Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 691/2021 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 691/2021 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Marocco) il 13.07.1976, residente in [...]4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marisa Stura e Sonia Masetti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, sig.ra , con sede in San Giacomo di Montese (MO), via Fermi n. Controparte_2
350, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Laversa;
RESISTENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dr.ssa , con sede legale in Roma, via Guido Controparte_4
D'Arezzo n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile;
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: malattia professionale - danno patrimoniale e danno non patrimoniale
- danno differenziale - indennizzo - compensatio lucri cum damno CP_5
pagina 1 di 27
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 26.02.2025: “Si chiede quindi di voler accogliere la domanda come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui precisate o, in subordine, secondo quanto accertato dal CTU, ma stralciando dalla relazione medico legale, tutti gli aspetti relativi alla responsabilità datoriale come sopra descritti, in quanto avulsi dalla competenza del CTU e non previsti dal quesito.
Dirsi tenuta e condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €.
126.772,81 per i titoli sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché alla spese processuali in favore di parte ricorrente di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 22.04.2022: “NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti della comparente in quanto improcedibili, inammissibili, illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa, comunque non provate.
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale sopra formulata e quindi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal ricorrente nei confronti della comparente, con conseguente dichiarazione di responsabilità e condanna in tutto o in parte di accertare e dichiarare, Controparte_1 alternativamente tra loro, in relazione alla data in cui sia accertata una qualsiasi denegata e contestata responsabilità dell'esponente, l'obbligo di
[...]
(in sigla ), in persona del legale Controparte_6 CP_6 rappresentante pro tempore, con sede in (38121) Trento, Piazza delle Donne ovvero di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
(00198) Roma, Via Guido D'Arezzo n. 14, codice fiscale e P.Iva a tenere P.IVA_2 garantita. indenne e manlevata l'esponente da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, ovvero, dichiarare sussistente il diritto dell'esponente a rivalersi nei confronti della predetta società assicuratrice per tutto quanto eventualmente tenuta ad erogare a favore del ricorrente, tanto per sorte che per interessi e spese, ivi comprese le spese di lite del ricorrente e della comparente.
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi alternativamente a carico del ricorrente o delle terze chiamate.”
Il procuratore della terza chiamata conclude come da note finali del 28.02.2025: “chiede che l'Ill.mo Giudicante adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, voglia, qualora ritenga sussistente eventuali domande di condanna, così provvedere: pagina 2 di 27 1) In via preliminare, nei confronti della chiamante in causa, accogliere le sollevate eccezioni di polizza siccome fondate e documentalmente provate, rigettando quindi la pretesa di manleva, o, in via estremamente subordinata, contenendo ogni ed eventuale onere entro i limiti di garanzia come sopra esposti, con particolare riguardo allo scoperto pattuito;
2) Nei confronti del ricorrente, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni argomentate.
3) ANCORA NEL MERITO, gradatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre il compendio risarcitorio riconosciuto alla luce del concorso di colpa, ex art. 1227 c.c. e liquidare, in ogni caso, esclusivamente le somme eccedenti rispetto a quanto già corrisposto al ricorrente, a titolo di indennizzo, da parte del CP_5
4) SUL ridurre in ogni caso le avverse pretese risarcitorie siccome Controparte_7 ingiustificatamente eccessive, sproporzionate ed indimostrate.
5) Con vittoria di compenso professionale oltre accessori di Legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.07.2021, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di presso lo stabilimento di Montese Controparte_1
(MO), dal 22.04.2009 all'8.01.2019, come addetto alla verniciatura di carrozzerie e rimorchi;
- che la prestazione lavorativa veniva resa con le seguenti modalità: “- verniciava due carri al giorno: per ogni carro occorrono due bidoni da circa 25/30 kg di vernice ed un altro bidone da circa 25/30 kg di catalizzatore;
- piegava quindi la schiena per sollevare i bidoni di vernice, poi la piegava un'altra volta per sollevare quelli del catalizzatore: poi quest'ultimo doveva essere sollevato fin sopra al contenitore di vernice onde potervi versare il contenuto;
- sempre piegato nella stessa posizione, mescolava la miscela nel bidone per cinque minuti circa;
- terminata la miscelatura, trasportava a mano -e da solo- il bidone contenente la miscela così preparata, sino alla pompa usata per verniciare i carri, ovverosia verniciava tutta la carrozzeria, compresa la parte inferiore e quella superiore;
- operazione quest'ultima che il lavoratore effettuava più volte al giorno, atteso che il predetto materiale, era necessario per verniciare i carri;
- doveva altresì verniciare le sponde dei carri, previo montaggio delle medesime: tale ultima operazione consiste nell'afferrare e sollevare la sponda da un lato, con l'ausilio di un altro lavoratore che la solleva dall'altro lato: cioè veniva sollevata in due, uno per ogni capo della sponda;
- la sponda menzionata (di metallo), era in genere di dimensioni 250 x 60 cm. e dal peso di 80 kg circa. pagina 3 di 27 Doveva peraltro essere prelevata da una pedana dall' altezza di cm. 10-12 dove era appoggiata, per cui i lavoratori dovevano piegarsi per afferrarla e poi rialzarsi e sollevarla fino a 220 cm. circa da terra, per fissarla al carro, e da ultimo verniciarla”;
- che la verniciatura doveva essere eseguita in posizione piegata in avanti, con uno spazio di movimento per altezza di circa 60-70 centimetri da terra, reggendo altresì un diffusore a spruzzo (cd. pistola);
- che, prima della verniciatura, spruzzava su tutte le parti degli autocarri un prodotto protettivo del metallo, “con necessità di effettuare continui piegamenti in avanti e di assumere posture scorrette ed innaturali come quella da sdraiato in posizione supina, inginocchiato, accovacciato, con contorsione del busto e del collo”;
- che durante l'attività lavorativa sollevava e spostava utensili, attrezzi e parti meccaniche assai pesanti, nonché i piedi del carro e i pistoni, entrambi del peso di circa 15/20 kg ciascuno;
- che il certificato di idoneità del 04.12.2017 prevedeva le seguenti prescrizioni: “Evitare di verniciare in posture non ortostatiche (sotto i camion o accovacciati). Consigliabile per due mesi cambio di mansione. Si ricorda sempre di non sollevare pesi superiori ai 10 kg: avvalersi del paranco o carrellino di traslazione. Prendere i pezzi da una distanza non inferiore ai 15 cm”;
- che la datrice di lavoro non rispettava le prescrizioni del medico competente, affidandogli mansioni incompatibili con il suo stato di salute;
- che nel corso del rapporto di lavoro subiva diversi infortuni ed eventi traumatici a causa della movimentazione manuale dei carichi e/o della nocività dell'ambiente di lavoro
(infortuni del 17.06.2014, 22.12.2014, 05.05.2016, 26.07.2016 e 04.07.2018);
- che in data 02.09.2015 presentava domanda amministrativa all' , per il CP_5
riconoscimento della malattia professionale correlata all'attività lavorativa svolta presso implicante continui piegamenti, movimenti ripetitivi, posture innaturali e Controparte_1 contorsioni del corpo, nonché la frequente movimentazione manuale dei carichi;
- che negli anni 2014-2015 sviluppava importanti patologie alla schiena, quali dolore lombare, ernia discale L5-S1, nonché una severa sindrome depressiva, curata con antidepressivi e ansiolitici;
- che sussisteva la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 - 2087 cod. civ., in quanto non erano state adottate idonee prescrizioni, né misure protettive;
pagina 4 di 27 - che riportava un danno permanente all'integrità psico-fisica, stimato nella misura del
18%, oltre ad una inabilità temporanea parziale di 216 giorni.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi la responsabilità datoriale per la malattia professionale scaturita dall'espletamento delle mansioni di verniciatore, con conseguente condanna di a risarcire il danno non patrimoniale, da Controparte_1 calcolarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nonché il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, pregiudizi quantificati nella complessiva somma di €. 162.323,48. Segnatamente, parte attrice indicava le seguenti voci di danno:
a) danno non patrimoniale da ITT 100 % per 108 gg., da ITP al 50 % per 108 gg., per un totale di 216 gg.: €. 21.490,92;
b) danno biologico del 18 %: €. 44.787,00 (da cui detrarre l'indennizzo ); CP_5
c) maggiorazione per la sofferenza soggettiva: €. 15.228,00;
d) personalizzazione del danno: €. 18.363,00;
e) danno patrimoniale per perdita delle retribuzioni (216 giorni): €. 15.533,65 (da cui detrarre l'indennizzo ); CP_5
f) danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica: €. 62.454,56.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la domanda Controparte_1 attorea nell'an e nel quantum e instava per il rigetto del ricorso. Essa deduceva che:
- il ricorrente era stato assunto nel 2012;
- la prestazione lavorativa veniva eseguita nel rispetto delle modalità previste dal DVR e in conformità alle prescrizioni del medico competente;
- veniva acquistata una bilancia per evitare che il ricorrente spostasse oggetti di peso superiore al limite fissato dalle prescrizioni del medico competente;
- il lavoratore non sollevava pesi eccessivi e non svolgeva lavori gravosi con posture incongrue;
- la domanda di malattia professionale veniva rigettata dall' . CP_5
La convenuta chiedeva di essere manlevata da ( CP_6 CP_6 [...]
e da in Controparte_6 Parte_2
forza delle polizze assicurative sottoscritte con tali imprese assicuratrici. 1 1 Cfr. doc.ti 13,14 fascicolo resistente. pagina 5 di 27 3. si costituiva in giudizio con memoria difensiva Parte_2 del 23.09.2022. La terza chiamata eccepiva:
a) quanto alla domanda di manleva:
- la nullità della polizza, ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., per inesistenza del rischio;
- l'inoperatività della polizza, con conseguente esclusione della copertura assicurativa;
- l'omessa denuncia del sinistro da parte della resistente;
- la previsione nella polizza, per il caso di malattia professionale, di uno scoperto del
10% a carico di Controparte_1
b) quanto alla domanda attorea:
- la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- l'insussistenza della condotta illecita della datrice di lavoro e del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso;
- il concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 cod. civ.
In caso accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva liquidarsi il cd. danno differenziale, quale differenza fra quanto spettante al lavoratore per il danno subito e quanto corrisposto dall' per il medesimo titolo. CP_5
4. Sulla nullità del ricorso
L'eccezione è inammissibile per genericità, in quanto la terza chiamata non indica le carenze del ricorso introduttivo, limitandosi a richiamare pronunce rese dal giudice di legittimità in subiecta materia.
L'eccezione è comunque infondata nel merito.
Per pacifica giurisprudenza l'atto introduttivo del giudizio è nullo allorché il petitum e la causa petendi siano del tutto omessi oppure risultino assolutamente incerti e non possano essere individuati attraverso un esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n.
18783/2009).
Dalla disamina complessiva del ricorso si ricavano sia le ragioni della domanda
(inadempienze datoriali in materia di sicurezza sul lavoro e mancata adozione delle misure protettive ex art. 2087 cod civ.), sia le diverse voci di danno correlate alla condotta inadempiente della convenuta e di cui si rivendica il ristoro.
pagina 6 di 27 5. Sul merito
5.1. Sull'an della responsabilità
5.1.1. Come noto, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012)”. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso;
ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. n. 24840/2023); ancora “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche pagina 7 di 27 delle certificazioni - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e CP_5 all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.” (Cass. n. 678/2023).
5.1.2. è stato assunto da in data 10.01.2012 Parte_1 Controparte_1
come operaio di 3° livello, con mansioni di addetto alla verniciatura di carrozzerie e rimorchi (cfr. prospetti paga;
2 cfr. dichiarazioni dei testi e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Nell'espletamento della prestazione lavorativa il ricorrente ha svolto le attività indicate in ricorso, descritte analiticamente dal teste (dipendente di Testimone_4 Controparte_1 per circa 22 anni, come addetto al montaggio e alla verniciatura): “Confermo che il ricorrente si occupava della verniciatura delle carrozzerie e dei rimorchi. Facevamo lo stesso lavoro. Verniciavamo carri piccoli di circa 2,5 mt e anche carri delle dimensioni più grandi, fino a
10 mt. Un carro grande veniva verniciato in un giorno. Nel corso dell'attività lavorativa giornaliera seguivamo la seguente procedura: il rimorchio veniva prima portato dentro alla cabina;
smontavamo le gomme nuove del rimorchio per evitare di sporcarle di vernice e caricavamo altre gomme vecchie già sporche;
sistemavamo le fiancate con dello stucco e poi le grattavamo;
poi si preparava la vernice antiruggine mescolando con una stecca l'antiruggine dentro ai bidoni;
versavamo dentro al bidone il catalizzatore (una specie di colla); poi prendiamo il bidone, di circa 25 kg, e lo portavamo dentro alla cabina;
poi mettevamo il tubo della pistola- spruzzo dentro al bidone;
poi posizionavamo il rimorchio con il carroponte, e alla base del rimorchio mettevamo un cavalletto;
poi iniziavamo la verniciatura spruzzando l'antiruggine per circa un'ora e trenta minuti. Facevamo due mani di antiruggine. Dopo che l'antiruggine si è asciugato spruzzavamo la vernice colorata.”
L'istruttoria orale ha confermato che l'attore, quale addetto alla verniciatura, movimentava bidoni del peso di circa 25 Kg e provvedeva al montaggio/smontaggio manuale delle sponde degli autocarri, ciò dopo aver posizionato il mezzo sul cavalletto con un carroponte (cfr. dichiarazioni dei testi 3 4 5 e Tes_1 Tes_2 Tes_5 Tes_3 6). Le mansioni di verniciatore richiedevano la movimentazione manuale dei carichi e comportavano lo svolgimento di movimenti ripetitivi, frequenti piegamenti del corpo e l'assunzione di posture incongrue (cfr. dichiarazioni , e ). Tes_2 Tes_5 Tes_3
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua i rischi specifici a cui è esposto l'addetto alla verniciatura, valutati di entità “trascurabile”. Segnatamente: “3: Il carico è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi 5: il carico può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso d'urto,
(bidone vernice) 23: è presente una postura incongrua 24: è presente un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.” Tale documento conferma che l'addetto alla verniciatura
è sottoposto a posture incongrue, oltre ad essere “lievemente esposto a danni al rachide lombare nella fase di spostamento manuale con un braccio di latte di vernici sino a kg. 15 cad,”.
carrozzerie e dei rimorchi, nell'unico turno lavorativo giornaliero di otto ore. Le dimensioni delle carrozzerie e dei rimorchi variano da un minimo di 2,30 mt fino ad un massimo di 10,60 mt. Il ricorrente verniciava due carri al giorno se di piccole dimensioni, altrimenti un solo carro al giorno di 11 mt. I bidoni pesano al massimo 20 kg. Il ricorrente sollevava i bidoni: un bidone viene poggiato a terra e l'altro viene sollevato per rovesciarvi dentro il catalizzatore. […] Il ricorrente verniciava le sponde smontate;
noi poi provvedevamo al montaggio delle sponde. Le sponde venivano sollevate con il carroponte e non manualmente. Il ricorrente posizionava le sponde sul cavalletto per verniciarle, utilizzando sempre il carroponte. […] cap. 36: il ricorrente spostava solamente il secchio di vernice di 20 kg, però una volta al giorno. La stessa operazione veniva eseguita una volta al giorno anche per la verniciatura di carri più piccoli e di colore diverso, perché la miscelatura dei colori veniva effettuata all'interno della cabina.” 4 “[…] Il bidone dell'antiruggine pesa 25 kg;
anche il bidone della vernice pesa 25 kg. I bidoni venivano spostati per circa 5-6 metri, due volte al giorno. La miscelatura dei bidoni con stecca durava circa 2 minuti. Mentre miscelavamo stavamo piegati con la schiena. Adr: prima della verniciatura toglievamo le sponde manualmente;
questa operazione la facevamo io e il ricorrente insieme. Adr: le sponde sono di metallo ma non so dire il peso. Adr: per verniciare la base delle sponde ci piegavamo. Adr: c'erano due cabine: la prima si trovava a circa 5/6 metri da dove mescolavamo la vernice;
e l'altra cabina si trovava a dieci metri. […] cap. 32): confermo che spostavamo gli attrezzi (pistoni, serbatoi). Alcuni pistoni pesavano 15-/20 Kg e anche più. Il piede è un accessorio del rimorchio e serve per tenerlo bloccato quanto è fermo. Adr: gli attrezzi venivano sollevati a mano. cap. 35): è vero, a volte bisognava sdraiarsi per verniciare il fondo del rimorchio. cap. 36): spostavamo i secchi da soli. A volte, quando il secchio era pieno, preparavamo due diversi bidoni.” 5 “cap. 13): le sponde pesano circa 15-20 kg;
ci sono sponde più grandi che pesano di più; le sponde vengono spostate da due lavoratori manualmente. cap. 15): è vero i carri e i rimorchi vengono sollevati con carroponte, prima da un lato e poi dall'altro. La verniciatura viene fatta ad altezza d'uomo, finché è permesso, perché per verniciare le parti basse del rimorchio occorre piegarsi.” 6 “sul cap. 31: “sì lui faceva il verniciatore per tutti i carri e rimorchi di agricoltura, spargiletame, ci sono tante macchine e di tante dimensioni, potevano arrivare a 8-9 metri di lunghezza e anche di più, macchine che si producono in quell'azienda, c'erano con lui anche altre due persone, se non mi sbaglio;
non so se verniciasse due carri al giorno;
sicuramente piegava la schiena per sollevare i bidoni di vernice a mano;
vedevo quando trasportavano i bidoni, ma non quando iniziavano a verniciare perché non si può stare dentro la cabina;
i bidoni di vernice e il catalizzatore li spostavano a mano, non ho visto che sollevassero le sponde dei carri;
lavoravano piegati in avanti perché l'altezza del carro non è sempre alta e usavano questa pistola a spruzzo, la pistola non è pesante, però è attaccata a un tubo che va trascinato e va indirizzato;
i bidoni si devono alzare a mano, si deve fare uno sforzo per spostare i bidoni;
tutte le posizioni indicate si devono fare, ma io non le ho viste.” pagina 9 di 27 7 Anche i certificati di idoneità del medico competente indicano come fattore di rischio la movimentazione manuale dei carichi. 8 La CTU medico-legale ribadisce quanto emerge dal compendio probatorio, ossia “l'intrinseca rischiosità delle lavorazioni svolte.” 9
Ebbene, il medico competente ha emesso un giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni: “non sollevare pesi superiori a 10 kg: avvalersi del paranco o carrellino di traslazione, prendere i pezzi a una distanza non inferiore ai 15 cm.” (cfr. certificati del
31.03.2015 e dell'1.06.2016); “evitare di verniciare in posture non ortostatiche (sotto i camion o accovacciati); consigliabile per due mesi cambio mansione. Si ricorda sempre di non sollevare pesi superiori ai 10 kg, avvalersi del paranco o carrellino di traslazione, prendere pezzi da una distanza non inferiore ai 15 cm.” (cfr. certificato del 04.12.2017).
Allo stesso modo, il Collegio medico unico ha dichiarato il ricorrente idoneo alla mansione di verniciatore con le seguenti limitazioni: “evitare di verniciare e in posture non ortostatiche (sotto i camion o accovacciarsi) non movimentare carichi superiori a 10 chili.
Avvalersi del carrellino di traslazione. Prendere i pezzi da una distanza non inferiore ai 15 cm.”
(cfr. giudizio ex art. 41, D. Lgs. n. 81/2008 del 18.01.2018).
5.1.3. Nonostante le prescrizioni del medico competente, la datrice di lavoro ha adibito il ricorrente ad attività di sollevamento di bidoni del peso di circa 25 Kg., affidando incombenze lavorative implicanti l'assunzione di posture incongrue, con piegamenti e contorsioni del corpo, omettendo di adottare adeguate misure protettive, idonee a consentire l'espletamento della prestazione lavorativa in sicurezza.
Non vi è prova che abbia acquistato paranchi o carrelli di traslazione per il Controparte_1 trasporto dei bidoni di vernice e degli altri attrezzi da lavoro (come prescritto dai certificati di idoneità). La circostanza non trova alcun riscontro documentale. Lo stesso capo-officina ha riferito che il ricorrente spostava manualmente “il secchio di vernice di
20 kg” (cfr. dichiarazione . Circostanza confermata da tutti gli altri testimoni (cfr. Tes_1 dichiarazioni , e ). Tes_2 Tes_5 Tes_3
E' anche provata l'assunzione di posture non ortostatiche nel corso delle operazioni di verniciatura, modalità di lavoro incompatibile con le condizioni di salute dell'attore. Sul punto le risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio n. 372/2018 r.g. ( : “il lavoratore, per attendere alla sua opera, deve eseguire una Persona_1 flessione del tronco, anche con rotazione dello stesso. Questa postura mantenuta fissa per periodi protratti, come nel caso in esame, può favorire alterazioni degenerative dei dischi ed innescare il processo erniario (omissis)” (cfr. CTU dott. 10). Per_2
Il compendio probatorio comprova che la società resistente non ha rispettato le prescrizioni del medico competente e del Collegio medico unico, così violando l'art. 2087 cod. civ. e le disposizioni del T.U. n. 81/2008. L'art. 15 del cit. T.U. impone al datore di lavoro “[…] c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
[…] m. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione.” Inoltre, le norme dettate in materia di movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI - Capo I - disposizioni generali - art. 168) stabiliscono che
“1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a. organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b. valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c. evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII
[…].” 10 Cfr. pag. 23 della CTU dell'11.12.2024 (dott.ssa . Per_3 pagina 11 di 27 5.1.4. non ha provato di aver adottato apposite misure di sicurezza Controparte_1
e adeguate soluzioni organizzative, idonee ad evitare l'insorgenza o l'aggravamento delle patologie al rachide lombo-sacrale. Non sono stati messi a disposizione del lavoratore strumenti per il trasporto dei bidoni. La società si è limitata ad acquistare una bilancia per la pesatura dei secchi contenenti la vernice miscelata, scelta organizzativa non risolutiva delle problematiche connesse al trasporto dei bidoni.
Né può ritenersi che l'inadempienza datoriale sia scriminata dalla asserita - e non provata
- condotta negligente di - id est: mancato utilizzo dei presidi messi Parte_1
a disposizione dalla resistente (carroponte, muletti, transpallet) -, atteso che il datore di lavoro deve vigilare e controllare che il lavoratore rispetti le misure antinfortunistiche e osservi gli ordini impartiti. L'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte (Cass. n. 20533/2015). Cass. n.
25597/2021 ha chiarito che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.”
Nella specie, non vi è prova che , quale capo-officina addetto alla Controparte_8 sorveglianza, abbia vigilato sul rispetto del regolamento aziendale (non prodotto in giudizio) e sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro e dei dispositivi protettivi e abbia richiamato (oppure sanzionato) il ricorrente per l'inosservanza delle direttive aziendali.
5.1.5. In tale contesto di inadempienze datoriali, deve affermarsi la responsabilità esclusiva di per la malattia professionale denunciata dal ricorrente e Controparte_1 riconosciuta dall' nel corso del giudizio n. CP_5
372/2018 r.g.
pagina 12 di 27 La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, ex art. 1227 cod. civ., qualora non siano state adottate le misure di sicurezza o risultino disattesi gli obblighi di formazione e informazione prescritti dalla normativa di settore. Così Cass. n. 8988/2020: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 24798/2016, Cass. n. 1994/2012, Cass. n.
4656/2011). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è sempre responsabile anche quando l'evento si verifichi per negligenza e imprudenza del lavoratore: “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere” (Cass. n.
4656/2011, Cass. n. 7328/2004, Cass. n. 9817/2008, Cass. n. 1994/2012, Cass. n.
2512/2013).
pagina 13 di 27 Dunque, l'imprudenza e negligenza del ricorrente - non provata in giudizio - non è sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta. Non vi è neanche la prova della condotta abnorme del lavoratore e della violazione delle norme antinfortunistiche da parte di . Parte_1
5.1.6. Parte attrice ha fornito la prova delle lesioni patite e del rapporto di causalità con le mansioni svolte.
La documentazione medica, gli accertamenti radiologici e le risultanze peritali attestano che il ricorrente è affetto da lombo-sciatalgia destra, sostenuta da ernia discale L5-S1, con postumi persistenti. Il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia lombare trova riscontro nella CTU medico-legale esperita nella causa per il riconoscimento della malattia professionale. Il dott. ha concluso per la sussistenza di una Per_2 eziopatogenesi lavorativa della lombo-sciatalgia bilaterale ingravescente, correlata sia alla movimentazione manuale dei carichi (fattore concausale) che alle posture assunte nel corso delle attività di verniciatura: “La movimentazione manuale dei carichi espone il lavoratore ad un rischio che deve essere valutato allo scopo di poter garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, salva la sicurezza del lavoratore stesso. Nel caso trattato non pare questo l'elemento causale principale, ma al massimo concausale. L'attività di movimentazione dei carichi appare dagli atti (anche in base alle testimonianze in udienza del 20/02/2020, in parte discordanti) non continuativa, percentualmente limitata rispetto al totale dell'orario di lavoro e verosimilmente contenuta nel limite dei 25 Kg (peso massimo sollevabile per età e sesso).
Molto rilevante appare invece la postura che il ricorrente deve assumere per svolgere la sua attività di verniciatura. Anche dalle immagini fotografiche dei carri agricoli presentate dal ricorrente e contenute in atti, si rileva che il lavoratore, per attendere alla sua opera, deve eseguire una flessione del tronco, anche con rotazione dello stesso. Questa postura mantenuta fissa per periodi protratti, come nel caso in esame, può favorire alterazioni degenerative dei dischi ed innescare il processo erniario. (omissis).
Ciò è tanto vero che anche la stessa posizione semplicemente seduta, per lunghi periodi, viene universalmente riconosciuta come possibile causa di degenerazione discale e possibile successiva erniazione del disco.
Il concorso delle cause descritte può essere stato in grado di produrre la patologia erniaria L5-
S1.
Conclusioni e risposta al quesito del Giudice. …ritengo che il Sig. : Parte_1
pagina 14 di 27 - sia affetto da lombo sciatalgia destra, sostenuta da ernia discale L5-S1, con postumi persistenti;
- esista nesso etiologico tra la malattia di cui è stato chiesto il riconoscimento come professionale ed il lavoro svolto dal ricorrente;
- che il grado di menomazione si possa individuare nella misura del 10%;
- che i postumi permanenti ai fini della decorrenza dell'indennizzo di legge si debbano far risalire alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della M.P. n° 514542598 del
02/09/2015.” 11
Tale valutazione clinica è suffragata dalla consulenza tecnica espletata nel presente giudizio. La dott.sa infatti, ha riscontrato che “[…] è più che verosimile che esse [id Per_3 est: “le lesioni lamentate nell'odierno ricorso”] siano correlate all'intrinseca rischiosità delle lavorazioni svolte, così come già accertato in sede giurisdizionale con separato procedimento svoltosi contro innanzi il medesimo Tribunale in epigrafe (cfr. RG n.372/2018), cui è CP_5
Co peraltro conseguito il relativo indennizzo da parte di quell'Istituto assicuratore (cfr , doc.21).”
Il CTU ha confermato il giudizio del precedente consulente in ordine alla derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa. Pertanto, in base al criterio giuridico del "più probabile che non" - “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (cfr. Cass. n.
25805/2024) -, deve ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le lavorazioni eseguite dal ricorrente e la malattia accertata in giudizio. Del resto, parte resistente non ha indicato - né provato - un fattore eziologico (extralavorativo) alternativo ed autonomo in grado di giustificare l'insorgenza della patologia di che trattasi.
Occorre precisare che non possono essere presi in esame i giudizi espressi dal CTU in ordine alla sussistenza della responsabilità datoriale, 12 posto che tale accertamento è di pertinenza esclusiva del giudicante, essendo rimessa all'ausiliario solamente la risoluzione di questioni di ordine tecnico e non di carattere giuridico (cfr. Cass. n.
1186/2016, 13 Cass. n. 996/1999).
6. Sul quantum debeatur
6.1. Sul danno non patrimoniale
6.1.1. Gli accertamenti peritali attestano che il sig. è affetto da: Parte_1
1) spondilo-discopatia degenerativa (o spondilo-disco-artrosi) diffusa all'intero rachide lombo-sacrale, connotata da ernia discale L5-S1 e bulging a multipli livelli (L4-L5 e L3-
L4), nonché decorrente con lombo-sciatalgia recidivante, a decorrere dal 26.01.2015;
2) alterazioni psicopatologiche della sfera ansioso-depressiva, reattive alle predette condizioni fisiche, inquadrate sotto il profilo nosografico in un “Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso”, trattato mediante terapia psicofarmacologica, a decorrere dal 04.01.2018.
I postumi di carattere permanente sono stati stimati nella misura del 15%, di cui: 10% per la limitazione funzionale del rachide lombo-sacrale; 5% per il disturbo dell'adattamento persistente con ansia e umore depresso.
Il periodo di inabilità temporanea è stato quantificato in 216 giorni: n. 1 giorno al 100%;
n. 60 giorni al 75%; n. 75 giorni al 50%; n. 80 giorni al 25%. 14
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, considerato altresì che i CTP non hanno contestato le risultanze peritali. 15
rischiosità delle lavorazioni svolte, così come già accertato in sede giurisdizionale con separato procedimento svoltosi contro innanzi il medesimo Tribunale in epigrafe (cfr. RG n.372/2018), cui è CP_5 Co peraltro conseguito il relativo indennizzo da parte di quell'Istituto assicuratore (cfr , doc.21).” 13 “La consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata […], di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti.” 14 Cfr. pag. 38,39 CTU. 15 Cfr. pag. 44 CTU. pagina 16 di 27 6.1.2. E' opportuno richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
1) il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
2) il danno non patrimoniale è connotato da tipicità, poiché l'art. 2059 cod. civ. ne consente la riparazione solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni conseguenti al reato o altre leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, come ad es. art. 2 L. 117/1998 per i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie);
3) al di fuori dei casi determinati dalla legge, “la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”. Vengono ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 cod. civ.: il danno biologico quale danno da lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., il danno derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (cd. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale), il danno causato dalla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.;
4) per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti inviolabili occorre che il diritto sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio;
5) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in categorie e, quindi, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (morale, biologico, parentale) ha funzione meramente descrittiva;
6) il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
7) il giudice deve evitare duplicazioni risarcitorie che si potrebbero avere in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (inteso come sofferenza) generalmente liquidato in una percentuale del biologico o, ancora, in caso di congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale o, infine, nell'ipotesi in cui siano liquidate come voci autonome il danno alla vita di relazione o il pagina 17 di 27 danno estetico, costituenti in realtà solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico;
8) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato (anche in via presuntiva).
6.1.3. Il danno all'integrità psico-fisica deve essere liquidato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano (aggiornate al 2024). La Suprema Corte ha recentemente chiarito che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro per la liquidazione del danno alla persona, “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. n.
12408/2011, Cass. n. 134/2013). Cass. n. 8532/2020 ha statuito che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”
Al ricorrente - di anni 39 al momento dell'insorgenza della malattia - spetta la complessiva somma di €. 61.481,00 (liquidata all'attualità), così ripartita:
1) invalidità permanente (15%): €. 51.116,00;
2) invalidità temporanea al 100%: €. 115,00 (€. 115,00 x 1 gg.);
3) invalidità temporanea al 75%: €. 4.500,00 (€. 75,00 x 60 gg.);
4) invalidità temporanea al 50%: €. 3.750,00 (€. 50,00 x 75 gg.);
5) invalidità temporanea al 25%: €. 2.000,00 (€. 25,00 x 80 gg.).
6.1.4. Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (cd. esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare, caso per caso, l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate (cfr. Cass. n.
pagina 18 di 27 531/2014). La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, evitando duplicazioni risarcitorie. Il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, riconoscendo l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013).
6.1.5. Va rigettata la domanda di ristoro della sofferenza soggettiva (cd. danno morale), poiché le tabelle del Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente e temporanea tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale. E' prevista una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (Cass. n.
20111/2014, Cass. n. 5243/2014).
Non va neanche riconosciuto l'aumento per la personalizzazione. Non vi è prova che l'evento lesivo abbia alterato le abitudini di vita del ricorrente o abbia compromesso o peggiorato le relazioni familiari e sociali.
Le circostanze dedotte dall'attore (sottoposizione a interventi chirurgici, infiltrazioni alla schiena, maggiore usura lavorativa) sono state valutate in sede di quantificazione del danno biologico (nella sua dimensione dinamico-relazionale). In ogni caso, l'aumento per la sofferenza soggettiva è già riconosciuto dalle Tabelle di Milano con un aumento dei valori monetari medi, né sono state allegate e provate circostanze eccezionali che giustificano una ulteriore liquidazione a titolo di personalizzazione.
6.2. Danno patrimoniale
6.2.1. Non merita accoglimento la domanda di ristoro del danno per riduzione della capacità lavorativa specifica.
Secondo i principi giurisprudenziali dettati in materia, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, “va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività
pagina 19 di 27 lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. n.
15737/2018). Risulta dagli atti di causa che, dal 1995 al 2019 (data del licenziamento), il ricorrente ha lavorato come operaio in vari settori (falegnameria, ceramica, metalmeccanica, etc.) e presso diversi datori di lavoro, con mansioni prettamente manuali
(falegname, verniciatore, facchino, etc) (cfr. estratto contributivo;
16 CTU medico-legale 17).
Nel 2022 ha rinvenuto una nuova occupazione part-time come addetto Parte_1 all'assemblaggio di componenti elettronici e dal mese di gennaio 2023 lavora come operaio presso la società “Vebor”, con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di addetto all'assemblaggio in catena di piccoli componenti.
Tali circostanze escludono che i postumi permanenti abbiano inciso negativamente sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, rioccupato in settori e mansioni analoghe a quelle svolte nel corso delle pregresse attività professionali. Come correttamente evidenziato dal CTU, “Da un punto di vista medico-legale, pertanto, l'odierno ricorrente risulta ad oggi reintrodotto nel mondo del lavoro non solo ope legis, ovvero con espressa tutela delle proprie condizioni di salute, ma anche in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, quali presumibilmente acquisite nel corso e per effetto delle proprie pregresse esperienze lavorative
(poc'anzi indicate), essendo i più recenti impieghi in lavorazioni consimili ed in settori industriali comparabili a quelli pregressi, sicché non v'è evidenza che l'eventuale detrimento reddituale ad oggi concretizzatosi sia tout court causalmente ascrivibile alle lesioni psico-fisiche di cui alla risposta al quesito n.1 e/o alla loro successiva evoluzione clinica.” 18
Si rileva, inoltre, che è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in Parte_1 data 19.02.2019 (cfr. conciliazione in sede sindacale 19) e in seguito egli ha percepito l'indennità di disoccupazione NASpI dal 27.02.2019 al 09.03.2021 (cfr. estratto contributivo). La contrazione del reddito del periodo 2019-2022 è correlata al recesso datoriale e alla perdita del posto di lavoro e non alla malattia professionale, pertanto non può trovare accoglimento la domanda di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa specifica - nella misura delle retribuzioni perse dal 2019 al 2022 (quantificate in €. 56.453,00) -, come richiesto nelle note finali, difettando la diretta derivazione causale con la condotta datoriale, come previsto dall'art. 1223 cod. civ.
6.2.2. Parimenti infondata la richiesta di pagamento delle retribuzioni perse nel periodo di inabilità temporanea (216 giorni). La domanda è generica in quanto non sono menzionati in ricorso - né documentati - gli importi percepiti per il trattamento di malattia e il differenziale a credito del lavoratore.
Non vi è prova che nei periodi di inabilità lavorativa (e durante le assenze per malattia) il ricorrente abbia percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta. Non sono state prodotte le buste paga del periodo in esame (2015 – 2019). Peraltro, i prospetti paga CP_1 del 2018 attestano il versamento delle indennità a carico dell' e dell'integrazione salariale a carico di parte datoriale (cfr. voci “carenza malattia”, “indennità malattia
C/INPS”, “indennità malattia C/DITTA 20). Non è quindi possibile stabilire per quali e quanti giorni sia stato omesso il versamento di tali indennità e se nei giorni di malattia sia stato corrisposto un trattamento retributivo peggiorativo, con un saldo negativo per il lavoratore.
6.2.3. Danno differenziale
Il danneggiato non può pretendere il ristoro integrale del danno alla salute già indennizzato dall' ma solo il cd. danno differenziale, riconoscibile nei casi in cui CP_5
l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'istituto assistenziale.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000 non possono CP_5 considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo 20 Cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente. pagina 21 di 27 valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai CP_5 parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (Cass. n. 13819/2017, Cass. n.
9166/2017, Cass. n. 777/2015, Cass. n. 13689/2015, Cass. n. 3074/2016).
Il credito residuo spettante al danneggiato va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, CP_5
monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo dal credito risarcitorio (Cass. n. 25327/2016). CP_5
Per il calcolo del cd. danno biologico differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il CP_5 danno biologico. Per tutte Cass. n. 20807/2016: “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_5 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dal , CP_5 ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale)”.
Dall'importo liquidato va decurtato l'indennizzo in capitale versato dall' a titolo di CP_5 danno biologico, pari a complessivi €. 9.913,21 (cfr. certificazione del 23.05.2024, CP_5 acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c. 21). In applicazione del criterio delle “poste identiche”
(cfr. Cass. n. 30293/2023 22), va riconosciuta al ricorrente la minor somma di €.
51.567,79 a titolo di danno non patrimoniale (€. 61.481,00 – €. 9.913,21). Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. dalla data della sentenza al saldo, in quanto l'obbligazione si è convertita in debito di valuta.
6.4. Compensatio lucri cum damno
6.4.1. Secondo il principio di indifferenza il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest'ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito. Così Cass. S.U. n. 12564/2018: “Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o con- durre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.” Occorre, quindi, tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
La compensatio opera solo quando il pregiudizio e l'incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto illecito, “sicché se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore di danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare alcun diffalco” (S.U. n. 12564/2018, Cass. n. 15822/2005). CP_1
6.4.2. Per le medesime menomazioni l' ha riconosciuto - e erogato - al ricorrente le seguenti prestazioni assistenziali (cfr. estratto pagamenti 23):
- assegno di invalidità ordinaria ex art. 1, L. n. 222/1984, a decorrere dal 05.11.2019;
- assegno di invalidità civile ex art. 13, L. n. 118/1971, per una invalidità stimata nella misura del 76%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (01.02.2020). 24
L'assegno ordinario d'invalidità ex Legge n. 222/1984 è una prestazione economica erogata in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.” 23 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. 24 Cfr. pag. 26,27,41,42,43 CTU. pagina 23 di 27 L'assegno mensile ex art. 13 cit. spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali è accertata una riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%; tale beneficio è subordinato al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.
Le suddette prestazioni hanno lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, essendo entrambe finalizzate al ristoro della perdita della capacità di produrre reddito, sicché i relativi ratei non possono essere defalcati dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante al danneggiato. In vicenda assimilabile a quella per cui è causa, la Suprema Corte ha statuito che “Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento CP_ del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dal in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno” (Cass. n. 11657/2022).
Nel caso di specie, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di danno patrimoniale, per la perdita della capacità lavorativa, di talché deve escludersi che dal danno non patrimoniale accertato in giudizio debbano essere decurtati gli importi erogati dall
[...]
. CP_11
7. Domanda di manleva
7.1. ha contestato la validità e l'operatività della Parte_2 polizza per la responsabilità civile n. 73518, stipulata con in data Controparte_1
24.10.2018, rinnovabile tacitamente con cadenza annuale. 25 Essa ha eccepito:
- la nullità della polizza, ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., per inesistenza del rischio;
- l'inoperatività della polizza;
- l'omessa denuncia del sinistro da parte della società resistente;
- la previsione nella polizza, per il caso di malattia professionale, di uno scoperto del
10% a carico di Controparte_12
. E' fondata l'eccezione di inoperatività della polizza.
[...]
La sezione IIIb delle condizioni assicurative, nella parte relativa ai prestatori di lavoro e alle malattie professionali, prevede espressamente: “L'assicurazione delle malattie CP_ professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dal e a quelle che, a seguito di sentenza definitiva, vengono riconosciute come malattie professionali. Sono in ogni caso escluse la silicosi e l'asbestosi. 25 Cfr. doc. 14 parte resistente. pagina 24 di 27 Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino in data posteriore alla stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione o nel periodo di retroattività convenuto in
24 mesi dalla data di prima decorrenza dell'assicurazione” (cfr. pag. 40 polizza).
A norma di polizza, la compagnia indennizza l'assicurato solamente se le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro siano insorte nel periodo di efficacia dell'assicurazione e se le stesse siano correlate a condotte datoriali colpose posto in essere nel medesimo periodo di validità della polizza.
La malattia professionale è stata riconosciuta dall' nel corso del giudizio n. CP_5
372/2018 r.g., in esito alla consulenza tecnica del dr. del 09.02.2021. Per_2
Le emergenze processuali e, in particolare, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio escludono l'operatività della copertura assicurativa per la malattia professionale del dipendente ciò anche considerando il periodo di retroattività biennale (fino al Parte_1
24.10.2016). Ed infatti gli accertamenti medico-legali indicano come data di insorgenza della patologia al rachide lombo-sacrale il giorno 26.01.2015. 26 E' di tutta evidenza come tale circostanza comprovi non solo il manifestarsi della malattia professionale in un arco temporale antecedente il termine di efficacia dell'assicurazione (anche retroattivamente considerato) ma, altresì, che i comportamenti colposi ascrivibili alla datrice di lavoro siano stati posti in essere ben prima del 2015, con conseguente esclusione di entrambe le condizioni di efficacia della polizza assicurativa.
Si rileva, inoltre, l'assenza del rischio assicurativo al momento della stipula del contratto, risultando per tabulas come i presupposti di operatività della copertura assicurativa si siano manifestati prima del 24.10.2016, come attestato dal “Certificato di Malattia
Professionale del lavoratore” rilasciato dall' in data 28.08.2015 (ove è indicata CP_5 come prima diagnosi il giorno 03.03.2015 27) e dalla “Denuncia di Malattia Professionale
n. 110070” della stessa datata 09.09.2015, 28 con ogni conseguenza in ordine CP_1
alla già evidenziata carenza delle condizioni di efficacia dell'assicurazione.
7.3. Non risulta ritualmente evocata in giudizio , pertanto non deve CP_6
essere esaminata la domanda di manleva formulata nei confronti di tale compagnia.
8. Sulle spese di lite
8.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n.
22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
Il mancato riconoscimento di alcune voci risarcitorie e la liquidazione di un danno notevolmente inferiore a quello indicato in ricorso giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 30%. La restante quota del 70% deve essere posta a carico della resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,01 a €. 52.000,00, atteso che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del decisum.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della convenuta, in ragione della soccombenza.
8.2. è tenuta a rifondere le spese di lite della terza chiamata in forza Controparte_1 del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022 (scaglione da €. 26.000,01 a €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
pagina 26 di 27 1) CONDANNA a risarcire il danno patito da , che Controparte_1 Parte_1 liquida nella complessiva somma di €. 51.567,79, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2) RIGETTA la domanda di manleva di Controparte_1
3) CONDANNA al pagamento del 70% delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 6.000,00 - già ridotta del 30% - , oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari;
4) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della terza Controparte_1
chiamata, che liquida nella complessiva somma di €. 4.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
5) PONE definitivamente a carico di le spese della C.T.U. medico-legale; Controparte_1
6) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente. 3 “cap. 7): confermo che i bidoni di vernice e catalizzatore pesano circa 15 / 20 Kg. e la pistola spruzzo per verniciare pesa meno di un Kg. Il ricorrente utilizzava questi strumenti per verniciare. […] cap. 10): è vero, per verniciare un carro o un rimorchio di lunghezza pari a 10 metri occorrono un bidone di vernice (peso di circa 20 Kg.) e un mezzo di catalizzatore (peso di circa 10 Kg). cap. 13): è vero, il peso delle sponde dei carri varia tra i 20 e i 30 Kg. cap. 31): confermo che il ricorrente eseguiva la verniciatura delle pagina 8 di 27 7 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. 8 Cfr. doc.ti 4,5 fascicolo resistente. 9 Cfr. pag. 38. pagina 10 di 27 11 Cfr. pag. 23 della CTU dell'11.12.2024 (dott.ssa . Per_3 12 Cfr. pag. 37-38: “Tutto ciò a dire che, da un punto di vista medico-legale, è da ritenersi piuttosto improbabile che le lesioni lamentate nell'odierno ricorso - quali poc'anzi dettagliatamente indicate in risposta al quesito n.
1 - e/o il loro successivo aggravamento possano essere causalmente ascritte a inadempimento datoriale degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per contro, è più che verosimile che esse siano correlate all'intrinseca pagina 15 di 27 16 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. 17 Cfr. pag. 40,41. 18 Cfr. pag. 41. 19 Cfr. doc. 10 fascicolo resistente. pagina 20 di 27 21 Cfr. anche doc. 21 fascicolo ricorrente. 22 “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo CP_5 il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per pagina 22 di 27 26 Cfr. pag. 45 CTU dott.ssa Per_3 27 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 28 Cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente. pagina 25 di 27