Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5732/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5732/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. MARANCA LUCA Parte_1 C.F._1
MARIA ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ; P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
Pagina 1 di 5
10020249011980343000, notificatole dall Controparte_2
il 27.08.2024, per l'importo di € 31.413,20 e relativo l'avviso di
[...] CP_ addebito n. 40020150003636583000 per contributi dal 2008 al 2014.
Eccepiva, in particolare, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento dall'ente impositore e che era ormai decorsa l'estinzione per prescrizione della richiesta contributiva.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.02.2025, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
Nel caso oggetto della presente controversia, le eccezioni di mancata notifica dell'avviso di addebito e di prescrizione della pretesa esattoriale ive veicolata possono essere scrutinate congiuntamente in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
Pagina 2 di 5 r.g. 5732/24
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso
Pagina 3 di 5 r.g. 5732/24
articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l non ha fornito idonea prova della notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di addebito n.
40020150003636583000, presuntivamente notificato a mezzo Pec, atteso che l'ente deposita il file della ricevuta .xml di avvenuta consegna del plico digitale, dalla quale, tuttavia, non è possibile evincere alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il reale contenuto della notifica. Per tale ragione, non può affermarsi che la notifica con apprezzabile grado di Part certezza che la avesse ad oggetto proprio l'avviso di addebito qui in contestazione, tenuto anche conto che la parte ricorrente ha espressamente negato tale circostanza.
Ne deriva che, oltre all'annullamento del sollecito, la pretesa contributiva ivi veicolata, essendo relativa ad anni contributivi dal 2008 al
2014, è da considerarsi estinta per decorso del termine quinquennale di prescrizione, tenuto anche conto che la successiva intimazione di pagamento n. 10020199015476731000, in quanto notificata il 04.10.2019, deve considerarsi inesorabilmente tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento n.
10020249011980343000 e l'avviso di addebito n. 40020150003636583000
e dichiara estinti per intervenuta prescrizioni i titoli contributivi in esso portati;
Pagina 4 di 5 r.g. 5732/24
2) condanna la pare resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 3.291,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 5 di 5