Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. , in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale AGENCY MMSERVICE, con i proc. dom. avv.ti Alfonso Viscardi e
Stefania Pontrandolfi, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Raffaele Tesauro Olivieri, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1270/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della pagina 1 di 4
agricoli, sostenendo di non aver mai ordinato, né ricevuto, la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria.
L'opponente dichiarava altresì di disconoscere la documentazione versata in atti dalla controparte nel fascicolo monitorio e precisamente le sottoscrizioni apposte ai buoni attestanti la consegna della merce in questione.
Dava anche atto di aver presentato una denuncia querela nei confronti dei signori e , che avevano dichiarato di agire in nome e per conto delle Per_1 Persona_2
cooperative e , i quali con modi minacciosi avevano più volte Parte_2 Pt_3
preteso di consegnargli prodotti che non intendeva acquistare.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto, ribadendo l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a provare il credito azionato.
Costituitasi, la società convenuta rilevava la dilatorietà dell'opposizione versando in atti i messaggi intercorsi tra le parti e già prodotti in sede penale dai quali emergeva l'assenza di ogni conflittualità, tanto che l'opponente aveva chiesto un piano di rientro.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 2.10.2017) ed esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 16.12.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va respinta per avere parte convenuta assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Premesso che il contratto di acquisto o fornitura di beni non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, e può essere concluso oralmente o per facta concludentia, la cooperativa opposta ha depositato le fatture emesse per la merce in pagina 2 di 4 questione che, dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Guardia di Finanza
(cfr. annotazione di P.G. del 11.7.2018), risultano essere state annotate nella propria contabilità non solo dall'emittente (cfr. pagina 4 GdF), ma anche da parte opponente ai fini iva ed ai fini imposte dirette (mediante l'utilizzo del conto merci c/acquisti) e da questa anche fatte confluire nella dichiarazione dei redditi mod. Unico 2017 relativo al periodo di imposta 2016 (cfr. pag. 2 annotazione cit.)
Inoltre, i testi sentiti nel corso del giudizio e le dichiarazioni raccolte dalla Guardia di
Finanza nell'ambito delle indagini penali scaturite dalla denuncia del hanno Pt_1
confermato gli assunti di parte opposta.
Se, infatti, da un lato, la teste - dipendente della cooperativa opposta Testimone_1
ove svolge mansioni di impiegata - ha ricordato di aver personalmente ricevuto gli ordini effettuati dalla ditta opponente e che i prezzi applicati venivano concordati tra il ed i signori (cfr. verbale ud. 23.9.2021), dall'altro, il teste Pt_1 Per_2 Tes_2
ha riferito di aver curato personalmente il trasporto dei prodotti e la consegna dal
[...]
campo alla sede della MMService che aveva acquistato i prodotti, precisando che i buoni di consegna venivano firmati dai dipendenti della ditta opponente e precisamente da
[...]
(cfr. verb. ud. 23.9.2021). Testimone_3
Le concordi dichiarazioni dei testi sopra citati hanno infine trovato riscontro nella testimonianza di che ha confermato di aver effettuato la consegna Testimone_4
della merce in contestazione ai dipendenti della in qualità di autista (cfr. CP_2
verb. ud. cit.), ricordando la sottoscrizione in sua presenza dei buoni di consegna ad opera di (cfr. verb. ud. 10.2.2022). Testimone_3
Ebbene, i concordi esiti dell'istruttoria non possono essere inficiati, come sostenuto da parte opponente, dal fatto che il , dipendente della ditta attrice, non abbia Tes_3
riconosciuto la propria firma sui buoni versati in atti, atteso che ciò che rileva è
l'effettività degli ordini e delle consegne.
Il medesimo teste peraltro, sentito dalla Guardia di Finanza, aveva confermato di controllare la merce in arrivo, sia la qualità che la quantità, precisando quanto segue: avevo
pagina 3 di 4 un blocchetto di bollette sul quale segnavo la merce che arrivava dai fornitori dopo averla controllata, firmavo la bolletta per conferma della ricezione della merce o restituzione delle padelle di legno e davo una copia al fornitore e un'altra copia la davo a come da Persona_3
sue disposizioni… il maggior fornitore era certamente (cfr. pagina 5 annotazione Per_2
GdF).
In definitiva, l'istruttoria condotta in questa sede e gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza non lasciano dubbi in ordine sia alla stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa che dell'avvenuta consegna di quanto richiesto, tanto che anche i militari hanno concluso in tal senso riferendo che dal tenore delle conversazioni effettuate tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, da loro verificate, si evinceva che era lo stesso a confermare di dover regolarizzare dei Per_3
pagamenti concordando con i creditori le azioni formali da intraprendere (cfr. pagina Per_2
15 annotazione cit.).
Tanto basta allora per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1270/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 3-4.5.2017 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna , in qualità di titolare della ditta individuale Agency Parte_1
MMService, alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_3
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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