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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 99 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
Controparte_1
sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, via Sonnino 96, in persona del direttore
[...] regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775), Per_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Perria - con studio in Oristano – il quale, in virtù dei poteri conferiti nella procura speciale stesa su foglio separato ed allegato alla memoria difensiva in appello, elegge domicilio in Cagliari in via Pascoli n. 4 presso l'avv. Tonella Dessì
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, previo eventuale CP_1 rinnovo delle operazioni peritali, accogliere l'appello proposto ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva e, per l'effetto, procedere alla riforma della sentenza impugnata, statuendo il rigetto del ricorso di primo grado, ed adottando gli opportuni conseguenti provvedimenti anche per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali”.
Per l'appellato: Voglia la Corte a) in via principale: rigettare i motivi d'appello per tutte le ragioni di cui in premessa e confermare la sentenza impugnata;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di rinnovazione della
c.t.u.: - accertare e dichiarare che la malattia dedotta in giudizio ha eziologia professionale;
- accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellata sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 9% e quindi nella misura complessiva del 16% ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio;
- per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellata l'indennizzo, in capitale o in rendita, di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 e ciò in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2014, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Controparte_2 CP_ di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, l' per dedurre di avere contratto “multiple ernie discali lombari” in conseguenza dell'attività lavorativa svolta fin dal 1988 come portalettere, addetta allo smistamento e al carico e scarico di corrispondenza, per una media di sei giorni a settimana e di sette-otto ore a turno lavorativo, alle dipendenze di , secondo le modalità descritte nel dettaglio in Controparte_3 ricorso.
Ha affermato, in particolare, di essere stata esposta dal 1988, per quasi trent'anni, alla quotidiana e costante movimentazione manuale di carichi e al mantenimento prolungato di posizione incongrue, con il tronco flesso in avanti durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza ovvero di consegna della posta, che effettuava camminando con indosso una borsa pesante, con conseguente sovraccarico funzionale del tratto lombosacrale della colonna, che le aveva cagionato la citata malattia professionale, riscontrata nella letteratura medico-legale come conseguenza delle lavorazioni svolte dagli operatori del settore postelegrafonici ed in particolare dagli addetti allo smistamento, al carico e carico di corrispondenza e dai portalettere.
Ed infatti, ha proseguito la ricorrente, già a decorrere dal 2007, durante l'orario di lavoro ed in particolare durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza, aveva talvolta dovuto comunicare ai colleghi di accusare dolore alla colonna, nella regione lombare.
Poiché aveva esperito senza esito il procedimento amministrativo, ha proseguito la ricorrente, dato che l'istituto aveva rigettato la domanda amministrativa da lei presentata il 19.03.2012 ed anche la successiva opposizione, si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetta e il conseguente indennizzo per il danno biologico patito, da quantificarsi in misura non inferiore al 12% per le lesioni permanenti alla colonna lombare, di cui CP_ ha domandato il conglobamento con i pregressi eventi invalidanti, già riconosciuti dall e cioè “esiti di frattura di trochite omerale destro, tendinopatia della cuffia dei rotatori”, indennizzati al 6% (caso del 2.02.2011) ed “esiti di trauma contusivo del ginocchio destro” indennizzati al 2% (caso del 14.05.2012), con conseguente danno biologico complessivo in misura non inferiore al 20%.
*
L' si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la prescrizione triennale di cui all'art. CP_1
112 del Dpr n. 1124 del 1965 in quanto, come ricavabile dalla documentazione amministrativa e medico- legale versata in atti, la patologia denunciata, costituita da multiple ernie discali, era stata già certificata in data 29.05.2007 presso il P.O. Santissima Trinità della Asl 8 di Cagliari, mentre l'istanza amministrativa era stata presentata il 19.03.2012, a distanza cioè di quasi cinque anni dalla certificazione del maggio 2007, dalla quale la ricorrente poteva ben trarre tutti gli elementi di cognizione sulla potenziale origine professionale dell'affezione e sulla sua possibile indennizzabilità in quanto superiore alla soglia di legge.
E della piena consapevolezza della lavoratrice dell'affezione patita, come del nesso con il lavoro, vi era CP_ prova nell'istanza formulata all' nella quale aveva infatti indicato proprio la data del 29.05.2007, cioè quella nella quale era stato rilasciato il primo certificato medico, quale momento di insorgenza della patologia, ma anche nella allegazione in ricorso del fatto di avere lamentato con i colleghi di lavoro, già a partire dal 2007, dolori alla schiena, e cioè in coincidenza con il rilascio del citato certificato medico, cui non era seguita alcun'altra certificazione che potesse avere determinato tale consapevolezza con maggiore evidenza.
Non sussisteva comunque, ha proseguito l'istituto, la dedotta esposizione a rischio in ragione dell'attività di portalettere svolta negli anni, non essendo nel suo caso in alcun modo stato documentato che le mansioni avessero comportato una continua movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture incongrue, essendo, anzi, ciò da escludere alla luce delle notizie contenute sia nel questionario informativo acquisito dall'Istituto (doc. 8) che nell'anamnesi raccolta in sede amministrativa con nota in data 15.05.2012, sottoscritta dalla stessa , oltre che dal medico del lavoro (doc. 6). CP_2 CP_ Da ciò l'infondatezza anche nel merito, secondo l' della pretesa azionata da . Controparte_2
*
Il Tribunale di Oristano ha istruito la causa con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza n. 197 del 30.11.2021, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, ha accolto la domanda nel merito, dichiarando il diritto di alla corresponsione della rendita Controparte_2
“per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella CP_ misura del 16%”, condannando perciò l al pagamento della prestazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al 19.05.2012, determinata nella misura di legge, con i ratei scaduti, maggiorati degli interessi legali, decorrenti come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali e di consulenza in suo favore.
Più precisamente il primo giudice ha escluso che fosse maturata la prescrizione triennale ritenendo che la ricorrente solo in data 15.05.2012, con il rilascio della prima certificazione di malattia professionale, avesse acquisito consapevolezza dell'esistenza di una patologia da ricondurre all'attività lavorativa svolta, ovvero della sua origine professionale, individuando in tale data il momento in cui era intervenuto un fatto noto ed esterno alla persona dell'assicurato, che aveva reso conoscibile anche il raggiungimento della soglia di indennizzabilità, in linea con la dominante giurisprudenza della Suprema Corte, ritenendo invece irrilevante “il pregresso rilascio di un referto di una RX nel 2007, in quanto privo di alcuna specificazione della possibile origine professionale del disturbo lamentato”, dato che conteneva una semplice diagnosi, dalla quale l'assicurata “non poteva trarre la consapevolezza, il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità e l'origine professionale della patologia”.
Il termine triennale di prescrizione, ha concluso il Tribunale, era stato quindi rispettato nel caso di specie, decorrendo dal 15.05.2012, quando era stato rilasciato il primo certificato medico di malattia professionale ed avendo depositato, tempestivamente entro il triennio, il ricorso introduttivo del giudizio CP_2
(30.12.2014). Il Tribunale ha poi ritenuto che fosse stata acquisita la prova dell'esposizione di al rischio CP_2 professionale dedotto, necessaria in presenza di patologie non tabellate come quelle di specie, e del nesso causale tra le prestazioni professionali svolte e la patologia successivamente insorta, che aveva determinato il danno biologico accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, in ragione sia delle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del giudizio, che avevano confermato l'attività svolta da nei termini CP_2 indicati in ricorso, descrivendo un'attività idonea a cagionare in tutto, o in parte, la patologia lamentata, sia della documentazione anche medica prodotta.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha proseguito il primo giudice, aveva infatti risposto al quesito formulato riconoscendo la natura professionale della menomazione patita da , ascrivibile a discopatia lombare, con residua CP_2 algodisfunzionalità, ritenendo corretto attribuirle una percentuale del 9% di danno biologico permanente con decorrenza di legge, dalla domanda amministrativa del 19.03.2012, riferendosi alle voci 213 e 192 delle tabelle, con conseguente danno complessivo del 16%, ottenuto considerando la percentuale dell'8% dovuta a pregressi infortuni, già riconosciuta dall . CP_1
Sulla scorta di tali premesse, il primo giudice ha quindi accolto la domanda, riconoscendo il diritto di parte ricorrente alla rendita nella misura del 16%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, che ha riferito al 19.05.2012, ritenendo di poter condividere le ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata, “in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici”. CP_ Contro tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante, con un primo motivo di appello, ha ribadito l'eccezione di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, erroneamente rigettata dal primo giudice dal momento che quello che il Tribunale aveva definito “primo certificato di malattia professionale” non era in realtà un certificato medico, ma l'istanza amministrativa presentata all'istituto per domandare il riconoscimento della malattia, compilata su un modulo standard utilizzato a tali fini dagli istituti di patronato che assistono il lavoratore per avviare l'iter amministrativo e che impropriamente recano la dicitura “primo certificato di malattia professionale”.
La patologia, infatti, ha proseguito l'appellante, non era certificata nei moduli, ma in altre certificazioni presupposte, poste alla base del modulo-istanza, aspetto questo che il Tribunale non aveva chiaro, come poteva evincersi anche dalla circostanza che avesse riferito in sentenza a tale modulo la data sbagliata del
19.05.2012 e non quella, nel medesimo indicata, del 19.03.2012, coincidente con la data di presentazione dell'istanza amministrativa.
In questo modo, però, ha rilevato l'appellante, di fatto era stata ricollegata all'istanza la decorrenza del termine prescrizionale in violazione del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, con il quale era stata statuita l'illegittimità del principio contenuto nell'art. 135, comma 2, del DPR n. 1124/1965, che sanciva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale coincidente con la presentazione dell'istanza amministrativa, con la conseguenza che il giudice aveva fatto indebita applicazione di tale presunzione, ricollegando all'istanza l'insorgenza della malattia e disattendendo i principi giurisprudenziali che pure aveva affermato di condividere, ossia quelli in forza dei quali la consapevolezza dell'insorgere della malattia è presuntivamente ricavata, anzitutto, dai certificati medici, pur quando non siano in essi contenute indicazioni esplicite sull'indennizzabilità e sulla professionalità.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, ha proseguito l'appellante, proprio alle indicazioni della certificazione del 2007 veniva riferita la comparsa della malattia nell'istanza amministrativa proposta e la lavoratrice aveva anche mostrato di essersi resa conto di soffrire di una patologia indennizzabile, lamentandosi proprio in quell'epoca con i colleghi dei dolori patiti e sottoponendosi all'esame diagnostico da cui il certificato era scaturito per indagarne i motivi, tutti elementi e circostanze suscettibili di avvalorare la forza presuntiva della certificazione che il Tribunale aveva trascurato inopinatamente, tanto da rendere necessario sul punto il rinnovo del giudizio nel superiore grado.
Ed al fine di disconoscere tale efficacia di presunzione, ha precisato l'appellante, non poteva assumere rilievo il livello di cultura e di conoscenza dell'interessato dovendosi fare riferimento, in linea con i principi affermati da tempo dalla Suprema Corte, alle conoscenze scientifiche del momento, per le quali era prassi consolidata rimettere alle indagini peritali del caso l'accertamento dei requisiti medico-legali da cui necessariamente dipende l'operare della prescrizione ed in particolare quello del momento dell'effettivo concretizzarsi della percentuale invalidante da riconoscersi, cui si riconduce la decorrenza del termine prescrizionale onde evitare di decidere attraverso valutazioni empiriche, come accaduto nella sentenza impugnata, in contrasto con i principi regolatori della materia, pur richiamati e condivisi dal primo giudice. CP_ Con un secondo motivo di appello l ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, pronunciando sul merito della domanda, l'aveva accolta attenendosi pedissequamente all'esito delle CP_ operazioni peritali, riconoscendo la natura professionale della patologia senza considerare che l' aveva da subito contestato la sussistenza del requisito dell'esposizione a rischio rispetto all'attività di portalettere svolta da , evidenziando come i documenti smentissero che l'attività fosse stata caratterizzata da CP_2 continuativa movimentazione manuale di carichi e da assunzione di posture incongrue, rilevando che anche la prova testimoniale aveva confermato questi dati.
Ed infatti, ha dedotto l'appellante, i due testi portati dall'ente poste, uno addirittura responsabile della sicurezza, avevano smentito che , come portalettere, fosse chiamata a caricare la corrispondenza CP_2 da smistare dato che ad occuparsi di tale incombente erano chiamati gli autisti, tanto più che l'esperienza lavorativa si era svolta in piccoli centri, presumibilmente con un volume di corrispondenza modesto e del tutto inidoneo a comportare conseguenze di carattere tecnopatico, pur in presenza di materiale da movimentare.
Tali aspetti, ha sottolineato l'istituto appellante, erano stati portati all'attenzione sia del CTU in sede di osservazioni alla bozza, che del primo giudice nell'udienza conclusiva, ma non erano stati in alcun modo considerati, così obbligandolo a riproporli, in critica alla sentenza, alla rinnovata valutazione del superiore grado.
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Il primo motivo di censura è fondato. Con lo stesso l'istituto ha ribadito l'eccezione di prescrizione triennale, proposta ai sensi dell'art. 112 del
DPR 1124/1965, disattesa dal giudice di primo cure che ha ritenuto che la certezza sulla malattia, sull'indennizzabilità e sull'origine professionale, fosse stata raggiunta da solo al momento della CP_2 presentazione all'istituto dell'istanza, e cioè in data 15.05.2012 (in realtà 19.03.2012), coincidente secondo il
Tribunale con il rilascio della prima certificazione di malattia professionale e non al momento della diagnosi della stessa ovvero il 29.05.2007 quando, in costanza di lavoro, si era sottoposta ai primi accertamenti ed era stata formulata diagnosi di multiple ernie discali in esito a RM della colonna lombare praticata come paziente esterno presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari.
Va, peraltro, in proposito rilevato che il primo giudice era giunto a tali conclusioni - ritenendo cioè che la certezza sulla malattia, sull'origine professionale e sull'indennizzabilità fosse stata raggiunta solo al momento della presentazione dell'istanza all'istituto (19.03.2012), anziché al momento della diagnosi della stessa (29.05.2007) - dopo avere nominato un consulente tecnico d'ufficio, al quale aveva però formulato il seguente riduttivo quesito “a) dica il CTU se il ricorrente sia affetto dalla patologia indicata in ricorso;
b) se la patologia sia eziologicamente riconducibile, in tutto o in parte, all'attività lavorativa svolta, accertata in base ai documenti presenti in atti e ai verbali delle deposizioni testimoniali;
c) quale sia il danno biologico che ne deriva, specificandone la decorrenza e le voci tabellari applicate;
, d) quale sia il danno biologico complessivo sopportato da parte ricorrente per effetto delle ulteriori malattie professionali indicate in ricorso”, e che quindi le valutazioni CP_ operate in sentenza, censurate dall con il motivo di appello, sono state compiute senza aver formulato uno specifico quesito al consulente tecnico d'ufficio, che infatti nulla ha detto neppure sul momento in cui il danno avrebbe raggiunto la soglia indennizzabile. CP_ Ed infatti il consulente, nel rispondere alle osservazioni critiche pervenute dal collega dell dopo avere ribadito l'origine professionale della patologia, in merito alla dedotta prescrizione - sulla quale il collega CP_ dell gli aveva segnalato che la risonanza magnetica del 2007 aveva attestato ben due ernie discali lombari, come risultante anche della relazione della CTU, e che l'assicurata era quindi in condizioni di piena conoscibilità oggettiva della possibile origine professionale già da allora, essendo anche certo che la patologia avesse in quel momento già raggiunto il grado indennizzabile all'epoca previsto in presenza di ben due lesioni erniarie e di una protrusione discale - aveva rilevato che la prescrizione “è argomento di natura giuridica da valutare secondo giudizio del peritus peritorum” (così a pag. 13 dell'elaborato peritale).
La Corte ha, pertanto, ritenuto necessario domandare al consulente chiarimenti in merito perché, nell'assolvimento dei propri compiti, precisasse, con riferimento alla patologia della colonna lombare accertata, “se già dal maggio 2007 potesse dirsi esistente tale patologia” e se potesse dirsi raggiunta già da tale data “la consapevolezza da parte dell'assicurata non solo dell'esistenza della malattia, ma anche della sua derivazione professionale in termini di riconoscibilità in base alle conoscenze scientifiche del momento, a prescindere dal grado di conoscenze e di cultura dell'assicurata”, nonché “del raggiungimento della soglia minima indennizzabile”, tenuto conto dei principi ormai da tempo consolidati nella Suprema Corte, che fanno riferimento alla “ragionevole probabilità di conoscenza con riferimento ad eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”.
Ed il consulente, nel rendere i chiarimenti richiestigli integrando la consulenza tecnica d'ufficio, ha precisato che la patologia discale a livello lombare poteva farsi risalire alla data della risonanza magnetica del 29.05.2007, aggiungendo peraltro che l'appellata in quella data aveva eseguito un'indagine radiologica, ma non una consulenza specialistica ortopedica, fisiatrica o neurochirurgica, nè aveva chiesto all'azienda di sottoporsi a visita di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente al fine di emendare eventuali rischi derivanti dalla patologia in oggetto, tanto che lo stesso medico competente nel certificato di idoneità alla mansione specifica del 2007 e degli anni successivi non aveva certificato limitazioni ai carichi o suggerito al datore di lavoro di modificare la mansione affidatale.
Ha poi aggiunto l'ausiliario che all'epoca della risonanza non erano presenti “studi epidemiologici finalizzati
a disergonomia nella mansione di portalettere, ovvero riferimenti scientifici che potessero in qualche modo erudire
l'assicurato a percepire che la patologia discale riscontrata mediante RM potesse essere in qualche modo riconducibile all'espletamento della mansione specifica, ergo ad un possibile riconoscimento di una qualsivoglia malattia professionale” dal momento che, “al fine di avere contezza di patire una malattia professionale qualsiasi paziente ha necessità che uno specialista legga ed interpreti quanto riportato nel responso della risonanza, successivamente spieghi CP_ l'origine di tale affezione attraverso una meticolosa anamnesi lavorativa (la stessa che è stata acquisita dall' ma solamente nel 2012)”.
Da ciò la conclusione del consulente che nel 2007 l'assicurata, pur consapevole dell'esistenza della patologia discale, non potesse avere consapevolezza che la patologia fosse da ascrivere a origine professionale, come appreso invece solamente nel 2012 attraverso una consulenza medico legale, previa interpretazione delle immagini ed acquisizione di una approfondita anamnesi lavorativa da parte di un medico specialista. CP_ E l'ausiliario, rispondendo alle osservazioni critiche dell ha ribadito che l'esecuzione di una risonanza serve ad approfondire una sintomatologia di pertinenza rachidea, non a valutare se i dolori lamentati possano essere relativi ad eventuale malattia professionale, dal momento che la richiesta di un consulto specialistico è utile per capire quanto riportato nel responso radiologico della risonanza e non a specificare se la patologia diagnosticata sia riferibile a fattori di rischio insiti nella mansione specifica.
Né, ha aggiunto l'ausiliario, poteva essere rilevante, al fine di attestare il momento di consapevolezza dell'esistenza di una malattia professionale da parte dell'assicurata, la circostanza che nel modulo dell'Inail
Deffenu avesse indicato quale momento di insorgenza dell'affezione la data della risonanza, trattandosi di moduli che chiedono di precisare “quando è stata posta per la prima volta la diagnosi di malattia in esame” riferendosi alle ernie discali presenti nella risonanza e non a quella della diagnosi della malattia come di origine professionale, effettuata nel caso di specie in tal senso sono nel 2012, attraverso l'analisi da parte del medico certificatore della storia clinica, dell'anamnesi lavorativa e dei rischi insiti nelle mansioni specifiche esercitate, che avevano consentito di porre in relazione la patologia discale con l'attività lavorativa svolta.
Ebbene, ciò premesso, il collegio non può che rilevare come, a fronte dell'articolato quesito postogli nella richiesta di chiarimenti, dalla risposta del consulente tecnico d'ufficio, seppure evasiva per alcuni aspetti, possano ricavarsi diversi elementi che consentono di giugnere ad una soluzione di segno esattamente contrario a quella intesa dall'ausiliario e alle aspettative di parte appellata.
In particolare non risulta, a parere del collegio, correttamente valutata dal consulente tecnico d'ufficio la riconoscibilità della derivazione professionale della patologia in base alle conoscenze scientifiche del momento, prescindendo dal grado di conoscenze e di cultura dell'assicurato nei termini affermati dalla
Suprema Corte e cioè di ragionevole probabilità di conoscenza con riferimento ad eventi oggettivi ed CP_ esterni alla persona dell'assicurato, avendo l'ausiliario condizionato, come correttamente rilevato dall la consapevolezza dell'origine professionale della malattia e del raggiungimento del grado di indennizzabilità alla necessità di avvalersi di un consulto specialistico, attribuendo quindi rilievo al minor grado di conoscenza del lavoratore rispetto a quello dello specialista autore del consulto.
È noto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata, “in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116/1969, n. 129/1986, n. 206/1988, n. 31/1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (così Cass., Sez, Lav. n. 2022/2015 e n. 598/2016).
Peraltro, posto che rileva la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e cioè la sua conoscibilità, che coinvolge l'esistenza della malattia, ma anche i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, la giurisprudenza ha evidenziato che l'elemento della conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, pur restando in un ambito di oggettività per così dire scientifica, essendo cosa diversa dalla conoscenza ed identificandosi nella possibilità che un determinato elemento, nella fattispecie l'origine professionale di una malattia, sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, non rilevando al contrario il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (si veda anche Cass. n. 2842/2018 e 1661/2020).
La Suprema Corte va, infatti, da tempo affermando che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio
1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa”(Cass. n. 2842/2018), eventi obiettivi esterni che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali appunto la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
E, quanto poi alla manifestazione, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Corte ha affermato che “essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua conoscibilità; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e di indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie l'origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa”, non rilevando invece, “pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenza e di cultura del soggetto interessato dalla malattia” (Cass. n. 1822/2013 e n. 598/2016, ma anche n. 1661/2020).
Ebbene, alla luce di tali principi, va detto che il consulente ha chiaramente affermato che “la sussistenza della patologia discale a livello lombare”, che si ricorda era già dal maggio 2007 caratterizzata da due lesioni erniarie e da una protrusione discale (doc. 8 di in atti), risaliva certamente “alla data della risonanza magnetica CP_2 del 29.05.2007”, di fatto riconducendo a tale data un danno permanente del 9%, che aveva quindi raggiunto già da allora la soglia minima indennizzabile (in tal senso anche il primo elaborato peritale), come si evince dalla valenza attribuita dall'ausiliario, nella relazione finale depositata davanti al primo giudice, alle risultanze della risonanza magnetica della colonna lombare praticata il 29.05.2007, anche perché effettuata in costanza di lavoro e letta in conformità alle risultanze della successiva risonanza magnetica praticata il
24.04.2013 (pag. 7 dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado).
Ed è significativo che l'ausiliario, in tale elaborato finale, abbia anche valorizzato il fatto che la movimentazione manuale dei carichi e la protratta permanenza in posizione di flesso-torsione del tronco, emersa nel caso della dall'anamnesi eseguita il 15.05.2012, secondo gli studi scientifici costituisse CP_2 uno dei principali fattori di rischio per le protrusioni discali e/o la formazione di ernie discali, di fatto confermando l'esistenza di dati epidemiologici e di studi scientifici successivamente negata nei chiarimenti resi e con riferimento alla mansione specifica di portalettere.
Né può condividersi, ai fini che qui interessano, l'affermazione che, al fine di avere contezza di patire una malattia professionale, qualsiasi paziente abbia necessità di uno specialista che gli spieghi l'origine di tale affezione, da cui il consulente ha tratto la conclusione che nel 2007, quando evidentemente la patologia si era già manifestata e aveva raggiunto la soglia indennizzabile, non potesse avere consapevolezza CP_2 che fosse da ascrivere ad origine professionale, come aveva appreso invece nel 2012, attraverso una consulenza medico legale.
Il consulente effettuando tale valutazione, ovvero richiedendo l'interpretazione da parte di un consulente medico dell'origine professionale della patologia, pur evidente già dal 2007, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati secondo cui la consapevolezza dell'origine professionale della malattia e del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità non può dipendere dal grado di cultura del lavoratore, “pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, ma ha al contrario condizionato la consapevolezza alla necessità di avvalersi di un consulente specialistico, sconfinando appunto nel campo della soggettività, ovvero in un ambito non oggettivo nel senso sopra precisato, ma prettamente soggettivo.
Né il consulente ha argomentato in merito alla circostanza che già dal 2007 la lavoratrice avesse avuto piena cognizione dell'affezione, avendo non a caso praticato il 29.05.2007 una risonanza magnetica come paziente esterno, presumibilmente non di propria iniziativa data la specificità di tale esame, tanto più che la stessa Pa non solo aveva indicato il referto della in questione nell'istanza amministrativa quale momento di insorgenza della patologia (sbarrando in tal senso nel modulo, denominato “certificazione medica di malattia professionale”, la casella “primo” e indicando nella casella “quando è stata posta per la prima volta la diagnosi della malattia in esame” la data del “29.05.2007”), ma ha anche allegato nel ricorso che già dal 2007 aveva lamentato ai propri colleghi di accusare dolori alla colonna nella regione lombare proprio durante l'orario di lavoro e, significativamente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza
(punto 3 a pag. 2 del ricorso) e che la citata malattia professionale era riconosciuta nella letteratura medico- legale come conseguenza delle lavorazioni svolte dagli operatori del settore postelegrafonici, addetti cioè allo smistamento, al carico e scarico di corrispondenza e portalettere (punto 5 del ricorso), richiamando infine quale prova dell'esistenza della suddetta patologia proprio le attestazioni contenute nelle certificazioni mediche del 29.05.2007 e del 24.04.2013 (RM), aggiungendo che dalle stesse “si evince che integra una malattia professionale che determina una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 12%”
(punto 7 del ricorso a pag. 2). CP_ Ed è significativo anche il fatto che nella domanda amministrativa presentata all' il 19.03.2012, volta a denunciare una malattia professionale, Deffenu, non fosse stata in grado di indicare certificazioni diverse da quella del 29.05.2007 (nel riquadro “accertamenti già praticati”, a pagina 2 della domanda prodotta dall'assicurata come documento 3, viene indicato quale unico esame praticato a quella data “RM della colonna lombare del 29 maggio 2007” e nient'altro), segno evidente che nel periodo successivo al rilascio del certificato in esame, dal 29.05.2007 alla domanda amministrativa del 19.03.2012, non fosse intervenuto Pa alcun fattore differente dalla citata tale da giustificare il raggiungimento, con maggiore evidenza, della necessaria consapevolezza, a suo dire e a dire del consulente acquisita solo nel 2012, senza peraltro chiarire sulla base di quali determinanti circostanze ciò fosse avvenuto nel 2012, rispetto al 2007, quando a loro dire la consapevolezza non vi era.
E ciò tanto più se si considera che le certificazioni prodotte, anche con il ricorso introduttivo del giudizio, sono, oltre quella del 29.05.2007 già citata, richiamata nel modulo compilato il 15.03.2012 (depositato CP_ all' il 19 marzo successivo) che è appunto fondato sulla certificazione del maggio 2007, una certificazione del 24.04.2013 (doc.ti 8 e 9), nonché la relazione medico legale a firma del Dott.
[...]
che è datata 11.06.2013, che sulla certificazione del 2007 è evidentemente fondata (doc. 10), tutte Per_2 CP_ intervenute dopo la domanda amministrativa presentata all' il 19.032012, e perciò non invocabili quale segno della raggiunta consapevolezza prima della domanda amministrativa, essendo evidente che la domanda amministrativa era stata formulata avvalendosi esclusivamente della certificazione del
29.05.2007, nella quale è infatti indicata, significativamente, come unica certificazione attestante per la prima volta la diagnosi della malattia in esame, a fronte di un corteo sintomatologico riferito nella domanda come risalente a circa sei-sette prima del 2012 e cioè ad epoca compresa tra il 2006 e il 2007, di fatto coincidente con la certificazione del maggio 2007.
Ed è ancora significativa l'anamnesi effettuata nel “diario generale dal 16/04/2012 al 21/11/2012 per attività”, CP_ documentata dall nella quale la paziente ha riferito di avere lamentato i primi disturbi lombosciatalgici nel 2007 e di avere praticato nel maggio 2007 una risonanza magnetica, riferendo i primi sintomi e le prime prestazioni proprio al 2007.
Avuto riguardo poi alle conoscenze scientifiche del momento che, secondo i principi della Suprema Corte sopra citati e condivisi dal collegio, dovrebbero costituire il parametro per valutare la consapevolezza dell'assicurato, le stesse, come ammesso dalla stessa appellata, esistevano da tempo anche per lo specifico settore postetelegrafonici ed in particolare per gli operatori come lei, e comunque esistevano certamente con riferimento alle conseguenze dell'esposizione a sovraccarico funzionale del tratto lombosacrale della colonna, riconosciuto in generale come fattore di rischio dalla lettura medico-legale per tali patologie ed in tal senso si è espresso il primo elaborato peritale (in fondo a pag. 7 e fino a pag. 11).
Né le conoscenze scientifiche risultano mutate dal 2007 al 2012, quando secondo il consulente l'assicurata, solo grazie all'ausilio di un esperto medico, che le aveva letto gli esami praticati in tal senso, aveva potuto acquisire consapevolezza, evidentemente soggettiva e non oggettiva nel senso affermato dalla Suprema
Corte, del fatto che la patologia discale da cui era affetta fosse una patologia di origine professionale.
Ciò che risulta certo in causa è, quindi, che in base a tali conoscenze scientifiche, che il consulente tecnico d'ufficio ha identificato nell'elaborato peritale con quelle di uno specialista medico, l'esistenza della patologia e la sua conoscibilità, in termini di natura professionale e di indennizzabilità nella misura Pa minima, siano state ricollegate dallo stesso consulente proprio alla del 2007, che risulta poi essere l'unica certificazione precedente alla proposizione della domanda amministrativa in ragione della quale
, nel marzo 2012, si era determinata a chiedere il riconoscimento della citata origine Controparte_2 professionale della patologia della colonna lombare da cui era affetta da tanti anni.
E ciò rende evidente che non risponde al vero che l'istanza amministrativa sia stata presentata solo in base a valutazioni operate da un consulente medico legale che aveva interpretato le immagini e acquisito una approfondita anamnesi lavorativa come medico specialista, essendo al contrario evidente che il dato oggettivo, presente prima della proposizione dell'istanza amministrativa, che già rendeva riconoscibile alla Pa lavoratrice la malattia professionale, era il referto della del 2007, se si considera che lo stesso era stato non solo acquisito in costanza di attività lavorativa, ma con sintomi che si manifestavano, come prospettato in ricorso, in orario di lavoro e proprio in coincidenza delle operazioni di carico e scarico della corrispondenza, che è quindi quello cui può farsi risalire, e al quale i consulenti sia di parte che d'ufficio hanno fatto risalire, l'esistenza della malattia professionale, ma anche la valutazione della sua indennizzabilità oltre la soglia minima, e conseguentemente l'acquisizione della consapevolezza da parte della lavoratrice che, avendo tali elementi a disposizione (patologia e manifestazione dei dolori durante alcune specifiche operazioni in orario di lavoro) fin da allora ben avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, rivolgersi da subito ad uno specialista.
La riconoscibilità soggettiva va, infatti, intesa nel senso oggettivo sopra evidenziato in ragione delle conoscenze scientifiche del momento, laddove la conoscenza non coincide con la conoscibilità della eziologia professionale, e va intesa nei termini di riconoscibilità di un determinato elemento, in questo caso dell'origine professionale di una malattia, appunto in base alle conoscenze scientifiche del momento, ed a prescindere dalle conoscenze e dalla cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Già dal maggio 2007 vi erano, quindi, nel caso di specie tutti gli elementi, anche presuntivi, per consentire all'assicurata di acquisire con l'ordinaria diligenza la necessaria conoscibilità nei termini sopra specificati e di proporre la domanda amministrativa, azionando il diritto invece rivendicato nel 2012, utilizzando il Pa riferimento oggettivo esterno costituito dalla del maggio 2007 e dall'insorgenza dei sintomi durante alcune operazioni al lavoro, data in cui si erano delineati tutti gli elementi necessari a permettere di dedurre, in ragione della malattia accertata, sia l'origine professionale della patologia sia del raggiungimento della soglia minima invalidante prevista dal legislatore, a fronte di una pluralità di ernie ed in presenza di protrusioni discali, secondo il parametro delle conoscenze scientifiche del momento indicato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, trascurato nei chiarimenti resi dal consulente tecnico d'ufficio.
Si tratta di un insieme di elementi, idonei a fondare la presunzione che già dal maggio 2007 potesse CP_2 avere consapevolezza circa l'esistenza della patologia, ma anche della sua verosimile origine professionale e del suo grado invalidante, da ricondursi ad un ambito di conoscibilità oggettività scientifica che, va ribadito, è cosa diversa dalla conoscenza e costituisce la possibilità che un certo elemento, cioè l'origine professionale della malattia nel caso di specie, sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, mentre nel caso di specie il consulente ha dato peso, sconfinando nel campo della soggettività, al grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia, rilevando di non poter ritenere sufficiente nel caso di il responso della risonanza senza che un tecnico del settore, ovvero un CP_2 medico legale o uno specialista, le spiegasse quanto riportato nel responso e le certificasse quindi l'origine professionale della stessa patologia, trascurando il fatto che la stessa, che si era significativamente attivata già nel 2007 per fare una risonanza, dato che le insorgevano dolori al lavoro, quando caricava e scaricava corrispondenza come lamentato ai colleghi, si trovasse già all'epoca nella condizione di conoscibilità necessaria.
Posto che non si può identificare – come da costante giurisprudenza di legittimità – la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della malattia (Cass. ord. n.
2842/2018), nel caso di specie però si rinvengono in atti diversi eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurata dai quali, come sopra evidenziato, è possibile quindi desumere la manifestazione e la riconoscibilità della malattia professionale nei termini anzidetti.
In ragione di tali circostanze, e facendo applicazione nel caso di specie dei principi di diritto sopra richiamati, può fondatamente affermarsi che, se al maggio 2007 può farsi risalire la riconoscibilità della malattia, e cioè la consapevolezza, in termini di conoscibilità della sua eziologia lavorativa e del raggiungimento della soglia indennizzabile di legge, coincidente con la stabilizzazione dei postumi al 9%, così di fatto ricostruita ex post dal consulente tecnico d'ufficio, e conseguentemente dell'indennizzabilità anche del danno, da tale data poteva azionare il diritto qui contestato e da tale data decorreva il CP_2 termine di prescrizione, che era già definitivamente decorso al momento della presentazione della domanda amministrativa del 19.03.2012 e del successivo deposito del ricorso al 30.12.2014, ai sensi del citato CP_ art. 112 TU n. 1124/1965.
L'appellata, sin dalla prima certificazione del 2007, aveva ben chiaro che il danno, all'epoca già indennizzabile, era conseguenza dell'attività lavorativa svolta, tanto più che la stessa al tempo ancora lavorava, che i dolori si manifestavano mentre era al lavoro e durante le operazioni di carico e scarico della posta, ed era quindi perfettamente consapevole della gravosità del proprio lavoro e che aveva svolto accertamenti specialistici, ed infatti delle conseguenze sulla sua salute si lamentava con i colleghi e ben poteva valutare, con una diligenza ordinaria, quello che già quotidianamente sperimentava direttamente, anche rivolgendosi ad uno specialista. CP_ L'appello dell' va quindi accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda dell'appellata, , originaria ricorrente, deve essere rigettata. Controparte_2
La natura decisiva delle sopra riportate considerazioni in merito alla prescrizione del diritto azionato, rende superfluo esaminare il secondo motivo di censura, che attiene al merito della pretesa, e resta quindi assorbito.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo la parte appellata comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per entrambi i gradi del giudizio (doc. 14 nel primo grado e doc. G in appello), di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre le spese di consulenza, per i chiarimenti resi su richiesta della Corte, dal consulente nominato dal primo giudice, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, n. 197 del 30.11.2021 e, in totale riforma della stessa, rigetta il ricorso proposto da in data 30.12.2014. Controparte_2
Nulla dispone sulle spese dei due gradi del giudizio. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate provvisoriamente a suo carico con separati decreti.
Cagliari, 4 agosto 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 99 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
Controparte_1
sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, via Sonnino 96, in persona del direttore
[...] regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775), Per_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi Aragoni
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Perria - con studio in Oristano – il quale, in virtù dei poteri conferiti nella procura speciale stesa su foglio separato ed allegato alla memoria difensiva in appello, elegge domicilio in Cagliari in via Pascoli n. 4 presso l'avv. Tonella Dessì
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, previo eventuale CP_1 rinnovo delle operazioni peritali, accogliere l'appello proposto ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva e, per l'effetto, procedere alla riforma della sentenza impugnata, statuendo il rigetto del ricorso di primo grado, ed adottando gli opportuni conseguenti provvedimenti anche per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali”.
Per l'appellato: Voglia la Corte a) in via principale: rigettare i motivi d'appello per tutte le ragioni di cui in premessa e confermare la sentenza impugnata;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di rinnovazione della
c.t.u.: - accertare e dichiarare che la malattia dedotta in giudizio ha eziologia professionale;
- accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, all'appellata sono derivati postumi di danno biologico nella misura del 9% e quindi nella misura complessiva del 16% ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio;
- per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellata l'indennizzo, in capitale o in rendita, di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 e ciò in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2014, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Controparte_2 CP_ di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, l' per dedurre di avere contratto “multiple ernie discali lombari” in conseguenza dell'attività lavorativa svolta fin dal 1988 come portalettere, addetta allo smistamento e al carico e scarico di corrispondenza, per una media di sei giorni a settimana e di sette-otto ore a turno lavorativo, alle dipendenze di , secondo le modalità descritte nel dettaglio in Controparte_3 ricorso.
Ha affermato, in particolare, di essere stata esposta dal 1988, per quasi trent'anni, alla quotidiana e costante movimentazione manuale di carichi e al mantenimento prolungato di posizione incongrue, con il tronco flesso in avanti durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza ovvero di consegna della posta, che effettuava camminando con indosso una borsa pesante, con conseguente sovraccarico funzionale del tratto lombosacrale della colonna, che le aveva cagionato la citata malattia professionale, riscontrata nella letteratura medico-legale come conseguenza delle lavorazioni svolte dagli operatori del settore postelegrafonici ed in particolare dagli addetti allo smistamento, al carico e carico di corrispondenza e dai portalettere.
Ed infatti, ha proseguito la ricorrente, già a decorrere dal 2007, durante l'orario di lavoro ed in particolare durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza, aveva talvolta dovuto comunicare ai colleghi di accusare dolore alla colonna, nella regione lombare.
Poiché aveva esperito senza esito il procedimento amministrativo, ha proseguito la ricorrente, dato che l'istituto aveva rigettato la domanda amministrativa da lei presentata il 19.03.2012 ed anche la successiva opposizione, si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetta e il conseguente indennizzo per il danno biologico patito, da quantificarsi in misura non inferiore al 12% per le lesioni permanenti alla colonna lombare, di cui CP_ ha domandato il conglobamento con i pregressi eventi invalidanti, già riconosciuti dall e cioè “esiti di frattura di trochite omerale destro, tendinopatia della cuffia dei rotatori”, indennizzati al 6% (caso del 2.02.2011) ed “esiti di trauma contusivo del ginocchio destro” indennizzati al 2% (caso del 14.05.2012), con conseguente danno biologico complessivo in misura non inferiore al 20%.
*
L' si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la prescrizione triennale di cui all'art. CP_1
112 del Dpr n. 1124 del 1965 in quanto, come ricavabile dalla documentazione amministrativa e medico- legale versata in atti, la patologia denunciata, costituita da multiple ernie discali, era stata già certificata in data 29.05.2007 presso il P.O. Santissima Trinità della Asl 8 di Cagliari, mentre l'istanza amministrativa era stata presentata il 19.03.2012, a distanza cioè di quasi cinque anni dalla certificazione del maggio 2007, dalla quale la ricorrente poteva ben trarre tutti gli elementi di cognizione sulla potenziale origine professionale dell'affezione e sulla sua possibile indennizzabilità in quanto superiore alla soglia di legge.
E della piena consapevolezza della lavoratrice dell'affezione patita, come del nesso con il lavoro, vi era CP_ prova nell'istanza formulata all' nella quale aveva infatti indicato proprio la data del 29.05.2007, cioè quella nella quale era stato rilasciato il primo certificato medico, quale momento di insorgenza della patologia, ma anche nella allegazione in ricorso del fatto di avere lamentato con i colleghi di lavoro, già a partire dal 2007, dolori alla schiena, e cioè in coincidenza con il rilascio del citato certificato medico, cui non era seguita alcun'altra certificazione che potesse avere determinato tale consapevolezza con maggiore evidenza.
Non sussisteva comunque, ha proseguito l'istituto, la dedotta esposizione a rischio in ragione dell'attività di portalettere svolta negli anni, non essendo nel suo caso in alcun modo stato documentato che le mansioni avessero comportato una continua movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture incongrue, essendo, anzi, ciò da escludere alla luce delle notizie contenute sia nel questionario informativo acquisito dall'Istituto (doc. 8) che nell'anamnesi raccolta in sede amministrativa con nota in data 15.05.2012, sottoscritta dalla stessa , oltre che dal medico del lavoro (doc. 6). CP_2 CP_ Da ciò l'infondatezza anche nel merito, secondo l' della pretesa azionata da . Controparte_2
*
Il Tribunale di Oristano ha istruito la causa con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza n. 197 del 30.11.2021, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, ha accolto la domanda nel merito, dichiarando il diritto di alla corresponsione della rendita Controparte_2
“per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella CP_ misura del 16%”, condannando perciò l al pagamento della prestazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al 19.05.2012, determinata nella misura di legge, con i ratei scaduti, maggiorati degli interessi legali, decorrenti come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali e di consulenza in suo favore.
Più precisamente il primo giudice ha escluso che fosse maturata la prescrizione triennale ritenendo che la ricorrente solo in data 15.05.2012, con il rilascio della prima certificazione di malattia professionale, avesse acquisito consapevolezza dell'esistenza di una patologia da ricondurre all'attività lavorativa svolta, ovvero della sua origine professionale, individuando in tale data il momento in cui era intervenuto un fatto noto ed esterno alla persona dell'assicurato, che aveva reso conoscibile anche il raggiungimento della soglia di indennizzabilità, in linea con la dominante giurisprudenza della Suprema Corte, ritenendo invece irrilevante “il pregresso rilascio di un referto di una RX nel 2007, in quanto privo di alcuna specificazione della possibile origine professionale del disturbo lamentato”, dato che conteneva una semplice diagnosi, dalla quale l'assicurata “non poteva trarre la consapevolezza, il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità e l'origine professionale della patologia”.
Il termine triennale di prescrizione, ha concluso il Tribunale, era stato quindi rispettato nel caso di specie, decorrendo dal 15.05.2012, quando era stato rilasciato il primo certificato medico di malattia professionale ed avendo depositato, tempestivamente entro il triennio, il ricorso introduttivo del giudizio CP_2
(30.12.2014). Il Tribunale ha poi ritenuto che fosse stata acquisita la prova dell'esposizione di al rischio CP_2 professionale dedotto, necessaria in presenza di patologie non tabellate come quelle di specie, e del nesso causale tra le prestazioni professionali svolte e la patologia successivamente insorta, che aveva determinato il danno biologico accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, in ragione sia delle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso del giudizio, che avevano confermato l'attività svolta da nei termini CP_2 indicati in ricorso, descrivendo un'attività idonea a cagionare in tutto, o in parte, la patologia lamentata, sia della documentazione anche medica prodotta.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha proseguito il primo giudice, aveva infatti risposto al quesito formulato riconoscendo la natura professionale della menomazione patita da , ascrivibile a discopatia lombare, con residua CP_2 algodisfunzionalità, ritenendo corretto attribuirle una percentuale del 9% di danno biologico permanente con decorrenza di legge, dalla domanda amministrativa del 19.03.2012, riferendosi alle voci 213 e 192 delle tabelle, con conseguente danno complessivo del 16%, ottenuto considerando la percentuale dell'8% dovuta a pregressi infortuni, già riconosciuta dall . CP_1
Sulla scorta di tali premesse, il primo giudice ha quindi accolto la domanda, riconoscendo il diritto di parte ricorrente alla rendita nella misura del 16%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa, che ha riferito al 19.05.2012, ritenendo di poter condividere le ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata, “in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici”. CP_ Contro tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante, con un primo motivo di appello, ha ribadito l'eccezione di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, erroneamente rigettata dal primo giudice dal momento che quello che il Tribunale aveva definito “primo certificato di malattia professionale” non era in realtà un certificato medico, ma l'istanza amministrativa presentata all'istituto per domandare il riconoscimento della malattia, compilata su un modulo standard utilizzato a tali fini dagli istituti di patronato che assistono il lavoratore per avviare l'iter amministrativo e che impropriamente recano la dicitura “primo certificato di malattia professionale”.
La patologia, infatti, ha proseguito l'appellante, non era certificata nei moduli, ma in altre certificazioni presupposte, poste alla base del modulo-istanza, aspetto questo che il Tribunale non aveva chiaro, come poteva evincersi anche dalla circostanza che avesse riferito in sentenza a tale modulo la data sbagliata del
19.05.2012 e non quella, nel medesimo indicata, del 19.03.2012, coincidente con la data di presentazione dell'istanza amministrativa.
In questo modo, però, ha rilevato l'appellante, di fatto era stata ricollegata all'istanza la decorrenza del termine prescrizionale in violazione del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, con il quale era stata statuita l'illegittimità del principio contenuto nell'art. 135, comma 2, del DPR n. 1124/1965, che sanciva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale coincidente con la presentazione dell'istanza amministrativa, con la conseguenza che il giudice aveva fatto indebita applicazione di tale presunzione, ricollegando all'istanza l'insorgenza della malattia e disattendendo i principi giurisprudenziali che pure aveva affermato di condividere, ossia quelli in forza dei quali la consapevolezza dell'insorgere della malattia è presuntivamente ricavata, anzitutto, dai certificati medici, pur quando non siano in essi contenute indicazioni esplicite sull'indennizzabilità e sulla professionalità.
Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, ha proseguito l'appellante, proprio alle indicazioni della certificazione del 2007 veniva riferita la comparsa della malattia nell'istanza amministrativa proposta e la lavoratrice aveva anche mostrato di essersi resa conto di soffrire di una patologia indennizzabile, lamentandosi proprio in quell'epoca con i colleghi dei dolori patiti e sottoponendosi all'esame diagnostico da cui il certificato era scaturito per indagarne i motivi, tutti elementi e circostanze suscettibili di avvalorare la forza presuntiva della certificazione che il Tribunale aveva trascurato inopinatamente, tanto da rendere necessario sul punto il rinnovo del giudizio nel superiore grado.
Ed al fine di disconoscere tale efficacia di presunzione, ha precisato l'appellante, non poteva assumere rilievo il livello di cultura e di conoscenza dell'interessato dovendosi fare riferimento, in linea con i principi affermati da tempo dalla Suprema Corte, alle conoscenze scientifiche del momento, per le quali era prassi consolidata rimettere alle indagini peritali del caso l'accertamento dei requisiti medico-legali da cui necessariamente dipende l'operare della prescrizione ed in particolare quello del momento dell'effettivo concretizzarsi della percentuale invalidante da riconoscersi, cui si riconduce la decorrenza del termine prescrizionale onde evitare di decidere attraverso valutazioni empiriche, come accaduto nella sentenza impugnata, in contrasto con i principi regolatori della materia, pur richiamati e condivisi dal primo giudice. CP_ Con un secondo motivo di appello l ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, pronunciando sul merito della domanda, l'aveva accolta attenendosi pedissequamente all'esito delle CP_ operazioni peritali, riconoscendo la natura professionale della patologia senza considerare che l' aveva da subito contestato la sussistenza del requisito dell'esposizione a rischio rispetto all'attività di portalettere svolta da , evidenziando come i documenti smentissero che l'attività fosse stata caratterizzata da CP_2 continuativa movimentazione manuale di carichi e da assunzione di posture incongrue, rilevando che anche la prova testimoniale aveva confermato questi dati.
Ed infatti, ha dedotto l'appellante, i due testi portati dall'ente poste, uno addirittura responsabile della sicurezza, avevano smentito che , come portalettere, fosse chiamata a caricare la corrispondenza CP_2 da smistare dato che ad occuparsi di tale incombente erano chiamati gli autisti, tanto più che l'esperienza lavorativa si era svolta in piccoli centri, presumibilmente con un volume di corrispondenza modesto e del tutto inidoneo a comportare conseguenze di carattere tecnopatico, pur in presenza di materiale da movimentare.
Tali aspetti, ha sottolineato l'istituto appellante, erano stati portati all'attenzione sia del CTU in sede di osservazioni alla bozza, che del primo giudice nell'udienza conclusiva, ma non erano stati in alcun modo considerati, così obbligandolo a riproporli, in critica alla sentenza, alla rinnovata valutazione del superiore grado.
*
Il primo motivo di censura è fondato. Con lo stesso l'istituto ha ribadito l'eccezione di prescrizione triennale, proposta ai sensi dell'art. 112 del
DPR 1124/1965, disattesa dal giudice di primo cure che ha ritenuto che la certezza sulla malattia, sull'indennizzabilità e sull'origine professionale, fosse stata raggiunta da solo al momento della CP_2 presentazione all'istituto dell'istanza, e cioè in data 15.05.2012 (in realtà 19.03.2012), coincidente secondo il
Tribunale con il rilascio della prima certificazione di malattia professionale e non al momento della diagnosi della stessa ovvero il 29.05.2007 quando, in costanza di lavoro, si era sottoposta ai primi accertamenti ed era stata formulata diagnosi di multiple ernie discali in esito a RM della colonna lombare praticata come paziente esterno presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari.
Va, peraltro, in proposito rilevato che il primo giudice era giunto a tali conclusioni - ritenendo cioè che la certezza sulla malattia, sull'origine professionale e sull'indennizzabilità fosse stata raggiunta solo al momento della presentazione dell'istanza all'istituto (19.03.2012), anziché al momento della diagnosi della stessa (29.05.2007) - dopo avere nominato un consulente tecnico d'ufficio, al quale aveva però formulato il seguente riduttivo quesito “a) dica il CTU se il ricorrente sia affetto dalla patologia indicata in ricorso;
b) se la patologia sia eziologicamente riconducibile, in tutto o in parte, all'attività lavorativa svolta, accertata in base ai documenti presenti in atti e ai verbali delle deposizioni testimoniali;
c) quale sia il danno biologico che ne deriva, specificandone la decorrenza e le voci tabellari applicate;
, d) quale sia il danno biologico complessivo sopportato da parte ricorrente per effetto delle ulteriori malattie professionali indicate in ricorso”, e che quindi le valutazioni CP_ operate in sentenza, censurate dall con il motivo di appello, sono state compiute senza aver formulato uno specifico quesito al consulente tecnico d'ufficio, che infatti nulla ha detto neppure sul momento in cui il danno avrebbe raggiunto la soglia indennizzabile. CP_ Ed infatti il consulente, nel rispondere alle osservazioni critiche pervenute dal collega dell dopo avere ribadito l'origine professionale della patologia, in merito alla dedotta prescrizione - sulla quale il collega CP_ dell gli aveva segnalato che la risonanza magnetica del 2007 aveva attestato ben due ernie discali lombari, come risultante anche della relazione della CTU, e che l'assicurata era quindi in condizioni di piena conoscibilità oggettiva della possibile origine professionale già da allora, essendo anche certo che la patologia avesse in quel momento già raggiunto il grado indennizzabile all'epoca previsto in presenza di ben due lesioni erniarie e di una protrusione discale - aveva rilevato che la prescrizione “è argomento di natura giuridica da valutare secondo giudizio del peritus peritorum” (così a pag. 13 dell'elaborato peritale).
La Corte ha, pertanto, ritenuto necessario domandare al consulente chiarimenti in merito perché, nell'assolvimento dei propri compiti, precisasse, con riferimento alla patologia della colonna lombare accertata, “se già dal maggio 2007 potesse dirsi esistente tale patologia” e se potesse dirsi raggiunta già da tale data “la consapevolezza da parte dell'assicurata non solo dell'esistenza della malattia, ma anche della sua derivazione professionale in termini di riconoscibilità in base alle conoscenze scientifiche del momento, a prescindere dal grado di conoscenze e di cultura dell'assicurata”, nonché “del raggiungimento della soglia minima indennizzabile”, tenuto conto dei principi ormai da tempo consolidati nella Suprema Corte, che fanno riferimento alla “ragionevole probabilità di conoscenza con riferimento ad eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”.
Ed il consulente, nel rendere i chiarimenti richiestigli integrando la consulenza tecnica d'ufficio, ha precisato che la patologia discale a livello lombare poteva farsi risalire alla data della risonanza magnetica del 29.05.2007, aggiungendo peraltro che l'appellata in quella data aveva eseguito un'indagine radiologica, ma non una consulenza specialistica ortopedica, fisiatrica o neurochirurgica, nè aveva chiesto all'azienda di sottoporsi a visita di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente al fine di emendare eventuali rischi derivanti dalla patologia in oggetto, tanto che lo stesso medico competente nel certificato di idoneità alla mansione specifica del 2007 e degli anni successivi non aveva certificato limitazioni ai carichi o suggerito al datore di lavoro di modificare la mansione affidatale.
Ha poi aggiunto l'ausiliario che all'epoca della risonanza non erano presenti “studi epidemiologici finalizzati
a disergonomia nella mansione di portalettere, ovvero riferimenti scientifici che potessero in qualche modo erudire
l'assicurato a percepire che la patologia discale riscontrata mediante RM potesse essere in qualche modo riconducibile all'espletamento della mansione specifica, ergo ad un possibile riconoscimento di una qualsivoglia malattia professionale” dal momento che, “al fine di avere contezza di patire una malattia professionale qualsiasi paziente ha necessità che uno specialista legga ed interpreti quanto riportato nel responso della risonanza, successivamente spieghi CP_ l'origine di tale affezione attraverso una meticolosa anamnesi lavorativa (la stessa che è stata acquisita dall' ma solamente nel 2012)”.
Da ciò la conclusione del consulente che nel 2007 l'assicurata, pur consapevole dell'esistenza della patologia discale, non potesse avere consapevolezza che la patologia fosse da ascrivere a origine professionale, come appreso invece solamente nel 2012 attraverso una consulenza medico legale, previa interpretazione delle immagini ed acquisizione di una approfondita anamnesi lavorativa da parte di un medico specialista. CP_ E l'ausiliario, rispondendo alle osservazioni critiche dell ha ribadito che l'esecuzione di una risonanza serve ad approfondire una sintomatologia di pertinenza rachidea, non a valutare se i dolori lamentati possano essere relativi ad eventuale malattia professionale, dal momento che la richiesta di un consulto specialistico è utile per capire quanto riportato nel responso radiologico della risonanza e non a specificare se la patologia diagnosticata sia riferibile a fattori di rischio insiti nella mansione specifica.
Né, ha aggiunto l'ausiliario, poteva essere rilevante, al fine di attestare il momento di consapevolezza dell'esistenza di una malattia professionale da parte dell'assicurata, la circostanza che nel modulo dell'Inail
Deffenu avesse indicato quale momento di insorgenza dell'affezione la data della risonanza, trattandosi di moduli che chiedono di precisare “quando è stata posta per la prima volta la diagnosi di malattia in esame” riferendosi alle ernie discali presenti nella risonanza e non a quella della diagnosi della malattia come di origine professionale, effettuata nel caso di specie in tal senso sono nel 2012, attraverso l'analisi da parte del medico certificatore della storia clinica, dell'anamnesi lavorativa e dei rischi insiti nelle mansioni specifiche esercitate, che avevano consentito di porre in relazione la patologia discale con l'attività lavorativa svolta.
Ebbene, ciò premesso, il collegio non può che rilevare come, a fronte dell'articolato quesito postogli nella richiesta di chiarimenti, dalla risposta del consulente tecnico d'ufficio, seppure evasiva per alcuni aspetti, possano ricavarsi diversi elementi che consentono di giugnere ad una soluzione di segno esattamente contrario a quella intesa dall'ausiliario e alle aspettative di parte appellata.
In particolare non risulta, a parere del collegio, correttamente valutata dal consulente tecnico d'ufficio la riconoscibilità della derivazione professionale della patologia in base alle conoscenze scientifiche del momento, prescindendo dal grado di conoscenze e di cultura dell'assicurato nei termini affermati dalla
Suprema Corte e cioè di ragionevole probabilità di conoscenza con riferimento ad eventi oggettivi ed CP_ esterni alla persona dell'assicurato, avendo l'ausiliario condizionato, come correttamente rilevato dall la consapevolezza dell'origine professionale della malattia e del raggiungimento del grado di indennizzabilità alla necessità di avvalersi di un consulto specialistico, attribuendo quindi rilievo al minor grado di conoscenza del lavoratore rispetto a quello dello specialista autore del consulto.
È noto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata, “in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116/1969, n. 129/1986, n. 206/1988, n. 31/1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (così Cass., Sez, Lav. n. 2022/2015 e n. 598/2016).
Peraltro, posto che rileva la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e cioè la sua conoscibilità, che coinvolge l'esistenza della malattia, ma anche i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, la giurisprudenza ha evidenziato che l'elemento della conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, pur restando in un ambito di oggettività per così dire scientifica, essendo cosa diversa dalla conoscenza ed identificandosi nella possibilità che un determinato elemento, nella fattispecie l'origine professionale di una malattia, sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, non rilevando al contrario il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (si veda anche Cass. n. 2842/2018 e 1661/2020).
La Suprema Corte va, infatti, da tempo affermando che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio
1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa”(Cass. n. 2842/2018), eventi obiettivi esterni che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali appunto la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
E, quanto poi alla manifestazione, quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Corte ha affermato che “essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua conoscibilità; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e di indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie l'origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa”, non rilevando invece, “pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenza e di cultura del soggetto interessato dalla malattia” (Cass. n. 1822/2013 e n. 598/2016, ma anche n. 1661/2020).
Ebbene, alla luce di tali principi, va detto che il consulente ha chiaramente affermato che “la sussistenza della patologia discale a livello lombare”, che si ricorda era già dal maggio 2007 caratterizzata da due lesioni erniarie e da una protrusione discale (doc. 8 di in atti), risaliva certamente “alla data della risonanza magnetica CP_2 del 29.05.2007”, di fatto riconducendo a tale data un danno permanente del 9%, che aveva quindi raggiunto già da allora la soglia minima indennizzabile (in tal senso anche il primo elaborato peritale), come si evince dalla valenza attribuita dall'ausiliario, nella relazione finale depositata davanti al primo giudice, alle risultanze della risonanza magnetica della colonna lombare praticata il 29.05.2007, anche perché effettuata in costanza di lavoro e letta in conformità alle risultanze della successiva risonanza magnetica praticata il
24.04.2013 (pag. 7 dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado).
Ed è significativo che l'ausiliario, in tale elaborato finale, abbia anche valorizzato il fatto che la movimentazione manuale dei carichi e la protratta permanenza in posizione di flesso-torsione del tronco, emersa nel caso della dall'anamnesi eseguita il 15.05.2012, secondo gli studi scientifici costituisse CP_2 uno dei principali fattori di rischio per le protrusioni discali e/o la formazione di ernie discali, di fatto confermando l'esistenza di dati epidemiologici e di studi scientifici successivamente negata nei chiarimenti resi e con riferimento alla mansione specifica di portalettere.
Né può condividersi, ai fini che qui interessano, l'affermazione che, al fine di avere contezza di patire una malattia professionale, qualsiasi paziente abbia necessità di uno specialista che gli spieghi l'origine di tale affezione, da cui il consulente ha tratto la conclusione che nel 2007, quando evidentemente la patologia si era già manifestata e aveva raggiunto la soglia indennizzabile, non potesse avere consapevolezza CP_2 che fosse da ascrivere ad origine professionale, come aveva appreso invece nel 2012, attraverso una consulenza medico legale.
Il consulente effettuando tale valutazione, ovvero richiedendo l'interpretazione da parte di un consulente medico dell'origine professionale della patologia, pur evidente già dal 2007, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra citati secondo cui la consapevolezza dell'origine professionale della malattia e del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità non può dipendere dal grado di cultura del lavoratore, “pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, ma ha al contrario condizionato la consapevolezza alla necessità di avvalersi di un consulente specialistico, sconfinando appunto nel campo della soggettività, ovvero in un ambito non oggettivo nel senso sopra precisato, ma prettamente soggettivo.
Né il consulente ha argomentato in merito alla circostanza che già dal 2007 la lavoratrice avesse avuto piena cognizione dell'affezione, avendo non a caso praticato il 29.05.2007 una risonanza magnetica come paziente esterno, presumibilmente non di propria iniziativa data la specificità di tale esame, tanto più che la stessa Pa non solo aveva indicato il referto della in questione nell'istanza amministrativa quale momento di insorgenza della patologia (sbarrando in tal senso nel modulo, denominato “certificazione medica di malattia professionale”, la casella “primo” e indicando nella casella “quando è stata posta per la prima volta la diagnosi della malattia in esame” la data del “29.05.2007”), ma ha anche allegato nel ricorso che già dal 2007 aveva lamentato ai propri colleghi di accusare dolori alla colonna nella regione lombare proprio durante l'orario di lavoro e, significativamente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico della corrispondenza
(punto 3 a pag. 2 del ricorso) e che la citata malattia professionale era riconosciuta nella letteratura medico- legale come conseguenza delle lavorazioni svolte dagli operatori del settore postelegrafonici, addetti cioè allo smistamento, al carico e scarico di corrispondenza e portalettere (punto 5 del ricorso), richiamando infine quale prova dell'esistenza della suddetta patologia proprio le attestazioni contenute nelle certificazioni mediche del 29.05.2007 e del 24.04.2013 (RM), aggiungendo che dalle stesse “si evince che integra una malattia professionale che determina una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 12%”
(punto 7 del ricorso a pag. 2). CP_ Ed è significativo anche il fatto che nella domanda amministrativa presentata all' il 19.03.2012, volta a denunciare una malattia professionale, Deffenu, non fosse stata in grado di indicare certificazioni diverse da quella del 29.05.2007 (nel riquadro “accertamenti già praticati”, a pagina 2 della domanda prodotta dall'assicurata come documento 3, viene indicato quale unico esame praticato a quella data “RM della colonna lombare del 29 maggio 2007” e nient'altro), segno evidente che nel periodo successivo al rilascio del certificato in esame, dal 29.05.2007 alla domanda amministrativa del 19.03.2012, non fosse intervenuto Pa alcun fattore differente dalla citata tale da giustificare il raggiungimento, con maggiore evidenza, della necessaria consapevolezza, a suo dire e a dire del consulente acquisita solo nel 2012, senza peraltro chiarire sulla base di quali determinanti circostanze ciò fosse avvenuto nel 2012, rispetto al 2007, quando a loro dire la consapevolezza non vi era.
E ciò tanto più se si considera che le certificazioni prodotte, anche con il ricorso introduttivo del giudizio, sono, oltre quella del 29.05.2007 già citata, richiamata nel modulo compilato il 15.03.2012 (depositato CP_ all' il 19 marzo successivo) che è appunto fondato sulla certificazione del maggio 2007, una certificazione del 24.04.2013 (doc.ti 8 e 9), nonché la relazione medico legale a firma del Dott.
[...]
che è datata 11.06.2013, che sulla certificazione del 2007 è evidentemente fondata (doc. 10), tutte Per_2 CP_ intervenute dopo la domanda amministrativa presentata all' il 19.032012, e perciò non invocabili quale segno della raggiunta consapevolezza prima della domanda amministrativa, essendo evidente che la domanda amministrativa era stata formulata avvalendosi esclusivamente della certificazione del
29.05.2007, nella quale è infatti indicata, significativamente, come unica certificazione attestante per la prima volta la diagnosi della malattia in esame, a fronte di un corteo sintomatologico riferito nella domanda come risalente a circa sei-sette prima del 2012 e cioè ad epoca compresa tra il 2006 e il 2007, di fatto coincidente con la certificazione del maggio 2007.
Ed è ancora significativa l'anamnesi effettuata nel “diario generale dal 16/04/2012 al 21/11/2012 per attività”, CP_ documentata dall nella quale la paziente ha riferito di avere lamentato i primi disturbi lombosciatalgici nel 2007 e di avere praticato nel maggio 2007 una risonanza magnetica, riferendo i primi sintomi e le prime prestazioni proprio al 2007.
Avuto riguardo poi alle conoscenze scientifiche del momento che, secondo i principi della Suprema Corte sopra citati e condivisi dal collegio, dovrebbero costituire il parametro per valutare la consapevolezza dell'assicurato, le stesse, come ammesso dalla stessa appellata, esistevano da tempo anche per lo specifico settore postetelegrafonici ed in particolare per gli operatori come lei, e comunque esistevano certamente con riferimento alle conseguenze dell'esposizione a sovraccarico funzionale del tratto lombosacrale della colonna, riconosciuto in generale come fattore di rischio dalla lettura medico-legale per tali patologie ed in tal senso si è espresso il primo elaborato peritale (in fondo a pag. 7 e fino a pag. 11).
Né le conoscenze scientifiche risultano mutate dal 2007 al 2012, quando secondo il consulente l'assicurata, solo grazie all'ausilio di un esperto medico, che le aveva letto gli esami praticati in tal senso, aveva potuto acquisire consapevolezza, evidentemente soggettiva e non oggettiva nel senso affermato dalla Suprema
Corte, del fatto che la patologia discale da cui era affetta fosse una patologia di origine professionale.
Ciò che risulta certo in causa è, quindi, che in base a tali conoscenze scientifiche, che il consulente tecnico d'ufficio ha identificato nell'elaborato peritale con quelle di uno specialista medico, l'esistenza della patologia e la sua conoscibilità, in termini di natura professionale e di indennizzabilità nella misura Pa minima, siano state ricollegate dallo stesso consulente proprio alla del 2007, che risulta poi essere l'unica certificazione precedente alla proposizione della domanda amministrativa in ragione della quale
, nel marzo 2012, si era determinata a chiedere il riconoscimento della citata origine Controparte_2 professionale della patologia della colonna lombare da cui era affetta da tanti anni.
E ciò rende evidente che non risponde al vero che l'istanza amministrativa sia stata presentata solo in base a valutazioni operate da un consulente medico legale che aveva interpretato le immagini e acquisito una approfondita anamnesi lavorativa come medico specialista, essendo al contrario evidente che il dato oggettivo, presente prima della proposizione dell'istanza amministrativa, che già rendeva riconoscibile alla Pa lavoratrice la malattia professionale, era il referto della del 2007, se si considera che lo stesso era stato non solo acquisito in costanza di attività lavorativa, ma con sintomi che si manifestavano, come prospettato in ricorso, in orario di lavoro e proprio in coincidenza delle operazioni di carico e scarico della corrispondenza, che è quindi quello cui può farsi risalire, e al quale i consulenti sia di parte che d'ufficio hanno fatto risalire, l'esistenza della malattia professionale, ma anche la valutazione della sua indennizzabilità oltre la soglia minima, e conseguentemente l'acquisizione della consapevolezza da parte della lavoratrice che, avendo tali elementi a disposizione (patologia e manifestazione dei dolori durante alcune specifiche operazioni in orario di lavoro) fin da allora ben avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, rivolgersi da subito ad uno specialista.
La riconoscibilità soggettiva va, infatti, intesa nel senso oggettivo sopra evidenziato in ragione delle conoscenze scientifiche del momento, laddove la conoscenza non coincide con la conoscibilità della eziologia professionale, e va intesa nei termini di riconoscibilità di un determinato elemento, in questo caso dell'origine professionale di una malattia, appunto in base alle conoscenze scientifiche del momento, ed a prescindere dalle conoscenze e dalla cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Già dal maggio 2007 vi erano, quindi, nel caso di specie tutti gli elementi, anche presuntivi, per consentire all'assicurata di acquisire con l'ordinaria diligenza la necessaria conoscibilità nei termini sopra specificati e di proporre la domanda amministrativa, azionando il diritto invece rivendicato nel 2012, utilizzando il Pa riferimento oggettivo esterno costituito dalla del maggio 2007 e dall'insorgenza dei sintomi durante alcune operazioni al lavoro, data in cui si erano delineati tutti gli elementi necessari a permettere di dedurre, in ragione della malattia accertata, sia l'origine professionale della patologia sia del raggiungimento della soglia minima invalidante prevista dal legislatore, a fronte di una pluralità di ernie ed in presenza di protrusioni discali, secondo il parametro delle conoscenze scientifiche del momento indicato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, trascurato nei chiarimenti resi dal consulente tecnico d'ufficio.
Si tratta di un insieme di elementi, idonei a fondare la presunzione che già dal maggio 2007 potesse CP_2 avere consapevolezza circa l'esistenza della patologia, ma anche della sua verosimile origine professionale e del suo grado invalidante, da ricondursi ad un ambito di conoscibilità oggettività scientifica che, va ribadito, è cosa diversa dalla conoscenza e costituisce la possibilità che un certo elemento, cioè l'origine professionale della malattia nel caso di specie, sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, mentre nel caso di specie il consulente ha dato peso, sconfinando nel campo della soggettività, al grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia, rilevando di non poter ritenere sufficiente nel caso di il responso della risonanza senza che un tecnico del settore, ovvero un CP_2 medico legale o uno specialista, le spiegasse quanto riportato nel responso e le certificasse quindi l'origine professionale della stessa patologia, trascurando il fatto che la stessa, che si era significativamente attivata già nel 2007 per fare una risonanza, dato che le insorgevano dolori al lavoro, quando caricava e scaricava corrispondenza come lamentato ai colleghi, si trovasse già all'epoca nella condizione di conoscibilità necessaria.
Posto che non si può identificare – come da costante giurisprudenza di legittimità – la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della malattia (Cass. ord. n.
2842/2018), nel caso di specie però si rinvengono in atti diversi eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurata dai quali, come sopra evidenziato, è possibile quindi desumere la manifestazione e la riconoscibilità della malattia professionale nei termini anzidetti.
In ragione di tali circostanze, e facendo applicazione nel caso di specie dei principi di diritto sopra richiamati, può fondatamente affermarsi che, se al maggio 2007 può farsi risalire la riconoscibilità della malattia, e cioè la consapevolezza, in termini di conoscibilità della sua eziologia lavorativa e del raggiungimento della soglia indennizzabile di legge, coincidente con la stabilizzazione dei postumi al 9%, così di fatto ricostruita ex post dal consulente tecnico d'ufficio, e conseguentemente dell'indennizzabilità anche del danno, da tale data poteva azionare il diritto qui contestato e da tale data decorreva il CP_2 termine di prescrizione, che era già definitivamente decorso al momento della presentazione della domanda amministrativa del 19.03.2012 e del successivo deposito del ricorso al 30.12.2014, ai sensi del citato CP_ art. 112 TU n. 1124/1965.
L'appellata, sin dalla prima certificazione del 2007, aveva ben chiaro che il danno, all'epoca già indennizzabile, era conseguenza dell'attività lavorativa svolta, tanto più che la stessa al tempo ancora lavorava, che i dolori si manifestavano mentre era al lavoro e durante le operazioni di carico e scarico della posta, ed era quindi perfettamente consapevole della gravosità del proprio lavoro e che aveva svolto accertamenti specialistici, ed infatti delle conseguenze sulla sua salute si lamentava con i colleghi e ben poteva valutare, con una diligenza ordinaria, quello che già quotidianamente sperimentava direttamente, anche rivolgendosi ad uno specialista. CP_ L'appello dell' va quindi accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda dell'appellata, , originaria ricorrente, deve essere rigettata. Controparte_2
La natura decisiva delle sopra riportate considerazioni in merito alla prescrizione del diritto azionato, rende superfluo esaminare il secondo motivo di censura, che attiene al merito della pretesa, e resta quindi assorbito.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo la parte appellata comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per entrambi i gradi del giudizio (doc. 14 nel primo grado e doc. G in appello), di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre le spese di consulenza, per i chiarimenti resi su richiesta della Corte, dal consulente nominato dal primo giudice, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, n. 197 del 30.11.2021 e, in totale riforma della stessa, rigetta il ricorso proposto da in data 30.12.2014. Controparte_2
Nulla dispone sulle spese dei due gradi del giudizio. CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate provvisoriamente a suo carico con separati decreti.
Cagliari, 4 agosto 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa