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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6211/2019 All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 12:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Procuratore avv. Passolunghi Paolo
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MORABITO MARIA CHIARA pres.
Controparte_2
Avv. CARDARELLI GIAN LUCA AVV. Leopizzi sost.
Pt_2
Avv. TASSONE BRUNO avv. Stasio sost.
CP_3
Avv. TASSONE BRUNO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6211 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLANTE –
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Latina 276, presso lo studio degli avv. Gian Luca
AR e SS IT, che la rappresentano e difendono per procura in atti
– APPELLATA–
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso lo studio dell'avv. Maria
AR OR, che la rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLATA – E
(C.F. ) E (C.F. ) Pt_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
pagina 2 di 15 elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv. Bruno
Tassone che li rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLATI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4615/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata in data 1/03/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 64053/2014 promosso dallo stesso nei confronti di Parte_1
di di di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Pt_2
e di .
[...] Persona_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , e CP_1 Pt_2 Persona_1 Controparte_2 Controparte_5
Esponeva che in data 3/4/2012, alle 2:50 circa, alla guida della
[...] Pt_3
Mercedes tg. CZ918PE, di proprietà di , assicurata con la Persona_1 Controparte_2 inseguito dalla polizia, tamponava, nella parte anteriore, l'autoradio proseguiva, quindi, CP_6 la fuga, urtando poi la parte anteriore della Volante 12, investendo gli operanti scesi dalla stessa per estrarre le chiavi della Mercedes, e urtando, infine, prima di essere arrestato, la fiancata destra della
Volante 15. Concludeva chiedendo il risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio CP_7 [...]
e . e , con la comparsa di risposta, CP_1 Pt_2 Persona_1 Pt_2 Persona_1 eccepivano, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per carenza delle condizioni di cui all'art. 145 D.LGS. 209/2005, e con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c., deducevano, altresì, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per essere stata esercitata sia l'azione diretta nei confronti della propria assicurazione che di quella del responsabile civile. Controparte_1
con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., tra l'altro, si associava a
[...] quest'ultima eccezione. non si costituiva in giudizio, onde ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulle domande, come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: - rigetta la domanda del , in persona del Ministro pro-tempore; - condanna il Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella misura di euro 2.000,00 Controparte_1 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e C.p.a. come per legge;
e -
pagina 3 di 15 condanna il , in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_8 lite nei confronti di e , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella Pt_2 Persona_1 misura di euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e
C.p.a. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello il (in seguito per brevità anche solo Parte_1
) ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande spiegate dal in primo grado ovvero, in subordine, riformare la Parte_1 sentenza nei sensi indicati al punto n.
3. Con vittoria di spese, diritto e onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. – L'appellato costituitosi con comparsa di risposta del Controparte_2
17/6/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere il proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa di risposta del 28/2/2020, ha resistito Controparte_1 all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi tutti di cui alla premessa che precede, l'appello proposto dal per Parte_4 confermare, integralmente la gravata sentenza n. 4615/19 resa dal Tribunale di Roma;
in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle nostre eccezioni, liquidare il danno patito dall'appellante come di ragione e di legge, ponendo le stesse, ivi comprese le spese di lite, in accoglimento della svolta domanda di malleva, in capo al responsabile civile ed alla sua compagnia assicuratrice. Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
§ 7. — e , costituitisi con comparsa di risposta del 26/5/2021, hanno Pt_2 CP_3 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: − Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'Appellante, per tutti i motivi di cui in narrativa, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata sia in ordine all'an che al quantum;
rigettando l'appello proposto e confermando la
Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma;
− Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e C.p.a. come per legge”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa pagina 4 di 15 § 9. — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 9.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta: l'“infondatezza del capo della sentenza che ha ritenuto improponibile la domanda per genericità dell'atto di messa in mora stragiudiziale”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il Parte_1 si è limitato a produrre una missiva quasi del tutto priva dei requisiti di cui al citato art. 148 cod. ass. priv., atteso che la stessa contiene solo la descrizione della dinamica del sinistro e l'affermazione, assai generica, secondo cui i suoi dipendenti avrebbero subito lesioni personali a seguito dell'incidente. Tale missiva, in sostanza, risulta carente in relazione alla mancata indicazione dei dati relativi all'attività dei danneggiati diretti, al loro reddito, all'entità delle lesioni da questi subite, nonché in relazione alla mancata allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta eventuale guarigione con o senza postumi permanenti. La missiva contiene, invero, la dichiarazione di cui all'art. 142, co. 2, del medesimo D.lgs. n. 209/05, sia pur allegata come prevista dall'art. 28 L.
990/1969: affermazione, questa, che rafforza l'ipotesi che il Ministero abbia confezionato la missiva in conformità dell'art. 22 di questa legge, piuttosto che degli artt. 145 e 148 Codice Assicurazioni
Private. In altri termini, sono stati sostanzialmente omessi tutti gli elementi descrittivi e quantificativi dei danni asseritamente subiti”.
Deduce l'appellante: “l'affermazione del Tribunale è errata in fatto. La missiva trasmessa dal
alle compagnie di assicurazione contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa Parte_1 applicabile. Difatti, leggendo l'ultimo periodo della lettera si evince che alla stessa è stata allegata copia “della relazione redatta dal personale dipendente: copia della certificazione medica comprovante l'entità delle lesioni subite: copia del prospetto analitico degli emolumenti liquidati dall'Amministrazione'. Si tratta di documentazione tutta versata in atti e assolutamente esaustiva ed esauriente e tale da soddisfare le previsioni di legge circa il contenuto minimo della diffida.”.
Aggiunge il Ministero: “il Tribunale non si è avveduto che, unitamente alla lettera di richiesta di risarcimento dei danni, l'amministrazione aveva trasmesso alla compagnia di assicurazione tutta la documentazione utile a identificare puntualmente i danni subiti dai propri dipendenti. Altresì, deve ritenersi dirimente il fatto che nel caso di specie la Compagnia di assicurazione, a fronte della missiva del ha formulato un'offerta risarcitoria. Si deve ritenere, in conformità ad una lettura Parte_1 costituzionalmente orientata ex art. 111 Cost. e in applicazione dei principi di correttezza (art. 1175 cc.) e buona fede (art. 1375 c.c.), che la condizione di proponibilità prevista dagli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/05 (cd. Codice della Assicurazioni Private) sia rispettata laddove l'Assicuratore sia stato posto comunque in grado di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del citato Codice della Assicurazioni Private”. pagina 5 di 15 Il motivo merita accoglimento,
Premesso in diritto che l'art. 145 cod. assicurazione stabilisce che “nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148” e che l'art. 148 Cod. Ass. prevede che “per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”, va osservato che, stante il tenore letterale delle norme citate, la disciplina vigente collega espressamente la proponibilità della domanda al rispetto delle forme e dei contenuti previsti dall'art. 148, sicché il mancato adempimento di tali requisiti può determinare l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 145 cod. assicurazione.
Ciò posto, occorre precisare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che la mancanza di taluni elementi nella richiesta di risarcimento non comporti automaticamente l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 cod. ass.
In particolare, è stato affermato che “la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 sia per CP_9 interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass., nel quale la suddetta documentazione non è contemplata, sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/2024, n. 30091).
Ne consegue che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta a trasmettere all'assicuratore del responsabile, quale condizione necessaria per la proponibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 145 cod. ass., è efficace e idonea qualora contenga gli elementi essenziali e sufficienti che consentano all'assicuratore di determinare le responsabilità, valutare l'entità del danno e formulare una congrua offerta. Risulta quindi irrilevante, ai fini della validità della domanda, l'assenza di alcuni dettagli indicati dall'art. 148 cad. ass., laddove tali elementi appaiano pagina 6 di 15 superflui ai fini della corretta formulazione della proposta risarcitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 03/06/2021, n. 15445).
Nel caso di specie, come si evince dall'ultimo periodo della lettera di richiesta di risarcimento dei danni inviata alle compagnie assicuratrici e a (cfr. allegato n. 5 al fascicolo di primo CP_10 grado di parte attrice), risulta trasmessa ai destinatari anche copia della relazione redatta dal personale dipendente, copia della certificazione medica attestante l'entità delle lesioni subite e copia del prospetto analitico degli emolumenti liquidati dall'Amministrazione, ovvero documenti idonei, e certamente sufficienti, a consentire all'assicuratore di verificare le responsabilità, valutare l'entità del danno e formulare una congrua offerta risarcitoria (poi, di fatto, formulata da secondo quanto emerge CP_1 dal fascicolo di primo grado della suddetta compagnia).
Ne deriva che la domanda de quo è pienamente proponibile, atteso che l'attore aveva fornito agli assicuratori tutti gli elementi necessari per valutare la responsabilità e formulare un'offerta risarcitoria completa e adeguata al caso concreto.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: l'“infondatezza del capo della sentenza che ha ritenuto improponibile la domanda per esercizio delle azioni ex artt. 144 e 149 cod. ass. Congiunto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La domanda è altresì improponibile sotto un ulteriore profilo. Il danneggiato, infatti, ha facoltà di “esercitare alternativamente, ma non cumulativamente, azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6, D.lgs.
n. 209 del 2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D.lgs.
n. 209 del 2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c.” (Tribunale Roma, Sez. XII, dott.ssa
Antonioni, sent. 17/01/2014). Nella specie, parte attrice ha invece esperito entrambe le azioni, onde, anche sotto questo aspetto, la domanda non è proponibile”.
Deduce l'appellante: “nel caso di specie questa Difesa ha convenuto in giudizio tanto il conducente e il proprietario del veicolo, quanto le due compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti. Il odierno appellante, attore in primo grado, ha inteso proporre nei confronti delle Parte_1 controparti— come emerge dal tenore dell'atto di citazione di primo grado- una ordinaria azione risarcitoria per responsabilità aquiliana, ex art. 2043. c.c. e 148 Cod. Ass. L'azione veniva proposta, pertanto, nei confronti dei danneggianti e della relativa compagnia di assicurazione. Il contraddittorio veniva altresì esteso alla compagnia di assicurazione del veicolo erariale, anche al fine di “denunciare la lite” e al fine di poter opporre alla stessa l'accertamento, che si chiedeva al Giudice di dichiarare, circa la esclusiva responsabilità del danno in capo al conducente dell'altro veicolo. Difatti, nelle conclusioni il si limitava a chiedere al Tribunale di dichiarare il Sig. unico Parte_1 Pt_2
pagina 7 di 15 responsabile del sinistro de quo e del conseguente danno subito dall'amministrazione; e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione ammontante, al netto delle spese già corrisposte a titolo di acconto, a complessivi Euro 49.288,43, oltre interessi legali rivalutazione monetaria fino alla data del soddisfo”.
Aggiunge il : “In nessun modo il dichiarava o dava modo di intendere che Parte_1 Parte_1 agiva contemporaneamente con le due azioni dirette di cui agli arti. 144 e 149 Cod. Ass., così come ha ritenuto il Giudice di prime cure. La scrivente Difesa, anche al fine di evitare qualsiasi possibile eccezione pretestuosa delle controparti in ordine all'integrità del contraddittorio, si limitava a evocare in giudizio entrambe le compagnie di assicurazione. Peraltro, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non potersi pronunciare nel merito non solo con riferimento alla richiesta di condanna delle convenute ma anche con riferimento alla preliminare domanda di accertamento, espressamente formulata dal
, con cui si chiedeva di “dichiarare il Sig. unico responsabile del sinistro de quo e Parte_1 Pt_2 del conseguente danno subito dall'Amministrazione''. Non si vede alcun motivo per il quale il Giudice di prime cure si sarebbe potuto esimere dall'esaminare nel merito una tale domanda di accertamento, certamente sottratta alla disciplina del Cod. Ass. (che riguarda solo le domande di condanna risarcitorie) dal tribunale a fondamento della motivazione”.
Anche tale motivo è fondato.
Premesso in diritto che al danneggiato è riconosciuta la possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 149, comma 6, del D.lgs. n.
209/2005 nonché l'azione nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile ai sensi dell'art. 144 del medesimo decreto ovvero l'azione ordinaria per fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c., si osserva che tali rimedi non si pongono in alternativa tra loro ma possono essere esercitati congiuntamente quale sistema di tutele concorrenti a favore del danneggiato.
L'azione diretta esperita nei confronti dell'assicuratore del danneggiato non comporta, difatti, una riduzione della protezione giuridica spettante alla vittima, bensì costituisce un rimedio aggiuntivo e complementare, coerente con la finalità della disciplina assicurativa di garantire effettività e speditezza della soddisfazione del credito risarcitorio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il danneggiato possa chiamare in giudizio entrambe le compagnie assicurative qualora la richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., sia stata trasmessa “per conoscenza” anche alla compagnia dell'autore del sinistro e le trattative stragiudiziali siano poi risultate infruttuose. La Corte precisa, infatti, che “una lettera inviata per conoscenza è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione” e, altresì, evidenzia pagina 8 di 15 che, nel sistema dell'accollo ex lege previsto dal legislatore “l'assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile”, con la conseguenza che la mancata autonoma istruttoria dell'assicuratore del responsabile non inficia l'efficacia della comunicazione inviata per conoscenza (Cass. Civ., Sez. III, Sent., 05/10/2018, n. 24548).
Ne deriva che il danneggiato ha la facoltà di promuovere l'azione giudiziale sia nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, sia nei confronti della propria impresa assicuratrice quando la richiesta di risarcimento sia stata effettivamente trasmessa ad entrambe le imprese, siano decorsi i termini previsti dall'art. 145 cod. ass. e le trattative stragiudiziali si siano concluse negativamente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (cfr. all. n. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice) che, in data 13/6/2013, il Ministero ha trasmesso formale missiva di richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 148 cod. ass. indirizzata a al (poi Controparte_2 Controparte_11 fusa per incorporazione in ) e a , rispettivamente quale compagnia Controparte_1 CP_10 assicuratrice del danneggiante, quale compagnia assicuratrice del danneggiato e quale proprietario della vettura responsabile dell'incidente.
Pertanto, decorso il termine previsto dall'art. 145 cod. ass. e risultata infruttuosa la trattativa stragiudiziale, il ha convenuto in giudizio entrambe le imprese assicuratrici con atto di Parte_1 citazione notificato in data 13 ottobre 2014, al fine di ottenere il riconoscimento e il risarcimento del danno subito.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, la statuizione del Tribunale di primo grado, secondo cui “il danneggiato ha facoltà di esercitare alternativamente, ma non cumulativamente, le azioni”, si risolve in una interpretazione restrittiva e non condivisibile. Infatti, impedire al danneggiato di agire cumulativamente contro entrambe le compagnie significherebbe privarlo di rimedi idonei a rendere effettiva la soddisfazione del proprio credito, contravvenendo alla ratio protettiva della disciplina assicurativa e alle pronunce di legittimità che hanno riconosciuto efficacia alla trasmissione “per conoscenza” della richiesta di risarcimento e la possibilità di adire entrambe le imprese qualora le trattative stragiudiziali risultino infruttuose.
Ne consegue che quanto affermato dal giudice di primo grado con riferimento alla cumulatività delle azioni non può essere condiviso.
In conclusione, la domanda introdotta da parte attrice in primo grado era proponibile, avendo la stessa rispettato i termini e le formalità rilevanti e avendo l'invio della missiva del 3 luglio 2014, anche
«per conoscenza», reso disponibili agli assicuratori gli elementi necessari per la valutazione della responsabilità e della quantificazione del danno.
pagina 9 di 15 § 9.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “Erronea dichiarazione di rigetto della domanda. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza”.
L'appellante evidenzia, in subordine rispetto ai precedenti motivi di appello, che il Tribunale abbia contraddittoriamente dichiarato nel dispositivo della sentenza di “rigettare” la domanda del
, mentre invece avrebbe dovuto definire il processo con una pronuncia di rito. Parte_1
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi di gravame precedenti.
§ 9.4 — Con il quarto motivo di appello, rubricato: “Riproposizione delle questioni assorbite”
l'appellante, ritenendo che la sentenza impugnata meriti di essere riformata integralmente in forza dei motivi di gravame precedentemente esposti, insiste per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Invero, accertata la proponibilità delle domande e superate le questioni preliminari, deve procedersi in questa sede all'esame del merito della controversia.
Il Ministero, premettendo che il 3 aprile 2012, nel corso dell'inseguimento di Pt_2 conducente del veicolo Mercedes Classe A, di proprietà di , assicurata con la Persona_1 [...]
conclusosi con il suo arresto, il medesimo aveva intenzionalmente urtato, tra le Controparte_2 altre vetture, l'auto Alfa Romeo 159 della Polizia di Stato, assicurata con sulla quale Controparte_1 viaggiavano il Sovrintendente e l'Assistente di P.S. provocando Parte_5 Persona_2 loro lesioni personali, ha chiesto il risarcimento del danno patito per gli emolumenti corrisposti ai suddetti dipendenti durante il periodo di assenza degli stessi per malattia.
Va premesso in diritto che il responsabile di lesioni personali, in danno di lavoratore dipendente, che abbia provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa del predetto dipendente, e ciò
a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 04/11/2002, n.15399; nello stesso senso Cass. 25.6.1993, n. 7063;
Cass. S.U. 12/11/1988, n. 6132).
In particolare, le Sezioni Unite, inquadrando la fattispecie nello schema della tutela aquiliana del credito, hanno precisato che, nell'ipotesi di temporaneo impedimento del lavoratore, il criterio della sostituibilità della prestazione venuta meno – principio originariamente formulato per i casi di perdita definitiva della prestazione, come in caso di decesso del dipendente – non costituisce parametro idoneo pagina 10 di 15 ai fini della risarcibilità. In tali circostanze, il petitum attiene esclusivamente al pregiudizio subito dal datore di lavoro per la corresponsione, a vuoto, delle retribuzioni e degli accessori, e non ai costi necessari per procurarsi prestazioni equivalenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 12/11/1988, n. 6132).
Va aggiunto che “in tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria
(nella specie, derivante dalla prestazione lavorativa del dipendente) sia riconducibile a un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di imputazione – come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. – quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne
l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza, 27/10/2011, n. 22402).
Ciò posto, si rileva che l'allegazione attorea secondo cui conducente del veicolo Pt_2
Mercedes Classe A, di proprietà di , assicurata con la il 3 Persona_1 Controparte_2 aprile 2012, a Roma, in via G. Folchi, alle ore 3.00, nel corso di un inseguimento conclusosi con il suo arresto, aveva intenzionalmente urtato per garantirsi la fuga, tra le altre vetture, l'auto Alfa Romeo 159 della Polizia di Stato, sulla quale viaggiavano il Sovrintendente e l'Assistente di P.S. Parte_5
, provocando loro lesioni personali, in particolare causando al primo: “trauma Persona_2 cranico e distrazione della colonna cervicale” e al secondo: “trauma contusivo iv dito mano dx ginocchio dx, contusione spalla sinistra”, risulta dimostrata dalla relazione di P.G. concernente il suddetto incidente stradale, dal verbale d'arresto di e dalla documentazione medica allegata Pt_2 al fascicolo di parte attrice di primo grado.
Ebbene, sulla scorta di tali univoche risultanze, che così come la dinamica dell'incidente non sono state contestate, deve ritenersi dimostrata la responsabilità esclusiva di nella produzione Pt_2 del citato sinistro stradale.
Appare altrettanto evidente che l'invalidità temporanea lavorativa assoluta riscontrata nei suddetti operanti, rispettivamente di giorni 419 per e di giorni 10 per Parte_5 Per_2
(cfr. certificati di pronto soccorso, certificati medici e verbali di commissioni mediche
[...] allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice) risulti direttamente riconducibile alla condotta del conducente del veicolo investitore.
È, quindi, esclusivamente per effetto del sinistro e della condotta dello che si è Pt_2 determinata l'assenza per malattia dei suddetti agenti di Polizia di Stato, con conseguente danno in capo all'Amministrazione attrice, tenuta a corrispondere le retribuzioni e i contributi previdenziali durante il periodo di assenza del suddetto personale dipendente. pagina 11 di 15 Ne deriva che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, il conducente del veicolo investitore, unitamente a , proprietario della suddetta vettura, ai sensi dell'art. 2054 c.c. Persona_1
(non avendo quest'ultimo provato -come era suo onere - che la circolazione del mezzo avvenne contro la sua volontà), alla ai sensi dell'art. 144 del D. Leg.vo n. 209/2005, e a Controparte_2
ai sensi dell'art. 149, siano tenuti, in solido, a risarcire i suddetti danni patiti dal . CP_1 Parte_1
Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da e . Pt_2 Persona_1
Il Ministero, invero, ha dimostrato documentalmente l'esistenza di un atto interruttivo costituito dalla suddetta richiesta di risarcimento del 13 giugno 2013, ricevuta il 3 luglio 2013 da
[...]
(cfr. missiva citata e relativa cartolina di ricevimento allegate al fascicolo di primo Controparte_2 grado di parte attrice), il quale, considerato che l'incidente è avvenuto il 3 aprile 2012, risulta essere intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 2 c.c..
Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 1310 cc, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori (v. Cass. Civ., Sez. III, 29/11/2005, n. 26042).
Ne deriva che, al momento della notifica della citazione (13 ottobre 2014), il termine di prescrizione biennale non fosse ancora decorso.
In relazione al quantum del danno, conformemente al principio dell'integrale riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito, si osserva che il pregiudizio patito dal datore di lavoro è liquidabile, in difetto di prova contraria, sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali obbligatoriamente corrisposti durante il periodo di assenza del lavoratore infortunato (cfr. Cass., Sez.
Un., sent. n. 6132/1988 citata).
Detto danno è stato quantificato dal (cfr. citazione in primo grado), in € 53.408,86 Parte_1 relativi allo “stipendio lordo ed assegni fissi (comprensivi della 13” mensilità maturata) corrisposti a
( ) e delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione nel Parte_5 periodo dal 3/4/2012 al 26/5/2013 per un totale di giorni 419” e in € 992,93 relativi allo “stipendio lordo ed assegni fissi (comprensivi della 13A mensilità maturata) corrisposti a ( ) e Persona_2 delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione nel periodo: dal 3/4/2012 al
12/4/2012 per un totale di giorni 10” ed è stato adeguatamente dimostrato mediante il deposito dei prospetti relativi a quanto versato a titolo di stipendio e assegni fissi al dipendente oltre alle Pt_5 ritenute assistenziali e previdenziali, per il periodo di assenza dal servizio dal 3/4/2012 al 26/5/2013, determinato dalle lesioni riportate nel suddetto incidente, per € 52.415,93 e a quanto versato a titolo di stipendio e assegni fissi al dipendente , oltre alle ritenute assistenziali e previdenziali, per il Per_2 periodo di assenza dal servizio dal 3/4/2012 al 12/4/2013, determinato dalle lesioni riportate nel pagina 12 di 15 suddetto incidente, per € 992,93, il tutto per complessivi € 53.408,86 (cfr. prospetti allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Da tale importo va decurtato quello di € 4.120,43 ricevuto da e riconosciuto dal CP_1
in citazione (di cui € 3.127,50 corrisposti al in data 24/02/2014, con riferimento al Parte_1 Parte_1 ed € 992,93, corrisposti al in data 10/07/2013, con riferimento al (cfr. Pt_5 Parte_1 Per_2 allegati nn. 10 e 4 al fascicolo di primo grado), residuando così la somma complessiva di € CP_1
49.288,43.
Poiché il credito di parte appellante è credito di valore, sulla somma è dovuta la rivalutazione dal 26/5/2013 (vale a dire da quando è stata versata l'ultima retribuzione al dipendente Pt_5 relativa al citato periodo di assenza dal servizio, essendo stato interamente soddisfatto da il CP_1 danno concernente il dipendente ) e fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, Per_2 che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale in applicazione dei principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.1712 del 1995.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 9.5 — In conclusione l'appello va accolto e in riforma dell'appellata sentenza, va accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 3/04/2012 in Roma e vanno Pt_2 condannati e , in solido, al Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 pagamento in favore dell'appellante, della somma di € 49.288,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 26/5/2013 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
§ 10. — Va accolta, altresì, la domanda di manleva avanzata da in primo grado, Controparte_1
e riproposta in sede di appello, nei confronti della compagnia di Controparte_2 assicurazione di , proprietaria del veicolo Mercedes classe A tg. CZ918PE, essendo stata Persona_1 riconosciuta la responsabilità del conducente nella causazione dell'evento dannoso. Pt_2
Ai sensi dell'art. 149, comma 3, Cod. Ass., infatti, l'impresa destinataria della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ed ha dunque diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima.
§ 11. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. pagina 13 di 15 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado sostenute dal vanno poste solidalmente a carico dei soccombenti Parte_1 Controparte_2 [...]
e , ex art. 97 c.p.c. (stante il loro interesse comune nella causa) e si CP_1 Pt_2 Persona_1 liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della causa (da € 26.001 a € 52.000 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria).
dovrà tenere indenne anche dalla condanna Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di di di e di , avverso la Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 sentenza n. 4615/2019, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza, accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 3/04/2012 in Pt_2
Roma al e all'Assistente di P.S. e condanna Controparte_12 Persona_2
e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 49.288,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 26/5/2013 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2. In accoglimento della domanda di manleva spiegata da condanna Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne da quanto dovuto Controparte_2 Controparte_1 all'appellante in forza della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, alla
[...] Pt_2 Persona_1 refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del che liquida Parte_1 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00, oltre accessori di legge e per il presente grado in complessivi € 8.469,00 oltre accessori di legge;
4. Dichiara in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a Controparte_2 manlevare anche dalla condanna al pagamento delle spese legali in favore Controparte_1 dell'appellante di cui al punto che precede.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025 pagina 14 di 15 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
pagina 15 di 15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Procuratore avv. Passolunghi Paolo
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MORABITO MARIA CHIARA pres.
Controparte_2
Avv. CARDARELLI GIAN LUCA AVV. Leopizzi sost.
Pt_2
Avv. TASSONE BRUNO avv. Stasio sost.
CP_3
Avv. TASSONE BRUNO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6211 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLANTE –
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Latina 276, presso lo studio degli avv. Gian Luca
AR e SS IT, che la rappresentano e difendono per procura in atti
– APPELLATA–
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso lo studio dell'avv. Maria
AR OR, che la rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLATA – E
(C.F. ) E (C.F. ) Pt_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
pagina 2 di 15 elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv. Bruno
Tassone che li rappresenta e difende per procura in atti
– APPELLATI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4615/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata in data 1/03/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 64053/2014 promosso dallo stesso nei confronti di Parte_1
di di di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Pt_2
e di .
[...] Persona_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , e CP_1 Pt_2 Persona_1 Controparte_2 Controparte_5
Esponeva che in data 3/4/2012, alle 2:50 circa, alla guida della
[...] Pt_3
Mercedes tg. CZ918PE, di proprietà di , assicurata con la Persona_1 Controparte_2 inseguito dalla polizia, tamponava, nella parte anteriore, l'autoradio proseguiva, quindi, CP_6 la fuga, urtando poi la parte anteriore della Volante 12, investendo gli operanti scesi dalla stessa per estrarre le chiavi della Mercedes, e urtando, infine, prima di essere arrestato, la fiancata destra della
Volante 15. Concludeva chiedendo il risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio CP_7 [...]
e . e , con la comparsa di risposta, CP_1 Pt_2 Persona_1 Pt_2 Persona_1 eccepivano, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per carenza delle condizioni di cui all'art. 145 D.LGS. 209/2005, e con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c., deducevano, altresì, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per essere stata esercitata sia l'azione diretta nei confronti della propria assicurazione che di quella del responsabile civile. Controparte_1
con la memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., tra l'altro, si associava a
[...] quest'ultima eccezione. non si costituiva in giudizio, onde ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulle domande, come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: - rigetta la domanda del , in persona del Ministro pro-tempore; - condanna il Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella misura di euro 2.000,00 Controparte_1 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e C.p.a. come per legge;
e -
pagina 3 di 15 condanna il , in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_8 lite nei confronti di e , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella Pt_2 Persona_1 misura di euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e
C.p.a. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello il (in seguito per brevità anche solo Parte_1
) ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande spiegate dal in primo grado ovvero, in subordine, riformare la Parte_1 sentenza nei sensi indicati al punto n.
3. Con vittoria di spese, diritto e onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. – L'appellato costituitosi con comparsa di risposta del Controparte_2
17/6/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere il proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa di risposta del 28/2/2020, ha resistito Controparte_1 all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi tutti di cui alla premessa che precede, l'appello proposto dal per Parte_4 confermare, integralmente la gravata sentenza n. 4615/19 resa dal Tribunale di Roma;
in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle nostre eccezioni, liquidare il danno patito dall'appellante come di ragione e di legge, ponendo le stesse, ivi comprese le spese di lite, in accoglimento della svolta domanda di malleva, in capo al responsabile civile ed alla sua compagnia assicuratrice. Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
§ 7. — e , costituitisi con comparsa di risposta del 26/5/2021, hanno Pt_2 CP_3 resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: − Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'Appellante, per tutti i motivi di cui in narrativa, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata sia in ordine all'an che al quantum;
rigettando l'appello proposto e confermando la
Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma;
− Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e C.p.a. come per legge”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa pagina 4 di 15 § 9. — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 9.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta: l'“infondatezza del capo della sentenza che ha ritenuto improponibile la domanda per genericità dell'atto di messa in mora stragiudiziale”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il Parte_1 si è limitato a produrre una missiva quasi del tutto priva dei requisiti di cui al citato art. 148 cod. ass. priv., atteso che la stessa contiene solo la descrizione della dinamica del sinistro e l'affermazione, assai generica, secondo cui i suoi dipendenti avrebbero subito lesioni personali a seguito dell'incidente. Tale missiva, in sostanza, risulta carente in relazione alla mancata indicazione dei dati relativi all'attività dei danneggiati diretti, al loro reddito, all'entità delle lesioni da questi subite, nonché in relazione alla mancata allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta eventuale guarigione con o senza postumi permanenti. La missiva contiene, invero, la dichiarazione di cui all'art. 142, co. 2, del medesimo D.lgs. n. 209/05, sia pur allegata come prevista dall'art. 28 L.
990/1969: affermazione, questa, che rafforza l'ipotesi che il Ministero abbia confezionato la missiva in conformità dell'art. 22 di questa legge, piuttosto che degli artt. 145 e 148 Codice Assicurazioni
Private. In altri termini, sono stati sostanzialmente omessi tutti gli elementi descrittivi e quantificativi dei danni asseritamente subiti”.
Deduce l'appellante: “l'affermazione del Tribunale è errata in fatto. La missiva trasmessa dal
alle compagnie di assicurazione contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa Parte_1 applicabile. Difatti, leggendo l'ultimo periodo della lettera si evince che alla stessa è stata allegata copia “della relazione redatta dal personale dipendente: copia della certificazione medica comprovante l'entità delle lesioni subite: copia del prospetto analitico degli emolumenti liquidati dall'Amministrazione'. Si tratta di documentazione tutta versata in atti e assolutamente esaustiva ed esauriente e tale da soddisfare le previsioni di legge circa il contenuto minimo della diffida.”.
Aggiunge il Ministero: “il Tribunale non si è avveduto che, unitamente alla lettera di richiesta di risarcimento dei danni, l'amministrazione aveva trasmesso alla compagnia di assicurazione tutta la documentazione utile a identificare puntualmente i danni subiti dai propri dipendenti. Altresì, deve ritenersi dirimente il fatto che nel caso di specie la Compagnia di assicurazione, a fronte della missiva del ha formulato un'offerta risarcitoria. Si deve ritenere, in conformità ad una lettura Parte_1 costituzionalmente orientata ex art. 111 Cost. e in applicazione dei principi di correttezza (art. 1175 cc.) e buona fede (art. 1375 c.c.), che la condizione di proponibilità prevista dagli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/05 (cd. Codice della Assicurazioni Private) sia rispettata laddove l'Assicuratore sia stato posto comunque in grado di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del citato Codice della Assicurazioni Private”. pagina 5 di 15 Il motivo merita accoglimento,
Premesso in diritto che l'art. 145 cod. assicurazione stabilisce che “nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148” e che l'art. 148 Cod. Ass. prevede che “per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”, va osservato che, stante il tenore letterale delle norme citate, la disciplina vigente collega espressamente la proponibilità della domanda al rispetto delle forme e dei contenuti previsti dall'art. 148, sicché il mancato adempimento di tali requisiti può determinare l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 145 cod. assicurazione.
Ciò posto, occorre precisare, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che la mancanza di taluni elementi nella richiesta di risarcimento non comporti automaticamente l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 cod. ass.
In particolare, è stato affermato che “la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 sia per CP_9 interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass., nel quale la suddetta documentazione non è contemplata, sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/2024, n. 30091).
Ne consegue che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta a trasmettere all'assicuratore del responsabile, quale condizione necessaria per la proponibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 145 cod. ass., è efficace e idonea qualora contenga gli elementi essenziali e sufficienti che consentano all'assicuratore di determinare le responsabilità, valutare l'entità del danno e formulare una congrua offerta. Risulta quindi irrilevante, ai fini della validità della domanda, l'assenza di alcuni dettagli indicati dall'art. 148 cad. ass., laddove tali elementi appaiano pagina 6 di 15 superflui ai fini della corretta formulazione della proposta risarcitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 03/06/2021, n. 15445).
Nel caso di specie, come si evince dall'ultimo periodo della lettera di richiesta di risarcimento dei danni inviata alle compagnie assicuratrici e a (cfr. allegato n. 5 al fascicolo di primo CP_10 grado di parte attrice), risulta trasmessa ai destinatari anche copia della relazione redatta dal personale dipendente, copia della certificazione medica attestante l'entità delle lesioni subite e copia del prospetto analitico degli emolumenti liquidati dall'Amministrazione, ovvero documenti idonei, e certamente sufficienti, a consentire all'assicuratore di verificare le responsabilità, valutare l'entità del danno e formulare una congrua offerta risarcitoria (poi, di fatto, formulata da secondo quanto emerge CP_1 dal fascicolo di primo grado della suddetta compagnia).
Ne deriva che la domanda de quo è pienamente proponibile, atteso che l'attore aveva fornito agli assicuratori tutti gli elementi necessari per valutare la responsabilità e formulare un'offerta risarcitoria completa e adeguata al caso concreto.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: l'“infondatezza del capo della sentenza che ha ritenuto improponibile la domanda per esercizio delle azioni ex artt. 144 e 149 cod. ass. Congiunto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La domanda è altresì improponibile sotto un ulteriore profilo. Il danneggiato, infatti, ha facoltà di “esercitare alternativamente, ma non cumulativamente, azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6, D.lgs.
n. 209 del 2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D.lgs.
n. 209 del 2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c.” (Tribunale Roma, Sez. XII, dott.ssa
Antonioni, sent. 17/01/2014). Nella specie, parte attrice ha invece esperito entrambe le azioni, onde, anche sotto questo aspetto, la domanda non è proponibile”.
Deduce l'appellante: “nel caso di specie questa Difesa ha convenuto in giudizio tanto il conducente e il proprietario del veicolo, quanto le due compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti. Il odierno appellante, attore in primo grado, ha inteso proporre nei confronti delle Parte_1 controparti— come emerge dal tenore dell'atto di citazione di primo grado- una ordinaria azione risarcitoria per responsabilità aquiliana, ex art. 2043. c.c. e 148 Cod. Ass. L'azione veniva proposta, pertanto, nei confronti dei danneggianti e della relativa compagnia di assicurazione. Il contraddittorio veniva altresì esteso alla compagnia di assicurazione del veicolo erariale, anche al fine di “denunciare la lite” e al fine di poter opporre alla stessa l'accertamento, che si chiedeva al Giudice di dichiarare, circa la esclusiva responsabilità del danno in capo al conducente dell'altro veicolo. Difatti, nelle conclusioni il si limitava a chiedere al Tribunale di dichiarare il Sig. unico Parte_1 Pt_2
pagina 7 di 15 responsabile del sinistro de quo e del conseguente danno subito dall'amministrazione; e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per la propria parte al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione ammontante, al netto delle spese già corrisposte a titolo di acconto, a complessivi Euro 49.288,43, oltre interessi legali rivalutazione monetaria fino alla data del soddisfo”.
Aggiunge il : “In nessun modo il dichiarava o dava modo di intendere che Parte_1 Parte_1 agiva contemporaneamente con le due azioni dirette di cui agli arti. 144 e 149 Cod. Ass., così come ha ritenuto il Giudice di prime cure. La scrivente Difesa, anche al fine di evitare qualsiasi possibile eccezione pretestuosa delle controparti in ordine all'integrità del contraddittorio, si limitava a evocare in giudizio entrambe le compagnie di assicurazione. Peraltro, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non potersi pronunciare nel merito non solo con riferimento alla richiesta di condanna delle convenute ma anche con riferimento alla preliminare domanda di accertamento, espressamente formulata dal
, con cui si chiedeva di “dichiarare il Sig. unico responsabile del sinistro de quo e Parte_1 Pt_2 del conseguente danno subito dall'Amministrazione''. Non si vede alcun motivo per il quale il Giudice di prime cure si sarebbe potuto esimere dall'esaminare nel merito una tale domanda di accertamento, certamente sottratta alla disciplina del Cod. Ass. (che riguarda solo le domande di condanna risarcitorie) dal tribunale a fondamento della motivazione”.
Anche tale motivo è fondato.
Premesso in diritto che al danneggiato è riconosciuta la possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 149, comma 6, del D.lgs. n.
209/2005 nonché l'azione nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile ai sensi dell'art. 144 del medesimo decreto ovvero l'azione ordinaria per fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c., si osserva che tali rimedi non si pongono in alternativa tra loro ma possono essere esercitati congiuntamente quale sistema di tutele concorrenti a favore del danneggiato.
L'azione diretta esperita nei confronti dell'assicuratore del danneggiato non comporta, difatti, una riduzione della protezione giuridica spettante alla vittima, bensì costituisce un rimedio aggiuntivo e complementare, coerente con la finalità della disciplina assicurativa di garantire effettività e speditezza della soddisfazione del credito risarcitorio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il danneggiato possa chiamare in giudizio entrambe le compagnie assicurative qualora la richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., sia stata trasmessa “per conoscenza” anche alla compagnia dell'autore del sinistro e le trattative stragiudiziali siano poi risultate infruttuose. La Corte precisa, infatti, che “una lettera inviata per conoscenza è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione” e, altresì, evidenzia pagina 8 di 15 che, nel sistema dell'accollo ex lege previsto dal legislatore “l'assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile”, con la conseguenza che la mancata autonoma istruttoria dell'assicuratore del responsabile non inficia l'efficacia della comunicazione inviata per conoscenza (Cass. Civ., Sez. III, Sent., 05/10/2018, n. 24548).
Ne deriva che il danneggiato ha la facoltà di promuovere l'azione giudiziale sia nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, sia nei confronti della propria impresa assicuratrice quando la richiesta di risarcimento sia stata effettivamente trasmessa ad entrambe le imprese, siano decorsi i termini previsti dall'art. 145 cod. ass. e le trattative stragiudiziali si siano concluse negativamente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato (cfr. all. n. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice) che, in data 13/6/2013, il Ministero ha trasmesso formale missiva di richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 148 cod. ass. indirizzata a al (poi Controparte_2 Controparte_11 fusa per incorporazione in ) e a , rispettivamente quale compagnia Controparte_1 CP_10 assicuratrice del danneggiante, quale compagnia assicuratrice del danneggiato e quale proprietario della vettura responsabile dell'incidente.
Pertanto, decorso il termine previsto dall'art. 145 cod. ass. e risultata infruttuosa la trattativa stragiudiziale, il ha convenuto in giudizio entrambe le imprese assicuratrici con atto di Parte_1 citazione notificato in data 13 ottobre 2014, al fine di ottenere il riconoscimento e il risarcimento del danno subito.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, la statuizione del Tribunale di primo grado, secondo cui “il danneggiato ha facoltà di esercitare alternativamente, ma non cumulativamente, le azioni”, si risolve in una interpretazione restrittiva e non condivisibile. Infatti, impedire al danneggiato di agire cumulativamente contro entrambe le compagnie significherebbe privarlo di rimedi idonei a rendere effettiva la soddisfazione del proprio credito, contravvenendo alla ratio protettiva della disciplina assicurativa e alle pronunce di legittimità che hanno riconosciuto efficacia alla trasmissione “per conoscenza” della richiesta di risarcimento e la possibilità di adire entrambe le imprese qualora le trattative stragiudiziali risultino infruttuose.
Ne consegue che quanto affermato dal giudice di primo grado con riferimento alla cumulatività delle azioni non può essere condiviso.
In conclusione, la domanda introdotta da parte attrice in primo grado era proponibile, avendo la stessa rispettato i termini e le formalità rilevanti e avendo l'invio della missiva del 3 luglio 2014, anche
«per conoscenza», reso disponibili agli assicuratori gli elementi necessari per la valutazione della responsabilità e della quantificazione del danno.
pagina 9 di 15 § 9.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “Erronea dichiarazione di rigetto della domanda. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza”.
L'appellante evidenzia, in subordine rispetto ai precedenti motivi di appello, che il Tribunale abbia contraddittoriamente dichiarato nel dispositivo della sentenza di “rigettare” la domanda del
, mentre invece avrebbe dovuto definire il processo con una pronuncia di rito. Parte_1
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi di gravame precedenti.
§ 9.4 — Con il quarto motivo di appello, rubricato: “Riproposizione delle questioni assorbite”
l'appellante, ritenendo che la sentenza impugnata meriti di essere riformata integralmente in forza dei motivi di gravame precedentemente esposti, insiste per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Invero, accertata la proponibilità delle domande e superate le questioni preliminari, deve procedersi in questa sede all'esame del merito della controversia.
Il Ministero, premettendo che il 3 aprile 2012, nel corso dell'inseguimento di Pt_2 conducente del veicolo Mercedes Classe A, di proprietà di , assicurata con la Persona_1 [...]
conclusosi con il suo arresto, il medesimo aveva intenzionalmente urtato, tra le Controparte_2 altre vetture, l'auto Alfa Romeo 159 della Polizia di Stato, assicurata con sulla quale Controparte_1 viaggiavano il Sovrintendente e l'Assistente di P.S. provocando Parte_5 Persona_2 loro lesioni personali, ha chiesto il risarcimento del danno patito per gli emolumenti corrisposti ai suddetti dipendenti durante il periodo di assenza degli stessi per malattia.
Va premesso in diritto che il responsabile di lesioni personali, in danno di lavoratore dipendente, che abbia provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa del predetto dipendente, e ciò
a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 04/11/2002, n.15399; nello stesso senso Cass. 25.6.1993, n. 7063;
Cass. S.U. 12/11/1988, n. 6132).
In particolare, le Sezioni Unite, inquadrando la fattispecie nello schema della tutela aquiliana del credito, hanno precisato che, nell'ipotesi di temporaneo impedimento del lavoratore, il criterio della sostituibilità della prestazione venuta meno – principio originariamente formulato per i casi di perdita definitiva della prestazione, come in caso di decesso del dipendente – non costituisce parametro idoneo pagina 10 di 15 ai fini della risarcibilità. In tali circostanze, il petitum attiene esclusivamente al pregiudizio subito dal datore di lavoro per la corresponsione, a vuoto, delle retribuzioni e degli accessori, e non ai costi necessari per procurarsi prestazioni equivalenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 12/11/1988, n. 6132).
Va aggiunto che “in tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria
(nella specie, derivante dalla prestazione lavorativa del dipendente) sia riconducibile a un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di imputazione – come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. – quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne
l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza, 27/10/2011, n. 22402).
Ciò posto, si rileva che l'allegazione attorea secondo cui conducente del veicolo Pt_2
Mercedes Classe A, di proprietà di , assicurata con la il 3 Persona_1 Controparte_2 aprile 2012, a Roma, in via G. Folchi, alle ore 3.00, nel corso di un inseguimento conclusosi con il suo arresto, aveva intenzionalmente urtato per garantirsi la fuga, tra le altre vetture, l'auto Alfa Romeo 159 della Polizia di Stato, sulla quale viaggiavano il Sovrintendente e l'Assistente di P.S. Parte_5
, provocando loro lesioni personali, in particolare causando al primo: “trauma Persona_2 cranico e distrazione della colonna cervicale” e al secondo: “trauma contusivo iv dito mano dx ginocchio dx, contusione spalla sinistra”, risulta dimostrata dalla relazione di P.G. concernente il suddetto incidente stradale, dal verbale d'arresto di e dalla documentazione medica allegata Pt_2 al fascicolo di parte attrice di primo grado.
Ebbene, sulla scorta di tali univoche risultanze, che così come la dinamica dell'incidente non sono state contestate, deve ritenersi dimostrata la responsabilità esclusiva di nella produzione Pt_2 del citato sinistro stradale.
Appare altrettanto evidente che l'invalidità temporanea lavorativa assoluta riscontrata nei suddetti operanti, rispettivamente di giorni 419 per e di giorni 10 per Parte_5 Per_2
(cfr. certificati di pronto soccorso, certificati medici e verbali di commissioni mediche
[...] allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice) risulti direttamente riconducibile alla condotta del conducente del veicolo investitore.
È, quindi, esclusivamente per effetto del sinistro e della condotta dello che si è Pt_2 determinata l'assenza per malattia dei suddetti agenti di Polizia di Stato, con conseguente danno in capo all'Amministrazione attrice, tenuta a corrispondere le retribuzioni e i contributi previdenziali durante il periodo di assenza del suddetto personale dipendente. pagina 11 di 15 Ne deriva che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, il conducente del veicolo investitore, unitamente a , proprietario della suddetta vettura, ai sensi dell'art. 2054 c.c. Persona_1
(non avendo quest'ultimo provato -come era suo onere - che la circolazione del mezzo avvenne contro la sua volontà), alla ai sensi dell'art. 144 del D. Leg.vo n. 209/2005, e a Controparte_2
ai sensi dell'art. 149, siano tenuti, in solido, a risarcire i suddetti danni patiti dal . CP_1 Parte_1
Né può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da e . Pt_2 Persona_1
Il Ministero, invero, ha dimostrato documentalmente l'esistenza di un atto interruttivo costituito dalla suddetta richiesta di risarcimento del 13 giugno 2013, ricevuta il 3 luglio 2013 da
[...]
(cfr. missiva citata e relativa cartolina di ricevimento allegate al fascicolo di primo Controparte_2 grado di parte attrice), il quale, considerato che l'incidente è avvenuto il 3 aprile 2012, risulta essere intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 2 c.c..
Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 1310 cc, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori (v. Cass. Civ., Sez. III, 29/11/2005, n. 26042).
Ne deriva che, al momento della notifica della citazione (13 ottobre 2014), il termine di prescrizione biennale non fosse ancora decorso.
In relazione al quantum del danno, conformemente al principio dell'integrale riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito, si osserva che il pregiudizio patito dal datore di lavoro è liquidabile, in difetto di prova contraria, sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali obbligatoriamente corrisposti durante il periodo di assenza del lavoratore infortunato (cfr. Cass., Sez.
Un., sent. n. 6132/1988 citata).
Detto danno è stato quantificato dal (cfr. citazione in primo grado), in € 53.408,86 Parte_1 relativi allo “stipendio lordo ed assegni fissi (comprensivi della 13” mensilità maturata) corrisposti a
( ) e delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione nel Parte_5 periodo dal 3/4/2012 al 26/5/2013 per un totale di giorni 419” e in € 992,93 relativi allo “stipendio lordo ed assegni fissi (comprensivi della 13A mensilità maturata) corrisposti a ( ) e Persona_2 delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione nel periodo: dal 3/4/2012 al
12/4/2012 per un totale di giorni 10” ed è stato adeguatamente dimostrato mediante il deposito dei prospetti relativi a quanto versato a titolo di stipendio e assegni fissi al dipendente oltre alle Pt_5 ritenute assistenziali e previdenziali, per il periodo di assenza dal servizio dal 3/4/2012 al 26/5/2013, determinato dalle lesioni riportate nel suddetto incidente, per € 52.415,93 e a quanto versato a titolo di stipendio e assegni fissi al dipendente , oltre alle ritenute assistenziali e previdenziali, per il Per_2 periodo di assenza dal servizio dal 3/4/2012 al 12/4/2013, determinato dalle lesioni riportate nel pagina 12 di 15 suddetto incidente, per € 992,93, il tutto per complessivi € 53.408,86 (cfr. prospetti allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Da tale importo va decurtato quello di € 4.120,43 ricevuto da e riconosciuto dal CP_1
in citazione (di cui € 3.127,50 corrisposti al in data 24/02/2014, con riferimento al Parte_1 Parte_1 ed € 992,93, corrisposti al in data 10/07/2013, con riferimento al (cfr. Pt_5 Parte_1 Per_2 allegati nn. 10 e 4 al fascicolo di primo grado), residuando così la somma complessiva di € CP_1
49.288,43.
Poiché il credito di parte appellante è credito di valore, sulla somma è dovuta la rivalutazione dal 26/5/2013 (vale a dire da quando è stata versata l'ultima retribuzione al dipendente Pt_5 relativa al citato periodo di assenza dal servizio, essendo stato interamente soddisfatto da il CP_1 danno concernente il dipendente ) e fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, Per_2 che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale in applicazione dei principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.1712 del 1995.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 9.5 — In conclusione l'appello va accolto e in riforma dell'appellata sentenza, va accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 3/04/2012 in Roma e vanno Pt_2 condannati e , in solido, al Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 pagamento in favore dell'appellante, della somma di € 49.288,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 26/5/2013 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
§ 10. — Va accolta, altresì, la domanda di manleva avanzata da in primo grado, Controparte_1
e riproposta in sede di appello, nei confronti della compagnia di Controparte_2 assicurazione di , proprietaria del veicolo Mercedes classe A tg. CZ918PE, essendo stata Persona_1 riconosciuta la responsabilità del conducente nella causazione dell'evento dannoso. Pt_2
Ai sensi dell'art. 149, comma 3, Cod. Ass., infatti, l'impresa destinataria della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ed ha dunque diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima.
§ 11. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. pagina 13 di 15 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado sostenute dal vanno poste solidalmente a carico dei soccombenti Parte_1 Controparte_2 [...]
e , ex art. 97 c.p.c. (stante il loro interesse comune nella causa) e si CP_1 Pt_2 Persona_1 liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della causa (da € 26.001 a € 52.000 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria).
dovrà tenere indenne anche dalla condanna Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di di di e di , avverso la Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 sentenza n. 4615/2019, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza, accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso il 3/04/2012 in Pt_2
Roma al e all'Assistente di P.S. e condanna Controparte_12 Persona_2
e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 Persona_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 49.288,43, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 26/5/2013 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2. In accoglimento della domanda di manleva spiegata da condanna Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne da quanto dovuto Controparte_2 Controparte_1 all'appellante in forza della presente sentenza;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, alla
[...] Pt_2 Persona_1 refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del che liquida Parte_1 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00, oltre accessori di legge e per il presente grado in complessivi € 8.469,00 oltre accessori di legge;
4. Dichiara in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a Controparte_2 manlevare anche dalla condanna al pagamento delle spese legali in favore Controparte_1 dell'appellante di cui al punto che precede.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025 pagina 14 di 15 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
pagina 15 di 15