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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 738/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Chiara Sandini Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Gersa Gerbi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 738/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.
51 c.p.c. da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi con l'Avv. RICCITIELLO C.F._2
CRISTIANA (C.F. ) C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di rinuncia alla comparizione;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) alle condizioni formulate nel Pt_2 C.F._2
ricorso depositato in data 11/04/2025, qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Darsi atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si obbliga a Parte_2
trasferire alla signora che si obbliga ad acquistare, la quota Parte_1
Pag. 2 di 5 di comproprietà in ragione di ½ (una metà dell'intero) del fabbricato già casa coniugale sito a Santa Giustina in Via Callibago 98, censito al NCEU al fg. 13 n. 590 sub. 23 cat. A/2 cl. 3, consistenza vani 8.0 (sup. cat. 168) rendita € 619.75 con autorimessa al fg. 13 n. 590 sub. 20 – Cat. C/6, cl. 1, consistenza mq 42 (sup. cat. 51), rendita € 36,88, con i relativi accessori, pertinenze e con tutti gli arredi ivi esistenti. Tali unità immobiliari sono pervenute alle parti a seguito di compravendita del 05/02/1998, atto Notaio
Rep. 31244 – Racc. n. 9586; Per_1
3) Il trasferimento avverrà per mezzo di atto pubblico da stipularsi entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di separazione da parte della Cancelleria del
Tribunale di Belluno, termine prorogabile solo di comune accordo tra le parti, presso uno Studio Notarile a scelta della signora che ne Pt_1
sosterrà i relativi costi. Dalla data del rogito saranno a carico della signora le relative imposte e volturerà a proprio nome tutte le utenze Pt_1
nonché il contratto dell'impianto fotovoltaico e l'Iban di accredito di eventuali rimborsi;
4) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non Pt_2
oltre trenta giorni dalla data del rogito notarile, portando con sé i propri effetti personali e tutto quanto già concordato con la sig.ra Al Pt_1
contempo si impegna a liberare l'autorimessa dai beni che utilizzava nell'attività di artigiano entro ulteriori sei mesi dall'uscita di casa;
5) Le Parti concordano che il sig. potrà continuare ad usufruire Pt_2
degli attrezzi da giardino richiedendoli per tempo alla sig.ra che Pt_1
glieli metterà a disposizione;
Pag. 3 di 5 6) Per il trasferimento della quota di comproprietà pari ad 1⁄2 (un mezzo), sull'unità immobiliare succitata e per gli arredi ivi esistenti, le parti convengono che la sig.ra corrisponda al sig. Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 115.000 (€ centoquindicimila#) e si accolli il costo dell'attività del tecnico per la redazione della perizia di stima e le spese legali dell'odierna procedura;
7) Detto importo verrà corrisposto quanto ad € 20.000,00 (ventimila#) alla sottoscrizione del presente atto tramite bonifico bancario (doc. 5), quanto ad € 75.000,00 (settantacinquemila#) al momento del rogito e quanto ad €
20.000,00 (ventimila#) al momento dell'uscita dall'abitazione familiare da parte del sig. , sempre con mezzi di pagamento che garantiscano Pt_2
la tracciabilità;
8) Ai fini della tassazione per il presente atto e per ogni formalità collegata e conseguente al medesimo, in quanto conseguenza ed in correlazione al procedimento di separazione, le Parti chiedono sin d'ora l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, imposta e tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74, alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 176 del 15.04.1992 e n. 154 del 10.05.1999 e come da circolari n. 6 in data 11.2.2000 Direzione Regionale Entrate Lombardia e n. 49/E in data 16.3.2000 Ministero delle Finanze- Dipartimento Entrate;
9) I signori e esonerano il Cancelliere da Parte_1 Parte_2
qualsiasi responsabilità e/o onere inerente e/o conseguente il presente atto, dichiarando che provvederanno personalmente e/o a mezzo di un Notaio di loro fiducia ad ogni e qualsiasi formalità ad esso connessa o comunque
Pag. 4 di 5 collegata e, quindi, senza necessità di procedere alla nomina di un
Ausiliario del Giudice;
10) Darsi atto che i coniugi non hanno istanze di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
11) Darsi atto che i Ricorrenti hanno già regolato i reciproci rapporti derivanti dal conto cointestato e non hanno istanze di sorta a tale riguardo;
12) I Ricorrenti si danno reciprocamente atto che, alle condizioni tutte di cui al presente atto e con l'attribuzione della piena proprietà della porzione immobiliare sopra descritta alla signora hanno inteso Pt_1
definire ogni questione di carattere patrimoniale fra essi, anche per il futuro e ad ogni titolo;
13) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per l'impugnazione”.
Belluno, 13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet Chiara Sandini
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