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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3943/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dottor Marco Genna Consigliere relatore
Dottor Paolo Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 19.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A con sede in , Piazza AR Pt_1
Salimbeni 3, C.F , nella persona dell'Avv. Simona Lenzini, nella P.IVA_1
qualità di Deliberante Team Liti Attive e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della conseguente Procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in , in data 15 giugno 2021 Persona_1 Pt_1
repertorio n. 40124, raccolta n. 20466, e , C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Umberto Morera C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ) in COroparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato
r.g. n. 3943/2022 1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“CHIEDONO che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 349/2022, accogliere le seguenti conclusioni.
In via preliminare: accertata la tardività della notifica del Verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 689/81, annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n. 402375/A/2020, emanato dal COroparte_1
; con conseguente obbligo del di restituzione alla
[...] CP_1
BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito: annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n.
402375/A/2020 emanato dal , COroparte_1
in quanto non sussiste la contestata violazione dell'art. 3, L. n. 197/1991, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla
BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna, irrogare la sanzione al minimo edittale di € 3.000; con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla BANCA dell'eccedenza di quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
In ogni caso: dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la e il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Pt_2
del . COroparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
r.g. n. 3943/2022 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 la AR
e , responsabile della Filiale di Milano, Agenzia n. 30,
[...] Parte_2
della Banca, proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto sanzionatorio n. 402375/A emesso il 12.11.2020 dal COroparte_1
, notificato in data 19.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di
[...]
pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 35.963,00 (oltre
Euro 20,00 per spese) per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione all' operatività del c/c n. intestato a (titolare di omonima ditta individuale attiva COroparte_2
nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento), caratterizzata nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 dalla ricezione di numerosi bonifici provenienti dall'estero per complessivi Euro 359.632,00, in molti casi disposti da controparti ubicate in Paesi esteri (Regno Unito e Panama), con l'utilizzo da parte dei soggetti ordinanti di banche insediate in Estonia e Lettonia e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla ditta individuale e incoerenti rispetto alla capacità economica della stessa ditta.
La e il responsabile della filiale eccepivano: AR
(i) la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio per la tardività ex art. 14 CO legge n. 689/1981 della contestazione dell' ; (ii) l'assenza della conoscenza o del ragionevole sospetto della provenienza criminosa del denaro movimentato, che risultava coerente con l'attività svolta dalla correntista;
(iii) l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, determinato ai sensi della previgente disciplina in quanto ritenuta più favorevole al trasgressore ex art. 69 comma 1
D.L.vo 231/2007, mentre, in assenza del requisito della gravità della violazione, ben avrebbe potuto applicarsi la sanzione di Euro 3.000,00 prevista dal vigente art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 349/2022, respingeva l'opposizione proposta, ritenendo: (i) non fondata l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 14 legge 689/1981 per la contestazione dell'illecito, in quanto il dies a quo doveva essere individuato nella data del 29.08.2018, non coincidendo con la data in cui r.g. n. 3943/2022 3 viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità amministrativa, ma con il momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata;
(ii) non fondate le contestazioni di merito degli opponenti, per la ricorrenza dell'indice di anomalia n.
6.6 del Provvedimento della Banca
d'Italia n. 6 del 24.08.2010, per l'incompatibilità delle causali dei bonifici e l'incoerenza degli importi con l'attività economica e le condizioni reddituali della correntista;
(iii) corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del , tenuto conto che è la normativa antiriciclaggio ad CP_1
imporre l'obbligo di segnalare la complessiva operatività rilevata, che le violazioni sono state commesse in un ampio arco temporale, che la correntista non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che era stata la stessa a rilevare Pt_1
che l'operatività del conto corrente era anomala.
2. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata l'11.01.2022 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello Parte_3
, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe,
[...]
contestando la sentenza appellata nelle parti in cui:
1) ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 legge n. 689/1981, sia perché la ricezione da parte dell'UIF dell'ulteriore documentazione richiesta alla si è perfezionata il Pt_1
28.08.2018 e non il 29.08.2018 sia perché l'UIF aveva già ricevuto la documentazione afferente la posizione della Sig.ra in data CP_2
09.07.2018 ed in quel momento l'Ufficio accertatore disponeva di tutti gli elementi utili ad effettuare la contestazione, mentre l'ulteriore documentazione inviata dalla il 28.08.2018 afferiva ad un diverso Pt_1
correntista;
2) ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 35 e 41 D.L.vo 231/2007, non considerando che l'obbligo di segnalazione è configurabile solo per quelle operazioni che hanno indotto a ritenere che il denaro, i beni o le utilità che ne costituiscono l'oggetto possano effettivamente provenire da uno dei delitti previsti dagli artt. 648bis e 648ter c.p., che la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione, che il mancato rilascio di alert da parte del sistema r.g. n. 3943/2022 4 operativo utilizzato dalla nell'esercizio della funzione CP_4 Pt_1
antiriciclaggio, avrebbe dovuto quanto meno attenuare la responsabilità del trasgressore e che il , anziché contestare le singole operazioni, ha CP_1
preso “in blocco” l'intera operatività del conto corrente della cliente, ponendola a base del calcolo della sanzione;
3) non ha accolto la richiesta di riduzione della sanzione, irrogata in misura pari al 10% dell'importo complessivo delle operazioni sospette ai sensi del previgente art. 57 comma 4 D.L.vo 231/2007, “convalidando” il modus procedendi del che aveva proceduto ad una sommatoria per CP_1
tipologia delle operazioni in entrata e in uscita ma che avrebbe dovuto sanzionare solo le operazioni di versamento di denaro perché di possibile provenienza criminosa e non avendo compiutamente apprezzato le circostanze indicate nell'art. 67 D.L.vo 231/2007, e tra queste anche la capacità finanziaria del;
Pt_2
4) li ha condannati a rifondere le spese di lite anticipate dal CP_1
resistente, nonostante quest'ultimo si fosse difeso avvalendosi di propri funzionari appositamente delegati.
In data 27.12.2022 si è tempestivamente costituito il COroparte_1
, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
[...]
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa.
3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore contestazione ed argomentazione.
La contestazione trae origine da accertamenti ispettivi conclusi il 30.05.2018 Pa dall'Unità nformazione Finanziaria (UIF), che avevano riscontrato come nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 sul c/c n. 632437.65, acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano di (di cui AR
era direttore responsabile), intestato alla Sig.ra Parte_2 [...]
, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Segrate (MI) CP_2
attiva nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, erano stati registrati bonifici in entrata per complessivi Euro 359.632,00 provenienti da banche ubicate principalmente in Estonia e Lettonia, alcuni dei quali disposti da controparti ubicate presso studi professionali nel Regno Unito ed a Panama, per importi incoerenti con la capacità economica della medesima ditta, quale era r.g. n. 3943/2022 5 stata desunta dai dati relativi alla dichiarazione dei redditi, e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla menzionata ditta individuale.
Nel giudizio di primo grado parte appellante aveva sollevato innanzitutto eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 comma
2 legge n. 689/1981, sostenendo che gli accertamenti istruttori a carico della potevano considerarsi conclusi, al più tardi, alla data del CP_2
CO 09.07.2018, avendo la quel giorno trasmesso a mezzo pec all' ogni Pt_1
elemento e informazione utile alla ricostruzione dell'operatività dell'indicato c/c ed essendo terminata quello stesso giorno l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore.
In data 28.08.2018 invero l'UIF aveva ricevuto sempre a mezzo pec da
[...]
informazioni afferenti la posizione di tale AR [...]
, titolare di conto corrente acceso presso altra Filiale della Banca, Per_2
l'Agenzia n. 20 di Firenze (estremi identificativi, codice fiscale e attuale ubicazione nella Banca dei responsabili di primo e secondo livello secondo la procedura interna SOS che avevano deciso di archiviare la posizione in oggetto), che nulla avevano a che fare con le contestazioni mosse nei confronti dell'odierna appellante.
Il Tribunale, aderendo alle difese svolte sul punto dal oggi CP_1
appellato, richiamando il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito dall'autorità procedente il fatto nella sua materialità ma con quello in cui l'autorità abbia acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (v.
Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass. 7257/2008, Cass.
8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass. 1890/2017), riteneva che
“l'accertamento definitivo si era concluso il giorno 29 agosto 2018 con la nota inviata dalla e che di conseguenza la notifica del verbale di contestazione Pt_1
effettuata in data 27.11.2018 fosse tempestiva, in quanto eseguita il novantesimo giorno successivo.
4. Ritiene la Corte che le valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure siano errate sotto un duplice profilo.
r.g. n. 3943/2022 6 4.1 Risulta infatti per tabulas che il 28.08.2018, e non già il 29.08.2018,
[...]
aveva inviato all'UIF una nota informativa, AR
concernente l'operatività del c/c di , acceso presso una Filiale Persona_2
fiorentina della Banca, in riscontro ad una richiesta inviata il giorno precedente
(cfr. nota all. alla comparsa di costituzione e risposta del Ministero Pt_1
conomia Finanze nel giudizio di primo grado). CP_1 CP_1
E, anche ammettendo che vi fosse una correlazione tra la posizione di e quella di e che sussistessero dei profili COroparte_2 Persona_2
di necessità per l'acquisizione della nota informativa riguardante la seconda correntista ai fini della contestazione da elevare nei riguardi della prima, il
28.08.2018 dovrebbe essere individuato quale dies a quo al fine di far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione alla Banca e al direttore responsabile dell'Agenzia n. 30 di Milano, alla luce proprio delle difese svolte dal . E' stato quest'ultimo, COroparte_1
infatti, a riferire che “l'UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate. Infatti, solo con
l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato. Tale data, quindi, nonostante non sia ancora terminata la fase valutativa, viene indicata dalla UIF come il dies a quo dal quale decorrono i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81 per la contestazione” (pag. 8 comparsa di costituzione e risposta in appello).
Se, seguendo le difese svolte dal , la data di conclusione degli CP_1
accertamenti svolti doveva essere individuata nel giorno 28.08.2018, data di ricezione dell'ultima nota informativa inviata dalla la contestazione Pt_1
avrebbe dovuto essere inviata per la notificazione ai trasgressori al più tardi lunedì 26.11.2018, mentre è stata inviata per la notifica a AR
e a martedì 27.11.2018 (cfr. notifica PVC all. alla
[...] Parte_2
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado del
[...]
). COroparte_1
r.g. n. 3943/2022 7 4.2 Ma vi è di più. E' pacifico e incontestato che il 09.07.2018 AR
, a conclusione delle operazioni ispettive condotte presso la
[...]
CO
aveva trasmesso a mezzo pec all' le ultime informazioni relative al Pt_1
rapporto di c/c intestato alla (Report per UIF e Unico 2017, cfr. all. Persona_3
D al ricorso ex art. 6 D.L.vo n. 151/2010). Il supplemento istruttorio che la Pt_1
inviava all'UIF il 28.08.2018 concerneva, come più volte detto, una posizione del tutto differente da quella relativa all'imprenditrice milanese, quella afferente
, correntista presso una Filiale di Firenze di Persona_2 AR
CO
, ed era stato trasmesso in riscontro ad una richiesta dell' del
[...]
27.08.2018, che sollecitava “l'invio della documentazione completa ed esaustiva inerente alla decisione di archiviazione del primo livello sull'inatteso generato CP_4
sulla posizione (o cmq inerente alla decisione di non inviare sos sulla Persona_2
posizione medesima)” (cfr. nota all. alla comparsa di costituzione e risposta Pt_1
del nel giudizio di primo grado). COroparte_1
Ora, appare evidente che fosse onere dell'autorità amministrativa sanzionante indicare se e quale fosse l'effettiva correlazione tra gli accertamenti svolti nei riguardi della correntista dell'Agenzia n. 30 di Milano CP_2
e gli accertamenti svolti nei confronti della correntista dell'Agenzia
[...]
di Firenze e se e quali fossero i reali profili di necessità degli Pt_4 Persona_2
elementi di conoscenza acquisiti con riferimento alla posizione della correntista ai fini della contestazione da elevare a carico del direttore Persona_2
responsabile della Filiale milanese della Banca ove era correntista la
. Non può in alcun modo sostenersi che il odierno CP_2 CP_1
appellato abbia assolto a tale onere, risultando del tutto generica la difesa svolta sul punto, che si è limitata a richiamare la redazione di “8 distinti verbali di contestazioni, relativi a plurime operatività, anche tra loro collegate, manifestatesi presso diverse filiali del medesimo intermediario e ciascuna delle quali concernente un elevato numero di operazioni di varia natura, poste in essere lungo un ampio arco temporale” (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in appello). Anzi, proprio la circostanza che nei confronti di fossero stati AR
redatti otto verbali di contestazione e non uno, relativo alle posizioni degli otto correntisti, esclude logicamente la necessità di una valutazione unitaria delle diverse posizioni, non specificatamente dedotta né tanto meno provata, come r.g. n. 3943/2022 8 detto, dal Del resto, sia nel COroparte_1
provvedimento sanzionatorio sia nel processo verbale di contestazione non si fa menzione alcuna di elementi di collegamento tra le operazioni che avevano interessato il conto corrente della con le operazioni sospette CP_2
effettuate presso altre Filiali della da differenti correntisti. Pt_1
E' appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni è giunta di recente sia questa Corte (sentenza del 7 marzo 2024 nella causa n. 2464/2022) sia il Tribunale di Roma (sentenza del 2 maggio 2025 nelle cause riunite nn. 2422 e
2431 del 2021), che hanno deciso opposizioni a provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti di e dei relativi direttori AR
responsabili delle Filiali interessate a conclusione degli stessi accertamenti CO ispettivi che l' aveva condotto presso l'indicata sino al 30.05.2018. Pt_1
Ne consegue che, anche in considerazione del fatto che il dies a quo del termine per la notificazione della contestazione di cui all'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 deve essere individuato dal momento dell'accertamento dell'illecito,
“dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (Cass.
n. 9022/2023, Cass. n. 5467/2008), risulta accertato che, al termine delle operazioni ispettive in loco e delle successive interlocuzioni, in data 09.07.2018 CO l' abbia acquisito le ultime informazioni utili quanto alle operazioni sospette oggetto del contendere, non avendosi contezza alcuna di ulteriori informazioni acquisite successivamente necessarie ai fini della contestazione dell'illecito, sicché la contestazione elevata a carico degli odierni appellanti con lettera raccomandata a.r. spedita il 27.11.2018 è insanabilmente tardiva, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio opposto ed estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione. Poiché AR
, nelle more del presente giudizio, in ottemperanza al dictum della
[...]
sentenza di primo grado, ha provveduto ad eseguire il pagamento della sanzione e delle spese amministrative, il COroparte_1
deve essere condannato a restituire alla la somma da questa
[...] Pt_1
versata maggiorata degli interessi dalla data del pagamento.
r.g. n. 3943/2022 9 5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in applicazione del DM 55/2014 e per la presente fase anche del DM
147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) accoglie l'opposizione di e di Parte_2 AR
e, per l'effetto:
[...]
• accerta e dichiara la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata con Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del Ministero;
COroparte_1
• dichiara la nullità del Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del
[...]
; COroparte_1
• condanna il a restituire a COroparte_1 [...]
la somma di Euro 36.163,00, maggiorata AR
di interessi legali dal giorno del versamento;
2) condanna il al pagamento in COroparte_1
favore di e di AR Parte_2
delle spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 5.700 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 3943/2022 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dottor Marco Genna Consigliere relatore
Dottor Paolo Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 19.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A con sede in , Piazza AR Pt_1
Salimbeni 3, C.F , nella persona dell'Avv. Simona Lenzini, nella P.IVA_1
qualità di Deliberante Team Liti Attive e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della conseguente Procura speciale ai rogiti Dott. Notaio in , in data 15 giugno 2021 Persona_1 Pt_1
repertorio n. 40124, raccolta n. 20466, e , C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Umberto Morera C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ) in COroparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato
r.g. n. 3943/2022 1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“CHIEDONO che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 349/2022, accogliere le seguenti conclusioni.
In via preliminare: accertata la tardività della notifica del Verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 689/81, annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n. 402375/A/2020, emanato dal COroparte_1
; con conseguente obbligo del di restituzione alla
[...] CP_1
BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito: annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n.
402375/A/2020 emanato dal , COroparte_1
in quanto non sussiste la contestata violazione dell'art. 3, L. n. 197/1991, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla
BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna, irrogare la sanzione al minimo edittale di € 3.000; con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla BANCA dell'eccedenza di quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
In ogni caso: dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la e il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Pt_2
del . COroparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
r.g. n. 3943/2022 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 la AR
e , responsabile della Filiale di Milano, Agenzia n. 30,
[...] Parte_2
della Banca, proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto sanzionatorio n. 402375/A emesso il 12.11.2020 dal COroparte_1
, notificato in data 19.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di
[...]
pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 35.963,00 (oltre
Euro 20,00 per spese) per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione all' operatività del c/c n. intestato a (titolare di omonima ditta individuale attiva COroparte_2
nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento), caratterizzata nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 dalla ricezione di numerosi bonifici provenienti dall'estero per complessivi Euro 359.632,00, in molti casi disposti da controparti ubicate in Paesi esteri (Regno Unito e Panama), con l'utilizzo da parte dei soggetti ordinanti di banche insediate in Estonia e Lettonia e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla ditta individuale e incoerenti rispetto alla capacità economica della stessa ditta.
La e il responsabile della filiale eccepivano: AR
(i) la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio per la tardività ex art. 14 CO legge n. 689/1981 della contestazione dell' ; (ii) l'assenza della conoscenza o del ragionevole sospetto della provenienza criminosa del denaro movimentato, che risultava coerente con l'attività svolta dalla correntista;
(iii) l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, determinato ai sensi della previgente disciplina in quanto ritenuta più favorevole al trasgressore ex art. 69 comma 1
D.L.vo 231/2007, mentre, in assenza del requisito della gravità della violazione, ben avrebbe potuto applicarsi la sanzione di Euro 3.000,00 prevista dal vigente art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 349/2022, respingeva l'opposizione proposta, ritenendo: (i) non fondata l'eccezione di decadenza dal termine ex art. 14 legge 689/1981 per la contestazione dell'illecito, in quanto il dies a quo doveva essere individuato nella data del 29.08.2018, non coincidendo con la data in cui r.g. n. 3943/2022 3 viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità amministrativa, ma con il momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata;
(ii) non fondate le contestazioni di merito degli opponenti, per la ricorrenza dell'indice di anomalia n.
6.6 del Provvedimento della Banca
d'Italia n. 6 del 24.08.2010, per l'incompatibilità delle causali dei bonifici e l'incoerenza degli importi con l'attività economica e le condizioni reddituali della correntista;
(iii) corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del , tenuto conto che è la normativa antiriciclaggio ad CP_1
imporre l'obbligo di segnalare la complessiva operatività rilevata, che le violazioni sono state commesse in un ampio arco temporale, che la correntista non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che era stata la stessa a rilevare Pt_1
che l'operatività del conto corrente era anomala.
2. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata l'11.01.2022 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello Parte_3
, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe,
[...]
contestando la sentenza appellata nelle parti in cui:
1) ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 legge n. 689/1981, sia perché la ricezione da parte dell'UIF dell'ulteriore documentazione richiesta alla si è perfezionata il Pt_1
28.08.2018 e non il 29.08.2018 sia perché l'UIF aveva già ricevuto la documentazione afferente la posizione della Sig.ra in data CP_2
09.07.2018 ed in quel momento l'Ufficio accertatore disponeva di tutti gli elementi utili ad effettuare la contestazione, mentre l'ulteriore documentazione inviata dalla il 28.08.2018 afferiva ad un diverso Pt_1
correntista;
2) ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 35 e 41 D.L.vo 231/2007, non considerando che l'obbligo di segnalazione è configurabile solo per quelle operazioni che hanno indotto a ritenere che il denaro, i beni o le utilità che ne costituiscono l'oggetto possano effettivamente provenire da uno dei delitti previsti dagli artt. 648bis e 648ter c.p., che la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione, che il mancato rilascio di alert da parte del sistema r.g. n. 3943/2022 4 operativo utilizzato dalla nell'esercizio della funzione CP_4 Pt_1
antiriciclaggio, avrebbe dovuto quanto meno attenuare la responsabilità del trasgressore e che il , anziché contestare le singole operazioni, ha CP_1
preso “in blocco” l'intera operatività del conto corrente della cliente, ponendola a base del calcolo della sanzione;
3) non ha accolto la richiesta di riduzione della sanzione, irrogata in misura pari al 10% dell'importo complessivo delle operazioni sospette ai sensi del previgente art. 57 comma 4 D.L.vo 231/2007, “convalidando” il modus procedendi del che aveva proceduto ad una sommatoria per CP_1
tipologia delle operazioni in entrata e in uscita ma che avrebbe dovuto sanzionare solo le operazioni di versamento di denaro perché di possibile provenienza criminosa e non avendo compiutamente apprezzato le circostanze indicate nell'art. 67 D.L.vo 231/2007, e tra queste anche la capacità finanziaria del;
Pt_2
4) li ha condannati a rifondere le spese di lite anticipate dal CP_1
resistente, nonostante quest'ultimo si fosse difeso avvalendosi di propri funzionari appositamente delegati.
In data 27.12.2022 si è tempestivamente costituito il COroparte_1
, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
[...]
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa.
3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore contestazione ed argomentazione.
La contestazione trae origine da accertamenti ispettivi conclusi il 30.05.2018 Pa dall'Unità nformazione Finanziaria (UIF), che avevano riscontrato come nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 sul c/c n. 632437.65, acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano di (di cui AR
era direttore responsabile), intestato alla Sig.ra Parte_2 [...]
, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Segrate (MI) CP_2
attiva nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, erano stati registrati bonifici in entrata per complessivi Euro 359.632,00 provenienti da banche ubicate principalmente in Estonia e Lettonia, alcuni dei quali disposti da controparti ubicate presso studi professionali nel Regno Unito ed a Panama, per importi incoerenti con la capacità economica della medesima ditta, quale era r.g. n. 3943/2022 5 stata desunta dai dati relativi alla dichiarazione dei redditi, e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla menzionata ditta individuale.
Nel giudizio di primo grado parte appellante aveva sollevato innanzitutto eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 comma
2 legge n. 689/1981, sostenendo che gli accertamenti istruttori a carico della potevano considerarsi conclusi, al più tardi, alla data del CP_2
CO 09.07.2018, avendo la quel giorno trasmesso a mezzo pec all' ogni Pt_1
elemento e informazione utile alla ricostruzione dell'operatività dell'indicato c/c ed essendo terminata quello stesso giorno l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore.
In data 28.08.2018 invero l'UIF aveva ricevuto sempre a mezzo pec da
[...]
informazioni afferenti la posizione di tale AR [...]
, titolare di conto corrente acceso presso altra Filiale della Banca, Per_2
l'Agenzia n. 20 di Firenze (estremi identificativi, codice fiscale e attuale ubicazione nella Banca dei responsabili di primo e secondo livello secondo la procedura interna SOS che avevano deciso di archiviare la posizione in oggetto), che nulla avevano a che fare con le contestazioni mosse nei confronti dell'odierna appellante.
Il Tribunale, aderendo alle difese svolte sul punto dal oggi CP_1
appellato, richiamando il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito dall'autorità procedente il fatto nella sua materialità ma con quello in cui l'autorità abbia acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (v.
Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass. 7257/2008, Cass.
8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass. 1890/2017), riteneva che
“l'accertamento definitivo si era concluso il giorno 29 agosto 2018 con la nota inviata dalla e che di conseguenza la notifica del verbale di contestazione Pt_1
effettuata in data 27.11.2018 fosse tempestiva, in quanto eseguita il novantesimo giorno successivo.
4. Ritiene la Corte che le valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure siano errate sotto un duplice profilo.
r.g. n. 3943/2022 6 4.1 Risulta infatti per tabulas che il 28.08.2018, e non già il 29.08.2018,
[...]
aveva inviato all'UIF una nota informativa, AR
concernente l'operatività del c/c di , acceso presso una Filiale Persona_2
fiorentina della Banca, in riscontro ad una richiesta inviata il giorno precedente
(cfr. nota all. alla comparsa di costituzione e risposta del Ministero Pt_1
conomia Finanze nel giudizio di primo grado). CP_1 CP_1
E, anche ammettendo che vi fosse una correlazione tra la posizione di e quella di e che sussistessero dei profili COroparte_2 Persona_2
di necessità per l'acquisizione della nota informativa riguardante la seconda correntista ai fini della contestazione da elevare nei riguardi della prima, il
28.08.2018 dovrebbe essere individuato quale dies a quo al fine di far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione alla Banca e al direttore responsabile dell'Agenzia n. 30 di Milano, alla luce proprio delle difese svolte dal . E' stato quest'ultimo, COroparte_1
infatti, a riferire che “l'UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate. Infatti, solo con
l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato. Tale data, quindi, nonostante non sia ancora terminata la fase valutativa, viene indicata dalla UIF come il dies a quo dal quale decorrono i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81 per la contestazione” (pag. 8 comparsa di costituzione e risposta in appello).
Se, seguendo le difese svolte dal , la data di conclusione degli CP_1
accertamenti svolti doveva essere individuata nel giorno 28.08.2018, data di ricezione dell'ultima nota informativa inviata dalla la contestazione Pt_1
avrebbe dovuto essere inviata per la notificazione ai trasgressori al più tardi lunedì 26.11.2018, mentre è stata inviata per la notifica a AR
e a martedì 27.11.2018 (cfr. notifica PVC all. alla
[...] Parte_2
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado del
[...]
). COroparte_1
r.g. n. 3943/2022 7 4.2 Ma vi è di più. E' pacifico e incontestato che il 09.07.2018 AR
, a conclusione delle operazioni ispettive condotte presso la
[...]
CO
aveva trasmesso a mezzo pec all' le ultime informazioni relative al Pt_1
rapporto di c/c intestato alla (Report per UIF e Unico 2017, cfr. all. Persona_3
D al ricorso ex art. 6 D.L.vo n. 151/2010). Il supplemento istruttorio che la Pt_1
inviava all'UIF il 28.08.2018 concerneva, come più volte detto, una posizione del tutto differente da quella relativa all'imprenditrice milanese, quella afferente
, correntista presso una Filiale di Firenze di Persona_2 AR
CO
, ed era stato trasmesso in riscontro ad una richiesta dell' del
[...]
27.08.2018, che sollecitava “l'invio della documentazione completa ed esaustiva inerente alla decisione di archiviazione del primo livello sull'inatteso generato CP_4
sulla posizione (o cmq inerente alla decisione di non inviare sos sulla Persona_2
posizione medesima)” (cfr. nota all. alla comparsa di costituzione e risposta Pt_1
del nel giudizio di primo grado). COroparte_1
Ora, appare evidente che fosse onere dell'autorità amministrativa sanzionante indicare se e quale fosse l'effettiva correlazione tra gli accertamenti svolti nei riguardi della correntista dell'Agenzia n. 30 di Milano CP_2
e gli accertamenti svolti nei confronti della correntista dell'Agenzia
[...]
di Firenze e se e quali fossero i reali profili di necessità degli Pt_4 Persona_2
elementi di conoscenza acquisiti con riferimento alla posizione della correntista ai fini della contestazione da elevare a carico del direttore Persona_2
responsabile della Filiale milanese della Banca ove era correntista la
. Non può in alcun modo sostenersi che il odierno CP_2 CP_1
appellato abbia assolto a tale onere, risultando del tutto generica la difesa svolta sul punto, che si è limitata a richiamare la redazione di “8 distinti verbali di contestazioni, relativi a plurime operatività, anche tra loro collegate, manifestatesi presso diverse filiali del medesimo intermediario e ciascuna delle quali concernente un elevato numero di operazioni di varia natura, poste in essere lungo un ampio arco temporale” (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in appello). Anzi, proprio la circostanza che nei confronti di fossero stati AR
redatti otto verbali di contestazione e non uno, relativo alle posizioni degli otto correntisti, esclude logicamente la necessità di una valutazione unitaria delle diverse posizioni, non specificatamente dedotta né tanto meno provata, come r.g. n. 3943/2022 8 detto, dal Del resto, sia nel COroparte_1
provvedimento sanzionatorio sia nel processo verbale di contestazione non si fa menzione alcuna di elementi di collegamento tra le operazioni che avevano interessato il conto corrente della con le operazioni sospette CP_2
effettuate presso altre Filiali della da differenti correntisti. Pt_1
E' appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni è giunta di recente sia questa Corte (sentenza del 7 marzo 2024 nella causa n. 2464/2022) sia il Tribunale di Roma (sentenza del 2 maggio 2025 nelle cause riunite nn. 2422 e
2431 del 2021), che hanno deciso opposizioni a provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti di e dei relativi direttori AR
responsabili delle Filiali interessate a conclusione degli stessi accertamenti CO ispettivi che l' aveva condotto presso l'indicata sino al 30.05.2018. Pt_1
Ne consegue che, anche in considerazione del fatto che il dies a quo del termine per la notificazione della contestazione di cui all'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 deve essere individuato dal momento dell'accertamento dell'illecito,
“dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (Cass.
n. 9022/2023, Cass. n. 5467/2008), risulta accertato che, al termine delle operazioni ispettive in loco e delle successive interlocuzioni, in data 09.07.2018 CO l' abbia acquisito le ultime informazioni utili quanto alle operazioni sospette oggetto del contendere, non avendosi contezza alcuna di ulteriori informazioni acquisite successivamente necessarie ai fini della contestazione dell'illecito, sicché la contestazione elevata a carico degli odierni appellanti con lettera raccomandata a.r. spedita il 27.11.2018 è insanabilmente tardiva, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio opposto ed estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione. Poiché AR
, nelle more del presente giudizio, in ottemperanza al dictum della
[...]
sentenza di primo grado, ha provveduto ad eseguire il pagamento della sanzione e delle spese amministrative, il COroparte_1
deve essere condannato a restituire alla la somma da questa
[...] Pt_1
versata maggiorata degli interessi dalla data del pagamento.
r.g. n. 3943/2022 9 5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in applicazione del DM 55/2014 e per la presente fase anche del DM
147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) accoglie l'opposizione di e di Parte_2 AR
e, per l'effetto:
[...]
• accerta e dichiara la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata con Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del Ministero;
COroparte_1
• dichiara la nullità del Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del
[...]
; COroparte_1
• condanna il a restituire a COroparte_1 [...]
la somma di Euro 36.163,00, maggiorata AR
di interessi legali dal giorno del versamento;
2) condanna il al pagamento in COroparte_1
favore di e di AR Parte_2
delle spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 5.700 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 3943/2022 10