Versione
27 febbraio 1962
27 febbraio 1962
Art. 14.
Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni e' utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.
Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni e' utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/03/2024, n. 6714Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso n. 30812 - 2018 R.G. proposto da: DI VI s.r.l. (già s.p.a.) – c.f./p.i.v.a. 00370630857 – in confisca definitiva, in persona dell'amministratore giudiziario e legale rappresentante dottoressa Maria La Raffa, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Argenterio, n. 2, presso lo studio dell'avvocato professor Andrea Palazzolo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore datata 19.4.2021. RICORRENTE contro CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE della Provincia di Caltanissetta in liquidazione – c.f. 800009240856 – in persona del commissario liquidatore pro tempore, …Leggi di più...
- autosufficienza ricorso·
- contributo unificato·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- sospensione lavori·
- riserva appaltatore·
- appalto di opere pubbliche·
- assorbimento questioni·
- danno risarcibile·
- onere di specificità