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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24184/2024 decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del
12.03.2025 di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Agliata;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile e indennità di occupazione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
accertare e dichiarare che detiene illegittimamente la cantina sita in Milano di Controparte_1
proprietà del ricorrente e che deve versare al la somma di € 50,00 al mese a decorrere Parte_1
dal mese di gennaio del 2023 e sino al momento in cui rimarrà nel possesso della cantina, e per
l'effetto condannare il resistente a consegnare l'immobile ed a corrispondere la somma dovuta, oltre
interessi e rivalutazione monetaria.
Per il resistente:
non precisate - contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 , premesso che era proprietario, tra l'altro, di una cantina sita in Milano, Viale Gran Parte_1
Sasso n. 3, che aveva messo a disposizione di l'immobile a decorrere dal 2022 anche Controparte_1
in considerazione delle dedotte necessità temporanee, che su richiesta dello di proseguire nella CP_1
detenzione della cantina a decorrere dal gennaio del 2023 le parti avevano concordato quale corrispettivo della locazione che sarebbe stata formalizzata l'importo di € 50,00 al mese, che
[...]
non versava la somma pattuita, non sottoscriveva il contratto di locazione, nonostante le CP_1
reiterate richieste, e non restituiva la cantina, pur ammettendo di essere debitore, che l'occupazione senza titolo era illegittima, chiedeva di accertare che deteneva illegittimamente la Controparte_1
cantina, che era tenuto a versare la somma di € 50,00 al mese a decorrere dal mese di gennaio del
2023, e di condannare il resistente a consegnare l'immobile ed a corrispondere la somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
restava contumace. Controparte_1
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 12.03.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Preliminarmente, va evidenziata la natura personale dell'azione esercitata, personale, atteso che l'attore riconduce la pretesa di rilascio e di pagamento dell'indennità all'indisponibilità a consentire al resistente di continuare a detenere l'immobile per cui è causa per non avere quest'ultimo provveduto a sottoscrive il contratto di locazione ed a versare la somma pattuita nonostante l'impegno assunto.
Tanto premesso, la domanda è fondata per quanto di ragione, atteso che dalla deposizione resa da risulta che occupa l'immobile per cui è causa quantomeno dal giugno Testimone_1 Controparte_1
del 2023 e si è impegnato a formalizzare l'accordo che prevedeva il pagamento di € 50,00 al mese previa sottoscrizione di un contratto di locazione.
La rilevanza di tale deposizione dev'essere tenuta nel debito conto atteso che a Testimone_1
riferito circostanze apprese direttamente, avendo riferito di avere assistito ad un incontro tra le parti in causa, ed atteso che la testimonianza resa trova un preciso riscontro nelle risultanze contenute nella mail allegate, e nella condotta processuale di che non si è costituito in giudizio né si è Controparte_1
presentato per rendere l'interrogatorio deferito, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato l'esistenza di un titolo che legittimi la detenzione della cantina.
pagina 2 di 4 In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato che occupa Parte_2
abusivamente l'immobile in oggetto a far data dal giugno 2023 per cui dev'essere accolta la domanda di rilascio.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva della cantina è fonte di danno per il proprietario che per effetto di tale illecita condotta, è privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante locazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022).
Considerato che dalla testimonianza resa da risulta che le parti si erano accordate per Testimone_1
un corrispettivo di € 50,00 al mese, il convenuto dev'essere condannato al pagamento di € 1.150,00 per l'occupazione protrattasi dal giugno 2023 all'attualità, in ossequio ai principii sanciti dalla Suprema
Corte a SU n. 33645/2022 secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Dev'essere disattesa la richiesta di indennità per il protrarsi della detenzione sino al rilascio difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c., che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al valore medio tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali auto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al rilascio della Controparte_1
cantina in oggetto sita in Milano, Viale Gran Sasso n. 3, ed al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 1.150,00 all'attualità oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo, e delle spese di lite che liquida in € 592,26 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 4 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24184/2024 decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del
12.03.2025 di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Agliata;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile e indennità di occupazione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
accertare e dichiarare che detiene illegittimamente la cantina sita in Milano di Controparte_1
proprietà del ricorrente e che deve versare al la somma di € 50,00 al mese a decorrere Parte_1
dal mese di gennaio del 2023 e sino al momento in cui rimarrà nel possesso della cantina, e per
l'effetto condannare il resistente a consegnare l'immobile ed a corrispondere la somma dovuta, oltre
interessi e rivalutazione monetaria.
Per il resistente:
non precisate - contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 , premesso che era proprietario, tra l'altro, di una cantina sita in Milano, Viale Gran Parte_1
Sasso n. 3, che aveva messo a disposizione di l'immobile a decorrere dal 2022 anche Controparte_1
in considerazione delle dedotte necessità temporanee, che su richiesta dello di proseguire nella CP_1
detenzione della cantina a decorrere dal gennaio del 2023 le parti avevano concordato quale corrispettivo della locazione che sarebbe stata formalizzata l'importo di € 50,00 al mese, che
[...]
non versava la somma pattuita, non sottoscriveva il contratto di locazione, nonostante le CP_1
reiterate richieste, e non restituiva la cantina, pur ammettendo di essere debitore, che l'occupazione senza titolo era illegittima, chiedeva di accertare che deteneva illegittimamente la Controparte_1
cantina, che era tenuto a versare la somma di € 50,00 al mese a decorrere dal mese di gennaio del
2023, e di condannare il resistente a consegnare l'immobile ed a corrispondere la somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
restava contumace. Controparte_1
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 12.03.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Preliminarmente, va evidenziata la natura personale dell'azione esercitata, personale, atteso che l'attore riconduce la pretesa di rilascio e di pagamento dell'indennità all'indisponibilità a consentire al resistente di continuare a detenere l'immobile per cui è causa per non avere quest'ultimo provveduto a sottoscrive il contratto di locazione ed a versare la somma pattuita nonostante l'impegno assunto.
Tanto premesso, la domanda è fondata per quanto di ragione, atteso che dalla deposizione resa da risulta che occupa l'immobile per cui è causa quantomeno dal giugno Testimone_1 Controparte_1
del 2023 e si è impegnato a formalizzare l'accordo che prevedeva il pagamento di € 50,00 al mese previa sottoscrizione di un contratto di locazione.
La rilevanza di tale deposizione dev'essere tenuta nel debito conto atteso che a Testimone_1
riferito circostanze apprese direttamente, avendo riferito di avere assistito ad un incontro tra le parti in causa, ed atteso che la testimonianza resa trova un preciso riscontro nelle risultanze contenute nella mail allegate, e nella condotta processuale di che non si è costituito in giudizio né si è Controparte_1
presentato per rendere l'interrogatorio deferito, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato l'esistenza di un titolo che legittimi la detenzione della cantina.
pagina 2 di 4 In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato che occupa Parte_2
abusivamente l'immobile in oggetto a far data dal giugno 2023 per cui dev'essere accolta la domanda di rilascio.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva della cantina è fonte di danno per il proprietario che per effetto di tale illecita condotta, è privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante locazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022).
Considerato che dalla testimonianza resa da risulta che le parti si erano accordate per Testimone_1
un corrispettivo di € 50,00 al mese, il convenuto dev'essere condannato al pagamento di € 1.150,00 per l'occupazione protrattasi dal giugno 2023 all'attualità, in ossequio ai principii sanciti dalla Suprema
Corte a SU n. 33645/2022 secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Dev'essere disattesa la richiesta di indennità per il protrarsi della detenzione sino al rilascio difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c., che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al valore medio tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali auto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al rilascio della Controparte_1
cantina in oggetto sita in Milano, Viale Gran Sasso n. 3, ed al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 1.150,00 all'attualità oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo, e delle spese di lite che liquida in € 592,26 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 4 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4