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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1088 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso depositato in data
27.9.2023 da in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza Parte_1
resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.3.2023, nei confronti di Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la medesima sentenza con memoria del 11.9.2024, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 CP_1
giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità di manovra, indennità di chiamata, indennità diversa area operativa e indennità sabato lavorato, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, e condanna la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio grado del Parte_2 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00, per il secondo, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 8/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso depositato in data
27.9.2023 da in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza Parte_1
resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 27.3.2023, nei confronti di Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la medesima sentenza con memoria del 11.9.2024, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 CP_1
giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità di manovra, indennità di chiamata, indennità diversa area operativa e indennità sabato lavorato, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, e condanna la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio grado del Parte_2 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00, per il secondo, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 8/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino