Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, lette le note di trattazione scritta, pronuncia in data 12.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 12013/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 in atti, dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rapp. te p.t., rapp.to e difeso dell'Avv. Gianlivio Controparte_2
Fasciano, presso cui elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nato a [...] 02. 12.1988 e residente in [...] Controparte_3 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto:
- che la è una società in house con sede in alla via Ponte dei Francesi Controparte_2 CP_2
37/D e socio operante nel settore rifiuti solidi urbani ai sensi del D.Lgs. Controparte_4
152/2006 e ss.mm.ii.;
- che la resistente ha adottato ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. proprio regolamento interno per il reclutamento del personale;
- che in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, come la resistente, si applicano le
personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro "Utilitalia Servizi Ambientali";
- che la resistente indiceva e pubblicava un avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere a scorrimento nel triennio 2023 – 2025 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato con prestazione full time per il profilo professionale di n. 100 autisti addetti alla conduzione di automezzi per la raccolta dei rifiuti ( Area Conduzione ) Livello 3 Parametro B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia la cui declaratoria prevede: “ Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C";
- che in base al predetto avviso dunque la graduatoria di idonei era di durata triennale e finalizzata ad attingere a scorrimento per l'eventuale assunzione di n. 100 unità di personale, con il seguente inquadramento contrattuale e profilo: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI E/ MEZZI
D'OPERA PER LA GUIDA DEI QUALI È RICHIESTO IL POSSESSO DELLA PATENTE DI
CATEGORIA “C”. Inquadramento professionale: livello 3°, parametro B – CCNL Utilitalia Servizi
Ambientali, Area Conduzione;
- che era in possesso di tutti i requisiti di ammissione generali previsti dallo art. 2 dell'avviso di selezione e di aver dunque presentato la relativa domanda entro il termine previsto dall'art. 4, da ritenersi perentorio, ossia entro la data del 17/03/2023;
- che l'esame consisteva in una prova scritta costituita da 30 domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline di seguito elencate: - Cultura generale;
- Circolazione stradale e Codice della strada;
- Sistemi di sicurezza dei veicoli;
- Regole di utilizzo dei veicoli legati all'ambiente; - Nozioni di utilizzo di veicolo tipo autocarro/autocompattatore/spazzatrice; - Uso e manutenzione ordinaria di autoveicoli;
- Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (D.
Lgs.152/2006 e s.m.i.); - Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro, norme comportamentali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e corretto uso dei D.P.I. (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); - Diritti e doveri dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia, - che per la soluzione dei quesiti i candidati avrebbero avuto a disposizione 30 minuti e ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una da considerare esatta;
-che la valutazione della prova scritta sarebbe stata effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate
- che il punteggio massimo della prova scritta era pari a 30 punti e per il superamento della prova scritta i candidati avrebbero dovuto ottenere una votazione di almeno 18/30 (diciotto/trentesimi). Il mancato superamento della prova scritta comportava l'esclusione dal prosieguo della procedura
(valutazione dei titoli);
- che quanto alla valutazione dei titoli, l'articolo 9 prevedeva che quelli di cui il candidato richiedeva la valutazione dovevano essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'eventuale stipula del contratto di lavoro. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potevano superare il valore massimo complessivo di punti 18 (quindici). La valutazione sarebbe stata effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta. I titoli e le qualità valutabili da parte della Commissione Esaminatrice erano i seguenti: A. Esperienza lavorativa pregressa come Autista. B Titolo di studio superiore. C. Esperienza in ASIA anche con Contratto di somministrazione. D. Abilitazione all'uso di attrezzature come Bobcat, Carrelli elevatori;
- che nello specifico con riferimento al titolo di cui alla lettera A veniva richiesto: “- Esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni (dal 1/1/2018), con mansione di AUTISTA Sono valutate solo le esperienze lavorative dichiarate negli ultimi 5 anni (dal 1/1/2018) per attività prestate SOLO come autista e riscontrabile dal documento C2 Storico. Il candidato dovrà indicare il periodo lavorativo, la denominazione e la sede dell'Azienda con cui ha instaurato un rapporto lavorativo (per i lavoratori in somministrazione andrà indicata l'Azienda utilizzatrice), il tipo di rapporto contrattuale (lavoro flessibile, di collaborazione, lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale e lavoro somministrato). Per tutti i periodi, per cui tale esperienza è stata effettuata, per aziende del settore
, che sono iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto Parte_1
stabilito dal D.Lgs. 152/06, si adotterà il seguente criterio di valutazione: Anzianità Punteggio Da 1
a 12 mesi 2 punti Da 13 a 24 mesi 4 punti Da 25 mesi a 36 mesi 6 punti Da 37 mesi a 48 mesi 8 punti
Oltre 48 mesi 11 punti 14 Per tutti i periodi, per cui tale esperienza è stata effettuata per aziende
DIVERSE dal settore IGIENE AMBIENTALE, si adotterà un differente criterio di valutazione:
Anzianità Punteggio Da 1 a 12 mesi 1 punti Da 13 a 24 mesi 3 punti Da 25 mesi a 36 mesi 5 punti
Da 37 mesi a 48 mesi 6 punti Oltre 48 mesi 7 punti;
- che con specifico riferimento al titolo di cui alla lettera C, l'avviso prevedeva: “Esperienza lavorativa pregressa in anche con contratto di somministrazione, dal 1/1/2021 al CP_2
31/12/2022 Per i candidati che hanno operato per nel biennio tra il 1/1/2021 ed il CP_2 31/12/2022, in qualsiasi forma contrattuale e durata, sarà assegnato un punteggio pari a 3 punti. effettuerà un riscontro puntuale della presenza di detti candidati, all'interno delle CP_2 anagrafiche dei settori operativi”.;
- che in data 3 giugno 2023 è stata pubblicata la graduatoria finale relativa all'Avviso sopra citato ed conseguiva il seguente risultato di punti 27 posizione in graduatoria n. 203;
- che si avvedeva però come non gli era stato riconosciuto il punteggio previsto dal titolo C dell'Avviso ossia: “Esperienza lavorativa pregressa in anche con contratto di CP_2 somministrazione, dal 1/1/2021 al 31/12/2022” che dava titolo ad un punteggio pari a 3 punti.
- che, come da contratti e prospetti paga in atti al momento della pubblicazione dell'Avviso
(15.02.2023) e della presentazione della domanda di partecipazione (20.02.2023) era assunto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2015 per prestazioni di lavoro somministrato a tempo determinato ai sensi degli artt. 34 e ss. D.Lgs. 81-2015 e successive modificazioni dalla , con utilizzazione della sua prestazione Parte_2
lavorativa in un contratto di somministrazione di lavoro con la;
Controparte_2
- che aveva e ne era quindi in possesso il requisito previsto dalla lettera D ed aveva diritto agli ulteriori
3 punti ivi previsti. Il possesso del requisito era stato indicato nella domanda, ove aveva indicato di aver svolto attività lavorativa per la e quindi in somministrazione per Pt_2 Controparte_2
ed era stato allegato il modello Modello C2 storico, o certificato storico lavorativo, nel quale erano riportati l'elenco dei rapporti di lavoro maturati tra cui anche quello appena sopra citato;
- che, diversamente come emerge dal punteggio e dalla graduatoria allegati in atti – non è stato riconosciuto il punteggio di 3 punti spettantigli a tale titolo e che, pertanto, gli andava attribuito il seguente punteggio: 30 con correlato diritto all'avanzamento in graduatoria in posizione superiore a quella originariamente attribuita tenendo anche conto dell'età anagrafica (nato a [...] il
27.01.1976) e dei familiari a carico, dovendo essere dunque collocato alla posizione numero 110 o in subordine alla numero 121 posseduta dai soggetti al quale era stato riconosciuto il punteggio di 30, con correlato diritto quindi allo avanzamento in graduatoria in posizione superiore a quella originariamente attribuita;
- che è manifesta la disparità di trattamento, la violazione del principio di legittimo affidamento e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. ed evidente l'interesse ad agire atteso che, ove collocato nella superiore posizione 110 e financo nella 121 avrebbe tenuto conto delle prevedibili rinunce e del termine triennale di validità della graduatoria (triennio 2023-2025) la quasi certa possibilità di essere assunto.
Tanto premesso, rappresentando le ragioni della individuazione della giurisdizione del presente giudizio in capo al giudice ordinario ed evidenziando, ai fini della richiesta cautelare formulata ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris ed il periculum in mora, formulando altresì istanza di notifica per pubblici proclami ha concluso chiedendo “ In via d'urgenza, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc, al fine di ottenere una decisione anticipatrice di quella definitiva, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare, previa disapplicazione in parte qua della graduatoria (doc. 5):
- Che al ricorrente andava attribuito il seguente punteggio: 30 con correlato diritto allo avanzamento in graduatoria in posizione superiore a quella originariamente attribuita ossia alla n. 110 o in subordine alla n. 121. Nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare
e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità della Graduatoria finale dello Avviso di Selezione per cui è causa e di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato o consequenziale, per i motivi di cui in premessa e conseguente sua disapplicazione in parte qua della graduatoria (doc. 5): a) che al ricorrente va attribuito il seguente punteggio: 30 con correlato diritto allo avanzamento in graduatoria in posizione superiore a quella erroneamente attribuita ossia alla n. 110 o in subordine alla n. 121; b) Per quanto esposto, accertato il diritto del ricorrente ad una valutazione corrispondente a quanto enunciato, ordinare alla convenuta di modificare la graduatoria attribuendogli il punteggio di 30 ed in essa la posizione n. 110 o in subordine la n. 121 e rideterminandola;
d) in ogni caso condannare alla refusione delle spese e Controparte_2 competenze difensive di lite con attribuzione.”
Nel resistere alla domanda la costituitasi tempestivamente, deduceva Controparte_2
l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto, della domanda, chiedendone l'integrale rigetto, rilevando in particolare che il ricorrente, in qualità di candidato, ha accettato la lex Parte_3 dell'avviso di selezione e che, in relazione al requisito relativo all'esperienza lavorativa pregressa in
, non aveva reso la corrispondente dichiarazione nella domanda presentata, sbagliando dunque CP_2
nella compilazione della stessa. Quanto all' ulteriore capo dell'avviso oggetto di gravame e riferito al presunto omesso scorrimento della graduatoria in virtù dello stato di famiglia, rilevava che il ricorrente non aveva figli a carico e che non era previsto nell'avviso di selezione, l'elemento della famiglia derivante dall'avere moglie a carico, invocato dal ricorrente, come utile allo scorrimento e, che in ogni caso, quest'ultimo non aveva dichiarato nella domanda di partecipazione alcun dettaglio nominativo.
Rigettata la domanda cautelare, notificato il ricorso a ultimo degli idonei della Controparte_3
graduatoria e accertata la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia, lette le note di trattazione scritta, la causa va decisa con sentenza.
Il ricorso va rigettato.
Si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza (TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n.
249), “ nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo
2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571)… nel caso oggetto dell'odierno giudizio, con unico motivo di gravame, il ricorrente si è limitato a prospettare gli asseriti errori compiuti dalla nella valutazione dei titoli, senza fornire adeguata prova circa il suo concreto interesse CP_5
ad agire in giudizio, non mettendo in evidenza l'utilità effettiva che avrebbe tratto dall'accoglimento del gravame. In altri termini, col ricorso non è stato in alcun modo dimostrato come una eventuale sentenza favorevole avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare nel novero dei soggetti dichiarati vincitori del concorso, riuscendo così ad ottenere, in via giudiziale, il bene della vita anelato, limitandosi, come già sopra evidenziato, ad elencare una serie di attribuzioni di punti ritenute illegittime. Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, il fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio… fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio…”( cfr. anche Consiglio di
Stato sez. VII, 30/08/2024, n.7322). Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di ottenere il punteggio di 30,00, senza fornire alcuna prova circa il superamento della c.d. prova di resistenza, ossia senza dimostrare che, con tale punteggio, avrebbe ottenuto un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti. La sola circostanza che il codice domanda 139344 nato il [...], corrispondente al nominativo del sig. nato Controparte_3
a il 02/12/1988 e che quest'ultimo sia posizionato al n. 113 con punteggio di 30,00 come CP_2
idoneo, in relazione alla posizione n.121 da lui richiesta in via subordinata, non avrebbe alcuna utilità; in relazione alla posizione n.110 non è provato che il sia stato assunto alle Controparte_3
dipendenze della convenuta proprio con riferimento al bando per cui è causa;
a nessuna conseguenza utile si giunge esaminando il documento prodotto con le note di trattazione depositate l'11.02.25, in quanto - a parte ogni questione sulla provenienza certa del documento - non vi è prova che il soggetto identificato nel documento come sia quello che ha effettivamente partecipato Controparte_3
alla procedura, né quello che in graduatoria ha assunto la posizione n.113 e meno che mai che la sua assunzione sia avvenuta per scorrimento della graduatoria. Inoltre la richiesta di assumere CP_ informazioni dalla circa l'effettiva assunzione del predetto o il deferimento di interrogatorio al controinteressato sono da rigettare, essendo di natura solo esplorativa.
In sintesi la valutazione della posizione del ricorrente dà luogo al più ad un'aspettativa e quindi ad una chance assunzionale e non già ad un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione convenuta.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate e la definizione in rito del giudizio costituiscono valide ragioni per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia