nel periodo di malattia e medio nella fase cronica;
pag. 37/50 - che i postumi consistono in “un'insufficienza vertebrale lombo- sacrale, caratterizzata da sintomatologia soggettiva locale (lombalgia) ed associata contrattura muscolare e limitazione antalgica della motilità del tronco … una sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'anca sinistra, del polso sinistro e della caviglia destra, con associato apprezzabile deficit funzionale dell'anca sinistra e lassità del polso sinistro”. Il complesso menomante, in riferimento ai più comuni barèmes medico-legali, è produttivo di un danno biologico permanente quantificabile in 12 punti;
- che il quadro clinico residuato può ripercuotersi sull'attività lavorativa dichiarata dal periziando (operaio serigrafo), comportando, per lo meno, un maggior affaticamento nell'espletamento della medesima, in conseguenza del sovraccarico posturale al bacino, al rachide lombo-sacrale ed alla caviglia destra, in quanto tale attività richiede la stazione eretta protratta per tutto il turno lavorativo;
- che il quadro menomante residuato impedisce di svolgere attività che richiedono impegno oneroso dell'arto inferiore destro e del rachide lombare (riferisce, per esempio, di non riuscire più a praticare l'attività ludico ricreativa dell'arrampicata o dello snowboard). Il danneggiato non
è, tuttavia, impossibilitato a praticare attività sportiva generica non agonistica.
Le spese mediche documentate, perizia medico legale compresa, ritenute congrue dal consulente, ammontano alla somma di euro
1.603,65.
12. Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data (5 marzo 2025) della sua entrata in vigore.
pag. 38/50 Risalendo il sinistro al 9.6.2009 né trattandosi comunque di sinistro a cui è applicabile il codice delle assicurazioni private (Cass., sez. 3, sent.
n. 12408 del 2011 e Cass., sez. L, sent. n. 13982 del 2015), occorre fare riferimento a una tabella giurisprudenziale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza non, come richiesto inizialmente dalla difesa del danneggiato, la Tabella del Tribunale di Venezia ma la Tabella del Tribunale di IL (Tabella Tribunale di IL 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 2539 del 2024, Cass., sez. 3, sent.
n. 8532 del 2020 e Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Alla Tabella del Tribunale di IL appare da ultimo fare riferimento anche la difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale.
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 31684 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pag. 39/50 pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di IL, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione:
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
13. La gravità del politrauma e le ripercussioni che lo stesso ha avuto nella vita di una persona sportiva consentono di presumere la sussistenza della sofferenza soggettiva. Pur partendo dal presupposto pag. 40/50 che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, è probabile che la nuova condizione abbia determinato in un Pt_1 turbamento, uno stato di profonda tristezza, preoccupazione per il futuro e frustrazione. L'impegno nel lavoro manuale è per lui più faticoso e, pur potendo continuare a praticare sport amatoriale, ha dovuto rinunciare a pratiche sportive impegnative, come la scalata. Tale situazione giustifica una personalizzazione del danno biologico ma influisce anche sulla sofferenza soggettiva della persona, ancora giovane, costretta a imparare a convivere con dei nuovi limiti del proprio corpo. Sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno dinamico relazionale sono fra loro distinguibili (non interessa se si discuta di formule descrittive o di pregiudizi ontologicamente diversi) ma nel caso specifico, come spesso accade, costituiscono componenti del danno non patrimoniale fra loro comunicanti.
14. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente è determinabile nella somma di euro 36.358,00 (euro 28.405,00 per danno dinamico relazionale + 7.953,00 per sofferenza interiore). Si procede a una personalizzazione del danno dinamico relazionale (non anche della sofferenza soggettiva) nei limiti del 20% per i riflessi negativi dell'invalidità sulla cenestesi lavorativa e per la rinuncia alle attività sportive più impegnative (non è in discussione che Parte_1 fosse un esperto scalatore), sicché il danno è rideterminabile nella somma di euro 42.039,00.
15. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto della complessità della patologia, delle cure ospedaliere e del percorso riabilitazione, può essere calcolato considerando l'importo di euro 125,00/giorno per l'ITT, nella somma complessiva di euro pag. 41/50 10.781,25 (euro 7.500,00 per 60 gg di ITT + euro 1.406,25 per 15 gg di ITP 75% + euro 1.250,00 per 20 gg di ITP 50% + euro 625,00 per
20 gg di ITP 25%). Si è tenuto conto del fatto che il grado di sofferenza fisica è stato ritenuto dal medico-legale di grado medio elevato nel periodo di malattia. Nell'assenza di ulteriori particolari circostanze, le lesioni riscontrate non giustificano un importo superiore. La richiesta di liquidazione di una distinta voce di danno per i giorni di degenza ospedaliera o costituisce una duplicazione del danno da invalidità temporanea o si riferisce a un imprecisato danno patrimoniale.
16. Il lucro cessante per il periodo d'inabilità lavorativa temporanea non è dimostrato. All'epoca aveva 35 anni. Nell'atto Pt_1 di appello (atto di citazione di appello, pag. 42), non diversamente dall'atto di citazione di primo grado (atto di citazione, pag. 6), si afferma in modo molto generico che la persona “era in attesa di occupazione”, per poi richiamare il criterio di liquidazione previsto dall'art. 137, comma 3, cod. ass. in materia di sinistri stradali. Nel corso delle operazioni peritali il danneggiato ha riferito che svolgeva Pt_1
l'attività di artigiano palchettista, che dopo l'infortunio decise di chiudere la propria attività e di essere stato assunto nel luglio 2019 come operaio serigrafo (v. relazione medico legale dott.ssa
[...]
, pag. 4). Non è chiaro, proprio per la carenza delle allegazioni, Per_2 se vi sia un collegamento fra l'infortunio e la decisione dello di Pt_1 cambiare lavoro. Resta il fatto che il danno da lucro cessante derivante dal periodo di malattia potrebbe essere liquidato tenendo conto dei redditi che allo derivavano dall'attività di artigiano in precedenza Pt_1 svolta. Su tali redditi il danneggiato nulla riferisce e quindi non ha, ancora prima che dimostrato, allegato i fatti che giustificano il riconoscimento del danno collegato alla perdita del reddito da lavoro. Il
pag. 42/50 criterio residuale dell'art. 137 cod. ass. può analogicamente essere applicato anche al di fuori dei casi espressamente previsti ma non consente al danneggiato di sottrarsi all'onere della prova e cioè di non documentare i redditi derivanti dalla propria attività di lavoro, contando sempre su un indennizzo forfettario, eventualmente perché più conveniente rispetto ai redditi che sarebbe in grado di documentare
(cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 25370 del 2018 e Cass., sez. 6-3, ord. n.
8896 del 2016).
17. Le spese mediche sostenute sino al settembre 2010 (v. preavviso di fattura 6.9.2010 dott. doc. 7 att.) sono Persona_3 riconoscibili nei limiti in cui siano state documentate e siano state considerate necessarie o utili dal consulente, per un ammontare di euro
1.603,25. Entro detti limiti possono essere ritenute spese congrue e dunque danno emergente risarcibile. Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo viene rivalutato secondo l'indice FOI dell'ISTAT sino alla somma di euro 2.081.00. Richiamando i costi dei viaggi per visite e cure mediche e l'assistenza domiciliare continuativa, la difesa dello allude o a costi non documentati o a spese sostenute da terzi Pt_1 accompagnatori. Si discute di un danno non dimostrato o rispetto al quale la legittimazione attiva spetta – salvo cessione del credito - ai soggetti che hanno concretamente sostenuto la spesa.
18. Dei danni derivanti dal fatto illecito rispondono in solido ex art. 2055 c.c. sia che Considerando il CP_1 Controparte_2 concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. del danneggiato pari a 1/3, le voci di danno devono essere così rideterminate:
- il danno non patrimoniale permanente deve essere ridotto da euro
42.039,00 a euro 28.026,00 in moneta attuale;
pag. 43/50 - il danno non patrimoniale temporaneo deve essere ridotto da euro
10.781,25 a euro 7.187,50 in moneta attuale;
- il danno patrimoniale per spese mediche, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 2.081,00 a euro 1.387,33.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995) ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli interessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
L'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, ord. n. 14285 del 2025). Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025, Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Gli interessi devono essere conteggiati per il danno non patrimoniale temporaneo dal fatto illecito (18.11.2009); per il danno non pag. 44/50 patrimoniale permanente dal termine del periodo di malattia
(13.3.2010); per le spese mediche e la perizia stragiudiziale dalla data della ultima spesa (6.9.2010).
19. L'appellante chiede la rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale nella misura di euro 6.303,39 sulla base della notula
7.11.2016 e deduce che devono riconoscersi anche i costi per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita per euro 1.008,00.
I costi per l'attività stragiudiziale per il recupero del credito vengono riconosciuti nei limiti dell'importo di euro 510,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita di una causa con valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Il valore della controversia preso in considerazione è quello del credito effettivamente riconosciuto e non della somma pretesa dal danneggiante. Non si riconoscono ulteriori spese perché i costi per una procedura ex art. 696 bis c.p.c. dichiarata inammissibile (v. atto di citazione di primo grado, pag. 7) non sono recuperabili nei confronti dei danneggianti, trattandosi di attività rivelatasi non utile per il recupero del credito. Non viene descritta ex art. 20 d.m. n. 55 del 2014 ulteriore attività stragiudiziale, svolta prima della causa, che possa assumere autonoma rilevanza. I costi per l'attivazione della procedura non vengono assoggettati alla riduzione di un terzo perché necessari per il recupero del credito e assimilabili alle ulteriori spese legali.
20. Con l'ultima domanda subordinata (v. comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 53) chiede che CP_1 _2 sia tenuta al pagamento della somma che egli sarà “… tenuto a
[...] risarcire pro quota” a comprese le spese legali. La Parte_1 domanda contiene anche un riferimento indeterminato a “tutti coloro
pag. 45/50 che saranno ritenuti responsabili.” In primo luogo, è tenuto a CP_1 risarcire in solido, in base alla regola dell'art. 2055, comma 1, c.c., e non pro quota, il danno derivante dal fatto illecito. L'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma con riferimento al danneggiato. Ricorre pertanto tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi e tra loro indipendenti, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. In secondo luogo, non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di un contratto (o di un rapporto di altra natura con
, che obblighi il centro sportivo a tenerlo indenne dei Controparte_2 danni che lo stesso ha causato a terzi. Non è nemmeno chiaro CP_1 se abbia pagato il costo del biglietto per entrare nella palestra di CP_1 arrampicata. Nell'ambito della responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., il titolo che consente di avvalersi di agevolazioni sul piano probatorio deve essere dimostrato dal creditore. Il centro sportivo non assurge ad assicuratore - garante di solo per il fatto CP_1
l'infortunio è avvenuto all'interno della palestra ma è un soggetto corresponsabile dell'illecito. A spetta semmai il diritto di CP_1 regresso ex art. 2055, comma 3, c.c., qualora venga obbligato a corrispondere all'infortunato, in forza della regola della solidarietà,
l'intero danno o una somma superiore alla quota di responsabilità. Nei rapporti interni fra danneggianti la responsabilità fra e CP_1
è infatti ripartibile al 50%. La domanda di regresso Controparte_2 non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito e può essere proposta anche in via preventiva ma deve essere espressamente proposta dal responsabile regrediente.
pag. 46/50 21. Con l'ultima domanda subordinata (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 22) chiede di essere manlevata Controparte_2 dalla propria compagnia di assicurazione. Nel giudizio di appello si è peraltro costituita unicamente in data 20 Controparte_2 gennaio 2025, successivamente al termine del 13 dicembre 2023 stabilito per il deposito delle note scritte in sostituzione della prima udienza. Come evidenziato nella comparsa conclusionale della compagnia di assicurazione, la domanda di manleva deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Nel processo ordinario di cognizione le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass., s.u., sent. n. 7940 del 2019).
L'esigenza o meno di istruttoria sulla domanda di manleva non accolta con la sentenza di primo grado, a differenza di quanto sostiene la difesa dell'assicurata, non assume rilevanza ai fini della presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c..
22. L'ultimo motivo di appello di sulle spese Parte_1 processuali rimane assorbito in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, anche se un importo inferiore alla somma richiesta.
pag. 47/50 23. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 e le spese della CTU ricostruttiva svolta nel giudizio di primo grado e della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello seguono la soccombenza di e di CP_1 Controparte_2 rispetto a Nei rapporti fra e Parte_1 CP_1 _2 le spese sono compensate per soccombenza reciproca. Nei
[...] rapporti fra e le spese vengono Controparte_2 CP_3 compensate perché la compagnia di assicurazione non ha contestato la sussistenza della copertura. Le spese legali vengono calcolate tenuto conto della somma riconosciuta (scaglione euro 26.001,00 – euro
52.000,00) e non della domanda. Si applicano valori medi e l'aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 del 60% (doppio aumento del
30%) per la necessità dell'appellante di difendersi rispetto a tre controparti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024). Considerando la somma riconosciuta al danneggiato all'esito del giudizio e il riconosciuto aumento dei compensi del 60%, non si ritiene giustificata l'applicazione di parametri superiori ai valori medi.
Per il giudizio di primo grado i compensi sono liquidati nella somma di euro 12.185,60 [(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00) + 60%] e per il gravame in euro 15.985,60 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.045,00 + euro 3.470,00) + 60%].
Le spese della CTU ricostruttiva sono state liquidate dal Tribunale con decreto 19.7.2022 e le spese della CTU medico-legale sono state liquidate nel presente grado di giudizio con decreto 4.12.2024. Nelle conclusioni depositate in data 28 marzo 2025 non è stata rinvenuta la richiesta di rimborso delle spese di CTP.
P.Q.M.
pag. 48/50 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
e avverso la Controparte_2 CP_3 sentenza del Tribunale di Treviso 26 giugno 2023 n. 1112/23, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma;
1.1 accerta che la responsabilità dell'infortunio avvenuto il
18.11.2009 è attribuibile per un terzo a , per un terzo CP_1
a e per un terzo Controparte_2 all'infortunato Parte_1
1.2 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni in favore di
[...] [...]
liquidati: Pt_1
- per danno non patrimoniale da invalidità temporanea, nella somma di euro 7.187,50, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 18.11.2009 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per danno non patrimoniale da invalidità permanente, nella somma di euro 28.026,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 13.3.2010 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per spese mediche e per perizia stragiudiziale, nella somma di euro
1.387,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 6.9.2010 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 49/50 1.3 pone in via definitiva le spese della CTU ricostruttiva svolta nel giudizio di primo grado a carico di e CP_1 [...]
Controparte_2
1.4 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali stragiudiziali in
[...] favore di liquidate nella somma di euro 510,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
1.5 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali del giudizio di
[...] primo grado in favore di liquidate nella somma di euro Parte_1
12.185,60 per compensi ed euro 803,05 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
1.6 compensa le spese processuali fra le altre parti processuali;
2) pone in via definitiva le spese della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello a carico di e CP_1 Controparte_2
[...]
3) condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali del giudizio di
[...] secondo grado nei confronti di liquidate nella somma Parte_1 di euro 15.985,60 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
4) compensa le spese processuali del giudizio di appello fra le altre parti.
Venezia, 29 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 50/50
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena OSsi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1462/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ROBERTO SURACI, con studio in Via
Barbaro, n. 1/A, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario FRANCESCO BONIFACIO, con studio in
Piazza Leonardo Da Vinci n. 12, Dosson di Casier (TV)
(C.F. e P.I. Controparte_2
), assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario SIMONA P.IVA_1
CAROLO, con studio in Viale Giuseppe Verdi n. 15/D int. 2, Treviso
(C.F. e P. IVA ), assistita e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'Avvocato domiciliatario MARIA TERESA ARBIA, con studio in Via
Giuseppe Verdi n. 21, Treviso
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 26 giugno 2023 n. 1112/23
CONCLUSIONI DI ogni avversaria domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza n.
1112/2023 del Giudice Monocratico del Tribunale di Treviso, emessa in data 22.06.2023 nel giudizio n. 8048/2018 R.G., pubblicata in data
26.06.2023, notificata in data 26.06.2023, In via preliminare: rigettarsi le eccezioni avversarie ex art. 348 bis c.p.c. e di inammissibilità per novità delle domande formulate con il gravame. Nel merito, in principalità: Accertarsi la responsabilità solidale del convenuto sig.
(C.F. e della società terza CP_1 C.F._2 chiamata (C.F. e P.I. Controparte_2
) in ordine all'evento dannoso occorso al sig. P.IVA_1 Pt_1
in data 18.11.2009 e meglio descritto in narrativa;
per l'effetto
[...] condannandosi il sig. e la società CP_1 Controparte_2
quest'ultima in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, in via solidale tra loro, a risarcire al sig. tutti i Parte_1 danni subiti in conseguenza del sinistro de quo agitur, quantificati in euro 110.176,81, oltre interessi compensativi di legge da computarsi dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre a rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In via istruttoria: A. Ordinarsi al C.T.U. di prime cure (Ing.
con Studio a S. Donà di Piave in C.so Trentin n°46 - Controparte_4
Tel. 0421/53667 - e.mail: - cell: 335 Email_1
8327487) la produzione in giudizio delle videoriprese effettuate nel corso delle operazioni peritali della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado;
B. Disporsi C.T.U. dinamico-ricostruttiva integrativa, ovvero chiamarsi il C.T.U. nominato in prime cure a chiarimenti in ordine al pag. 2/50 grado di maggior difficoltà che ingenererebbe per lo scalatore un inserimento errato della corda nel “grigri” così come ipotizzato nella ipotesi sub c) di perizia di prime cure e ciò al fine del vaglio di verosimiglianza di tale ipotesi alternativa, così come già richiesto in sede di osservazioni 04.07.2022 alla bozza di C.T.U. e successivamente reiterato a verbale di udienza;
C. Pur senza accettare qualsiasi inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per testi sia sulle circostanze già ammesse ma con gli ulteriori testi non escussi, sia con riferimento alle circostanze sulle quali il Giudice aveva riservato la decisione in quanto attinenti al profilo della quantificazione del danno;
circostanze riportate nella mem. ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. e capitolate in appresso: 1) Vero che in data 18.11.2009 alle ore 20.30 circa, il Sig. in compagnia del Sig. Parte_1 CP_1 accedeva presso la palestra di arrampicata sportiva dello “Sportler
Climbing Center -Dolomeeting S.n.c. di BO RT & C.” sito in
Silea (TV), e dopo aver pagato l'ingresso e noleggiata tutta l'attrezzatura necessaria (corda e Gri-Gri), si accingeva alla scalata della parete ivi presente ubicata al piano primo sopra il locale di deposito noleggio attrezzature;
2) Vero che per circa un'ora il Sig. Parte_1 ed il Sig. si sono alternati nel salire e discendere le pareti CP_1
(di grado facile) ubicata al piano primo sopra il locale di deposito noleggio attrezzature, alternandosi il ruolo di tenuta in sicurezza a mezzo del dispositivo di frenaggio denominato “Gri-Gri”; 3) Vero che dopo circa un'ora il Sig. ed il Sig. si sono Parte_1 CP_1 spostati sulla parete (di grado medio) ubicata al piano primo sopra il locale bar (dalla parte opposta rispetto alla precedente parete); 4) Vero che il Sig. tenuto in sicurezza dal Sig. a mezzo del Pt_1 CP_1 dispositivo di frenaggio denominato “Gri-Gri”, arrampicata la predetta parete di circa metri 8, giunto alla cima, iniziava la fase di discesa della pag. 3/50 parete precipitando al suolo;
5) Vero che nel mentre il Sig. Pt_1 discendeva la parete precipitando poi al suolo, il Sig. teneva le CP_1 mani sulla corda abradendole;
6) Vero che il Sig. riconosceva CP_1 espressamente l'errore da parte propria nell'utilizzo del dispositivo di frenaggio (denominato “Gri-Gri”) e di proprio pugno scriveva e sottoscriveva la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'accaduto nei confronti del Sig. (si rammostri al teste il doc Pt_1
All. 2 attore); 7) Vero che in seguito al sinistro, il Sig. rimaneva Pt_1 ricoverato fino al 25.11.2009 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Civile di Treviso, ove gli veniva confezionato uno stivaletto gessato per il trattamento della frattura del calcagno ed un apparecchio gessato antibrachio metacarpale per il trattamento della frattura del polso (si rammostri al teste la documentazione medica di cui all'All. 3 attore); 8) Vero che successivamente alle dimissioni dall'Ospedale Civile di Treviso, il Sig. veniva sottoposto a immobilizzazione a letto per tre settimane, Pt_1 con divieto di carico, e terapie domiciliari, oltre a cure farmacologiche, visite mediche, ed oltre a tutte le successive cure e riabilitazioni del caso (si rammostri al teste la documentazione medica di cui all'All. 3 attore); 8) Vero che durante la malattia il Sig. veniva assistito Pt_1 dai propri familiari in particolare dalla propria madre, dalla propria sorella, nonché dalla propria compagna, i quali altresì lo accompagnavano a tutte le visite specialistiche ed alle terapie riabilitative prescritte (si rammostri al teste la documentazione medica di cui agli All.ti 3 e 7 attore); 9) Vero che il Sig. è stato Pt_1 accompagnato in tutte le visite e cure ricevute da parte di terzi (di cui alla documentazione medica di cui agli All.ti 3 e 7 attore), a bordo della vettura Opel Corsa 1.2 immatricolata in data 30.10.2005 della propria madre (si rammostri al teste il doc All. 7 bis attore); 10) Vero che a pag. 4/50 seguito del sinistro avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. fu Pt_1 impossibilitato a reperire un'occupazione lavorativa sino all'assunzione presso la Rotas Italia Srl di Treviso in qualità di operaio serigrafo
(dapprima a tempo determinato da maggio 2010 e successivamente) a tempo indeterminato a far data dal 17.08.2010 (si rammostri al teste il contratto di assunzione di cui all'All. 21 attore); 11) Vero che il Sig. dalla data di assunzione presso la Rotas Italia Srl di Treviso,
Pt_1 nell'espletamento della mansione di operaio serigrafo, la quale richiede la stazione eretta per tutta la giornata, a tutt'oggi ogni due ore circa interrompe la propria prestazione lavorativa per riposarsi. 12) Vero che sino al 2013 il Sig. ogni due ore circa interrompeva la propria
Pt_1 prestazione lavorativa per coricarsi per qualche minuto sopra delle scatole di cartone chiuse limitrofe alla propria postazione lavorativa e che successivamente al 2013 (non c'erano più le scatole) e sino a tutt'oggi si siede in una sedia vicino a sé appoggiando i piedi sulle bobine di carta ivi presenti per qualche minuto;
13) Vero che il Sig. nel 1996 inizia la pratica dello sport dello snow board;
14) Vero
Pt_1 che il Sig. dal 1996 sino all'infortunio de quo avvenuto in data
Pt_1
18.11.2009 tutte le stagioni invernali (da novembre a marzo) per circa
3 / 4 weekend al mese, praticava lo sport dello snow board nelle località di Forno di Zoldo, Alleghe, Arabba, Madonna del Campiglio, San
Pellegrino, Passo Rolle, Plan De Corones, Nevegal, Piancavallo, trascorrendo anche “settimane bianche” durante le ferie natalizie anche a Des Alpes;
15) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport dello snow Pt_1 board;
16) Vero che il Sig. nel 1994, terminato il servizio Pt_1 militare, inizia la pratica dello sport del trekking (escursionismo); 17)
Vero che il Sig. dal 1994 sino all'infortunio de quo avvenuto in Pt_1 data 18.11.2009 ogni anno da marzo / aprile sino ad ottobre, per circa pag. 5/50 2 / 3 weekend al mese, praticava lo sport del trekking nelle località di
Bernina, Val D'Aosta, Friuli, Trentino Alto Adige, praticando escursioni generalmente della durata di due giorni, mentre durante le vacanze estive anche di 3 giorni o una settimana;
18) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha Pt_1 abbandonato lo sport del trekking (escursionismo); 19) Vero che il Sig. nel 1994, terminato il servizio militare, inizia la pratica dello Pt_1 sport dell'arrampicata / free climbing;
20) Vero che il Sig. dal Pt_1
1994 sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 praticava lo sport dell'arrampicata / free climbing per due giorni infrasettimanali alla sera in palestra, anche presso lo Sportler Climbing Center di
Dolomeeting S.N.C., e da aprile a settembre durante il weekend, con frequenza di 1 / 2 volte al mese, in falesia a Verona, Schio, Alonte,
Corpassa, Arabba, Castelvecchio, Auronzo, Campo Longo sul Brenta,
Valdagno, Longarone, Brentino Belluno, Monte Grappa;
21) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport dell'arrampicata / free climbing;
22) Pt_1
Vero che il Sig. dagli anni '90 ha praticato lo sport del Pt_1 jogging;
23) Vero che il Sig. sino all'infortunio de quo avvenuto Pt_1 in data 18.11.2009 praticava lo port del jogging circa per 2/3 volte alla settimana nella pausa pranzo ovvero alla sera, per circa 45 minuti;
24)
Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il
Sig. ha abbandonato lo sport del jogging;
25) Vero che il Sig. Pt_1 dagli anni '90 ha praticato lo sport del calcetto;
26) Vero che il Pt_1
Sig. sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 Pt_1 praticava lo sport del calcetto circa una volta al mese;
27) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport del calcetto;
28) Vero che il Sig. Pt_1 sino all'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 praticava Pt_1
pag. 6/50 nel periodo estivo sul fiume Piave lo sport del nuoto contro corrente
(per rafforzare il fisico); 29) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha abbandonato lo sport del Pt_1 nuoto contro corrente sul fiume Piave;
30) Vero che il Sig. dal Pt_1
1997 il lunedì sera era solito trascorrere serate danzanti presso la discoteca Supersonic a San Biagio di Callalta;
31) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. ha Pt_1 smesso di danzare;
32) Vero che il Sig. prima dell'infortunio de Pt_1 quo avvenuto in data 18.11.2009, nel periodo estivo sovente si recava al mare a Jesolo, anche presso i propri parenti, trascorrendo diverse ore in spiaggia, a passeggiare sulla sabbia, mettendo in mostra il proprio fisico e le proprie doti atletiche (anche per conoscere ragazze); 33) Vero che a seguito dell'infortunio de quo avvenuto in data 18.11.2009 il Sig. riferisce espressamente di provare vergogna nel frequentare la Pt_1 spiaggia a seguito della modifica della propria postura – il bacino appare storto – e della difficoltà a camminare sulla sabbia - dopo pochi passi tende ad incurvare la spina dorsale. Si indicano quali testimoni: la
Sig.ra di Jesolo;
la Sig.na di Morgano;
la Testimone_1 Testimone_2
Sig.na di Biancade;
il Sig. di San Testimone_3 Controparte_5
Biagio di Callalta;
il Sig. di Mogliano Veneto;
il Sig. Controparte_6
di Carbonera;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Controparte_7 Testimone_4
di Treviso;
il Sig. di Basingstoke Testimone_5 Testimone_6
(UK); la Sig.ra di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
la Parte_2 Parte_3
Sig.na di Jesolo;
la Sig.ra di Jesolo;
la Parte_4 Parte_5
Sig.ra di Jesolo;
la Sig.ra di Jesolo;
il Sig. Controparte_8 Parte_6
di Jesolo;
la Sig.na di Jesolo;
la Sig.na CP_9 Parte_7 Parte_8 di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
il Sig. di Jesolo;
la Parte_9 Parte_10
Sig.na di Jesolo;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Parte_7 Parte_11
di Treviso;
il Sig. di Treviso;
il Sig. Testimone_7 Testimone_8
pag. 7/50 di Treviso;
il Sig. presso lo Sportler Tes_9 Testimone_10
Climbing Center a Silea;
il Sig. presso lo Sportler Parte_12
Climbing Center a Silea. Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria su eventuali capitoli avversari formulati ed ammessi in sede di gravame. In ogni caso: Spese e competenze di lite rifuse, per ambo i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI MATTEO DA ROS: in principalità:-) confermare integralmente il contenuto dell'impugnata sentenza,n.1112/2023 del
22.6.2023, pubblicata il 26.6.2023, notificata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Treviso;
-) di conseguenza respingere tutti i motivi d'appello avanzati dal sig. in quanto manifestamente Parte_1 infondati per i motivi tutti meglio dedotti, nella parte espositiva della comparsa di costituzione 15.11.2023; nel merito:-) accertare e dichiarare che il sig. è stato l'unico responsabile nella Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa;
-) per l'effetto, respingere ogni pretesa avanzata dall'attore/appellante in quanto totalmente infondata sia in fatto sia in diritto, per le motivazioni tutte meglio descritte nella parte espositiva della comparsa di risposta del processo di primo grado datata 28.1.2019 e nei successivi scritti difensivi, ivi compresa la comparsa di costituzione 15.11.2023;nel merito, in via subordinata:-) accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso sinistro in capo al sig. e alla società Parte_1
" ; -) conseguentemente, Controparte_2 respingere ogni difesa avanzata dal sig. nonché dalla Parte_1 società e dalla sua Controparte_2 assicuratrice in quanto totalmente infondate, in fatto ed in CP_3 diritto e ai sensi dell'art.1227 e 2055 c.c., graduare le responsabilità tra il sig. e la " ; nel Pt_1 Controparte_2
pag. 8/50 merito, in via ulteriormente subordinata: -) nella denegata e non creduta ipotesi che sia ravvisata una concorsuale responsabilità del sig. nella causazione del fatto per cui è causa, accertate CP_1 previamente le responsabilità anche in capo all'attore, sig.
[...]
ai sensi dell'art.1227 c.c., ridurre proporzionalmente le sue Pt_1 pretese risarcitorie, da graduare in ogni caso con quelle ricadenti pure in capo alla società " , ai Controparte_2 sensi dell'art.2055 c.c.; -) per l'effetto, condannare la terza chiamata
" , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ovvero tutti coloro che saranno ritenuti responsabili, anche in solido tra loro, al pagamento delle somme che il convenuto sig. dovesse essere tenuto a risarcire pro- CP_1 quota al sig. per i fatti in esame, ivi comprese le spese Parte_1 legali sostenute dal convenuto per la costituzione nel presente procedimento;
in via istruttoria: -) senza con ciò ammettere l'inversione degli oneri probatori ricadenti sulle parti processuali, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nel processo di primo grado e reiterati analiticamente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, tra quelli già dedotti nella memoria istruttoria a prova diretta datata 22.2.2020:
1) in data 18.11.2009 il sig. viveva con i propri genitori CP_1 in Treviso, Via Ghirada 4/B; 2) verso le ore 20 del 18.11.2009 il sig. telefonava alla madre, sig.ra CP_1 Parte_13 informandola che sarebbe rientrato a casa più tardi dal lavoro poiché si sarebbe prima recato presso la palestra di arrampicata sportiva Sportler con un collega di lavoro;
3) nel corso della telefonata il sig. CP_1 riferiva alla mamma che si recava in detta palestra perché il suo
[...] collega, sig. si era offerto di fargli provare l'arrampicata Parte_1 sportiva indoor;
4) si cimentava per la prima volta in CP_1
pag. 9/50 quell'occasione in una arrampicata indoor;
5) quello stesso 18.11.2009 la sig.ra veniva contatta telefonicamente dal figlio verso Parte_13 le ore 21.30 circa, il quale le chiedeva di recarsi presso la sede della
6) quando la sig.ra giunse presso il centro Controparte_2 Pt_13 sportivo gestito da chiedeva del ghiaccio da porre sui Controparte_2 palmi di entrambe le mani del figlio, per lenire le sue ferite da abrasione;
7) in detto frangente, causa quanto occorso, il sig. CP_1 si trovava in stato di forte agitazione. Si indica quale testimone
[...] la sig.ra , residente in [...], 31100 Treviso. Parte_13
Si chiede l'interpello della sig.ra , socia della Testimone_11
sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti Controparte_2 dalla locuzione “vero che”: 1) il sig. era socio della Parte_1 nonché frequentatore abituale della struttura di Silea;
Controparte_2
2) la calligrafia della dichiarazione resa dal sig. in data CP_1
18.11.2009 le appartiene. Si esibisce il doc.9; 3) in data 18.11.2009, poco dopo la caduta del sig. lei predispose il contenuto della Pt_1 dichiarazione, facendola poi sottoscrivere al sig. Si CP_1 esibisce il doc.9; 4) lei trattenne il documento originale autografato dal sig. consegnandogli una fotocopia indicando sul retro il suo CP_1 numero di telefono. Si esibisce il doc.
9.Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti e ammessi, con il teste indicato. Si contestano tutte le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, per i motivi tutti meglio dedotti nella parte espositiva della comparsa di risposta datata 15.11.2023. In ogni caso: --) con rifusione di spese e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
-) non si accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove;
-) respingere le deduzioni e le conclusioni rese dall'appellata costituitasi nel giudizio Controparte_2
d'appello solo in data 20.1.2025
pag. 10/50
CONCLUSIONI DI Controparte_2
in via preliminare di rito: dichiara di non
[...] Controparte_2 accettare il contraddittorio sulle conclusioni formulate nel presente grado di giudizio da qualificarsi come domande nuove;
in via preliminare di merito: qualora il convenuto invocasse a CP_1 precisazione della domanda svolta nei confronti di il Controparte_2 titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Società, dichiararne la prescrizione;
nel merito in via principale: voglia la Corte di Appello di Venezia, nell'ipotesi in cui non si ritenga di pronunciare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettare l'avverso appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso
n.1112/2023, pronunciata dal Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, pubblicata il 26.06.2023 nel procedimento di primo grado n.8048/2023
R.G. CC;
di conseguenza respingere tutti i motivi di appello proposti dal signor in quanto manifestamente infondati per le ragioni Parte_1 declinate nella parte espositiva del presente atto;
nel merito in via ulteriore • accertato che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra ed il signor dichiarare la carenza di Controparte_2 CP_1 legittimazione attiva dello stesso rispetto alle domande svolte nei confronti di • accertata l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 signor nella causazione dell'infortunio per cui è causa, CP_1
e/o il concorso di colpa del signor e/o comunque la Parte_1 ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e/o per l'assenza di nesso di causalità, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta a in relazione all'infortunio occorso al signor Controparte_2 [...]
• per l'effetto e per le argomentazioni tutte svolte, respingere Pt_1 ovvero ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia le domande tutte formulate nei confronti della terza chiamata, per le ragioni di fatto pag. 11/50 e di diritto (prescrizione) esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata nei confronti della terza chiamata per la CP_3 denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, accertato che era assicurata con giusta polizza Controparte_2 CP_3
706344505 con decorrenza dal 06.03.2009 dichiarare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne e a manlevare di quanto sarà tenuta a Controparte_2 corrispondere all'attore; per l'effetto condannare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
In ogni caso spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario del 15% interamente rifusi. In via istruttoria: per scrupolo, senza con ciò ammettere l'inversione degli oneri probatori ricadenti sulle parti processuali, si chiede l'ammissione delle prove orali per testimoni di cui alla seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. di data
20.01.2020 escluse con ordinanza istruttoria 17.09.2020. Ferma la domanda di respingimento delle richieste istruttorie avversarie.
CONCLUSIONI DI nel merito Nell'ipotesi in cui non CP_3 si ritenga di pronunciarne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rigettarsi l'avverso appello per le ragioni in atti esposte, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Prime Cure n. 1112/2023, pronunciata dalla dott.ssa Ronzani del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26.06.2023, nel procedimento n. 8048/2023 R.G.. Nel merito in via ulteriore Dichiararsi l'inammissibilità, per tardività/irritualità, della domanda rivolta dall'appellante nei confronti della deducente
Compagnia, con conseguente rigetto delle pretese avanzate da parte avversa, per tutte le ragioni dedotte in atti. In subordine, rigettarsi le pretese avanzate da parte appellante in quanto infondate in fatto e pag. 12/50 diritto, per tutte le ragioni espresse in atti. Nel merito in via ulteriore
Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità/legittimazione attiva in capo al convenuto quanto alla domanda avanzata nei CP_1 confronti della terza chiamata, con ogni logica Controparte_2 conseguenza in ordine alla domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, per tutte le ragioni dedotte in atti. In ogni CP_3 caso, svolti i necessari accertamenti, rigettarsi la domanda di manleva svolta dal signor nei confronti della terza chiamata CP_1
e rigettarsi pertanto la conseguente domanda Controparte_2 avanzata nei confronti della terza chiamata, In subordine, CP_3 graduarsi in capo alle parti la responsabilità dell'occorso e, nella parimenti denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la sussistenza di una responsabilità a carico della società per i fatti di Controparte_2 causa, contenersi l'obbligo di manleva accertato in capo alla terza chiamata in favore dell'assicurata, nei limiti della quota di CP_3 danno alla medesima ascrivibile in via immediata e diretta e, comunque, nei limiti contrattuali tutti di cui alla polizza di Responsabilità
Civile verso terzi n. 706344505, le cui condizioni generali e particolari devono ritenersi parte integrante del presente atto. In ogni caso, rigettarsi la domanda di manleva con riguardo ai danni che, in virtù di tutto quanto esposto in narrativa, risultino esclusi dalla copertura assicurativa prestata dalla deducente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1112/2023 il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per le conseguenze derivanti da una caduta dell'“arrampicatore” all'interno della palestra di Parte_1
pag. 13/50 arrampicata “Sportler” di Silea, gestita da . Controparte_2 [...] aveva convenuto in giudizio l'“assicuratore” che Pt_1 CP_1
a sua volta aveva chiamato in causa . Controparte_2
Nell'arrampicata sportiva l'assicuratore è la persona che gestisce la corda dell'arrampicatore da terra, utilizzando un dispositivo di assicurazione come il RI. Il compito dell'assicuratore è assistere e proteggere l'arrampicatore, anche bloccando la corda per evitare una violenta caduta a terra. Il RI è un dispositivo di assicurazione, che blocca automaticamente la corda in caso di caduta. I fatti risalgono al
18 novembre 2009. I due colleghi di lavoro si erano recati in palestra insieme e, pagato l'ingresso e noleggiata l'attrezzatura, avevano iniziato a esercitarsi. Durante la discesa da una parete, era caduto da Pt_1 un'altezza di circa 8 metri, riportando gravi lesioni. Il Tribunale ha ritenuto che, prescindere dal fatto che la responsabilità di CP_1 possa ricondursi all'art. 2043 c.c. o all'art. 2050 c.c., non fosse
[...] provato il nesso di causa fra la condotta di e l'evento lesivo CP_1 mentre doveva ritenersi inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di Controparte_2
1.1 Le diverse posizioni delle parti sono state così riassunte:
- aveva sostenuto che la caduta era stata determinata Parte_1 da un errato uso del dispositivo di frenaggio RI da parte del compagno il quale si era assunto la totale responsabilità CP_1 dell'accaduto, sottoscrivendo una dichiarazione;
- per la responsabilità del sinistro era riconducibile allo CP_1 CP_1 stesso infortunato e al centro sportivo, poiché il gestore della palestra avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari per tutelare l'integrità fisica degli scalatori. Da OS aveva fatto affidamento sulla competenza dello più esperto, e ne aveva seguito le direttive. Pt_1
pag. 14/50 La dichiarazione di assunzione di responsabilità gli era stata fatta sottoscrivere in un momento di particolare debolezza e fragilità;
- la terza chiamata aveva eccepito la propria Controparte_2
Contr carenza di legittimazione perché nessun rapporto era intercorso con e non era stato né allegato né provato alcun comportamento del
[...] centro sportivo da cui far discendere una eventuale responsabilità della struttura. L'infortunio era dipeso da come dallo stesso CP_1 CP_1 riconosciuto con la dichiarazione sottoscritta, con eventuale concorrente responsabilità dello per essersi affidato al compagno, pur Pt_1 sapendo che non era una persona competente.
- compagnia di assicurazione chiamata in causa dal CP_3 CP_3 centro sportivo, aveva ribadito che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra e ed evidenziato che CP_1 Controparte_2 non era configurabile neppure una responsabilità extracontrattuale in capo alla struttura, perché la relativa azione si era prescritta. La caduta era dipesa dall'errato utilizzo del RI da parte di nonché dal CP_1 comportamento imprudente dell'infortunato, che non avrebbe dovuto fare affidamento sul compagno.
1.2 Secondo la CTU ricostruttiva, prima dell'arrampicata, arrampicatore e assicuratore, di regola, svolgono delle verifiche preliminari atte a mettere in sicurezza la successiva salita, accertando se la corda sia stata inserita in modo regolare nel sistema di sicurezza.
Nel caso in esame non vi è prova che tale preliminare operazione fosse stata eseguita e dalla deposizione di era emerso che Testimone_4 sarebbero stati gli istruttori ad assistere gli utenti nelle operazioni preventive di predisposizione delle corde e delle imbragature. Sotto questo profilo, non sussisteva, di conseguenza, “prova certa” di una responsabilità in capo al o allo CP_1 Pt_1
pag. 15/50 1.3 Per la CTU la caduta può essere dipesa da due cause: l'errato posizionamento della corda nel RI, nonostante le chiare istruzioni, Contr senza verifiche preliminari e nodo di sicurezza sulla fune;
azione di sulla corda con le mani, impedendo l'intervento del freno in assenza
[...] del nodo di sicurezza. Le conclusioni del consulente – scrive il giudice - appaiono tranchant. Da un punto di vista strettamente tecnico, entrambe le dinamiche prospettate sono compatibili con gli elementi oggettivi e le deposizioni testimoniali, di talché non può ritenersi che una delle ipotesi sia più probabile dell'altra. Non è dunque provato che abbia impedito l'attivazione del RI. Secondo il teste CP_1 Tes_4
: “ricordo che mentre il Sig. discendeva la parete
[...] Pt_1 precipitando poi al suolo, il Sig. teneva le mani sulla corda CP_1 abradendole, lo confermo perché l'ho visto, da quanto ricordo entrambe le mani”. Il comportamento dell'assicuratore rimane compatibile anche con l'errato inserimento della corda nel dispositivo di frenaggio.
Nessuno degli ulteriori testimoni era presente al momento dell'infortunio.
1.4 L'attore aveva depositato una dichiarazione di del CP_1 seguente tenore: “Io sottoscritto nato a [...] il CP_1
24.09.1991, dichiaro di prendermi tutta la responsabilità di ciò che è accaduto al sig. il giorno 18 novembre 2009 alle 20.30 Parte_1 circa presso lo Sportler Climbing Center sito a Silea (TV)”. La dichiarazione confessoria era stata rilasciata dal a un terzo CP_1
ed è liberamente valutabile dal giudice. La Controparte_2 dichiarazione di assunzione di responsabilità appare generica, senza alcun chiaro riferimento alla causa concreta della caduta, ed è stata resa da un diciottenne sotto forte pressione emotiva.
pag. 16/50 1.5 La domanda di condanna “delle terze chiamate” formulata in via subordinata dalla difesa dell'attore nella prima memoria Parte_1 ex art. 183 c.p.c. deve considerarsi generica e indeterminata nel fare riferimento al “terzo responsabile”. In ogni caso, è inammissibile perché proposta tardivamente.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_1 sia accertata la responsabilità solidale di
[...]
con loro condanna al risarcimento dei Controparte_10 danni. Il danneggiato lamenta:
2.1 che la domanda attorea formulata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei confronti della terza chiamata _2 avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile. Il Tribunale avrebbe
[...] dovuto considerare che si verteva in un caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, ritenuto l'unico responsabile dell'evento dannoso. Pur facendo riferimento all'inadempimento di un rapporto contrattuale e qualificando poi in tal guisa la chiamata, l'attore aveva allegato una serie di circostanze che descrivono un rapporto oggettivamente unitario in cui la condotta omissiva della struttura terza chiamata si pone, secondo la ricostruzione del convenuto, quale unica causa efficiente della verificazione dell'evento e rileva, ex art. 2055, comma 2, c.c., ai fini dell'integrale esonero da responsabilità del chiamante. La qualificazione della domanda come chiamata del terzo responsabile trova riscontro anche nelle conclusioni: “Nel merito in via subordinata: -) accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al sig. e alla società Parte_1
“ ; -) conseguentemente, ai Controparte_2
pag. 17/50 sensi dell'art. 1227 e 2055 c.c., graduare le responsabilità tra i due soggetti. La domanda non può nemmeno considerarsi generica. Non essendo stata ritenuta generica la domanda iniziale, nemmeno avrebbe potuto esserlo la sua estensione nei confronti del terzo. La domanda recava tutti gli elementi necessari e sufficienti a configurare l'addebito ex art. 2050 c.c. o ex art. 2043 c.c. anche nei confronti del terzo chiamato, se non altro in ragione della precisa ricostruzione fattuale presente nel libello introduttivo. Il riferimento alle “terze chiamate” non poteva che rivolgersi a visto che l'unica “chiamata” Controparte_2 in grado di contribuire alla “causazione del sinistro” era il centro sportivo e non certo la compagnia di assicurazione;
2.2 che il Tribunale non ha considerato che il nesso di causa previsto dall'art. 2050 c.c. è diverso dal nesso di causa dell'art. 2043 c.c. perché nel primo caso il danneggiato deve unicamente dimostrare il nesso tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività pericolosa del danneggiante.
Al danneggiato è sufficiente dimostrare una relazione diretta tra danno subito e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati. doveva dimostrare che la caduta era avvenuta per un Parte_1 fatto collegato all'attività di arrampicata con l'assicuratore CP_1 presso il centro gestito da senza che rilevasse
[...] Controparte_2 lo specifico errore, omissione o fatto colposo che, all'interno dell'esercizio di detta attività, aveva concretamente causato la caduta.
Solo qualora l'azione dall'attore fosse qualificabile quale domanda ex art. 2043 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il nesso più stringente che collega la caduta ad un'azione od omissione di o di CP_1 _2
La domanda attorea era un'azione ex art. 2050 c.c. perché “la
[...] narrazione dell'atto di citazione contiene tutti gli elementi atti a configurare una responsabilità di tal fatta” e perché così la domanda era
pag. 18/50 stata precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..: “ … benché la presente fattispecie possa rientrare nel “genere” di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., attesa l'attività pericolosa de qua, l'alveo nella quale dovrà ricondursi è quella delle “specie” di cui all'art 2050 c.c.”. L'arrampicata è in ogni caso un'attività pericolosa, anche se svolta in sicurezza, ed il fatto che l'odierno attore sia caduto da un'altezza di circa 8 metri per esclusiva – e riconosciuta – colpa del
Sig. riportando i gravi traumatismi di cui alla prodotta CP_1 documentazione medica, ne conferma il dato” . La domanda ex art. 2050 c.c. poteva comunque costituire una legittima modifica della domanda ex art. 2043 c.c. perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. L'arrampicata sportiva, sia essa esercitata indoor od outdoor, comportando il concreto rischio di cadute da altezze elevate, ma anche di slogature o abrasioni per un appoggio male eseguito, è da considerarsi sempre attività pericolosa. gestisce Controparte_2 un'attività pericolosa, tale dovendo ritenersi una palestra di arrampicata indoor ove soggetti dotati di esperienza “variabile”, affidandosi unicamente agli strumenti di protezione loro consegnati dal personale, scalano a mani nude pareti verticali. Altrettanto pericolosa era l'attività di perché si era assunto il ruolo di “assicurare” CP_1
l'arrampicatore dal rischio di caduta. Ambedue le ipotesi ricostruttive richiamate dal CTU individuano come possibili cause efficienti della caduta una serie di circostanze tipiche dei profili di rischio dell'arrampicata. Dimostrato il nesso di causa tra l'evento di danno e l'attività pericolosa, la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. può essere vinta solo con la dimostrazione da parte del responsabile di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e pertanto non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza;
pag. 19/50 2.3 che, in subordine, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere provato il nesso di causa tra l'evento dannoso e una o più condotte
(commissive od omissive) addebitabili a o alla CP_1 _2
Il Tribunale non ha valutato chi fosse il soggetto onerato di
[...] dimostrare l'asserito anomalo inserimento della corda nel RI e cioè a chi spettasse dimostrare la verificazione o l'assenza dell'unica circostanza che avrebbe eliminato il nesso di causa fra la condotta del convenuto e la caduta. Nell'ipotesi statisticamente più regolare e verosimile (corretto inserimento della corda secondo le chiare istruzioni stampigliate sul RI e regolare compimento delle attività di verifica dei sistemi di sicurezza preliminari alla salita), la ragione della caduta rovinosa è individuabile nella condotta di che ha CP_1 trattenuto la corda anziché lasciarla. Sarebbe spettato a provare CP_1
l'errato inserimento della corda, trattandosi di condotta ipotetica, straordinaria e anomala. Una corda inserita a rovescio avrebbe creato un fortissimo attrito che rende la salita estremamente difficoltosa. Se la corda è inserita correttamente, essa scorre all'interno del RI in modo fluido, mentre se a corda è inserita al contrario, risulta bloccata dall'attrito e resiste allo scorrimento. La presenza degli istruttori nella fase di salita della parete da parte del e la circostanza che siano Pt_1 stati gli istruttori ad assistere gli utenti nelle operazioni preliminari di predisposizione di corde e imbragature rende impensabile che la corda fosse stata inserita al contrario. Qualora la corda fosse stata inserita al contrario resterebbe comunque confermata la responsabilità di CP_1
e non avrebbe compiuto le
[...] Controparte_2 CP_1 operazioni di verifica precedenti alla scalata;
Controparte_2 risponderebbe dell'operato del proprio personale. Della mancata presenza del nodo di sicurezza deve essere ritenuto responsabile -
pag. 20/50 almeno in concorso - proprio che svolgeva il ruolo di CP_1 assicuratore. La responsabilità ricade anche su per Controparte_2 non essersi assicurata del rispetto delle misure di sicurezza che essa stessa ritiene necessarie;
2.4 che la dichiarazione sottoscritta da era rivolta CP_1 anche a Non importa che la dichiarazione sia stata Parte_1 eventualmente consegnata a perché la confessione Controparte_2 stragiudiziale materialmente consegnata ad un terzo affinché la porti nella sfera di conoscenza della controparte, alla quale deve considerarsi destinata, ha valore di prova legale. La confessione stragiudiziale, inoltre, non è un indizio ma una prova a tutti gli effetti. Non deve valutarsi la sua precisione o lo stato d'animo del confitente, quanto piuttosto il rapporto con gli altri elementi istruttori. Avendo la CTU individuato due possibili ipotesi di ricostruzione della dinamica, una delle quali addossa la causazione dell'evento in capo al la CP_1 confessione doveva indurre il giudice a scartare l'ipotesi dell'inserimento della corda nel RI in modo errato. era giovane ma comunque CP_1 maggiorenne. Non aveva nemmeno mai invocato un errore vizio del volere. Il mancato riferimento nella dichiarazione ad una puntuale dinamica dell'incidente non rileva perché il contenuto confessorio della dichiarazione è stato comunque riconosciuto;
2.5 che, quanto alla liquidazione delle spese di lite, non si comprende a quale scaglione il Tribunale abbia fatto riferimento. La causa avrebbe dovuto essere considerata di valore indeterminabile e di media complessità.
pag. 21/50 3. Ai fini della liquidazione del danno, l'appellante ha Parte_1 dedotto:
- di aver subito un'invalidità temporanea totale per 60 giorni, un'invalidità temporanea parziale per 15 giorni al 75%, per 30 giorni al
50%, per 30 giorni a 25% nonché un'invalidità permanente del 15%.
Ancora oggi soffre di ricorrenti lombalgie e sciatalgie;
- che le menomazioni comportano un maggiore affaticamento nel mantenimento della stazione eretta per tutta la giornata, incidendo negativamente sull'attività lavorativa di operaio serigrafo. Le menomazioni hanno comportato cambiamenti nella vita privata, in quanto l'appellante non ha più potuto svolgere le attività sportive che praticava prima del sinistro. Non può correre ed ha dovuto rinunciare ad arrampicare;
- che all'epoca del sinistro, era “in attesa di occupazione” e, a causa del sinistro, non ha potuto reperire un lavoro nel periodo in cui è stato in malattia, riprendendo poi gradualmente le proprie attività, con conseguente pregiudizio patrimoniale, liquidabile avvalendosi del parametro del triplo della pensione sociale, da rapportarsi al periodo d'inabilità totale e temporanea;
- che per il periodo di ricovero ospedaliero di otto giorni è dovuto un risarcimento quantomeno di euro 100,00 al giorno. Ha sostenuto spese mediche, cure, riabilitazioni e visite specialistiche per complessivi euro
1.603,65;
- che deve essere riconosciuta una somma equitativa complessiva per assistenza e viaggi non inferiore ad euro 1.500,00, essendo stato accompagnato in tutte le visite e cure da parte di terzi;
- che spetta il risarcimento anche per l'assistenza stragiudiziale, in quanto attività diretta a cercare di ottenere un risultato utile. Il compenso è stato indicato in una pro forma di parcella del 2016 nella pag. 22/50 misura di euro 6.303,39 e a tale compenso deve aggiungersi quello relativo alla procedura per la negoziazione assistita.
4. ha chiesto in via principale di confermare la CP_1 sentenza impugnata e, in via subordinata, di accertare la responsabilità della graduare le responsabilità fra l'appellato e Controparte_2
e accertare il concorso del fatto colposo del Controparte_2 danneggiato. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di essere manlevato da Dopo aver premesso che, Controparte_2 contrariamente a quanto allegato nel giudizio di primo grado,
[...] sostiene ora che la responsabilità sia concorsuale e ricada anche Pt_1 sulla terza chiamata, ha dedotto: CP_1
4.1 che l'appellante formula nuove inammissibili conclusioni rispetto a quelle precisate il 24.2.2023 nel giudizio di primo grado. Avendo chiesto di accertare con la comparsa di costituzione di primo grado una responsabilità della terza chiamata di natura Controparte_2 contrattuale “concorrente” con quella dell'attore [il danneggiato
[...]
, la causa petendi della chiamata non ha nulla a che fare con la Pt_1 domanda di responsabilità extracontrattuale formulata da Parte_1
Non può esservi stata un'estensione automatica della domanda. Resta invece confermata la domanda di chiamata in garanzia di _2
sicché in caso di accertamento della responsabilità di
[...] CP_1 deve garantirlo per non aver adempiuto all'obbligo di Controparte_2 protezione connesso all'intercorso rapporto contrattuale in quanto 1) erano stati gli istruttori della palestra a inserire la corda di sicurezza all'interno del RI;
2) i controlli preliminari e il nodo di sicurezza costituivano adempimenti degli istruttori o al più dell'arrampicatore, considerato che era alla sua prima esperienza mentre CP_1 Pt_1
pag. 23/50 era la persona esperta;
3) avendo pagato il biglietto d'ingresso e il nolo dell'attrezzatura, il gestore avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti a tutela dell'integrità fisica dei praticanti;
4) le dichiarazioni di “consenso informato” asseritamente prestate da e non sono state Pt_1 CP_1 depositate, evidentemente perché mai rilasciate;
5) non era stata eseguita alcuna verifica delle capacità tecniche dell'assicuratore;
4.2 che non è stato provato che l'arrampicata indoor costituisca attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.. L'aggravamento della responsabilità ex art. 2050 c.c. è fondato su una differenza di posizione fra chi esercita l'attività pericolosa per proprio vantaggio e chi la subisce senza poter influire sul modo in cui l'attività è esercitata. Non esiste una posizione diversa fra i compagni che partecipano alla scalata, fra danneggiante e danneggiato. Un'arrampicata in palestra non è pericolosa per la natura dei mezzi adoperati e l'aver affidato alla persona accompagnata il ruolo delicato di assicuratore comporta una gravissima responsabilità idonea a interrompere il nesso causale. era consapevole di aver lasciato la corda che garantiva la sua Pt_1 sicurezza nelle mani di un giovane inesperto;
4.3 che l'ipotesi secondo cui avrebbe tenuto le mani a CP_1 monte del RI, così impedendogli di bloccarsi, non è provata. Il CTU ha ritenuto altrettanto plausibile un'altra ricostruzione, quale quella dell'errato inserimento della corda nel RI, e quindi appaiono parimenti valide due diverse ricostruzioni che conducono a opposte conclusioni. Di conseguenza è stata corretta la decisione di escludere la responsabilità aquiliana dell'appellato;
pag. 24/50 4.4 che la dichiarazione era stata precompilata da Controparte_2
e non era rivolta all'infortunato. Nella comunicazione 30.3.2010 spedita dalla al procuratore di viene riferito Controparte_2 CP_1 che il giorno dell'incidente aveva firmato di proprio pugno la CP_1 liberatoria esonerando la palestra da responsabilità. La presunta
“liberatoria” era quindi rivolta alla palestra e l'appellante è in possesso della dichiarazione solo perché gli è stata consegnata da _2
[...]
5. ha chiesto di confermare la sentenza appellata Controparte_2
e, in via subordinata, di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione. Ha dedotto:
5.1 che l'appellante “glissa” sul fatto di non aver speso un rigo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. per spiegare le ragioni che giustificherebbero l'estensione della domanda. Non si verte in un'ipotesi di estensione automatica della domanda perché non CP_1 aveva posto in dubbio la propria legittimazione passiva. Aveva invocato unicamente il rapporto contrattuale con a suo dire Controparte_2 tenuta a obblighi di controllo dell'abilità degli utenti. Se Parte_1 avesse voluto rivolgere una domanda autonoma nei confronti della l'avrebbe dovuta presentare alla prima udienza;
Controparte_2
5.2 che l'attività svolta all'interno di una palestra non può definirsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e che la decisione dello di Pt_1 affidarsi a un inesperto comporta l'interruzione del nesso di causa.
L'ingresso individuale con o senza noleggio di attrezzatura consente solo di accedere alla struttura nel rispetto del regolamento in uso. Il sistema di sicurezza denominato RI presenta sulla sua superficie l'incisione pag. 25/50 delle istruzioni per l'uso “a prova di utente disattento”. All'interno della palestra erano tenuti, con costi diversi rispetto al mero ingresso e noleggio dell'attrezzatura, i corsi a pagamento di arrampicata. e Pt_1 erano entrati non come allievi ma come utenti che si erano CP_1 dichiarati conoscitori esperti delle tecniche di arrampicata. La salita della parete utilizzata è riservata a chi è aduso all'arrampica sportiva. non poteva essere alla prima esperienza e, se fosse stato del CP_1 tutto inesperto, avrebbe sfidato la sorte affidandosi al Pt_1 compagno;
5.3 che entrambe le dinamiche ipotizzate dal CTU prevedono una responsabilità solo di e Ogni tipologia di errore ruota Pt_1 CP_1 attorno a scelte della coppia arrampicatore – assicuratore. Il dispositivo
RI riporta chiare indicazioni su come deve essere utilizzato ed è sostanzialmente impossibile sbagliare la direzione d'inserimento della corda nel sistema frenante;
5.4 che la dichiarazione scritta di conferma l'estraneità CP_1 del centro sportivo rispetto all'infortunio, ora strumentalmente accusato di omesso controllo. L'assicuratore aveva ammesso che la caduta era dipesa da un errore umano a sé imputabile;
5.5 che era stato a pagare il biglietto d'ingresso nella Parte_1 struttura e che nei confronti della struttura ha svolto una Pt_1 domanda non connotata dal titolo di responsabilità, con strumentali e inammissibili “cambi di rotta”. Il rapporto contrattuale era intercorso unicamente fra e la struttura. Nessuna obbligazione la struttura Pt_1 ha mai assunto nei confronti di Anche se si ravvisasse un CP_1 rapporto contrattuale, tale rapporto non potrebbe garantirlo rispetto a pag. 26/50 danni causati a un terzo. Solo prudenzialmente nella Controparte_2 prima memoria ex art 183 c.p.c. ha formulato anche l'eccezione di prescrizione, condizionata all'ipotesi di una diversa precisazione della domanda.
6. non ha contestato l'operatività della polizza n. CP_3
706344505, salvo richiamare il suo massimale e ha dedotto che può essere dichiarata tenuta a un indennizzo contrattuale nei soli limiti della quota di danno direttamente riconducibile a fatto e colpa della società assicurata, con esclusione della parte di danno che sulla medesima dovesse gravare per vincolo di solidarietà con altri obbligati. Non possono gravare sulla compagnia le spese legali e tecniche affrontate dall'assicurato per la propria difesa in quanto eventuali esborsi vengono riconosciuti solo per attività svolta da professionisti scelti dalla società assicuratrice. Anche la compagnia ha sostenuto che solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore aveva avanzato un'autonoma domanda nei confronti dei terzi chiamanti, omettendo qualsiasi riferimento utile a individuare i terzi nei confronti dei quali la domanda fosse stata estesa. Il principio dell'estensione automatica della domanda non trova applicazione allorquando l'attore, senza invocare l'assenza di una propria responsabilità, faccia valere nei confronti del terzo chiamato un rapporto diverso da quello dedotto come causa petendi. Le due ipotesi formulate dal CTU prevedono una improvvida iniziativa di e che, noleggiata l'attrezzatura, avevano Pt_1 CP_1 iniziato ad arrampicare in autonomia.
7. Con il primo motivo di appello la difesa di sostiene Parte_1 che nel giudizio di primo grado vi era stata una chiamata del terzo responsabile, con estensione automatica della domanda di pag. 27/50 risarcimento formulata nei confronti di anche nei CP_1 confronti di Se la domanda si fosse estesa Controparte_2 automaticamente, sarebbe superata la questione della tardività della domanda formalizzata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.. Il motivo di appello merita accoglimento.
7.1 La giurisprudenza afferma che in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (cfr. Cass., sez. 3, ord.
n. 31066 del 2019).
7.2 Nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo 8 marzo
2019 di vengono effettivamente svolte considerazioni CP_1 poco comprensibili – su cui molto si soffermano le difese delle parti appellate – circa una presunta responsabilità contrattuale di per non aver assolto al proprio obbligo di protezione. Controparte_2 sembra addirittura non contestare che il biglietto CP_1
d'ingresso fosse stato pagato solo dal collega e di essere Parte_1 stato un semplice ospite dell'amico (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7 e 15 “Il convenuto era un semplice ospite dell'attore”).
Fa riferimento a un “rapporto contrattuale con entrambi i contraenti - ma più in particolare tra il danneggiato che ha avanzato pretese
pag. 28/50 risarcitorie – e la società ” (v. comparsa di Parte_14 costituzione e risposta, pag. 9) e quindi a un rapporto contrattuale tra e . più che tra il convenuto e il centro Parte_1 _2 _2 sportivo. Occorre però considerare:
- che a pag. 39 il chiamante conclude in via subordinata (prima conclusione subordinata): “accertare dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione dell'occorso in capo al sig. Parte_1
e alla società Controparte_2 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 e 2055 c.c., graduare la responsabilità dei due soggetti”. Secondo il chiamante CP_1 dunque, dell'infortunio deve rispondere unicamente la terza chiamata
(non anche il chiamante) ed è ravvisabile il concorso Controparte_2 del fatto colposo dell'infortunato Se il convenuto chiama Parte_1 in causa un terzo e afferma che del fatto illecito deve rispondere quel terzo (salvo un concorso del fatto colposo del danneggiato), è difficile negare che la parte abbia inteso estendere il contraddittorio al terzo responsabile;
- che a pag. 24-26 dello stesso atto introduttivo con riferimento alla responsabilità della società terza chiamata . il _2 _2 chiamante sostiene a) che erano stati gli istruttori a CP_1 verificare il corretto funzionamento dell'attrezzatura, compreso il RI;
b) che gli istruttori non si erano adoperati per verificare la discesa dello e che la responsabile della struttura si era affrettata a fargli Pt_1 firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità, conscia della carente opera di supervisione;
c) che non avrebbe potuto assumersi alcuna responsabilità per la preparazione dell'attrezzatura, la scelta della parete, la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale e la mancata verifica della propria competenza tecnica;
d) che la pavimentazione del centro sportivo non era dotata di materassi che pag. 29/50 potessero attutire gli effetti di una caduta. In altre parole, aveva individuato una serie di circostanze che, a suo giudizio, rendevano il centro sportivo responsabile dell'infortunio.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti di CP_1 si è dunque estesa automaticamente – a prescindere dalle iniziali intenzioni della difesa attorea - nei confronti di Non Controparte_2 deve essere presa in esame, perché non formulata tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di prescrizione proposta dalla difesa di (v. comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta in appello pag. 19, dove la difesa Controparte_2 riconosce di aver formulato l'eccezione con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). L'eccezione in senso stretto non è solo tardiva ma deve intendersi anche rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. perché
l'eccezione non presa in esame dal giudice di primo grado non è stata riproposta dalla parte appellata entro la prima udienza del giudizio di appello. Nel giudizio di appello si è infatti costituita Controparte_2 successivamente alla prima udienza (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 7940 del 2019 sulla presunzione di rinuncia delle eccezioni non riproposte dall'appellato).
8. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante afferma di aver agito facendo valere la responsabilità ex art. 2050 c.c. di
[...]
e di conseguenza anche di data l'estensione Pt_1 Controparte_2 automatica della domanda di risarcimento, non è fondato.
8.1 Occorre prendere in considerazione l'atto di citazione di primo grado. Nell'atto introduttivo, completamente privo di riferimenti normativi, si attribuisce a la “gravissima imprudenza, CP_1 imperizia, e negligenza”, al momento della discesa del compagno, di pag. 30/50 aver cercato di trattenere la corda con le mani impedendo l'attivazione del RI (v. atto di citazione, pag. 2 e 3). Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la difesa attorea afferma che, benché la fattispecie possa rientrare nel genere della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., “… attesa l'attività pericolosa de qua, l'alveo nella quale potrà ricondursi è quella della specie di cui all'art. 2050 c.c.” perché
l'arrampicata è attività pericolosa anche se svolta in sicurezza. È importare precisare che anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. mancano allegazioni sulla responsabilità anche solo di natura aquiliana della società ma l'attore conclude comunque, in via _2 subordinata, chiedendo la condanna di “… e delle parti CP_1 convenute terze chiamate che saranno ritenute responsabili nella causazione del sinistro de quo, a risarcire in via tra loro solidale ex lege
… tutti i danni”.
8.2 In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
8449 del 2019: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo pag. 31/50 una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura).
La qualifica di un'attività come "pericolosa" dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12900 del 2012: la sentenza di merito aveva qualificato come "pericolosa" l'attività svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro per un patito da un allievo caduto durante un'arrampicata).
8.3 Le uniche allegazioni tempestive su una eventuale responsabilità ex art. 2050 c.c. attengono alla specifica posizione di e CP_1 non anche alla ben diversa posizione di . s.n.c.. Non è _2 ravvisabile una responsabilità del compagno di scalata ai sensi dell'art. 2050 c.c. per il semplice fatto di aver accettato di partecipare a una arrampicata sportiva indoor in una palestra. Da un lato , CP_1 CP_1 non gestiva un'impresa o un'associazione finalizzata a tale pratica sportiva ma era un semplice accompagnatore inesperto dell'infortunato e, dall'altro, la pratica sportiva da lui svolta, per lo specifico luogo e la parete di allenamento utilizzati, ha assunto il carattere della pericolosità essenzialmente per la negligenza, probabilmente dettata dall'inesperienza, dell'assicuratore nonché dei soggetti che avrebbero dovuto verificare il livello della sua preparazione. I fatti non sono avvenuti in montagna su una parete naturale di roccia ma nel corso di un allenamento, al coperto, all'interno di una palestra di un centro sportivo.
pag. 32/50 9. Il terzo motivo di appello sulla responsabilità aquiliana di e deve essere accolto, con la CP_1 Controparte_2 precisazione che è ravvisabile anche un concorso del fatto colposo dell'infortunato Le quote di responsabilità di Parte_1 CP_1
e sono stimabili in un terzo, residuando un
[...] Controparte_2 concorso del fatto colposo dello per il residuo terzo. L'incidente Pt_1 trova la sua causa nell'inesperienza di ma anche CP_1 nell'omesso controllo della persona inesperta da parte di e Parte_1 del personale di Il ruolo concausale di Controparte_2 Parte_1
e del personale di non è minore perché Controparte_2
l'inesperienza di era con tutta probabilità evidente. L'esperto CP_1 compagno di scalata e il personale della palestra Parte_1 avrebbero dovuto essere perfettamente consapevoli dei rischi collegati a un non corretto utilizzo del RI, anche in un contesto relativamente protetto, quale una palestra indoor.
9.1 Sulla responsabilità aquiliana di quale che sia CP_1 delle due ipotesi formulate dal CTU la più probabile, possono invero sussistere pochi dubbi. La decisione del giudice di primo grado non è condivisibile perché la responsabilità per un illecito civile può derivare anche dalla c.d. colpa per assunzione, ravvisabile quando si esegua un'attività senza disporre delle informazioni e delle competenze minime per eseguirla in condizioni di sufficiente sicurezza. Da OS era una persona maggiorenne e non partecipava a un corso di avvicinamento alla scalata sportiva di primo livello, affidandosi alla supervisione di un istruttore. Il c.d. assicuratore ha l'obbligo di curare la preparazione dell'attrezzatura e verificarne il corretto funzionamento prima dell'utilizzo, unitamente al compagno di scalata. Se non è in grado di verificare l'attrezzatura e di utilizzarla non deve accettare di assumere pag. 33/50 un ruolo che presuppone un minimo di competenza tecnica. Nella consapevolezza dei propri limiti, deve richiedere l'assistenza e la continua supervisione di un istruttore, che gli fornisca le istruzioni necessarie e ne verifichi la corretta esecuzione.
9.2 È ravvisabile un apprezzabile concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. di perché, della coppia di colleghi di Parte_1 lavoro, l'infortunato era il solo scalatore esperto abituale frequentatore della palestra ed era necessariamente a conoscenza della mancanza di preparazione del compagno. Non è mai stato allegato da Parte_1 che si fosse vantato con lui di competenze che non CP_1 possedeva. Nella scalata sportiva, la competenza è anche agevolmente verificabile fin dal momento della preparazione dell'attrezzatura.
[...] avrebbe dovuto controllare unitamente a tutta Pt_1 CP_1
l'attrezzatura, compreso il corretto funzionamento del RI una volta inserita la corda e non affrontare una parete di otto metri senza prima istruire accuratamente la persona che aveva accompagnato in palestra, verificando sul campo, in condizioni di sicurezza, la sua capacità di svolgere il compito di assicuratore. Deve precisarsi che arrampicatore e assicuratore devono sempre verificare insieme, anche a prescindere dal diverso livello di esperienza, tutta l'attrezzatura, per garantire che l'arrampicata sportiva possa svolgersi in condizioni di sicurezza. Si discute di una pratica sportiva dove la collaborazione è indispensabile.
Un concorso del fatto colposo di è ravvisabile a Parte_1 prescindere da quale delle due ipotesi formulate dal CTU abbia determinato l'infortunio. Nel caso di errato inserimento della corda, avrebbe dovuto immediatamente accorgersene, ancora prima Pt_1
d'iniziare la salita durante le verifiche preliminari. Nel caso di corretto inserimento della corda senza effettuare il nodo di sicurezza, Pt_1
pag. 34/50 avrebbe dovuto intervenire tempestivamente, prima di salire, Contr eseguendo il nodo. Il ripetuto intervento con le mani sulla corda di
è indicativo solo del fatto che l'assicuratore non fosse consapevole
[...] di come agire per assistere il compagno e bloccare la caduta.
9.3 Sussiste una concorrente responsabilità della Controparte_2 per non aver vigilato sulle persone che praticavano l'attività sportiva all'interno della palestra. è il gestore del centro Controparte_2 sportivo e ha locato l'attrezzatura. Ha consentito che impianti e attrezzature fossero utilizzati anche da una persona inesperta in assenza di istruttore ha sempre sostenuto che era alla sua CP_1 prima esperienza e nessuno è stato in grado di smentirlo) e senza assicurarsi che lo scalatore che lo accompagnava lo avesse istruito e svolgesse concretamente il ruolo di supervisore. Nel telefax 17 maggio
2010 (doc. 13 attoreo) il legale di afferma che gli Controparte_2 istruttori avevano installato la corda nel RI e verificato il modo corretto di utilizzare il dispositivo auto bloccante nonché che la salita fosse eseguita correttamente e in sicurezza. Nulla riferisce sul fatto che gli istruttori avessero controllato come l'inesperto assicuratore si comportasse durante la discesa dello scalatore. Nella lettera 30 marzo
2010 uno dei legali rappresentanti della Controparte_2 _2
, rivolgendosi a uno studio legale, sostiene che l'infortunio si era
[...] verificato perché non sapeva usare il dispositivo di frenaggio. CP_1 avrebbe dato assicurazioni al personale sul livello della CP_1 propria preparazione personale “… cosa subito smentita visto che
l'incidente è accaduto in fase di calata alla prima discesa. Questo è stato ampiamente testimoniato da 3 istruttori dipendenti della . _2
sig. , e …”. _2 Testimone_10 Parte_12 Controparte_2
(doc. 11 attoreo). La responsabilità della struttura emerge dunque pag. 35/50 documentalmente dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società . Gli istruttori si erano resi conto di Controparte_2 avere a che fare con una persona inesperta, dato che avevano aiutato a preparare l'attrezzatura e avevano verificato come si CP_1 comportava durante la salita. Nessuno, tuttavia, rimase a controllare come l'assicuratore si comportasse durante la discesa dell'arrampicatore. Lasciarono il RI nelle mani di una persona non in grado di preparane l'uso e di verificarne il corretto funzionamento. È provato che nessuno vigilò perché è proprio (uno dei Controparte_2 legali rappresentanti della società), che avrebbe tutto l'interesse a sostenere il contrario, ad affermare che l'infortunio si verificò in occasione della prima discesa per averlo appreso dal proprio personale.
10. Il quarto motivo di appello sul valore della confessione di perde di rilevanza. Il suo accoglimento non è necessario CP_1 per dimostrare la responsabilità di né può servire per CP_1 limitare la responsabilità solo al La dichiarazione contenente un CP_1 riconoscimento di responsabilità fu comunque rilasciata a un terzo e non alla controparte , come Controparte_2 Persona_1 risulta dalla lettera 30 marzo 2010 del legale rappresentante della
. a cui la dichiarazione è allegata. Era stato uno dei _2 _2 gestori di a richiederla per cercare di tutelare il Controparte_2 centro sportivo e non certo l'infortunato. Non si comprende sulla base di quali elementi la difesa dello sostenga che la dichiarazione era Pt_1 destinata al proprio assistito. La confessione stragiudiziale rilasciata a un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. Contr 2735 c.c.. Nel caso concreto la dichiarazione sottoscritta da CP_1
nella sua genericità, è di scarso ausilio per aiutare a comprendere
[...]
l'accaduto. La genesi della dichiarazione è abbastanza chiara. Con una pag. 36/50 certa ingenuità, nell'immediatezza dei fatti, si assunse l'intera
CP_1 responsabilità della caduta del compagno, probabilmente sotto la pressione psicologica di chi gestiva il centro sportivo. La genericità della dichiarazione può essere dipesa dal fatto che né né il personale
CP_1 che avrebbe dovuto supervisionare, avevano ancora compreso per quale motivo il sistema di sicurezza non fosse entrato tempestivamente in funzione. L'inesperienza di non lo scusa, anche a prescindere
CP_1 dalla dichiarazione rilasciata. L'inesperienza non spiega, peraltro, da sola il sinistro, verificatosi anche perché l'inesperto fu lasciato
CP_1 svolgere il ruolo di assicuratore senza una previa verifica delle sue capacità e una supervisione.
11. Non potendo essere confermata la sentenza di primo grado, devono essere valutati i danni. è nato il [...] e il Parte_1 sinistro risale al 18.11.2009, quando il danneggiato aveva 35 anni.
Trasportato al pronto soccorso gli fu diagnosticato “un politraumatismo con trauma cranico commotivo, frattura dell'ala sacrale sinistra con interessamento foraminale, frattura della braca ileo-ischio-pubica sinistra, frattura del processo trasverso di L5 a sinistra, distacco parcellare dell'osso piramidale del polso sinistro e frattura a più frammenti del margine infero-interno del calcagno destro”. Dalla relazione 22.11.2024 del CTU medico legale dott.ssa Persona_2 risulta:
- che sia ravvisabile un'invalidità temporanea totale della durata di 60 giorni, temporanea parziale al 75%, della durata di 15 giorni, parziale al
50%, della durata di 20 giorni e parziale al 25%, della durata di ulteriori
20 giorni. Il livello di sofferenza fisica è considerabile medio elevato nel periodo di malattia e medio nella fase cronica;
pag. 37/50 - che i postumi consistono in “un'insufficienza vertebrale lombo- sacrale, caratterizzata da sintomatologia soggettiva locale (lombalgia) ed associata contrattura muscolare e limitazione antalgica della motilità del tronco … una sofferenza articolare cronicizzata a carico dell'anca sinistra, del polso sinistro e della caviglia destra, con associato apprezzabile deficit funzionale dell'anca sinistra e lassità del polso sinistro”. Il complesso menomante, in riferimento ai più comuni barèmes medico-legali, è produttivo di un danno biologico permanente quantificabile in 12 punti;
- che il quadro clinico residuato può ripercuotersi sull'attività lavorativa dichiarata dal periziando (operaio serigrafo), comportando, per lo meno, un maggior affaticamento nell'espletamento della medesima, in conseguenza del sovraccarico posturale al bacino, al rachide lombo-sacrale ed alla caviglia destra, in quanto tale attività richiede la stazione eretta protratta per tutto il turno lavorativo;
- che il quadro menomante residuato impedisce di svolgere attività che richiedono impegno oneroso dell'arto inferiore destro e del rachide lombare (riferisce, per esempio, di non riuscire più a praticare l'attività ludico ricreativa dell'arrampicata o dello snowboard). Il danneggiato non
è, tuttavia, impossibilitato a praticare attività sportiva generica non agonistica.
Le spese mediche documentate, perizia medico legale compresa, ritenute congrue dal consulente, ammontano alla somma di euro
1.603,65.
12. Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data (5 marzo 2025) della sua entrata in vigore.
pag. 38/50 Risalendo il sinistro al 9.6.2009 né trattandosi comunque di sinistro a cui è applicabile il codice delle assicurazioni private (Cass., sez. 3, sent.
n. 12408 del 2011 e Cass., sez. L, sent. n. 13982 del 2015), occorre fare riferimento a una tabella giurisprudenziale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza non, come richiesto inizialmente dalla difesa del danneggiato, la Tabella del Tribunale di Venezia ma la Tabella del Tribunale di IL (Tabella Tribunale di IL 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 2539 del 2024, Cass., sez. 3, sent.
n. 8532 del 2020 e Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Alla Tabella del Tribunale di IL appare da ultimo fare riferimento anche la difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale.
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 31684 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pag. 39/50 pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di IL, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione:
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
13. La gravità del politrauma e le ripercussioni che lo stesso ha avuto nella vita di una persona sportiva consentono di presumere la sussistenza della sofferenza soggettiva. Pur partendo dal presupposto pag. 40/50 che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, è probabile che la nuova condizione abbia determinato in un Pt_1 turbamento, uno stato di profonda tristezza, preoccupazione per il futuro e frustrazione. L'impegno nel lavoro manuale è per lui più faticoso e, pur potendo continuare a praticare sport amatoriale, ha dovuto rinunciare a pratiche sportive impegnative, come la scalata. Tale situazione giustifica una personalizzazione del danno biologico ma influisce anche sulla sofferenza soggettiva della persona, ancora giovane, costretta a imparare a convivere con dei nuovi limiti del proprio corpo. Sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno dinamico relazionale sono fra loro distinguibili (non interessa se si discuta di formule descrittive o di pregiudizi ontologicamente diversi) ma nel caso specifico, come spesso accade, costituiscono componenti del danno non patrimoniale fra loro comunicanti.
14. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente è determinabile nella somma di euro 36.358,00 (euro 28.405,00 per danno dinamico relazionale + 7.953,00 per sofferenza interiore). Si procede a una personalizzazione del danno dinamico relazionale (non anche della sofferenza soggettiva) nei limiti del 20% per i riflessi negativi dell'invalidità sulla cenestesi lavorativa e per la rinuncia alle attività sportive più impegnative (non è in discussione che Parte_1 fosse un esperto scalatore), sicché il danno è rideterminabile nella somma di euro 42.039,00.
15. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto della complessità della patologia, delle cure ospedaliere e del percorso riabilitazione, può essere calcolato considerando l'importo di euro 125,00/giorno per l'ITT, nella somma complessiva di euro pag. 41/50 10.781,25 (euro 7.500,00 per 60 gg di ITT + euro 1.406,25 per 15 gg di ITP 75% + euro 1.250,00 per 20 gg di ITP 50% + euro 625,00 per
20 gg di ITP 25%). Si è tenuto conto del fatto che il grado di sofferenza fisica è stato ritenuto dal medico-legale di grado medio elevato nel periodo di malattia. Nell'assenza di ulteriori particolari circostanze, le lesioni riscontrate non giustificano un importo superiore. La richiesta di liquidazione di una distinta voce di danno per i giorni di degenza ospedaliera o costituisce una duplicazione del danno da invalidità temporanea o si riferisce a un imprecisato danno patrimoniale.
16. Il lucro cessante per il periodo d'inabilità lavorativa temporanea non è dimostrato. All'epoca aveva 35 anni. Nell'atto Pt_1 di appello (atto di citazione di appello, pag. 42), non diversamente dall'atto di citazione di primo grado (atto di citazione, pag. 6), si afferma in modo molto generico che la persona “era in attesa di occupazione”, per poi richiamare il criterio di liquidazione previsto dall'art. 137, comma 3, cod. ass. in materia di sinistri stradali. Nel corso delle operazioni peritali il danneggiato ha riferito che svolgeva Pt_1
l'attività di artigiano palchettista, che dopo l'infortunio decise di chiudere la propria attività e di essere stato assunto nel luglio 2019 come operaio serigrafo (v. relazione medico legale dott.ssa
[...]
, pag. 4). Non è chiaro, proprio per la carenza delle allegazioni, Per_2 se vi sia un collegamento fra l'infortunio e la decisione dello di Pt_1 cambiare lavoro. Resta il fatto che il danno da lucro cessante derivante dal periodo di malattia potrebbe essere liquidato tenendo conto dei redditi che allo derivavano dall'attività di artigiano in precedenza Pt_1 svolta. Su tali redditi il danneggiato nulla riferisce e quindi non ha, ancora prima che dimostrato, allegato i fatti che giustificano il riconoscimento del danno collegato alla perdita del reddito da lavoro. Il
pag. 42/50 criterio residuale dell'art. 137 cod. ass. può analogicamente essere applicato anche al di fuori dei casi espressamente previsti ma non consente al danneggiato di sottrarsi all'onere della prova e cioè di non documentare i redditi derivanti dalla propria attività di lavoro, contando sempre su un indennizzo forfettario, eventualmente perché più conveniente rispetto ai redditi che sarebbe in grado di documentare
(cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 25370 del 2018 e Cass., sez. 6-3, ord. n.
8896 del 2016).
17. Le spese mediche sostenute sino al settembre 2010 (v. preavviso di fattura 6.9.2010 dott. doc. 7 att.) sono Persona_3 riconoscibili nei limiti in cui siano state documentate e siano state considerate necessarie o utili dal consulente, per un ammontare di euro
1.603,25. Entro detti limiti possono essere ritenute spese congrue e dunque danno emergente risarcibile. Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo viene rivalutato secondo l'indice FOI dell'ISTAT sino alla somma di euro 2.081.00. Richiamando i costi dei viaggi per visite e cure mediche e l'assistenza domiciliare continuativa, la difesa dello allude o a costi non documentati o a spese sostenute da terzi Pt_1 accompagnatori. Si discute di un danno non dimostrato o rispetto al quale la legittimazione attiva spetta – salvo cessione del credito - ai soggetti che hanno concretamente sostenuto la spesa.
18. Dei danni derivanti dal fatto illecito rispondono in solido ex art. 2055 c.c. sia che Considerando il CP_1 Controparte_2 concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. del danneggiato pari a 1/3, le voci di danno devono essere così rideterminate:
- il danno non patrimoniale permanente deve essere ridotto da euro
42.039,00 a euro 28.026,00 in moneta attuale;
pag. 43/50 - il danno non patrimoniale temporaneo deve essere ridotto da euro
10.781,25 a euro 7.187,50 in moneta attuale;
- il danno patrimoniale per spese mediche, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 2.081,00 a euro 1.387,33.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995) ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli interessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
L'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, ord. n. 14285 del 2025). Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7216 del 2025, Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Gli interessi devono essere conteggiati per il danno non patrimoniale temporaneo dal fatto illecito (18.11.2009); per il danno non pag. 44/50 patrimoniale permanente dal termine del periodo di malattia
(13.3.2010); per le spese mediche e la perizia stragiudiziale dalla data della ultima spesa (6.9.2010).
19. L'appellante chiede la rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale nella misura di euro 6.303,39 sulla base della notula
7.11.2016 e deduce che devono riconoscersi anche i costi per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita per euro 1.008,00.
I costi per l'attività stragiudiziale per il recupero del credito vengono riconosciuti nei limiti dell'importo di euro 510,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita di una causa con valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Il valore della controversia preso in considerazione è quello del credito effettivamente riconosciuto e non della somma pretesa dal danneggiante. Non si riconoscono ulteriori spese perché i costi per una procedura ex art. 696 bis c.p.c. dichiarata inammissibile (v. atto di citazione di primo grado, pag. 7) non sono recuperabili nei confronti dei danneggianti, trattandosi di attività rivelatasi non utile per il recupero del credito. Non viene descritta ex art. 20 d.m. n. 55 del 2014 ulteriore attività stragiudiziale, svolta prima della causa, che possa assumere autonoma rilevanza. I costi per l'attivazione della procedura non vengono assoggettati alla riduzione di un terzo perché necessari per il recupero del credito e assimilabili alle ulteriori spese legali.
20. Con l'ultima domanda subordinata (v. comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 53) chiede che CP_1 _2 sia tenuta al pagamento della somma che egli sarà “… tenuto a
[...] risarcire pro quota” a comprese le spese legali. La Parte_1 domanda contiene anche un riferimento indeterminato a “tutti coloro
pag. 45/50 che saranno ritenuti responsabili.” In primo luogo, è tenuto a CP_1 risarcire in solido, in base alla regola dell'art. 2055, comma 1, c.c., e non pro quota, il danno derivante dal fatto illecito. L'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma con riferimento al danneggiato. Ricorre pertanto tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi e tra loro indipendenti, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. In secondo luogo, non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di un contratto (o di un rapporto di altra natura con
, che obblighi il centro sportivo a tenerlo indenne dei Controparte_2 danni che lo stesso ha causato a terzi. Non è nemmeno chiaro CP_1 se abbia pagato il costo del biglietto per entrare nella palestra di CP_1 arrampicata. Nell'ambito della responsabilità contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c., il titolo che consente di avvalersi di agevolazioni sul piano probatorio deve essere dimostrato dal creditore. Il centro sportivo non assurge ad assicuratore - garante di solo per il fatto CP_1
l'infortunio è avvenuto all'interno della palestra ma è un soggetto corresponsabile dell'illecito. A spetta semmai il diritto di CP_1 regresso ex art. 2055, comma 3, c.c., qualora venga obbligato a corrispondere all'infortunato, in forza della regola della solidarietà,
l'intero danno o una somma superiore alla quota di responsabilità. Nei rapporti interni fra danneggianti la responsabilità fra e CP_1
è infatti ripartibile al 50%. La domanda di regresso Controparte_2 non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito e può essere proposta anche in via preventiva ma deve essere espressamente proposta dal responsabile regrediente.
pag. 46/50 21. Con l'ultima domanda subordinata (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 22) chiede di essere manlevata Controparte_2 dalla propria compagnia di assicurazione. Nel giudizio di appello si è peraltro costituita unicamente in data 20 Controparte_2 gennaio 2025, successivamente al termine del 13 dicembre 2023 stabilito per il deposito delle note scritte in sostituzione della prima udienza. Come evidenziato nella comparsa conclusionale della compagnia di assicurazione, la domanda di manleva deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Nel processo ordinario di cognizione le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass., s.u., sent. n. 7940 del 2019).
L'esigenza o meno di istruttoria sulla domanda di manleva non accolta con la sentenza di primo grado, a differenza di quanto sostiene la difesa dell'assicurata, non assume rilevanza ai fini della presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c..
22. L'ultimo motivo di appello di sulle spese Parte_1 processuali rimane assorbito in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, anche se un importo inferiore alla somma richiesta.
pag. 47/50 23. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 e le spese della CTU ricostruttiva svolta nel giudizio di primo grado e della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello seguono la soccombenza di e di CP_1 Controparte_2 rispetto a Nei rapporti fra e Parte_1 CP_1 _2 le spese sono compensate per soccombenza reciproca. Nei
[...] rapporti fra e le spese vengono Controparte_2 CP_3 compensate perché la compagnia di assicurazione non ha contestato la sussistenza della copertura. Le spese legali vengono calcolate tenuto conto della somma riconosciuta (scaglione euro 26.001,00 – euro
52.000,00) e non della domanda. Si applicano valori medi e l'aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 del 60% (doppio aumento del
30%) per la necessità dell'appellante di difendersi rispetto a tre controparti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024). Considerando la somma riconosciuta al danneggiato all'esito del giudizio e il riconosciuto aumento dei compensi del 60%, non si ritiene giustificata l'applicazione di parametri superiori ai valori medi.
Per il giudizio di primo grado i compensi sono liquidati nella somma di euro 12.185,60 [(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00) + 60%] e per il gravame in euro 15.985,60 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.045,00 + euro 3.470,00) + 60%].
Le spese della CTU ricostruttiva sono state liquidate dal Tribunale con decreto 19.7.2022 e le spese della CTU medico-legale sono state liquidate nel presente grado di giudizio con decreto 4.12.2024. Nelle conclusioni depositate in data 28 marzo 2025 non è stata rinvenuta la richiesta di rimborso delle spese di CTP.
P.Q.M.
pag. 48/50 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
e avverso la Controparte_2 CP_3 sentenza del Tribunale di Treviso 26 giugno 2023 n. 1112/23, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma;
1.1 accerta che la responsabilità dell'infortunio avvenuto il
18.11.2009 è attribuibile per un terzo a , per un terzo CP_1
a e per un terzo Controparte_2 all'infortunato Parte_1
1.2 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni in favore di
[...] [...]
liquidati: Pt_1
- per danno non patrimoniale da invalidità temporanea, nella somma di euro 7.187,50, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 18.11.2009 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per danno non patrimoniale da invalidità permanente, nella somma di euro 28.026,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 13.3.2010 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per spese mediche e per perizia stragiudiziale, nella somma di euro
1.387,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 6.9.2010 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
pag. 49/50 1.3 pone in via definitiva le spese della CTU ricostruttiva svolta nel giudizio di primo grado a carico di e CP_1 [...]
Controparte_2
1.4 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali stragiudiziali in
[...] favore di liquidate nella somma di euro 510,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
1.5 condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali del giudizio di
[...] primo grado in favore di liquidate nella somma di euro Parte_1
12.185,60 per compensi ed euro 803,05 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
1.6 compensa le spese processuali fra le altre parti processuali;
2) pone in via definitiva le spese della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello a carico di e CP_1 Controparte_2
[...]
3) condanna in solido e CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese legali del giudizio di
[...] secondo grado nei confronti di liquidate nella somma Parte_1 di euro 15.985,60 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
4) compensa le spese processuali del giudizio di appello fra le altre parti.
Venezia, 29 maggio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 50/50