Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7.10.2024 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Antonio Aquino e Antonio Malara PARTE APPELLANTE E (C.F. e P. IVA ), con CO P.IVA_1
l'avvocato Matteo Mungari PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 298/2019 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Nel giudizio di primo grado il sig. Parte_1
con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione
[...] dinanzi al Tribunale di Velletri avverso l'esecuzione immobiliare promossa da (ora iscritta Controparte_2 CO con R.G.E. n. 600/2013 e notificatagli il 4-17 luglio 2013, chiedendo "
1. In via preliminare l'immediata pronuncia di sospensione della procedura esecutiva, RGE 600/2013 promossa dalla nei confronti del sig. Controparte_2 Parte_1 notificato il 4-17 luglio 2013; 2. Sia fissata l'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto;
3. Nel merito, previa dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore opposto a
1
600/2013, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento nei confronti del sig. . Parte_1
A fondamento della domanda di opposizione, l'attore ha affermato, da un lato, che il decreto ingiuntivo che costituiva il titolo esecutivo alla base dell'esecuzione immobiliare avviata da era stato revocato dal Tribunale civile di CO
Roma con la sentenza n. 20681/2015 e che pertanto la procedura esecutiva mancava di valido titolo esecutivo;
in secondo luogo, ha sostenuto che la sentenza azionata con il decreto Pt_1 ingiuntivo riguardasse il padre e che, essendo Parte_2 intervenuta la rinuncia all'eredità, il sig. non ne Parte_1 era erede. si è costituita eccependo, in via CO preliminare, la nullità e/o l'inesistenza e/o l'irregolarità della notifica del ricorso ex art. 615 c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. Parte_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
nei confronti di Parte_1 CO
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di causa in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente nei confronti di parte opposta».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Ricostruzione del giudice dei fatti di causa
«Richiamati i motivi di opposizione all'esecuzione proposti da nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g. 600/2013 Parte_1 intrapresa da in virtù di decreto ingiuntivo n. 26591/2010 CO emesso dal Tribunale di Roma;
richiamata altresì la comparsa di costituzione e risposta del creditore procedente (anche interveniente per quanto si dirà infra), si osserva che l'opposizione all'esecuzione promossa dall' è Pt_1 infondata e va, pertanto, rigettata.
2 Invero l'opponente ha contestato il diritto di a CO procedere in executivis nei suoi confronti, sostenendo che il d.i., che costituiva titolo esecutivo, era stato revocato dal giudice investito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con sentenza pubblicata il 15.10.2015 (sentenza peraltro confermata in sede di gravame come può evincersi dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7164/2018 allegata agli scritti conclusivi di parte convenuta), talché era venuto meno il titolo idoneo a sorreggere l'espropriazione immobiliare promossa dalla odierna convenuta in virtù di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 4-17 luglio 2013; ha inoltre negato, stante l'intervenuta rinuncia all'eredità del 14.9.2011(in atti), di essere erede di il quale era parte sostanziale del Parte_2 giudizio conclusosi con sentenza n. 1406 /2008 resa dalla Corte d'Appello di Roma, con la quale, tra le altre statuizioni, veniva disposto che “in accoglimento della domanda di surroga proposta dall' nei Controparte_2 confronti degli eredi di della moglie e del Parte_2 CP_3 figlio condanna questi ultimi a rimborsare la società delle Parte_1 somme che la stessa ha corrisposto o corrisponderà ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado e della presente sentenza, compresi gli interessi di legge che matureranno” (detta sentenza è ormai passata in giudicato, tenuto conto del rigetto del ricorso per cassazione e della declaratoria di inammissibilità della revocazione ex art. 495 c.p.c, spiegati nei confronti della sentenza n. 1406/2008); ha infine dedotto che CO
(già aveva spiegato tre interventi nella procedura
[...] Controparte_2 esecutiva n.r.g. 600/2013 sulla scorta di tre distinti titoli esecutivi e che, in particolare, l'esecuzione veniva proseguita sulla scorta della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 1406/2008, dopo la caducazione dell'originario titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) all'esito del giudizio di opposizione. L'opposta ha contestato analiticamente la domanda avversaria, instando per il rigetto della medesima». Qualità di erede
«Tanto premesso, quanto alla negazione della qualità di erede di per intervenuta rinuncia all'eredità con atto del 14 settembre Parte_2
2011, si osserva, con valenza assorbente di tutte le doglianze dell' Pt_1 che la sentenza n. 1406 /2008, avente autorità di cosa giudicata per quanto detto in premessa circa l'esito del giudizio di cassazione e di revocazione ex art. 495 c.p.c., ha condannato , in qualità di erede di Parte_1 [...]
a rimborsare alla odierna opposta tutte le somme dalla stessa Pt_2 corrisposte o da corrispondere in esecuzione della citata sentenza.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari, può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all' ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario;
quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto
3 essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità" (Cass. Civ.
18534/2007)». Caducazione del titolo esecutivo
«Considerata dunque irrilevante la rinuncia all'eredità manifestatasi con atto del 14 settembre 2011, quale fattore idoneo a paralizzare l'esecuzione immobiliare promossa nei confronti dell'odierno opponente, venendo a considerare ora la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c.), si osserva che anche tale doglianza si appalesa destituita di giuridico fondamento.
Osserva al riguardo il decidente che, fermo il generale principio che il creditore procedente è legittimato a spiegare intervento nella procedura esecutiva, la sopravvenuta caducazione o inefficacia del titolo esecutivo di formazione giudiziale non costituisce fattore idoneo a paralizzare l'azione esecutiva, che mantiene la propria efficacia, in termini di validità degli atti esecutivi sino a quale momento compiuti, fino alla caducazione del titolo.
È quindi dalla caducazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale che non possono più essere compiuti atti di esecuzione da parte del creditore procedente.
Tale principio va tuttavia coordinato con i principi dettati in tema di ammissibilità dell'intervento da parte del creditore procedente nella procedura esecutiva, tenuto conto che nel caso che ci occupa il creditore procedente ebbe a spiegare tre interventi, segnatamente in data 30 maggio 2014, in data 5 agosto 2015 e in data 16 gennaio 2016 (i primi due interventi posti in essere prima della caducazione del d.i. revocato con sentenza del 15 ottobre 2015).
Nel procedimento di esecuzione forzata, a cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore, il cui titolo abbia pacificamente conservato integra la sua forza esecutiva;
tuttavia, quando si tratti di intervento nel processo esecutivo, occorre distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile (Cass. Civ. 2347/1973;
427/1978).
Il principio sopra esposto ha, di poi, trovato conferma nella pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 61 del 2014, in relazione alla caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente in presenza di interventi titolati.
La Suprema Corte ha affermato il condivisibile principio secondo il quale nell'ipotesi in cui l'azione espropriativa sia stata validamente iniziata ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato il creditore procedente non potrà più proseguire nella sua azione, ma gli interventori titolati , in forza del principio “tempus regit actum”, si gioveranno degli atti (a cominciare dal pignoramento) fino ad allora da lui validamente compiuti, sicché ciò che viene travolto è il potere del creditore procedente di compiere
4 ulteriori atti di impulso, non anche la validità degli atti compiuti;
da tanto deriva che le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente
(sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Occorre tuttavia distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, perché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile;
b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità (v. ancora SSUU 61/2014). Applicando i principi giurisprudenziali alla fattispecie, tenuto conto che due atti di intervento su tre sono stati posti in essere dal creditore procedente – interveniente in epoca antecedente alla caducazione del titolo esecutivo, va affermato che gli atti esecutivi compiuti in forza dei citati interventi conservano piena efficacia nei confronti del debitore esecutato.
Da tanto deriva il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione reiterata dall'opponente unitamente al rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., atteso che l'esecuzione è stata intrapresa (all'epoca ossia al momento della notifica dell'atto di pignoramento) in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale avente piena efficacia, e che, sebbene venuto meno all'esito del giudizio di opposizione a d.i., non ha impedito al creditore procedente di continuare a coltivare l'esecuzione in virtù di atti di interventi antecedenti alla (sopravvenuta) caducazione del titolo esecutivo». Spese
«Le spese di causa, ivi comprese quelle afferenti al procedimento di sospensione dell'esecuzione innanzi al GE, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente con liquidazione ai sensi del D.M.
55/2014».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis in riforma integrale della sentenza di primo grado n. 298/2019 emessa dal Tribunale Civile di Velletri nel procedimento R.G. 6066/2016: a. previo accertamento e/o dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore opposto a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che la spa non ha promosso azione CO esecutiva nei confronti del sig. sulla base di un Parte_1 valido titolo esecutivo, avendo proceduto ad incardinare pignoramento immobiliare in atto pendente davanti al Tribunale civile di Velletri R.G.E. 600/2013 sulla base del decreto ingiuntivo
5 n. 26591 (R.G. 39521/2010) emesso dal Tribunale civile di Roma poi revocato con la sentenza del Tribunale Civile di Roma n.20681/2015; b. accertare e dichiarare che il pignoramento del compendio immobiliare descritto in premessa effettuato dalla
[...]
per incardinare la procedura esecutiva in atti CO pendente davanti al Tribunale Civile di Velletri R.G.E. 600/2013 è avvenuta in assenza di titolo esecutivo nei confronti del presunto debitore pignorato, ovvero in presenza di titolo esecutivo revocato e dichiarato nullo;
c. dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'esecuzione promossa dalla R.G.E. 600/2013, ordinando, la Controparte_2 cancellazione della trascrizione del pignoramento nei confronti del sig. Parte_1
d. in relazione ai motivi di impugnazione sopra indicati, accertare e dichiarare: la mancanza dell'accertamento della qualità di erede in capo al signor e, per Parte_1
l'effetto, la piena validità ed efficacia della rinuncia all'eredità dallo stesso formalizzata nella cancelleria del Tribunale di Velletri, in data 14/09/2011 (RG. 1603/2011). Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la causa rientra nello scaglione tra i 260.000,00 euro ed i 520.000,00 euro, al quale corrisponde il contributo unificato pari ad €. 1.821,00”. ha resistito al gravame ed ha chiesto: CO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
− Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza impugnata.
− Con vittoria di compensi e spese relative sia alla fase cautelare sia alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 7.10.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1. “Inesistenza della qualità di erede di Parte_2 nella persona del sig. Erronea attribuzione Parte_1 della qualità di erede in assenza di accertamento giudiziario e di assolvimento di onere probatorio da parte del creditore procedente circa la stessa qualità di erede in capo al sig.
6 Erronea e contraddittoria valutazione Parte_1 dell'atto di rinuncia all'eredità formalizzato con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Velletri in data 20/09/2011 R.G.N. 1603/2011”. Il motivo va respinto. Fermo il principio richiamato dal giudice di primo grado, - secondo il quale colui che viene citato in giudizio in qualità di erede, al fine di affermare la sua qualità di chiamato all'eredità, ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità (Cass. Civ. 18534/2007) – non risulta che detta qualità di erede sia stata contestata da nel giudizio conclusosi con la Parte_2 sentenza n. 1406 /2008 resa dalla Corte d'Appello di Roma. Anzi, dal ricorso in Cassazione notificato il 14.5.2009 avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Roma, risulta che Parte_1
e si sono qualificati “eredi legittimi del sig.
[...] CP_3
(doc. 42 fascicolo I grado). Parte_2 CP_1
Ne deriva l'irrilevanza della successiva rinuncia all'eredità di da parte dell'appellante in data 20.9.2011. Parte_2
2. “Nullità per inesistenza ab origine del titolo esecutivo azionato dalla spa . Violazione del contenuto della CP_2 sentenza n. 20681/2015 del 15/10/2015 emessa dal Tribunale Civile di Roma. Violazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 61 del 7/01/2014”. Il motivo va respinto. Anche a voler ritenere la nullità originaria del titolo esecutivo azionato da n. 26591/2010 revocato, CP_2
a seguito di opposizione, con sentenza del Tribunale di Roma, n.
20681/2015, rimane il fatto che l'Assicurazione la Compagnia era già intervenuta nella procedura medesima con due separati atti di intervento, depositati rispettivamente in data 30.5.2014 e in data 5.8.2015 (cfr. doc. 35 e doc. 36 depositati in primo grado da
, in virtù di due distinti titoli esecutivi validi ed efficaci CP_1
(Sentenza n. 742/2015 della Corte di Appello di Roma, rigetto revocazione e Sentenza n. 15725/2011 della Corte di Pt_1
7 Cassazione, rigetto ricorso avverso la sentenza n. Pt_1
1406/08 della Corte di Appello di Roma). Ne deriva, in applicazione dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 61/2014 richiamata dal Tribunale, che restano validi gli atti di esecuzione compiuti in forza dei suddetti interventi.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 CO sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — respinge l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione.
Così deciso in Roma il giorno 13.01.2025. Il presidente estensore
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