Articolo 14 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 febbraio 1962
Art. 14.
Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni e' utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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