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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
CO IC, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1468/2022 depositato il 17/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0142020209007283139/00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170018275400000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
R
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in formato cartaceo, Ricorrente_1, in proprio proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia della Riscossione e della Regione Puglia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari del 18 febbraio / 7 marzo 2022 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'intimazione di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 relativamente al veicolo Targa_1, nonchè della cartella presupposta.
La Commissione infatti, rigettava il motivo di ricorso incentrato sulla notifica dell'atto di accertamento rilevando che questa era stata regolarmente eseguita nel domicilio risultante dai pubblici registri, nonostante il trasferimento in fatto in altro luogo. Negava quindi il ricorrere della prescrizione del credito.
Di tanto si doleva il contribuente censurando la sentenza sul punto controverso e insistendo sulla circostanza di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento. Esponeva le sue ragioni relativamente all'assunta violazione delle disposizioni normative in tema di notifica e in particolare dello statuto del contribuente.
Si costituivano entrambi gli appellati evidenziando la correttezza della decisione e l'infondatezza del gravame;
la Regione Puglia ribadiva il proprio difetto di legittimazione con riguardo all'eccezione di prescrizione, che riferiva alle sole attività dell'Ader quanto a tempestività dell'intimazione di pagamento.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il rappresentante dell'Agenzia dava atto della istanza del contribuente di rateizzazione del debito e pedissequa richiesta di cessazione della materia del contendere, e prestava il suo assenso.
La Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta del contribuente di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere ha trovato consenziente l'appellata Ader, unica a presentarsi all'udienza d discussione.
La richiesta, in effetti, riportandosi a un'istanza di rateizzazione presentata dal Ricorrente_1, è comprovata dal riconoscimento della debitoria e dalla soluzione stragiudiziale della controversia. Cosicchè, la sostituzione del titolo su cui si fonda il credito, ha determinato la rinuncia del contribuente a perseguire nella sua impugnazione.
Definita in tale modo la lite, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese del grado compensate.
Bari 29 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
CO IC, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1468/2022 depositato il 17/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0142020209007283139/00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170018275400000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
R
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in formato cartaceo, Ricorrente_1, in proprio proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia della Riscossione e della Regione Puglia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari del 18 febbraio / 7 marzo 2022 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'intimazione di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 relativamente al veicolo Targa_1, nonchè della cartella presupposta.
La Commissione infatti, rigettava il motivo di ricorso incentrato sulla notifica dell'atto di accertamento rilevando che questa era stata regolarmente eseguita nel domicilio risultante dai pubblici registri, nonostante il trasferimento in fatto in altro luogo. Negava quindi il ricorrere della prescrizione del credito.
Di tanto si doleva il contribuente censurando la sentenza sul punto controverso e insistendo sulla circostanza di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento. Esponeva le sue ragioni relativamente all'assunta violazione delle disposizioni normative in tema di notifica e in particolare dello statuto del contribuente.
Si costituivano entrambi gli appellati evidenziando la correttezza della decisione e l'infondatezza del gravame;
la Regione Puglia ribadiva il proprio difetto di legittimazione con riguardo all'eccezione di prescrizione, che riferiva alle sole attività dell'Ader quanto a tempestività dell'intimazione di pagamento.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il rappresentante dell'Agenzia dava atto della istanza del contribuente di rateizzazione del debito e pedissequa richiesta di cessazione della materia del contendere, e prestava il suo assenso.
La Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta del contribuente di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere ha trovato consenziente l'appellata Ader, unica a presentarsi all'udienza d discussione.
La richiesta, in effetti, riportandosi a un'istanza di rateizzazione presentata dal Ricorrente_1, è comprovata dal riconoscimento della debitoria e dalla soluzione stragiudiziale della controversia. Cosicchè, la sostituzione del titolo su cui si fonda il credito, ha determinato la rinuncia del contribuente a perseguire nella sua impugnazione.
Definita in tale modo la lite, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese del grado compensate.
Bari 29 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Claudio Luigi Leuci